SEGRETARIO CONFEDERALE Guglielmo LOY
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DECENTRAMENTO

Il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali (267/2000) riunisce e coordina l’urgente produzione legislativa degli ultimi 10 anni in materia istituzionale, finanziaria e contabile degli Enti Locali gettando le fondamenta per un ulteriore avanzamento del decentramento, in attuazione dei principi di sussidiarietà .

Le principali novità riguardano l’adeguamento degli statuti e regolamenti sia dei Comuni che delle Province, la responsabilizzazione diretta dei dirigenti, i tributi locali, le assunzioni per cui gli Enti Locali disporranno di un ampia autonomia, i bilanci, i controlli. E' d'interesse delle forze sociali, e tra queste il sindacato, anche per l'attenzione rivolta dal legislatore ai processi di "partecipazione" che pur previsti dalla "vecchia" 142/90, non hanno visto nel passato prevalere, concretamente, questa "filosofia". Anche su questo terreno si aprono grandi potenzialità all'azione del sindacato.

NORME GENERALI

Il Testo unico detta le norme per l’ordinamento di tutti gli Enti Locali.

Per le regioni a statuto speciale le norme contenute nel Testo Unico cedono il passo alle disposizioni contenute negli Statuti Regionali.

La normativa evidenzia l’autonomia delle comunità locali che sono ordinate in comuni e province;

I comuni sono gli enti locali che rappresentano le comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo;

Le province, le città metropolitane, ente locale intermedio, tra la Regione e i comuni, promuovono e coordinano lo sviluppo economico e sociale.

L’autonomia degli enti locali si concretizza nelle seguenti forme:

Statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Queste due ultime forme nell’ambito delle leggi di coordinamento in materia di “Finanza Pubblica”.

Comuni e Province sono i titolari di funzioni proprie e di funzioni conferite dallo Stato e /o dalle Regioni;

In tema di rapporti con le Regioni si evidenzia il principio che la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita dalle Regioni ai Comuni, alle Province alle comunità montane con esclusione di tutte le materie che richiedono l’esercizio diretto a livello regionale. A tal fine le leggi regionali si dovranno conformare al Testo Unico.

La legge o gli statuti regionali dovranno dettare i principi della cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

Il metodo della programmazione dovrà costituire il punto di riferimento essenziale. La Regione indica gli obiettivi, anche sulla base delle proposte dei comuni, delle province e delle comunità montane e, su questa base fissa gli strumenti di programmazione e pianificazione degli enti locali per l’attuazione dei programmi regionali e ripartire in questo modo le risorse per gli investimenti delle autonomie locali.

STATUTI

L’adozione degli statuti è obbligatoria per comuni e province. Gli statuti devono contenere disposizioni in tema di:

  • Linee fondamentali della organizzazione degli enti locali;

  • Criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

  • Forme di collaborazione tra gli enti locali

  • Partecipazione popolare

  • Decentramento

  • Diritto di accesso dei cittadini

  • Altre materie previste nel Testo Unico come la composizione degli organi, i compiti del consiglio comunale.

Nell’autonomia statutaria degli enti locali si dovranno prevedere norme per assicurare le pari opportunità

Negli statuti si devono prevedere forme di consultazione della popolazione, procedure per l’esame di istanza presentate dai cittadini e le regole per il loro esame, ivi compreso l’applicazione dello statuto del contribuente in tema di tributi locali

Lo statuto promuove forme di partecipazione dei cittadini della UE e degli stranieri regolarmente soggiornanti

Gli statuti dovranno essere adeguati entro 120 giorni dalla entrata in vigore del Dlgs.

