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INFORTUNIO SUL LAVORO |
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| INFORTUNIO SUL LAVORO |
- L'infortunio sul lavoro
è, per definizione, un evento dannoso occorso al dipendente per una CAUSA VIOLENTA
verificatasi anche indirettamente in occasione di una prestazione lavorativa e da cui sia
derivata una inabilità temporanea o permanente al lavoro o la morte. L'infortunio
accaduto al di fuori dell'occasione di lavoro, viene considerato malattia ai fini
assicurativi e previdenziali
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| MALATTIA PROFESSIONALE |
La malattia professionale è un evento
dannoso occorso al dipendente per una causa lenta e progressiva (es. polveri, gas,
radiazioni, ecc.) originata DIRETTAMENTE DA UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA CHE ESPONE A TALE
RISCHIO. Fra le malattie professionali più note ricordiamo quella causata dalla SILICE (
SILICOSI molto comune tra i minatori ed i lavoratori di ceramica e vetro) e dall'amianto
(ASBESTOSI).
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| INFORTUNIO IN ITINERE |
INFORTUNIO IN ITINERE, cioè l'infortunio
accaduto sul normale percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa; da un luogo
di lavoro ad un altro e, nel caso non sia presente una mensa aziendale, sul percorso di
andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo abituale di consumazione dei pasti
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| RETRIBUZIONE IN INFORTUNIO |
Il calcolo della retribuzione dovuta al
lavoratore per l'infortunio è simile a quella per la malattia, il D.P.R. 1124/1965
prevede che per ogni giorno di assenza dal lavoro per infortunio, al lavoratore venga
corrisposta una indennità giornaliera, la cui misura è pari alle quote della
retribuzione media giornaliera; quando l'indennità non è a carico dell'INAIL, deve
intervenire l'Azienda. L'indennità a carico dell'INAIL non è soggetta a contribuzione
previdenziale, mentre in ogni caso è compresa nell'imponibile fiscale.
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