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FONDI STRUTTURALI
2000-2006
Riforma della politica regionale di coesione
comunitaria
2007-13: verso una seconda memoria italiana
I.
Gli obiettivi italiani
I
tratti della posizione italiana nel negoziato sulla politica regionale
di coesione comunitaria post-2006, che avrà luogo negli anni 2004-2005,
sono stati anticipati nel Memorandum presentato dall’Italia il 22
giugno 2001. Sulla base dei consensi ricevuti e dell’ampio confronto
che ne è scaturito, quella posizione può ora essere definita in cinque
punti, condivisi da Regioni, Stato centrale e parti economiche e
sociali* :
1.
Ottenere il mantenimento quantitativo e il rafforzamento
qualitativo della politica regionale di coesione comunitaria.
Coerentemente
con gli obiettivi del Trattato, la politica di coesione europea è
rivolta alle regioni d’Europa, non ai paesi, ed è necessaria perché può
promuovere, specie nelle "regioni arretrate" (lagging
regions), interventi di infrastrutturazione materiale e immateriale
volti a valorizzare le risorse umane, naturali e culturali
sottoutilizzate e, in tal modo, ad accrescere la produttività e la
competitività dell’intera Europa.
L’Europa presenta divari assai elevati di sviluppo fra le proprie
regioni – 68 milioni di abitanti (circa un quinto della popolazione)
dell’Europa a 15 vivono in regioni con un reddito pro-capite inferiore
al 75 per cento della media – mentre sono assenti meccanismi
equilibratori come quelli offerti, ad esempio negli Stati Uniti, da un
vasto bilancio federale e da un mercato del lavoro efficiente unificato
dalla sostanziale unitarietà linguistica e culturale. Si tratta di
problemi destinati a divenire più acuti con l’allargamento
dell’Unione.
In questo contesto, la politica regionale di coesione comunitaria può
apportare un "valore aggiunto" rispetto alle politiche
nazionali: a) promuovendo interventi per la convergenza e la
competitività territoriale che evitino l’uso aggressivo delle risorse
finanziarie degli uni - paesi e regioni - contro gli altri, con
conseguenti rincorse al ribasso delle condizioni di benessere; b)
accrescendo, attraverso il "contratto" che ogni paese
stabilisce con l’Unione europea, la credibilità interna di ogni
governo nell’effettivo rispetto delle regole per l’attuazione di
tali politiche; c) introducendo e diffondendo in ogni regione un nuovo
metodo, europeo, fondato sui quattro principi di concentrazione
territoriale, integrazione, partenariato e premialità nell’uso delle
risorse; d) favorendo il coordinamento fra paesi per la realizzazione di
interventi comuni. L’effettivo conseguimento di tali risultati è
ovviamente subordinato al metodo con cui la politica comunitaria viene
attuata.
* Nel corso del quarto incontro di partenariato fra
Amministrazioni centrali, Regioni, rappresentanze degli enti locali e
parti economiche e sociali sul "futuro della politica regionale di
coesione comunitaria" promosso dal Ministero
dell’Economia-Dipartimento politiche di sviluppo (DPS) e dal Ministero
degli Esteri-Direzione generale integrazione europea (DGIE) e tenutosi a
Roma il 10 aprile 2002 presso il Ministero degli Esteri (cfr. Allegato
per l’elenco dei 76 partecipanti, appartenenti a 17 Regioni e Province
Autonome. 14 Ministeri o Dipartimenti centrali, 1 Associazione di enti
locali, 6 parti economiche e sociali e l’ISTAT) è maturato un forte
accordo su un documento congiunto da porre a base della posizione
italiana sulla riforma della politica regionale di coesione comunitaria
2007-2013. L’accordo è scaturito a partire da un documento
preliminare predisposto sulla base dell’incontro di partenariato
tenutosi presso il Ministero dell’Economia il 15 gennaio 2002.
Il presente documento incorpora le proposte pervenute sul primo testo e
quelle avanzate nel corso dell’incontro del 10 aprile. Esso potrà
essere impiegato da tutte le parti, istituzionali e sociali, nel corso
delle attività seminariali, formali e informali che la Commissione
europea e altre istituzioni stanno organizzando in questi mesi sul tema
del futuro della politica regionale di coesione comunitaria. Costituirà
inoltre la base per la redazione di un secondo memorandum dell’Italia.
La politica regionale comunitaria non interessa dunque all’Italia
tanto per i suoi effetti redistributivi o come strumento per
"compensare" a mezzo di aiuti di Stato le aree arretrate dei
loro svantaggi. In quanto contribuente netto del bilancio
comunitario, l’Italia non beneficia comunque, globalmente, della
redistribuzione; quanto agli aiuti, essi distorcono la concorrenza fra
imprese e fra territori, creano conflitti fra paesi per l’attrazione
di un dato volume di investimenti, difficilmente producono ricchezza
aggiuntiva. La politica regionale comunitaria interessa piuttosto
all’Italia come strumento per accrescere la competitività e ridurre
la sottoutilizzazione delle risorse.
