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ASTENSIONE OBBLIGATORIA |
PADRE LAVORATORE ADOZIONE DIVIETO DI LICENZIAMENTO AUTONOMI |
| ARGOMENTO | NUOVA DISCIPLINA - LEGGE 53/2000 |
| PARTO PREMATURO | Articolo 11 Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungano al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve presentare il relativo certificato. |
| PERIODO PROTETTO | Articolo 13 Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso, a condizione che tale scelta non comporti dei pregiudizi alla salute del bambino e della madre (tale condizione va attestata dal medico della Asl e dal medico competente sul luogo di lavoro). Tale disposizione non può applicarsi a una serie di lavorazioni che dovranno essere individuate con decreto ministeriale. |
| DIRITTO | Articolo 3, comma 1 Diritto spettante sia al padre che alla madre anche se laltro genitore non ne ha diritto |
| DURATA | Articolo 3, comma 2 La durata dellastensione facoltativa è stabilita in generale in 10 mesi da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 8 anni di età del bambino. La ripartizione del periodo, sempre entro il tetto di 10 mesi complessivi, è così articolata:
Se il padre lavoratore si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi il limite temporale massimo a lui spettante passa a 7 mesi e il limite complessivo sale a 11 mesi |
| INDENNITA ECONOMICA | Articolo 3, comma 4
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| ADEMPIMENTI | Articolo 3, comma 3 Preavviso al datore di lavoro in base a modalità e tempi fissati dai contratti collettivi, e comunque almeno 15 giorni prima,salvo che ricorra una causa di oggettiva impossibilità |
| MALATTIA DEL BAMBINO | Articolo 3, comma 2 Diritto spettante a entrambi i genitori; il congedo non retribuito spetta per i primi 8 anni di età del bambino; se il bambino ha unetà compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo massimo di astensione è pari a 5 giorni lavorativi allanno per ciascun genitore. La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero interrompe le ferie in godimento da parte del genitore in quel momento |
| RIPOSI GIORNALIERI | Articolo 3, comma 3 IL diritto ai permessi giornalieri retribuiti previsti dallart.10 della legge 1204 /1971, pari a 2 ore al giorno, rimane confermato. Le novità riguardano:
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| ASTENSIONE OBBLIGATORIA | Articolo 13 Diritto allastensione obbligatoria, con diritto alla relativa indennità economica pari all 80% della retribuzione, nei primi 3 mesi dalla nascita del bambino nei seguenti casi:
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| PERMESSI GIORNALIERI | Articolo 13 I permessi giornalieri retribuiti di cui allart. 10, legge 1204/1971 spettano al padre :
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| ADOZIONE | Articolo 3, comma 5 I genitori adottivi o affidatari possono fruire:
Se il bambino al momento delladozione o affidamento
ha unetà compresa tra i 6 e i 12 anni il diritto allastensione facoltativa
può essere esercitato nei primi 3 anni dall ingresso del minore in famiglia. |
| DIVIETO DI LICENZIAMENTO | Articolo 18 Rimane fermo il divieto per le lavoratrici di cui allart. 2, legge 1204/1971, ma viene considerato nullo il licenziamento della lavoratrice o del lavoratore causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo dovuto a: astensione facoltativa,assenza per malattia del bambino, permessi giornalieri, permessi per ragioni familiari (art. 4, legge 53/2000 ), congedi per partecipare ad attività formative(art. 5 e 6, legge 53/2000 ) e congedi di paternità |
| LAVORATRICI AUTONOME ISCRITTE ALLA GESTIONE ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGRICOLE | Articolo 3, comma 1 Estensione del diritto di astensione facoltativa, per i bambini nati dopo il 1 gennaio 2000, e del diritto allindennità pari al 30% del reddito, limitatamente a tre mesi entro il primo anno di età del figlio. Rimane il diritto allindennità economica per la nascita del figlio |
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