Le politiche territoriali della UIL
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Federalismo fiscale

POLITICA DEI REDDITI NEL TERRITORIO

Piccola guida UIL sul federalismo fiscale

REGIONI

IRAP: introdotta nel 1997 dal Dlgs 466, sostituisce i contributi sanitari. La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta di imprese, lavoratori autonomi ed enti pubblici. L’aliquota ordinaria è del 4,25%, con la possibilità per le Regioni di variarla in aumento o decremento fino ad un massimo dell’1%, diversificando per settori di attività o categorie. Nel 2001 viene abolita la compartecipazione di Province e Comuni e il gettito relativo viene attribuito esclusivamente alle regioni

IVA: la compartecipazione al gettito IVA da parte delle Regioni è prevista dal Dlgs 56/2000. L’ammontare complessivo delle risorse da compartecipare è attualmente fissato sulla base di una combinazione tra spesa storica, popolazione, capacità fiscale di ogni singola Regione e fabbisogni sanitari. La quota di compartecipazione, ripartita per ciascuna Regione, è determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall’Istat.

ADDIZIONALE REGIONALE IRE (EX IRPEF): introdotta dal Dlgs 446/97, nel 2001 viene aumentata dello 0,4% la quota di compartecipazione (0,9%). Parallelamente per compensare tale aumento, è stata prevista una riduzione delle aliquote nazionali dell’IRE della medesima percentuale. Inoltre ogni Regione ha la facoltà di introdurre una maggiorazione dell’aliquota fina ad massimo dello 0,5%. Attualmente hanno deliberato una maggiorazione dell’addizionale IRE 5 Regioni ( Veneto, Lombardia, Piemonte, Marche e Puglia). Il Piemonte applica l’aliquota dello 0,5% su tutti i redditi così come la Puglia ma con l’aliquota dello0,2%. Lombardia, Veneto e Marche tre aliquote secondo gli scaglioni di reddito. Per il 2005, la Puglia ha deliberato l’azzeramento della maggiorazione, mentre il Veneto ha rimodulato gli scaglioni di reddito, esentando dal pagamento dell’imposta coloro che sono al di sotto dei 29.000 euro.

PROVINCE

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE(IPT):è stata istituita con il Dlgs 446/97. E’ un imposta che viene applicata sulla base di una tariffa determinata con decreto ministeriale e può essere aumentata fino ad un massimo del 20% da ogni singola Provincia. Viene corrisposta per le pratiche relative alla trascrizione, iscrizione e annotazioni dei veicoli al PRA.

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO: anch’essa istituita con il Dlgs 446/97 è attribuita alle province, il quale non hanno un’autonomia impositiva, ma sono solo destinatarie del gettito.

TRIBUTO PROVINCIALE PER L’AMBIENTE: Istituito con Dlgs 504/92 è l’addizionale provinciale sulla Tassa/Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscossa dai Comuni. E’ facoltativa e le Province possono stabilire l’aliquota fino alla quota massima del 5%.

COMUNI

ICI: l’imposta comunale sugli immobili istituita dal Dlgs 504/92, grava sui proprietari o sui possessori di immobili, indipendentemente dalla loro residenza. L’imposta si paga sui fabbricati urbani e rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso sono destinati. Il gettito è esclusivo per i Comuni. E’ facoltà dei Comuni determinare le aliquote (ordinaria e prima casa), nella misura massima del 7 per mille. Ogni comune determina la quota della detrazione per la prima casa o aliquote e agevolazioni in relazione alle condizioni sociali del proprietario o del suo nucleo famigliare (disabili, anziani, famiglie disagiate ecc.).

ADDIZIONALE COMUNALE IRE(EX IRPEF):introdotta nel 1999 in base a quanto disposto dal Dlgs 446/97 e dalla Legge 133/99. I Comuni hanno la facoltà di deliberare l’addizionale comunale IRE nella misura massima dello 0,5%, da raggiungere in 3 anni, con un incremento annuo non superiore allo  0,2%. La Legge Finanziaria del 2003 ha disposto il blocco delle aliquote per gli anni 2003-2004, delle addizionali deliberate dopo il 29 Settembre 2002. Il disegno di Legge Finanziaria 2005, riconferma tale blocco per gli anni 2005-2006, escludendo solo quei Comuni che non hanno mai fatto ricorso alla maggiorazione dell’IRE, nella misura massima dello 0.1%.

TASSA/TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI: è la tassa/tariffa che viene pagata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi) prevedeva l’entrata in vigore della tariffa (TIA) che doveva sostituire la tassa comunale (TARSU) per il 2005. La Legge Finanziaria del 2004 ha previsto la proroga dell’entrata in vigore della tariffa. Spetta alle Giunte comunali il compito di determinare l’importo delle tariffe e le modalità di pagamento.

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