Per tali ragioni l’Italia ritiene che nel quadro della riforma dei
Trattati e nei lavori della Convenzione debba essere assicurata alla
politica di coesione dignità costituzionale, come elemento fondamentale
e imprescindibile delle finalità dell’Unione.
2.
Ottenere una riforma della politica regionale di coesione
comunitaria che ne assicuri un effettivo valore aggiunto.
Il
valore aggiunto della politica comunitaria di coesione non è
automatico, dipende dal suo indirizzo e, soprattutto, dalla sua concreta
attuazione. L’Italia ha attuato per il 2000-2006 un programma per le
aree arretrate che mira all’accelerazione e riqualificazione degli
investimenti e alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche
facendo leva sulla politica comunitaria di coesione. Ciò nonostante,
nel complesso, la politica comunitaria resta insoddisfacente. Forti e
fondate sono le critiche, nostre e di altri paesi, alla sua efficacia e
ai suoi metodi: le procedure restano assai complesse, anche per un
malinteso ruolo della Commissione nelle fasi attuative della gestione;
la verifica del "contratto" stipulato con ogni paese avviene
con una attenzione non adeguata ai profili sostanziali; sussidiarietà e
partenariato restano spesso due principi non attuati.
E’ dunque necessario ottenere per il 2007-2013: a) una semplificazione
delle procedure (non raggiunta con la riforma approvata a Berlino
nel 1999); b) una vera sussidiarietà, in base alla quale la
Commissione fissi principi generali a tutela di una effettiva qualità
della spesa e fornisca elevato supporto tecnico per attuarli, ma si
astenga dall’interferire con le regole e le prassi attuative,
realizzando una duplicazione dei controlli; c) un partenariato
istituzionale e sociale non fittizio; d) una riduzione della
segmentazione dei fondi o almeno un forte aumento della loro
integrazione. Queste condizioni sono necessarie, non solo per accelerare
e riqualificare la spesa, ma per rimuovere le resistenze dei paesi che
vogliono ridimensionare la politica regionale comunitaria. L’Italia
chiede queste riforme per un impiego efficace delle risorse.
3.
Assicurare il massimo di risorse alle regioni arretrate (lagging
regions) del Mezzogiorno.
Tale
obiettivo andrà perseguito attraverso il ricorso a metodi appropriati
per la selezione delle regioni eleggibili, per il computo delle risorse
pro-capite e per il disegno del phasing out nelle regioni non più
ammissibili.
Anche supponendo che abbia consenso l’ipotesi di non comprimere il
bilancio comunitario (1,27 per cento del PIL europeo) e le
corrispondenti risorse per azioni strutturali (almeno 0,45 del PIL
europeo), il conseguimento del suddetto obiettivo richiederà, in
presenza di un forte assorbimento di risorse da parte dei "paesi
dell’allargamento", un incremento relativo della quota di risorse
per interventi strutturali destinata alle regioni arretrate. Tale
risultato potrà essere favorito da una appropriata evoluzione della
politica agricola comune in relazione agli obiettivi di coesione. La
massimizzazione delle risorse comunitarie destinate alle regioni
arretrate italiane potrà fra l’altro consentire, a livello nazionale,
di contenere il fabbisogno per il sostegno di investimenti pubblici nel
Mezzogiorno, con beneficio per le Regioni del Centro-Nord.
4.
Assicurare che le risorse comunitarie assegnate ai paesi
dell’allargamento siano adeguate alla loro capacità di assorbimento e
siano "spese bene", ossia con un forte impatto sul contesto e
sulla crescita.
L’intervento comunitario dovrà beneficiare significativamente le
popolazioni dei paesi dell’allargamento tenendo conto della loro
peculiare situazione sociale, economica e ambientale. Esso richiederà
interventi particolarmente robusti nei settori ambientale e delle
comunicazioni, oltre che nella modernizzazione delle istituzioni
pubbliche, specie locali, e delle regole dei mercati. Particolare
rilievo assume quindi l’indirizzo generale di concentrare
l’intervento nelle infrastrutture materiali e immateriali e di
limitare, secondo le conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona del
marzo 2002, il ricorso agli aiuti di stato.
5.
Assicurare che le risorse assegnate ad aree diverse dalle regioni
arretrate siano impiegate in maniera territorialmente integrata e
concentrata, sia per il conseguimento di obiettivi di sviluppo locale,
affidati a scelte delle Regioni nella allocazione territoriale e
tematica, sia per la realizzazione di progetti di scala europea o
comunque transnazionale o interregionale che contrastino, fra l’altro,
i rischi di periferizzazione delle nostre regioni, anche in relazione al
processo di allargamento.
