UIL: le politiche di responsabilirà sociale delle imprese
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La responsabilità
sociale delle imprese

responsabilita' sociale delle imprese

Merloni Elettrodomestici realizza un "Codice" per il rispetto
dei diritti dei lavoratori

 L’industria di elettrodomestici Merloni ha recentemente sottoscritto d’intesa con le parti sociali un "codice di condotta" che riportiamo ,di seguito, integralmente.
Un atto concreto nel vasto scenario della "responsabilità sociale di un’impresa".
L’accordo impegna l’impresa al rispetto in tutto il mondo delle convenzioni dell’OIL sui temi della eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, sui principi della libertà sindacale, di organizzazione dei lavoratori, in difesa delle pari opportunità ed a promuovere "azioni positive" in tal senso.

VERBALE DI ACCORDO

TRA

La Merloni Elettrodomestici S.p.A. nelle persone di Lorenzo Sartorelli ed Angelo Stango

E

FIM -FIOM - UILM Nazionali, anche per nome e per conto della FISM (Federazione Internazionale Sindacati Metalmeccanici) nelle persone di Luciano Falchi, Francesca Re David, Antonio Messia

PREMESSO che

La globalizzazione economica sta abbattendo le barriere che si frapponevano al movimento di beni, servizi e capitali, consentendo alle imprese multinazionali di creare una rete globale di produzione e distribuzione.
Le imprese nel garantire un profitto ai loro investitori, accompagneranno tale obiettivo con il far avanzare il benessere delle comunità nelle quali le imprese stesse operano.
I requisiti minimi per soddisfare questa responsabilità sono la salvaguardia dell’ambiente, il rispetto degli standard fondamentali in materia di lavoro sanciti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e la garanzia di condizioni lavorative dignitose per i dipendenti della Merloni Elettrodomestici S.p.A.
Per tutto quanto premesso, la Merloni Elettrodomestici S.p.A., FIM - FIOM - UILM Nazionali e FISM, nel confermare di condividere i valori ed i principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nel rinnovare il comune impegno al rispetto dei diritti della persona al fine di:
- contribuire concretamente all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile prestato in violazione delle norme internazionali dell'OIL;
- sostenere e promuovere i diritti umani fondamentali come previsti nella ''Dichiarazione tripartita OIL sui diritti fondamentali del lavoratori", approvata il 18
Giugno 1998 dalla Conferenza Internazionale del lavoro dell'OIL;
- contrastare le distorsioni della concorrenza basate sull’inosservanza delle norme internazionali che tutelano il lavoro minorile e gli altri diritti sul lavoro richiamati nella suddetta "Dichiarazione OIL";
- valorizzare, nei confronti del mercato e dei consumatori, l'immagine del gruppo Merloni Elettrodomestici S.p.A. ispirato a comportamenti socialmente corretti e rispettosi delle norme sociali internazionali.

Concordano quanto segue:

ARTICOLO 1 - ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI OIL

La Merloni Elettrodomestici S.p.A. s'impegna in tutti i suoi stabilimenti al rispetto dei diritti umani fondamentali ed all’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile ed in particolare ai principi sanciti dalle seguenti Convenzioni OIL:
- N. 29 adottata a Ginevra il 28.6.1930 e n. 105 adottata a Ginevra il 25.6.1958 sul lavoro forzato od obbligatorio. E' proibito 1'utilizzo del lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o fornito dai reclusi;
- N. 138 adottata a Ginevra il 26.6.1973 sull'età minima di ammissione al lavoro. La convenzione non ammette il lavoro dei bambini inferiori a 15 anni o più giovani dell’età di obbligo scolare in vigore nei paesi interessati;
- N. 182 adottata a Ginevra il 17.6.1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile;- N. 87 adottata a San Francisco, il 17.6.1948 sulla libertà sindacale. La convenzione riconosce il diritto dei lavoratori di costituire dei sindacati e di aderire ad un sindacato;
- N. 98 adottata a Ginevra l’8.6.1949 sul diritto di negoziazione. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente negoziando accordi a durata determinata e indeterminata;
- N. l11 adottata a Ginevra il 25.6.1958 sulla discriminazione in materia di impiego e di professione. La convenzione stabilisce che i lavoratori non possono essere discriminati in base alla razza, alla religione, alle opinioni politiche, alle origini sociali;
- N. 100 adottata a Ginevra il 29.6.1951 sulla discriminazione salariale tra uomini e donne a parità di inquadramento professionale. La convenzione stabilisce che non ci siano discriminazioni salariali tra uomini e donne a parità di inquadramento professionale;
- N. 135 adottata a Ginevra il 23.6 1971 sui rappresentanti del lavoratori. La convenzione
stabilisce che i rappresentanti dei lavoratori non subiscano nocumento alcuno dipendente dalla loro attività di rappresentanza.

ARTICOLO 2 - OSSERVANZA DELLE CONVENZIONI OIL

Ciò posto, e fermo restando il dovuto rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui opera il gruppo Merloni, sarà valutata l'adozione degli strumenti più idonei per l'osservanza delle convenzioni OIL da parte dei fornitori diretti. In particolare, la Merloni Elettrodomestici S.p.A.;
- è orientata a promuovere "azioni positive" a sostegno del principi di libertà sindacale, di organizzazione dei lavoratori e di contrattazione collettiva:
- interverrà tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rispetto alle convenzioni n 29 e 138 relative all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro forzato obbligatorio di cui all'art. 1 rilevato attraverso sistemi di monitoraggio e controllo;
- nell’eventualità in cui i comportamenti dei propri fornitori diretti ledano i principi contenuti nelle convenzioni n. 29 e n. 138 di cui all’art.1, si riserva di disporre sanzioni nei confronti di questi fino a giungere, per i casi di gravi violazioni, alla risoluzione del contratto;
- attuerà un monitoraggio nelle proprie unità produttive del rispetto del principi stabiliti nelle suddette convenzioni.

ARTICOLO 3 - DIFFUSSIONE DELL'ACCORDO

La Merloni Elettrodomestici, darà piena diffusione e informazione del presente accordo in tutte le sue unità operative e commercial!. L'accordo sarà affisso nelle apposite bacheche utilizzate per la comunicazione aziendale ed illustrato alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. 

ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO SUL RISPETTO DELL’ACCORDO

II monitoraggio verrà demandato alla Commissione Paritetica Nazionale già prevista nel vigente Accordo Aziendale.

ARTICOLO 5 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

La Merloni Elettrodomestici S.p.A. darà informazione sull’attuazione e sull’andamento dell'accordo in occasione delle riunioni annuali del CAE ed in occasione dell’informativa nazionale prevista dal CCNL.
Per i Paesi non facenti parte del CAE 1'informativa verrà data ai rappresentanti dei lavoratori/OO.SS. nei singoli stabilimenti da parte delle direzioni locali.

MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A.

FIM - FIOM - UILM NAZIONALI, anche in rappresentanza della FISM

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