DIRITTI & DOVERI
MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI CONFRONTO CON LE VECCHIE NORME

DIRITTI & DOVERI HOME

 

ARGOMENTO

DISCIPLINA PRECEDENTE

NUOVA DISCIPLINA - LEGGE 53/2000

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

PARTO PREMATURO Non era disciplinato legislativamente.

La Corte Costituzionale (sentenza 270 / 1999 ) prevede che in caso di parto prematuro l’indennità di maternità deve essere corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi, sommando all’astensione dopo il parto ( 3 mesi ) il periodo di mancata fruizione dell’astensione prima del parto, semprechè la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro.

Articolo 11

Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungano al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve presentare il relativo certificato.

PERIODO PROTETTO Legge 1204 / 1971 – Articolo 4

Periodo di astensione fisso: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo

Articolo 13

Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso, a condizione che tale scelta non comporti dei pregiudizi alla salute del bambino e della madre (tale condizione va attestata dal medico della Asl e dal medico competente sul luogo di lavoro).

Tale disposizione non può applicarsi a una serie di lavorazioni che dovranno essere individuate con decreto ministeriale.

ASTENSIONE FACOLTATIVA
DIRITTO Legge 903 /1977 – Articolo 7

Diritto spettante alla madre o, solo in caso di rinuncia della madre lavoratrice , al padre lavoratore

Articolo 3, comma 1

Diritto spettante sia al padre che alla madre anche se l’altro genitore non ne ha diritto

DURATA Legge 903 /1977 – Articolo 7

Durata massima di 6 mesi (anche frazionabili) fino al compimento di un anno di età da parte del bambino

Articolo 3, comma 2

La durata dell’astensione facoltativa è stabilita in generale in 10 mesi da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 8 anni di età del bambino.

La ripartizione del periodo, sempre entro il tetto di 10 mesi complessivi, è così articolata:

  • 6 mesi frazionati o continuativi alla madre;
  • 6 mesi frazionati o continuativi al padre lavoratore;
  • 10 mesi frazionati o continuativi all’unico genitore.

Se il padre lavoratore si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi il limite temporale massimo a lui spettante passa a 7 mesi e il limite complessivo sale a 11 mesi

INDENNITA’ ECONOMICA Legge 1204 /1971 – Articolo 15

30% della retribuzione per i primi 6 mesi di astensione entro il primo anno di età del bambino

Articolo 3, comma 4
  1. fino al terzo anno di età del bambino:indennità pari al 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi complessivo tra i genitori e copertura figurativa;
  2. dal compimento del 3° anno fino all’ 8° anno di età del bambino, per il restante periodo di facoltativa spettante e se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione: indennità al 30% e copertura con contribuzione figurativa calcolata sul 200% dell’assegno sociale
ADEMPIMENTI Dpr 1206 /1976 – Articolo 15

Produzione di certificato di famiglia, di esistenza in vita del bambino e, nel caso di astensione del padre, dichiarazione del datore di lavoro della madre da cui risulta la rinuncia

Articolo 3, comma 3

Preavviso al datore di lavoro in base a modalità e tempi fissati dai contratti collettivi, e comunque almeno 15 giorni prima,salvo che ricorra una causa di oggettiva impossibilità

MALATTIA DEL BAMBINO
MALATTIA DEL BAMBINO Legge 1204 /1971 – Articolo 10

IL diritto al congedo spetta alla madre lavoratrice , o in alternativa, al padre o in via esclusiva se il figlio è a lui affidato , fino al compimento del 3° anno di età del bambino

Articolo 3, comma 2

Diritto spettante a entrambi i genitori; il congedo non retribuito spetta per i primi 8 anni di età del bambino; se il bambino ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo massimo di astensione è pari a 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero interrompe le ferie in godimento da parte del genitore in quel momento

RIPOSI GIORNALIERI
RIPOSI GIORNALIERI Legge 1204 /1971 – Articolo 10

Diritto spettante alla lavoratrice entro il primo anno di età del bambino, o al padre lavoratore in alternativa alla madre;

Durata pari a 2 ore giornaliere retribuite

Articolo 3, comma 3

IL diritto ai permessi giornalieri retribuiti previsti dall’art.10 della legge 1204 /1971, pari a 2 ore al giorno, rimane confermato.

Le novità riguardano:

  • la copertura assicurativa figurativa del relativo periodo di assenza;
  • il raddoppio del permesso in caso di parto plurimo e l’utilizzo delle ore differenziali anche da parte del padre (il raddoppio riguarda qualsiasi parto plurimo da due a piu’ nascituri )
PADRE LAVORATORE
ASTENSIONE OBBLIGATORIA  

Corte Costituzionale-Sentenza n. 1 /1987

Diritto all’astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi al parto se la madre non può assistere il bambino per decesso o grave infermità

 

Articolo 13

Diritto all’astensione obbligatoria, con diritto alla relativa indennità economica pari all’ 80% della retribuzione, nei primi 3 mesi dalla nascita del bambino nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre
PERMESSI GIORNALIERI Diritto ai permessi giornalieri qualora:
  • la madre lavoratrice rinunci (Corte Costituzionale179/1993);
  • la madre muore o è colpita da grave infermità (Corte Costituzionale, ordinanza 144/1987)
Articolo 13

I permessi giornalieri retribuiti di cui all’art. 10, legge 1204/1971 spettano al padre :

  • se i figli sono stati affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che ha deciso di non avvalersene;
  • se la madre non è lavoratrice dipendente
ADOZIONE
ADOZIONE Legge 903/1977- Articolo 6

Diritto all’assistenza obbligatoria

Diritto all’astensione facoltativa se non è decorso un anno dall’ingresso del bambino nella famiglia

Articolo 3, comma 5

I genitori adottivi o affidatari possono fruire:

  • dell’astensione facoltativa;
  • del diritto all’assenza dal lavoro per malattia del bambino;
  • dei riposi giornalieri retribuiti.

Se il bambino al momento dell’adozione o affidamento ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni il diritto all’astensione facoltativa può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ ingresso del minore in famiglia .

Resta confermato il diritto all’astensione obbligatoria previsto dall’art.6,legge 903/1977

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
DIVIETO DI LICENZIAMENTO Legge 1204/1971 – Articolo 2

Opera nei confronti delle lavoratrici dall’inizio dello stato di gravidanza fino a che il bambino compie un anno

Articolo 18

Rimane fermo il divieto per le lavoratrici di cui all’art. 2, legge 1204/1971, ma viene considerato nullo il licenziamento della lavoratrice o del lavoratore causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo dovuto a:

astensione facoltativa,assenza per malattia del bambino, permessi giornalieri, permessi per ragioni familiari (art. 4, legge 53/2000 ), congedi per partecipare ad attività formative(art. 5 e 6, legge 53/2000 ) e congedi di paternità

LAVORATRICI AUTONOME
LAVORATRICI AUTONOME ISCRITTE ALLA GESTIONE ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGRICOLE Legge 546/1987

Spetta solo l’indennità economica senza alcun diritto all’astensione dal lavoro.

Non spetta l’astensione facoltativa

Articolo 3, comma 1

Estensione del diritto di astensione facoltativa, per i bambini nati dopo il 1 gennaio 2000, e del diritto all’indennità pari al 30% del reddito, limitatamente a tre mesi entro il primo anno di età del figlio.

Rimane il diritto all’indennità economica per la nascita del figlio

Informazioni sull'autore
Copyright © 2002-2004 Tutti i diritti riservati

UIL Via Torriani, 27/29 - 22100 Como
Tel: 031. 273295 Fax: 031. 264132
www.uilcomo.it