REGOLAMENTI

Viene assegnato una ampia autonomia regolamentare per province e comuni. Autonomia che è subordinata ai principi delle leggi e allo statuto. Esso ha carattere generale e riguarda la responsabilità dei dirigenti, la organizzazione degli uffici e del personale così come le assunzioni in base anche alla legge 29/93;

Gli enti locali possono prevedere in sede statutaria e regolamentare la possibilità di dar vita a referendum su “materie di esclusiva competenza locale”

TRASPARENZA

Viene ribadito il principio di pubblicità di tutti gli atti , salvo che per legge ovvero il Sindaco o il Presidente della Provincia, in modo temporaneo e motivato ne vietino “l’esibizione”.

Tutta la materia del diritto di accesso deve essere oggetto di una specifica attività regolamentare da parte gli enti locali.

Gli enti locali devono assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, per consentirne, ove possibile, la fruizione sull’intero territorio nazionale.

L’istituzione ed attivazione del difensore civico costituisce un opzione da esercitare in sede statutaria e non un vincolo per gli enti locali. In ogni caso in capo al Difensore civico sono posti i compiti di “garanzia dell’imparzialità e del buon andamento” così come sono confermate le funzioni di controllo sulle basi di una richiesta dei consiglieri.

AREE METROPOLITANE

Le Aree metropolitane sono individuate, fatta salva l’autonomia delle Regioni a statuto speciale in: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli.

Esse dovranno essere definite dalle Regioni entro sei mesi dall’entrata in vigore del Dlgs.

DECENTRAMENTO

Per l’esercizio delle funzioni attribuite i comuni attuano forme di decentramento e cooperazione;

Il testo unico ribadisce il ruolo delle Regioni nella modifica delle circoscrizioni comunali

L’istituzione di circoscrizioni è obbligatoria per i comuni al di sopra dei 100.000 abitanti, prevedendo forme accentrate di decentramento nei comuni superiori ai 300.000 abitanti, mentre in quelli superiori a 30.000 abitanti, è facoltativa. La materia deve essere regolata in sede statutaria e regolamentare.

Statuti e regolamenti disciplinano le modalità di elezione degli organi di decentramento.

FORME ASSOCIATIVE DEGLI ENTI LOCALI

Le comunità montane sono definite come “unione di comunità, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani.

Il testo unico precisa che spetta alle comunità montane “l’esercizio di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione”

E’ possibile costituire le comunità isolane, che hanno la stessa natura e ruolo delle comunità montane.

Le unioni dei Comuni sono enti locali costituiti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni. Si applicano di regola, le norme previste per i comuni, tra cui il limite per la composizione degli organi.

Spettano alle Unione dei comuni, norma che si estende anche alle comunità montane e isolane, gli “introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi ad esse affidati”.

Le Regioni, anche attraverso incentivazioni finanziarie, stimolano gli enti locali alla gestione associate dei servizi e funzioni, da parte di Comuni. Le regioni possono prevedere la definizione di ambiti ottimali di gestione e l’esercizio delle funzioni in modo associato.

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Si fissano i principi della applicazione “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari” del DLGS n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, delle altre norme sulla “organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni” e delle norme contenute nel Testo.

Nell’ambito della autonomia organizzativa vi è ampia autonomia in tema di rideterminazioni delle dotazioni organiche e di organizzazione e gestione del personale, sulla base dei principi posti dal Testo Unico. Essa si esercita nei limiti della capacità di bilancio e della necessità di assicurare risposta di esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi dell’ente. La autonomia è limitata nel caso di enti locali dissestati o strutturalmente deficitari.

L’esercizio della autonomia regolamentare organizzativa è ispirata ai seguenti criteri:

  1. Funzionalità;

  2. Economicità di gestione;

  3. Professionalità

  4. Responsabilità.

Gli enti locali finanziariamente “sani” possono dar vita, anche con personale assunto a tempo determinato, alla costituzione di uffici posti alle dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori. Si possono assumere anche collaboratori con contratto a tempo determinato; ad essi si applica il contratto collettivo degli enti locali con la possibilità offerta alla giunta di prevedere una unica ed onnicomprensiva forma di trattamento economico accessorio.

Per le assunzioni, gli enti locali devono riferirsi ai principi di “funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”.

Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tale nozione si deve interpretare come attribuzione della relativa competenza alla giunta.

DIRIGENZA

La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, sulla base “dei criteri e delle norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti “che impegnano l’amministrazione all’esterno non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”.

Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo da specifiche disposizioni di legge.

I dirigenti sono responsabili “in via esclusiva”, in relazione agli obiettivi, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco presidente della Provincia a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

L’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

L'ordinamento finanziario e contabile è articolato nei seguenti titoli:

  • Disposizioni generali;

  • Programmazione e bilanci (articolato nei capi: programmazione, competenze in materia di bilanci);

  • Gestione del bilancio (articolato nei capi: entrate, spese, risultato di amministrazione e residui, principi di gestione e controllo di gestione);

  • Investimenti (articolato nei capi: principi generali, fonti di finanziamento mediante indebitamento, garanzie per mutui e prestiti);

  • Tesoreria (articolato nei capi: disposizioni generali, riscossione delle entrate, pagamento delle spese, altre attività, adempimenti e verifiche contabili);

  • Rilevazioni e dimostrazione dei risultati di gestione;

  • Revisione economico-finanziaria.

BILANCI

Il tema è coperto da riserva di legge, fatta salva l’autonomia delle regioni a statuto speciale. In particolare sono dettati dalla legge principi in tema di:

  • programmazione, gestione e rendicontazione;

  • attività di investimento;

  • servizio di tesoreria;

  • attribuzioni dell’organo di revisione;

  • risanamento finanziario.

La legge assicura ai Comuni:

  • certezza di risorse;

  • autonomia finanziaria;

  • potestà impositiva autonoma, che deve comunque prevedere uno spazio di regolamentazione autonoma, sulle basi imponibili, soggetti passivi ed aliquota massima dei tributi, in un quadro di semplificazione per i contribuenti.

La finanza locale è costituita da:

  • imposte proprie;

  • addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

  • tasse e diritti per servizi pubblici;

  • trasferimenti erariali e/o regionali;

  • altre entrate proprie, anche patrimoniali;

  • risorse per gli investimenti;

  • altre entrate.

I trasferimenti sono ripartiti sulla base di “criteri obiettivi” e devono inoltre riequilibrare gli squilibri determinati dalla fiscalità locale.

Con un fondo ordinario si finanziano gli investimenti di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. Per aree o situazioni specifiche la legge può istituire ed alimentare un fondo speciale.

L’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato con parametri fissati per legge e “non è riducibile nel triennio”.

Con le entrate fiscali proprie si finanziano i servizi necessari e si integrano i trasferimenti per i servizi indispensabili.

Agli enti locali spettano tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza; essi possono anche non avere un carattere generalizzato per tutti gli utenti. La norma prevede inoltre che in caso di gratuità dei servizi o di tariffe etc inferiori ai costi si debbano assegnare specifiche integrazioni agli enti locali.

Le Regioni concorrono ai finanziamenti agli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, oltre che per la distribuzione dei fondi derivanti da norme statali e per il finanziamento delle funzioni trasferite agli enti locali.

Il bilancio preventivo osserva i seguenti principi

  • unità;

  • annualità;

  • universalità ed integrità;

  • veridicità;

  • pareggio finanziario

  • pubblicità.

Il bilancio preventivo, salvo rinvio disposto con decreto del Ministero dell’interno, è approvato entro il 31 dicembre. Ad esso sono allegati:

  • la relazione previsionale e programmatica;

  • il bilancio pluriennale, che ha carattere autorizzatorio;

  • gli altri allegati previsti da norme di legge.

  • Il bilancio deve poter essere letto per programmi, servizi ed interventi.

Con il Testo Unico si può dire praticamente quasi completato il processo di riforma degli Enti Locali. Certamente siamo di fronte ad un testo parziale, del settore, infatti manca la regolamentazione dei Servizi pubblici demandata ad un altro Testo Unico.

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