DIRITTI & DOVERI
BUSTA PAGA - MENSILITA' AGGIUNTIVE

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1) LA TREDICESIMA - elemento della retribuzione Differita.
  • La tredicesima o gratifica natalizia, la cui data di erogazione viene indicata nei Contratti Collettivi, di norma viene corrisposta in occasione delle Festività di Natale, nella misura di una mensilità di paga lorda ai dipendenti in forza presso l'Azienda per tutto l'anno. Per il personale assunto o cessato durante l'anno, oppure assente in permesso non retribuito per più settimane, la 13^ naturalmente sarà inferiore e riproporzionata in funzione dei mesi o frazioni di essi, lavorati nell'anno (1/12 per ogni mese lavorato). Per il mese di assunzione il lavoratore ha diritto al rateo mensile di un dodicesimo, solo se la frazione di mese lavorata è superiore a 15 giorni di calendario. Esempio
  • 1° caso: assunzione il 16 Marzo il lavoratore matura il rateo di 13^ per il mese di Marzo, perché ha un periodo di servizio di 16 giorni - dal 16 al 31 Marzo -
    2° caso: assunzione il 17 Marzo non matura la 13^ per il mese di assunzione perché il servizio svolto nella frazione di mese non è superiore a 15 giorni.
  • Supponiamo, nel 1° caso, che il lavoratore abbia lavorato regolarmente in tutto il periodo successivo, a Dicembre percepirà la seguente Gratifica Natalizia, ipotizzando una retribuzione lorda mensile di €uro 1.300,00:
    Marzo, maturazione di un intero dodicesimo, - Da Aprile a Dicembre, maturazione di altri 9 dodicesimi interi, per un totale di 10/12:
    1.300,00 : 12 = 108,33 - importo di 1 dodicesimo - >108,33 x 10 = 1.083,33 - Gratifica Lorda pari a 10/12 maturati.
  • Mentre nel 2° caso, un solo giorno di diversità di assunzione farà perdere 1/12 di Gratifica Natalizia e costerà al lavoratore 108,33 €uro, pertanto al sua 13^ avrà un importo lordo complessivo di €uro 974,97 (108,33 x 9).
LA QUATTORDICESIMA - elemento della retribuzione Differita
  • La Quattordicesima, altro elemento aggiuntivo alla retribuzione globale annua, prevista non in tutti i settori, è pertanto necessario consultare il CCNL per verificarne il diritto. Il calcolo della 14^ mensilità è quasi identico a quello della 13^, tranne che per quanto riguarda l'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione), infatti nel Protocollo di Intesa del 31 Luglio 1992, è previsto che tale elemento sia calcolato su 13 mensilità.
ASSENZE DAL LAVORO CHE NON DANNO DIRITTO ALLA MATURAZIONE DELLE MENSILIA' AGGIUNTIVE
  • Permesso facoltativo post-parto (durata massima 6 mesi)
    Tutte le assenze non retribuite di durata superiore a metà mese
    Aspettative varie non retribuite (sindacali, per incarichi elettivi, altro)
  • Le mensilità aggiuntive sono assoggettate a tutte le trattenute contributive (Inps) e fiscali (Irpef), come una normale mensilità di retribuzione.

 

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