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| ARGOMENTO | DISCIPLINA PRECEDENTE |
NUOVA DISCIPLINA - LEGGE 53/2000 |
| PARTO PREMATURO | Non era
disciplinato legislativamente. La Corte Costituzionale (sentenza 270 / 1999 ) prevede che in caso di parto prematuro lindennità di maternità deve essere corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi, sommando allastensione dopo il parto ( 3 mesi ) il periodo di mancata fruizione dellastensione prima del parto, semprechè la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro. |
Articolo
11 Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungano al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve presentare il relativo certificato. |
| PERIODO PROTETTO | Legge 1204
/ 1971 Articolo 4 Periodo di astensione fisso: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo |
Articolo
13 Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso, a condizione che tale scelta non comporti dei pregiudizi alla salute del bambino e della madre (tale condizione va attestata dal medico della Asl e dal medico competente sul luogo di lavoro). Tale disposizione non può applicarsi a una serie di lavorazioni che dovranno essere individuate con decreto ministeriale. |
| ASTENSIONE FACOLTATIVA | ||
| DIRITTO | Legge 903
/1977 Articolo 7 Diritto spettante alla madre o, solo in caso di rinuncia della madre lavoratrice , al padre lavoratore |
Articolo
3, comma 1 Diritto spettante sia al padre che alla madre anche se laltro genitore non ne ha diritto |
| DURATA | Legge 903
/1977 Articolo 7 Durata massima di 6 mesi (anche frazionabili) fino al compimento di un anno di età da parte del bambino |
Articolo
3, comma 2 La durata dellastensione facoltativa è stabilita in generale in 10 mesi da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 8 anni di età del bambino. La ripartizione del periodo, sempre entro il tetto di 10 mesi complessivi, è così articolata:
Se il padre lavoratore si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi il limite temporale massimo a lui spettante passa a 7 mesi e il limite complessivo sale a 11 mesi |
| INDENNITA ECONOMICA | Legge 1204
/1971 Articolo 15 30% della retribuzione per i primi 6 mesi di astensione entro il primo anno di età del bambino |
Articolo
3, comma 4
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| ADEMPIMENTI | Dpr 1206
/1976 Articolo 15 Produzione di certificato di famiglia, di esistenza in vita del bambino e, nel caso di astensione del padre, dichiarazione del datore di lavoro della madre da cui risulta la rinuncia |
Articolo
3, comma 3 Preavviso al datore di lavoro in base a modalità e tempi fissati dai contratti collettivi, e comunque almeno 15 giorni prima,salvo che ricorra una causa di oggettiva impossibilità |
| MALATTIA DEL BAMBINO | ||
| MALATTIA DEL BAMBINO | Legge 1204
/1971 Articolo 10 IL diritto al congedo spetta alla madre lavoratrice , o in alternativa, al padre o in via esclusiva se il figlio è a lui affidato , fino al compimento del 3° anno di età del bambino |
Articolo
3, comma 2 Diritto spettante a entrambi i genitori; il congedo non retribuito spetta per i primi 8 anni di età del bambino; se il bambino ha unetà compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo massimo di astensione è pari a 5 giorni lavorativi allanno per ciascun genitore. La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero interrompe le ferie in godimento da parte del genitore in quel momento |
| RIPOSI GIORNALIERI | ||
| RIPOSI GIORNALIERI | Legge 1204
/1971 Articolo 10 Diritto spettante alla lavoratrice entro il primo anno di età del bambino, o al padre lavoratore in alternativa alla madre; Durata pari a 2 ore giornaliere retribuite |
Articolo
3, comma 3 IL diritto ai permessi giornalieri retribuiti previsti dallart.10 della legge 1204 /1971, pari a 2 ore al giorno, rimane confermato. Le novità riguardano:
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| PADRE LAVORATORE | ||
| ASTENSIONE OBBLIGATORIA | Corte Costituzionale-Sentenza n. 1 /1987 Diritto allastensione obbligatoria per i 3 mesi successivi al parto se la madre non può assistere il bambino per decesso o grave infermità |
Articolo 13 Diritto allastensione obbligatoria, con diritto alla relativa indennità economica pari all 80% della retribuzione, nei primi 3 mesi dalla nascita del bambino nei seguenti casi:
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| PERMESSI GIORNALIERI | Diritto ai permessi
giornalieri qualora:
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Articolo
13 I permessi giornalieri retribuiti di cui allart. 10, legge 1204/1971 spettano al padre :
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| ADOZIONE | ||
| ADOZIONE | Legge
903/1977- Articolo 6 Diritto allassistenza obbligatoria Diritto allastensione facoltativa se non è decorso un anno dallingresso del bambino nella famiglia |
Articolo
3, comma 5 I genitori adottivi o affidatari possono fruire:
Se il bambino al momento delladozione o affidamento ha unetà compresa tra i 6 e i 12 anni il diritto allastensione facoltativa può essere esercitato nei primi 3 anni dall ingresso del minore in famiglia . Resta confermato il diritto allastensione obbligatoria previsto dallart.6,legge 903/1977 |
| DIVIETO DI LICENZIAMENTO | ||
| DIVIETO DI LICENZIAMENTO | Legge 1204/1971
Articolo 2 Opera nei confronti delle lavoratrici dallinizio dello stato di gravidanza fino a che il bambino compie un anno |
Articolo
18 Rimane fermo il divieto per le lavoratrici di cui allart. 2, legge 1204/1971, ma viene considerato nullo il licenziamento della lavoratrice o del lavoratore causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo dovuto a: astensione facoltativa,assenza per malattia del bambino, permessi giornalieri, permessi per ragioni familiari (art. 4, legge 53/2000 ), congedi per partecipare ad attività formative(art. 5 e 6, legge 53/2000 ) e congedi di paternità |
| LAVORATRICI AUTONOME | ||
| LAVORATRICI AUTONOME ISCRITTE ALLA GESTIONE ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGRICOLE | Legge
546/1987 Spetta solo lindennità economica senza alcun diritto allastensione dal lavoro. Non spetta lastensione facoltativa |
Articolo
3, comma 1 Estensione del diritto di astensione facoltativa, per i bambini nati dopo il 1 gennaio 2000, e del diritto allindennità pari al 30% del reddito, limitatamente a tre mesi entro il primo anno di età del figlio. Rimane il diritto allindennità economica per la nascita del figlio |
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