LA RETRIBUZIONE
Dividiamo la retribuzione in DIRETTA, ovvero quella che prendiamo subito, una volta al
mese ed è erogata dal datore di lavoro; e INDIRETTA, quella che prenderemo andando in
pensione o se ci troviamo in particolari situazioni di malattia.
| La
retribuzione DIRETTA è composta da: |
| A) ELEMENTI FISSI |
- Il minimo contrattuale o paga base
- L'indennità di contingenza
- EDR
- Il terzo elemento
- Scatti periodici di anzianità
- Altri elementi (Superminimi, Ad Personam, Indennità varie)
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| B) ELEMENTI VARIABILI |
- Straordinari
- Indennità: per turni, per lavoro notturno, di disagiata sede,
di trasferta
- Assegni per familiari a carico
- Tredicesima e Quattordicesima (se prevista dal CCNL)
- Lavoro festivo
- Giornate di malattia retribuite
- Rimborsi vari es. IRPEF
- Premi - di laurea, di presenza, auto personale, sussidi
professionali, ecc.
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| La
retribuzione INDIRETTA è composta da: |
| A) ELEMENTI FISSI: |
- Contributi a carico del lavoratore per l'INPS e il Servizio
Sanitario Nazionale
- Trattenute a titolo di imposta
- IRPEF
- Trattenute per il Trattamento di Fine Rapporto
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| B) ELEMENTI VARIABILI |
- Contributi volontari: sindacato, CRAL, pensioni integrative
- Rimborsi all'azienda: prestiti, cessioni, IRPEF, ecc.
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| ELEMENTI DELLA
RETRIBUZIONE DIRETTA |
- MINIMO TABELLARE - detta anche PAGA BASE, è la paga
contrattuale stabilita dal CCNL per uno specifico settore, la cui validità ha valore
biennale (Prot. 31 Luglio 92) i cui aumenti progressivi sono stabiliti in base
all'inflazione attesa (programmata), rivisitata nel secondo biennio in base allo
scostamento ed all'adeguamento dell'inflazione reale. La validità del CCNL è di 4 anni.
- INDENNITA' DI CONTINGENZA - detta anche SCALA MOBILE, è stata
congelata al valore esistente al 1° Novembre 1991, per effetto dell'Accordo tra Governo e
Parti Sociali, di cui al Protocollo di Intesa 31 Luglio 1992, la contingenza cessa di
essere rivalutata al verificarsi di variazioni del costo della vita dalla data del suo
congelamento (1/11/1991). In alcuni CCNL, ormai la tendenza va per la maggiore, la
contingenza è stata conglobata al minimo tabellare formando così un unico importo
complessivo - PAGA BASE CONGLOBATA -.
- E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione, questo elemento
retributivo è nato dall'Accordo 31/07/92, per compensare la perdita di rivalutazione
della contingenza bloccata a Novembre del 1991, normalmente ha un valore fisso di
10,33 (Lire 20.000). Secondo l'accordo, salvo diverse indicazioni contenute nei CCNL,
questo elemento va escluso dal computo utile ai fini del calcolo di alcuni istituti quali:
14^ mensilità, premi di produzione, cottimi, trattamento per malattia o infortunio,
gravidanza, lavoro straordinario, festivo, notturno, lavoro a turni ed altre indennità
previste dalla contrattazione collettiva.
- TERZO ELEMENTO - è l'importo della retribuzione frutto della
contrattazione sindacale Provinciale e Regionale anche detta Territoriale, ed è di valore
diverso per ogni singola provincia o regione.
- SCATTI DI ANZIANITA' - chiamati anche Aumenti periodici di
anzianità, sono la voce della retribuzione che scatta automaticamente al raggiungimento
dell'anzianità di lavoro presso la stessa Azienda. Sono regolamentati dal CCNL, hanno
valori diversi da settore a settore, e possono essere BIENNALI o TRIENNALI. Gli scatti di
anzianità, che premiano la permanenza o esperienza acquisita nella stessa azienda, non
possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né altri aumenti
di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
- ALTRI ELEMENTI - sono elementi di merito concessi dal datore
al lavoratore quali: Superminimo, Ad Personam. Questi elementi possono essere assorbiti da
aumenti contrattuali fino alla loro estinzione.
- I.V.C. - Indennità di Vacanza Contrattuale, è un ELEMENTO
PROVVISORIO della busta paga che viene erogato dall'azienda nel periodo intercorrente tra
la data di scadenza di un CCNL ed il suo rinnovo (VACANZA CONTRATTUALE), cioè nel periodo
in cui il Contratto Collettivo è scaduto ma non è ancora stato rinnovato. Questo
ELEMENTO PROVVISORIO, deriva dall'Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993 (Protocollo
di intesa Governo-Sindacati Lavoratori-Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei
redditi e sull'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema produttivo), che detta: - " Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai
quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto a partire
dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove succeda, un
elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del
tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex
indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari
al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo
sarà unico per tutti i lavoratori "-.
