DIRITTI & DOVERI
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA
ASTENSIONE FACOLTATIVA
MALATTIA DEL BAMBINO

RIPOSI GIORNALIERI

PADRE LAVORATORE
ADOZIONE
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
AUTONOMI
ARGOMENTO

NUOVA DISCIPLINA - LEGGE 53/2000

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

PARTO PREMATURO Articolo 11
Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungano al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve presentare il relativo certificato.
PERIODO PROTETTO Articolo 13
Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso, a condizione che tale scelta non comporti dei pregiudizi alla salute del bambino e della madre (tale condizione va attestata dal medico della Asl e dal medico competente sul luogo di lavoro).
Tale disposizione non può applicarsi a una serie di lavorazioni che dovranno essere individuate con decreto ministeriale.

ASTENSIONE FACOLTATIVA

DIRITTO Articolo 3, comma 1
Diritto spettante sia al padre che alla madre anche se l’altro genitore non ne ha diritto
DURATA Articolo 3, comma 2
La durata dell’astensione facoltativa è stabilita in generale in 10 mesi da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 8 anni di età del bambino.
La ripartizione del periodo, sempre entro il tetto di 10 mesi complessivi, è così articolata:
  • 6 mesi frazionati o continuativi alla madre;
  • 6 mesi frazionati o continuativi al padre lavoratore;
  • 10 mesi frazionati o continuativi all’unico genitore.

Se il padre lavoratore si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi il limite temporale massimo a lui spettante passa a 7 mesi e il limite complessivo sale a 11 mesi

INDENNITA’ ECONOMICA Articolo 3, comma 4
  1. fino al terzo anno di età del bambino:indennità pari al 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi complessivo tra i genitori e copertura figurativa;
  2. dal compimento del 3° anno fino all’ 8° anno di età del bambino, per il restante periodo di facoltativa spettante e se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione: indennità al 30% e copertura con contribuzione figurativa calcolata sul 200% dell’assegno sociale
ADEMPIMENTI Articolo 3, comma 3
Preavviso al datore di lavoro in base a modalità e tempi fissati dai contratti collettivi, e comunque almeno 15 giorni prima,salvo che ricorra una causa di oggettiva impossibilità

MALATTIA DEL BAMBINO

MALATTIA DEL BAMBINO Articolo 3, comma 2
Diritto spettante a entrambi i genitori; il congedo non retribuito spetta per i primi 8 anni di età del bambino; se il bambino ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo massimo di astensione è pari a 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero interrompe le ferie in godimento da parte del genitore in quel momento

RIPOSI GIORNALIERI

RIPOSI GIORNALIERI Articolo 3, comma 3
IL diritto ai permessi giornalieri retribuiti previsti dall’art.10 della legge 1204 /1971, pari a 2 ore al giorno, rimane confermato.
Le novità riguardano:
  • la copertura assicurativa figurativa del relativo periodo di assenza;
  • il raddoppio del permesso in caso di parto plurimo e l’utilizzo delle ore differenziali anche da parte del padre (il raddoppio riguarda qualsiasi parto plurimo da due a piu’ nascituri )

PADRE LAVORATORE

ASTENSIONE OBBLIGATORIA Articolo 13
Diritto all’astensione obbligatoria, con diritto alla relativa indennità economica pari all’ 80% della retribuzione, nei primi 3 mesi dalla nascita del bambino nei seguenti casi:
  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre
PERMESSI GIORNALIERI Articolo 13
I permessi giornalieri retribuiti di cui all’art. 10, legge 1204/1971 spettano al padre :
  • se i figli sono stati affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che ha deciso di non avvalersene;
  • se la madre non è lavoratrice dipendente

ADOZIONE

ADOZIONE Articolo 3, comma 5
I genitori adottivi o affidatari possono fruire:
  • dell’astensione facoltativa;
  • del diritto all’assenza dal lavoro per malattia del bambino;
  • dei riposi giornalieri retribuiti.

Se il bambino al momento dell’adozione o affidamento ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni il diritto all’astensione facoltativa può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ ingresso del minore in famiglia.
Resta confermato il diritto all’astensione obbligatoria previsto dall’art.6,legge 903/1977

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

DIVIETO DI LICENZIAMENTO Articolo 18
Rimane fermo il divieto per le lavoratrici di cui all’art. 2, legge 1204/1971, ma viene considerato nullo il licenziamento della lavoratrice o del lavoratore causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo dovuto a:
astensione facoltativa,assenza per malattia del bambino, permessi giornalieri, permessi per ragioni familiari (art. 4, legge 53/2000 ), congedi per partecipare ad attività formative(art. 5 e 6, legge 53/2000 ) e congedi di paternità

LAVORATRICI AUTONOME

LAVORATRICI AUTONOME ISCRITTE ALLA GESTIONE ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGRICOLE Articolo 3, comma 1
Estensione del diritto di astensione facoltativa, per i bambini nati dopo il 1 gennaio 2000, e del diritto all’indennità pari al 30% del reddito, limitatamente a tre mesi entro il primo anno di età del figlio.
Rimane il diritto all’indennità economica per la nascita del figlio

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