DIRITTI & DOVERI
INFORTUNIO SUL LAVORO
DIRITTI & DOVERI HOME
INFORTUNIO SUL LAVORO
  • L'infortunio sul lavoro è, per definizione, un evento dannoso occorso al dipendente per una CAUSA VIOLENTA verificatasi anche indirettamente in occasione di una prestazione lavorativa e da cui sia derivata una inabilità temporanea o permanente al lavoro o la morte. L'infortunio accaduto al di fuori dell'occasione di lavoro, viene considerato malattia ai fini assicurativi e previdenziali

MALATTIA PROFESSIONALE
  • La malattia professionale è un evento dannoso occorso al dipendente per una causa lenta e progressiva (es. polveri, gas, radiazioni, ecc.) originata DIRETTAMENTE DA UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA CHE ESPONE A TALE RISCHIO. Fra le malattie professionali più note ricordiamo quella causata dalla SILICE ( SILICOSI molto comune tra i minatori ed i lavoratori di ceramica e vetro) e dall'amianto (ASBESTOSI).

INFORTUNIO IN ITINERE
  • INFORTUNIO IN ITINERE, cioè l'infortunio accaduto sul normale percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa; da un luogo di lavoro ad un altro e, nel caso non sia presente una mensa aziendale, sul percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo abituale di consumazione dei pasti

RETRIBUZIONE IN INFORTUNIO
  • Il calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore per l'infortunio è simile a quella per la malattia, il D.P.R. 1124/1965 prevede che per ogni giorno di assenza dal lavoro per infortunio, al lavoratore venga corrisposta una indennità giornaliera, la cui misura è pari alle quote della retribuzione media giornaliera; quando l'indennità non è a carico dell'INAIL, deve intervenire l'Azienda. L'indennità a carico dell'INAIL non è soggetta a contribuzione previdenziale, mentre in ogni caso è compresa nell'imponibile fiscale.

Informazioni sull'autore
Copyright © 2002-2004 Tutti i diritti riservati
UIL Via Torriani, 27/29 - 22100 Como
Tel: 031. 273295 Fax: 031. 264132
www.uilcomo.it