- DIARIE E TRASFERTE A PIE' DI LISTA - Si tratta di somme
corrisposte a titolo di rimborso spese, sono rimborsate su documentazione delle spese
sostenute, non concorrono alla formazione dell'imponibile previdenziale né fiscale.
- DIARIE E TRASFERTE IN MISURA FISSA - Il rimborso delle spese
sostenute, viene effettuato in misura fissa o proporzionale alla retribuzione spettante.
Le indennità corrisposte rientrano nell'imponibile previdenziale e fiscale solamente se
l'importo eccede la franchigia giornaliera, il cui importo si differenzia se la trasferta
avviene sul territorio nazionale ( fino a uro 46,48 ) o estero ( fino a uro
77,47 ). Nel caso in cui il datore di lavoro intervenga sostenendo a suo carico le spese
di vitto o alloggio la franchigia si riduce di un terzo (rispettivamente uro 30,98
se in territorio nazionale, uro 51,65 se in territorio estero), mentre nel caso in
cui intervenga sia il vitto che l'alloggio, la franchigia si riduce ulteriormente di un
altro terzo ( uro 15,49 per trasferta. Italia, uro 28,82 per trasferta.
Estera).
- CONTRIBUTI per iscrizione sindacale - Le quote associative
dovute al Sindacato di appartenenza, sono apportate in forma percentuale alla retribuzione
lorda o in misura fissa. Vengono detratte dopo la determinazione dei contributi
previdenziali, ma nella quota riferita al valore lordo intero.
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| Una volta
identificati e quantificati gli ELEMENTI FISSI che competono al nostro settore di
appartenenza, ed eventualmente l'elemento provvisorio I.V.C., oltre a tutti gli altri
eventuali elementi di competenza, della retribuzione DIRETTA riferiti al CCNL ed al
Livello che ci interessa, siamo pronti per verificare la BUSTA PAGA e in base alle ore e
giornate lavorate nel mese, possiamo iniziare a calcolare la NOSTRA BUSTA PAGA LORDA. |
CALCOLO DEL LORDO |
| Ai fini
del calcolo della retribuzione lorda, è necessario individuare quale DIVISORE viene
utilizzato da chi ha elaborato la Busta Paga, se un divisore ORARIO o un divisore MENSILE |
| 1)
IL DIVISORE ORARIO |
è stabilito dal
CCNL, e può variare da un settore all'altro in funzione dell'orario di lavoro previsto
settimanalmente per il settore, frequentemente il divisore orario può variare anche in
funzione alle diverse mansioni svolte pur rimanendo nello stesso settore (es. CCNL
Autoferrotranviari il divisore è calcolato sulla media delle ore effettivamente lavorate,
personale viaggiante media g. 6,40 h., impiegati 39 h. sett., operai 40 h. sett.). Di
norma il divisore orario utilizzato in quasi tutti i comparti industriali e non è 173, e
si ottiene nel seguente modo:
- 52 settimane annue : 12 mesi = 4,33 - media di settimane in un
mese
- 40 ore settimanali X 4,33 = 173,2 arrotondato per dif. 173 =
DIVISORE ORARIO*
- 173 è il divisore orario CONVENZIONALE adottato da molti CCNL
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| Una volta identificato il divisore, si sommano tutti gli elementi fissi della
retribuzione, il risultato si divide per il divisore e si ottiene così la paga oraria,
alla paga oraria, andranno aggiunte le percentuali della stessa previste per lo
straordinario, il notturno, ecc. |
| ESEMPIO N 1: Sig. MARIO ROSSI Operaio in Azienda
Industriale in un settore in cui vengono adottati i seguenti elementi Base |
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| P. Base |
1.100,00 |
| Contingenza |
1.000,00 |
| EDR |
10,33 |
| Int. Provin. |
50,00 |
| Mensa |
5,50 |
| Totale |
2.165,83 |
Divisore contrattuale 173 (40 ore settimanali) Nel mese di
competenza ha lavorato per 22 gg. 9 ore al giorno per totale 198 ore, di cui 173 ore
ordinarie, 24 ore in straordinario diurno 30%, più 1 ora di lavoro straordinario notturno
50%.
In busta paga dovrà trovare:
| voci |
Importo base |
Riferimento |
Trattenute |
Competenze |
| ore lavorate ord |
12,519248 |
173 ore |
|
2.165,83 |
| Straordinari 130% |
16,2750 |
24 ore |
|
390,60 |
| Straord. Nott. 150% |
18,778872 |
1 ora |
|
18,78 |
| Totale competenze lorde |
2.575,21 |
|
- La somma degli elementi fissi dà un totale di uro
2.165,83 diviso 173 (divisore orario contrattuale) = 12,519248 paga oraria;
- le ore di straordinario sono retribuite al 130% e 150% in
quanto non entrano nella somma delle ore lavorate e retribuite alla prima voce, se invece,
nella prima voce fossero state retribuite la somma delle ore lavorate (173 + 24 + 1 = 198
ore) e, retribuite con il valore ordinario, alle restanti (24 + 1) si sarebbe aggiunta la
sola maggiorazione del 30% e 50%.
