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COMITATO PARITETICO Protocollo d'intesa Per la costituzione ed il
funzionamento del Comitato Paritetico Premessa Le parti, in attuazione dellArt. 47-bis del dlgs. 29/1993, come successivamente integrato e modificato dai dlgs. 396/97 e 80/1998, convengono di disciplinare il funzionamento del Comitato Paritetico previsto dalle citate norme. A tal fine le parti sottoscriventi convengono sul protocollo costituito dagli articoli di seguito riportati. Per lARAN Firmato Per le Organizzazioni
Sindacali Roma, 28 marzo 2001 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALLART. 47-BIS DEL DLGS. 29/1993 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI Art. 1 1 Il Comitato paritetico è un organismo bilaterale Aran - Sindacati composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 2 I componenti del Comitato sono designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dellAran e per la parte sindacale dalle organizzazioni di cui al comma 1 per il tramite delle Confederazioni cui aderiscono. 3 Ferma restando lunicità del Comitato paritetico, esso è articolato per comparti o aree con le modalità indicate nellart. 3. Art. 2 1 Il Comitato paritetico esercita i seguenti compiti: a) procede alla certificazione dei dati relativi ai voti e alle deleghe; b) può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area ai sensi dellart. 47-bis del dlgs. 29/1993; c) delibera sulle controversie relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effettuate dalle proprie articolazioni di comparto. Art. 3 1 Il Comitato paritetico nelle articolazioni di comparto o area è composto dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, integrate da osservatori designati dalle sigle sindacali presenti nel Comitato ma non nel comparto o area. 2 Le articolazioni del comma 1 del Comitato verificano per i comparti la esattezza delle rilevazioni dei dati sui voti e sulle deleghe e per le aree la esattezza delle rilevazioni dei dati sulle deleghe, effettuate in entrambi i casi dallAran, trasmettendo le eventuali contestazioni al Comitato, ai sensi dellart. 2. Art. 4 1 Le decisioni sui principi generali ai quali deve essere ispirata la rilevazione delle articolazioni di comparto o area del Comitato, nonché le decisioni sulle controversie vengono assunte dal Comitato paritetico con il meccanismo di cui ai commi successivi. 2 LAran ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali votano separatamente. Il voto dellAran è espresso dal rappresentante designato dallAgenzia medesima. 3 La decisione allinterno della componente sindacale si considera validamente assunta quando sia espressione della maggioranza della componente stessa con le seguenti modalità: a) a ciascuna Confederazione viene convenzionalmente attribuito il numero di voti risultante dagli allegati A e B; b) nel caso in cui la decisione verta sullattribuzione dei voti riportati dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle Rsu, alla stessa partecipano le organizzazioni di cui al prospetto A - considerate nel loro complesso - e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 16; c) nel caso in cui la decisione verta sulle deleghe e sul contributo economico richiesto di cui allart.2, lett. b), alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di cui al prospetto B - considerate nel loro complesso - e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 17. 4 Il mancato raggiungimento allinterno della componente sindacale della maggioranza richiesta per lassunzione della propria decisione produce gli effetti di cui al comma 6. Qualora il raggiungimento della decisione sia impedito dallassenza alla riunione di alcune sigle sindacali la decisione sui punti rimasti in sospeso viene rinviata alla successiva seduta da convocarsi entro i sette giorni immediatamente successivi. Nel caso in cui anche in tale riunione lassenza delle sigle sindacali impedisca il raggiungimento della decisione questa si considera non assunta e si producono gli effetti di cui al comma 6. 5 La questione esaminata dal Comitato paritetico si intende risolta quando entrambe le componenti abbiano espresso voto favorevole. 6 Qualora le due componenti esprimano voti discordanti, ovvero nei casi di mancata espressione del voto da parte di una di esse, si realizza il caso di dissenso per il quale è richiesto il parere del CNEL. 7 Il parere del CNEL è vincolante. 8 Le organizzazioni sindacali non rappresentate nel Comitato paritetico possono comunque rivolgere le loro eventuali contestazioni sulle rilevazioni di pertinenza del Comitato paritetico direttamente al CNEL. Le stesse possono, a richiesta, essere sentite dal Comitato paritetico. 9 Le procedure per la richiesta del parere al CNEL sono quelle indicate dallart. 47-bis, comma 10 del dlgs. 29/1993. Art. 5 1 Il Comitato paritetico istituito ai sensi del presente protocollo, formato dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale ai sensi dellart. 47-bis del dlgs. 29/1993 al biennio economico 2000-2001 sulla base dei dati relativi al 1998, dura in carica sino al completo esaurimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 4, comma 6, relativamente alla rilevazione dei dati necessari allaccertamento della rappresentatività sindacale da parte dellAran per il biennio economico 2002-2003. PROSPETTO A
- RSU CGIL 5 La maggioranza è raggiunta con 16 voti su 18 PROSPETTO B
- DELEGHE CGIL 5 La maggioranza è raggiunta con 17 voti su 21 La graduazione dei voti assegnati alle organizzazioni sindacali che compongono il Comitato paritetico - considerate nel loro complesso - ha natura meramente convenzionale. |