DIRITTI
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I certificati di
inizio malattia e di continuazione devono essere inviati, a cura del lavoratore, entro i
DUE GIORNI successivi a quello del rilascio (art. 2 Legge n° 33 del 29 febbraio 1980),
sia all'INPS sia al datore di lavoro.
Rispetto al recapito "a mano" è preferibile la Raccomandata con Avviso di
Ricevimento (vale la data di spedizione), se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza
è automaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo.
In caso di ritardo nell'invio del certificato, l'indennità non viene corrisposta per gli
eventuali giorni di ritardo; il mancato pagamento dell'indennità deve essere limitato ai
giorni di effettivo ritardo, successivi cioè ai due giorni di tempo a disposizione del
lavoratore. Nel caso di prognosi di tre giorni, se spetta l'indennità, la sanzione
consiste sempre nella perdita dell'ultimo giorno. |
| COME SI CALCOLA IL RITARDO |
esempio
determinazione dei giorni di ritardo |
| Certificazione di
inizio malattia |
- rilascio del certificato il 22
- deve essere inoltrato entro il 24
- viene inviato effettivamente il 27
- giorni di ritardo: TRE |
| Certificazione di
continuazione malattia |
- scadenza prognosi precedente: il
10
- rilascio certificato di continuazione : il 12
- deve essere inoltrato entro il 14
- viene inoltrato invece il 15
- giorni di ritardo: QUATTRO |
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| CHI PAGA LA MALATTIA |
- Sulla base delle disposizioni di legge esistenti (art. 2110
Cod. Civ.), alcune categorie di lavoratori, durante la malattia, ricevono la retribuzione
esclusivamente dal datore di lavoro, altri invece ricevono, a titolo di prestazione
previdenziale, un trattamento economico anche a carico dell'INPS:
- Lavoratori
non indennizzati dall'INPS
Sono i lavoratori con qualifica di dirigenti, impiegati e apprendisti fatta eccezione per
gli impiegati del settore terziario (commercio e servizi), i quali invece sono
indennizzati anche dall'Istituto Assicurativo. Per i lavoratori non indennizzati, non
esistono regole di carattere generale uguali per tutti, quanto e fino a quando deve essere
loro corrisposto, è stabilito dai CCNL.
- Lavoratori
indennizzati anche dall'INPS
OPERAI di tutti i settori - Industria, Artigianato, Credito, Agricoltura e Terziario,
compresi i lavoratori a domicilio e i sacristi.
IMPIEGATI del settore Terziario.
- A tutti il
datore di lavoro deve anticipare il trattamento economico previdenziale, fatta
eccezione per:
· Lavoratori agricoli;
· Lavoratori disoccupati cessati dal
lavoro da non più di due mesi per licenziamento o
dimissioni;
· Lavori sospesi che non fruiscono della CIG
· I lavoratori dipendenti in procedura
di fallimento, quando il datore non è in grado di
corrispondere le retribuzioni;
· Lavoratori con contratto a termine, per lavori stagionali;
· Lavoratori con contratto a termine che non possono far valere nei dodici mesi precedenti periodi
lavorativi superiori a 30 gg.
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| A CARICO DELL'INPS |
- L' INPS corrisponde l'indennità economica di malattia ai
lavoratori aventi diritto a decorrere dal 4° giorno di malattia e fino al 180° giorno di
malattia in un anno solare. L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione
media globale percepita dal lavoratore nel periodo quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente l'insorgere del primo episodio morboso. La retribuzione a questo
fine è composta da tutti quegli emolumenti corrisposti in via ordinaria alla scadenza di
ciascun periodo di paga: - Stipendio, cottimo, provvigione, partecipazione agli utili,
indennità di contingenza, compenso per lavoro straordinario, indennità di ferie godute,
indennità varie corrisposte normalmente al lavoratore.
- Agli operai dell'industria e agli addetti al commercio con
qualifica di impiegati, l'indennità giornaliera di malattia spetta nella misura pari:
- 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese
nei primi 20 giorni di malattia;
- 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21° giorno di
malattia fino al 180° giorno.
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| NON RICONOSCE L'INPS |
- NON VENGONO INDENNIZZATI DALL'INPS:
- PER TUTTI - I PRIMI TRE
GIORNI di malattia (CARENZA) i CCNL
stabiliscono l'eventuale misura di retribuzione a carico del datore di lavoro;
- PER OPERAI - Le domeniche e le altre festività (compreso il S. Patrono)
cadenti nel periodo di malattia;
- PER IMPIEGATI aventi diritto (Terziario) Le festività cadenti in domenica.
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| A CARICO DATORE DI LAVORO |
- Sono i Contratti Collettivi di lavoro a stabilire quale sia
la quota di integrazione all'indennità di malattia INPS a carico dell'azienda, gli stessi
stabiliscono anche per quanto tempo il lavoratore conserva il diritto al mantenimento del
posto di lavoro, oltre il quale può essere risolto il rapporto di lavoro ai sensi
dell'art. 2110 Cod. Civ. "PERIODO DI COMPORTO".
La maggior parte dei CCNL prevede per i lavoratori che ricevono l'indennità economica per
malattia a carico dell'INPS, l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere un
trattamento economico integrativo fino al raggiungimento del 100% della retribuzione che
il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Occorre precisare che il trattamento
economico a carico INPS, essendo una prestazione previdenziale, non è soggetto a
contributi; calcolare quindi l'integrazione a carico ditta, facendo semplicemente la
differenza tra la retribuzione che il contratto intende garantire e quanto corrisposto
dall'INPS, significa assicurare al dipendente un importo NETTO superiore alla retribuzione
garantita.
In particolare, se l'integrazione prevede il raggiungimento del 100% della retribuzione
che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, può portare alla conseguenza che
un lavoratore assente per malattia percepirebbe una retribuzione più alta di quella che
avrebbe ricevuto se fosse stato presente al lavoro.
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