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| Occorre, comunque ricordare che il lavoro straordinario e supplementare si
calcola su base settimanale: |
- Supplementare o Prolungamento di orario è la differenza fra
le ore previste contrattualmente (alcuni CCNL prevedono riduzioni di orario lavorativo su
base settimanale, es. 38 ore settimanali) (oppure in caso di Part-Time, le ore lavorative
per cui si è stati assunti - es. P.T. 50% 20 ore settimanali) e il raggiungimento della
40^ ora.
- Straordinarie sono tutte le ore lavorate settimanalmente oltre
la 40^ ora.
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| 2)
IL DIVISORE MENSILE |
E'
anch'esso stabilito dai CCNL la maggior parte dei quali adotta il divisore convenzionale
26, tuttavia in taluni casi il divisore mensile è stabilito in base alle effettive
giornate contrattualmente lavorate nella settimana, es. se si lavora su 5 gg. Il divisore
è 22, se si lavora su 6 gg. Il divisore è 26 (vedi CCNL Trasporto merci, Imprese di
Pulizie e altri), altri CCNL adottano divisori diversi si veda ad esempio il CCNL Chimici
Industria (divisore 25). Anche in questo caso il divisore è ottenuto in base ad un
calcolo matematico convenzionale:
- SETTIMANA LUNGA
- Giorni lavorativi nella settimana: 6
- 52 settimane lavorative / 12 mesi * 6 = 26 giornate
- SETTIMANA CORTA
- Giorni lavorativi nella settimana: 5
- 52 settimane lavorative / 12 mesi * 5 = 22 giornate
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| ESEMPIO N 2: Sig. MARIO ROSSI Operaio in Azienda
Industriale in un settore in cui vengono adottati i seguenti elementi Base |
| Calcoliamo
ora la Busta Paga del Sig. MARIO ROSSI, utilizzando il divisore mensile convenzionale e
previsto dal CCNL (22) nel mese di Aprile 2003, dove ha maturato uno Scatto di Anzianità,
un aumento contrattuale, ed una trasformazione nei minimi in quanto Paga Base, Contingenza
ed EDR sono stati trasformati in PAGA BASE CONGLOBATA; lavora sempre 9 ore al giorno per 5
giorni la settimana, in più nella mensilità di Aprile ha 3 Festività che ha goduto, di
cui 2 cadenti in settimana (lunedì dell'Angelo e 25 Aprile venerdì) 1 cadente in
domenica (Pasqua). |
| Paga conglobata |
2.157,53 |
| Int. Provin. |
50,00 |
| Mensa |
5,50 |
| Scatti Anz. |
25,83 |
| Totale |
2.238,86 |
Nel mese ha lavorato 20 gg. Effettivi, pari a 4 settimane e 3
gg., ogni giorno lavora 1 ora di straordinario oltre la 40^ ora, per totali 20 ore di
straordinario
| voci |
Importo base |
Riferimento |
Trattenute |
Competenze |
| Retribuzione |
101,76636 |
22 giorni |
|
2.238,86 |
| Straordinari 130% |
16,8238 |
20 ore |
|
336,48 |
| Festività non goduta |
86,11 |
1 giorno |
|
86,11 |
| Totale competenze lorde |
2.661,45 |
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ATTENZIONE |
- Nelle buste paga "MENSILIZZATE" come quella in
questione, le Festività cadenti in settimana dal Lunedì al sabato, sono incluse nella 1^
voce, infatti il lavoratore durante le 2 Festività non ha lavorato e di fatto durante
tutto il mese le sue giornate di effettivo lavoro sono inferiori alle 22 retribuite per
intero. Pertanto nel convenzionale 22, che si applicherà in ogni caso in tutti i mesi
dell'anno anche in presenza di mesi più corti o mesi più lunghi, sono incluse le due
festività non lavorate ma Godute. Diverso è il discorso delle Festività non Godute
ovvero cadenti in Domenica, se ne parlerà nel capitolo FESTIVITA'.
- Per quanto riguarda le ore di Supplementare e Straordinario si
dovrà comunque utilizzare il divisore orario (173 nel caso specifico) con i criteri
identici al precedente schema.
- Nel caso specifico, il divisore è dettato dal CCNL quale 22
per la settimana corta, ovvero lavorazione dal lunedì al venerdì, se avessimo dovuto
controllare una busta paga di un dipendente a cui si applica ad esempio il CCNL del
Commercio, del Soccorso stradale, dell'Igiene Ambientale, della Gomma e Plastica
Industria, dei Tessili Industria o dei Metalmeccanici, avremmo dovuto utilizzare il
divisore convenzionale 26 come nella maggior parte dei CCNL, anche se la lavorazione
ordinariamente è distribuita su 5 giorni la settimana.
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