LAVORO ACCESSORIO  - Guglielmo Loy
Audizione Commissioni Lavoro Camera dei Deputati
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26/01/2017  | Economia.  

 

INTERVENTO UIL

sulle proposte di legge

C.584, C.1681, C.3601, C.3796, C.4125, C.4185, C.4206, C.4214

recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio

 

XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato - Camera dei Deputati

(26 Gennaio 2017)

 

E’ ormai nota a tutti l’incessante evoluzione normativa del lavoro accessorio che ha prodotto negli anni l’enorme estensione del suo campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo (tipologia di prestatori di lavoro e committenti) che oggettivo (attività d’impiego); ci esentiamo quindi, avendo già riepilogato questo percorso nella precedente audizione, dal ripercorrerla evitando di elencare quali e quanti interventi legislativi sono intervenuti fino ad oggi a determinare l’incessante aumento dei voucher venduti.

 

Ma non vogliamo porre un problema di incremento “quantitativo” dei voucher - seppur esistente, vistoso e che andrebbe monitorato con attenzione soprattutto per il vistoso gap annuale tra voucher venduti e riscossi - bensì di ciò che, “qualitativamente”, si potrebbe celare dietro tale aumento.

 

Se il buono-lavoro fosse stato e venisse realmente utilizzato per prestazioni di lavoro “occasionali” ed “accessorie”, il problema voucher non si sarebbe posto. Ma quando la vendita di voucher, come documentato dai dati che l’Inps pubblica, è enormemente più alta in settori quali il commercio, turismo e servizi (e comunque, il 60% dei voucher sono utilizzati da imprese con dipendenti), piuttosto che per attività d’impiego svolte in ambito privato/familiare, il rischio che la prestazione di lavoro effettuata rientri nell’oggetto sociale dell’azienda, è molto alto. E ciò fa venir meno, nei fatti, il concetto di “accessorietà” della prestazione.

 

L’attuale normativa permette, inoltre, che l’unico requisito per applicare tale istituto sia quello di natura economica: il compenso annuale del prestatore di lavoro che, stando alle ultime modifiche apportate dal d.lgs 81/2015, non può superare € 7000 netti annui indipendentemente dal numero dei committenti.

 

Da tale scelta del legislatore, deriva la completa scomparsa della “occasionalità” della prestazione, rendendo pienamente legittimo l’utilizzo di voucher per prestazioni svolte “senza soluzione di continuità” per giorni e mesi fino al raggiungimento del requisito economico di cui sopra.  In pratica il legislatore ha reso maggiormente appetibile il lavoro accessorio rispetto ad una assunzione di natura subordinata.

 

E’ un controsenso, se non una ipocrisia intellettuale, sostenere, a fronte di cospicue risorse stanziate dalla fiscalità generale per incentivare il contratto a tempo indeterminato e contrastare la cattiva flessibilità, che, nel contempo, si permetta un uso (e abuso) indiscriminato del lavoro accessorio.

 

Delle due l’una. La politica, tutta, deve aver ben chiaro quale è il mercato del lavoro che vuole per i nostri giovani e meno giovani.

 

E’ da tali analisi e riflessioni che partiamo per condividere l’intento restrittivo di molte delle proposte di legge che formano oggetto dell’odierna audizione, condividendo con le stesse il ritorno alla primogenita regolamentazione del 2003 la cui conditio sine qua non per svolgere lavoro con voucher risiedeva nella ”occasionalità” ed “accessorietà” della prestazione ed a ben delineati confini soggettivi ed oggettivi di applicazione.

 

Auspichiamo, quindi, che gli interventi correttivi sul lavoro accessorio mirino ad un ritorno all’originaria normativa in cui, essendo chiara la finalità, erano altrettanto confinati, entro certi limiti, i target di prestatori di lavoro, committenti e attività d’impiego...

 

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L'audizione completa in PDF