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responsabilita' sociale delle imprese
Merloni
Elettrodomestici realizza un "Codice" per il rispetto
dei diritti dei
lavoratori
Lindustria di
elettrodomestici Merloni ha recentemente sottoscritto dintesa con le parti sociali
un "codice di condotta" che riportiamo ,di seguito, integralmente.
Un atto concreto nel vasto scenario della "responsabilità sociale di
unimpresa".
Laccordo impegna limpresa al rispetto in tutto il mondo delle convenzioni
dellOIL sui temi della eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, sui
principi della libertà sindacale, di organizzazione dei lavoratori, in difesa delle pari
opportunità ed a promuovere "azioni positive" in tal senso.
VERBALE DI ACCORDO
TRA
La Merloni Elettrodomestici S.p.A. nelle
persone di Lorenzo Sartorelli ed Angelo Stango
E
FIM -FIOM - UILM Nazionali, anche per nome
e per conto della FISM (Federazione Internazionale Sindacati Metalmeccanici) nelle persone
di Luciano Falchi, Francesca Re David, Antonio Messia
PREMESSO che
La globalizzazione economica sta abbattendo
le barriere che si frapponevano al movimento di beni, servizi e capitali, consentendo alle
imprese multinazionali di creare una rete globale di produzione e distribuzione.
Le imprese nel garantire un profitto ai loro investitori, accompagneranno tale obiettivo
con il far avanzare il benessere delle comunità nelle quali le imprese stesse operano.
I requisiti minimi per soddisfare questa responsabilità sono la salvaguardia
dellambiente, il rispetto degli standard fondamentali in materia di lavoro sanciti
dallOrganizzazione Internazionale del Lavoro, e la garanzia di condizioni lavorative
dignitose per i dipendenti della Merloni Elettrodomestici S.p.A.
Per tutto quanto premesso, la Merloni Elettrodomestici S.p.A., FIM - FIOM - UILM Nazionali
e FISM, nel confermare di condividere i valori ed i principi sanciti nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dellUomo e nel rinnovare il comune impegno al rispetto dei
diritti della persona al fine di:
- contribuire concretamente all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
prestato in violazione delle norme internazionali dell'OIL;
- sostenere e promuovere i diritti umani fondamentali come previsti nella ''Dichiarazione
tripartita OIL sui diritti fondamentali del lavoratori", approvata il 18
Giugno 1998 dalla Conferenza Internazionale del lavoro dell'OIL;
- contrastare le distorsioni della concorrenza basate sullinosservanza delle norme
internazionali che tutelano il lavoro minorile e gli altri diritti sul lavoro richiamati
nella suddetta "Dichiarazione OIL";
- valorizzare, nei confronti del mercato e dei consumatori, l'immagine del gruppo Merloni
Elettrodomestici S.p.A. ispirato a comportamenti socialmente corretti e rispettosi delle
norme sociali internazionali.
Concordano quanto segue:
ARTICOLO 1 - ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI
OIL
La Merloni Elettrodomestici S.p.A.
s'impegna in tutti i suoi stabilimenti al rispetto dei diritti umani fondamentali ed
alleliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile ed in particolare ai principi
sanciti dalle seguenti Convenzioni OIL:
- N. 29 adottata a Ginevra il 28.6.1930 e n. 105 adottata a Ginevra il 25.6.1958 sul
lavoro forzato od obbligatorio. E' proibito 1'utilizzo del lavoro forzato o eseguito in
condizioni di schiavitù o fornito dai reclusi;
- N. 138 adottata a Ginevra il 26.6.1973 sull'età minima di ammissione al lavoro. La
convenzione non ammette il lavoro dei bambini inferiori a 15 anni o più giovani
delletà di obbligo scolare in vigore nei paesi interessati;
- N. 182 adottata a Ginevra il 17.6.1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile;- N. 87
adottata a San Francisco, il 17.6.1948 sulla libertà sindacale. La convenzione
riconosce il diritto dei lavoratori di costituire dei sindacati e di aderire ad un
sindacato;
- N. 98 adottata a Ginevra l8.6.1949 sul diritto di negoziazione. I lavoratori ed i
datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente negoziando accordi a
durata determinata e indeterminata;
- N. l11 adottata a Ginevra il 25.6.1958 sulla discriminazione in materia di impiego e di
professione. La convenzione stabilisce che i lavoratori non possono essere
discriminati in base alla razza, alla religione, alle opinioni politiche, alle origini
sociali;
- N. 100 adottata a Ginevra il 29.6.1951 sulla discriminazione salariale tra uomini e
donne a parità di inquadramento professionale. La convenzione stabilisce che non ci
siano discriminazioni salariali tra uomini e donne a parità di inquadramento
professionale;
- N. 135 adottata a Ginevra il 23.6 1971 sui rappresentanti del lavoratori. La convenzione
stabilisce che i rappresentanti dei lavoratori non subiscano nocumento alcuno dipendente
dalla loro attività di rappresentanza.
ARTICOLO 2 - OSSERVANZA DELLE
CONVENZIONI OIL
Ciò posto, e fermo restando il dovuto
rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui opera il gruppo
Merloni, sarà valutata l'adozione degli strumenti più idonei per l'osservanza delle
convenzioni OIL da parte dei fornitori diretti. In particolare, la Merloni
Elettrodomestici S.p.A.;
- è orientata a promuovere "azioni positive" a sostegno del principi di
libertà sindacale, di organizzazione dei lavoratori e di contrattazione collettiva:
- interverrà tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità
rispetto alle convenzioni n 29 e 138 relative all'eliminazione dello sfruttamento del
lavoro minorile e del lavoro forzato obbligatorio di cui all'art. 1 rilevato attraverso
sistemi di monitoraggio e controllo;
- nelleventualità in cui i comportamenti dei propri fornitori diretti ledano i
principi contenuti nelle convenzioni n. 29 e n. 138 di cui allart.1, si riserva di
disporre sanzioni nei confronti di questi fino a giungere, per i casi di gravi violazioni,
alla risoluzione del contratto;
- attuerà un monitoraggio nelle proprie unità produttive del rispetto del principi
stabiliti nelle suddette convenzioni.
ARTICOLO 3 - DIFFUSSIONE DELL'ACCORDO
La Merloni Elettrodomestici, darà piena
diffusione e informazione del presente accordo in tutte le sue unità operative e
commercial!. L'accordo sarà affisso nelle apposite bacheche utilizzate per la
comunicazione aziendale ed illustrato alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO SUL RISPETTO
DELLACCORDO
II monitoraggio verrà demandato alla Commissione
Paritetica Nazionale già prevista nel vigente Accordo Aziendale.
ARTICOLO 5 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
La Merloni Elettrodomestici S.p.A. darà
informazione sullattuazione e sullandamento dell'accordo in occasione delle
riunioni annuali del CAE ed in occasione dellinformativa nazionale prevista dal
CCNL.
Per i Paesi non facenti parte del CAE 1'informativa verrà data ai rappresentanti dei
lavoratori/OO.SS. nei singoli stabilimenti da parte delle direzioni locali.
MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A.
FIM
- FIOM - UILM NAZIONALI, anche
in rappresentanza della FISM
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