La prima linea di azione richiede di svincolare i singoli fondi e i
singoli strumenti da rigidi schemi di assegnazione territoriale e
tematica che impediscono oggi alle Regioni una loro programmazione
integrata. La seconda linea di azione richiede di dare fra l’altro
priorità sia alla questione degli assi di accesso all’Italia
dall’Est e Ovest europeo, sia agli interventi di cooperazione con
regioni e paesi esterni all’Unione, del Mediterraneo e del Sud-Est
europeo. Sarà comunque necessario identificare metodi per determinare
priorità e obiettivi programmatici condivisi dei fondi e modalità
appropriate per la loro allocazione, nonché prevedere una forte
semplificazione delle procedure rispetto alle esperienze dei programmi
sovranazionali sin qui compiute.
II.
La posizione degli altri paesi e della Commissione
Nel
corso del 2001 si sono andate configurando le posizioni degli altri
principali paesi membri dell’Unione.
Si osserva una generale convergenza attorno a tre preoccupazioni
derivanti dall’esperienza, spesso non positiva, della politica
regionale comunitaria sin qui attuata: a) limiti nell’efficacia
di tale politica, soprattutto nel favorire una convergenza fra regioni
degli stessi paesi e nel dare un valore aggiunto rispetto alle politiche
regionali nazionali, b) complessità procedurale che ostacola e
rallenta la spesa, c) inadeguata attuazione del principio di
sussidiarietà con interferenza della Commissione europea nei
processi attuativi e inadeguato presidio dei principi e indirizzi
generali della programmazione.
Da queste preoccupazioni sono sorte spinte riformatrici che l’Italia
condivide e di cui è soggetto attivo: in particolare, la spinta a una
reale concentrazione delle risorse e a riformare radicalmente la
politica regionale nel senso di una maggiore semplificazione e
sussidiarietà.
In tale contesto i singoli paesi esprimono poi posizioni specifiche che
presentano punti di convergenza e divergenza rispetto alla posizione
italiana.
Hanno, da un lato, assunto rilievo posizioni volte a ridurre
l’importanza dei fondi strutturali comunitari, propugnando la loro
concentrazione nei paesi più deboli dell’Europa allargata, e
prevedendo una "rinazionalizzazione" delle politiche regionali
comunitarie per gli altri paesi. L’Italia non condivide tali
posizioni, ritenendo assai efficace e non rinunciabile rispetto
all’obiettivo di coesione regionale del Trattato UE la permanenza di
un significativo intervento comunitario nelle regioni arretrate
dell’UE 15: l’Italia, in particolare, potrà trarre un significativo
"valore aggiunto" dalla politica comunitaria post-2006, soprattutto
se rinnovata, attraverso l’effettiva integrazione delle risorse e la
semplificazione delle procedure.
Di converso, da altre parti sono state manifestate preoccupazioni per
l’esclusione dal sostegno strutturale delle regioni arretrate
attualmente ammissibili, a causa dell’effetto statistico derivante
dalla riduzione della media comunitaria del reddito pro-capite
conseguente all’allargamento. L’Italia condivide tali
preoccupazioni, ma sottolinea i rischi, non sostenibili, di un
sovvertimento delle attuali regole di eleggibilità e quindi ritiene che
di tale problema si debba tenere conto utilizzando appropriatamente i
regimi di transizione nell’uscita dall’intervento.
Per quanto riguarda la Commissione europea, si confermano, i pregi e i
difetti del II Rapporto sulla coesione discusso a Bruxelles il
21-22 maggio scorso. Esso:
a.
introduce nel dibattito considerazioni spaziali e geo-politiche
che sollecitano a immaginare per i fondi comunitari un utilizzo per
"grandi progetti europei", (vie di comunicazione, ricerca,
immigrazione, cultura);
ma
al tempo stesso,
a.
tende ad accomodare tutte le più varie richieste (con il
riferimento a criticità insulari, di frontiera, montagnose, di
isolamento urbano o rurale, di mancanza di policentrismo, ecc.) e
prefigura una possibile frammentazione dei fondi in molti rivoli di
aiuto pubblico legati a supposte parametrizzazioni di quelle criticità;
b.
sottovaluta fortemente l’esigenza di sottoporre la politica
regionale comunitaria, in questi due anni (2002-2003) di pre-negoziato,
a verifiche puntuali di efficacia che ne identifichino e valorizzino il
"valore aggiunto";
c.minimizza
le esigenze di riforma nelle direzioni della semplificazione e della
sussidiarietà, non avvertendo che si tratta di requisiti per lo stesso
proseguimento della politica.
Le
numerose critiche che la Commissione ha incontrato su questi profili si
sono in parte riflesse nel Primo rapporto intermedio sulla coesione
economica e sociale (pubblicato dalla Commissione il 30 gennaio
2002) che riconosce fra l’altro come l’attuazione della
programmazione 2000-06 non sia, fino a questo punto, in linea con
l’obiettivo di semplificazione della gestione dei Fondi strutturali,
fissato con Agenda 2000.
Inoltre la Commissione, reagendo a una puntuale proposta italiana
informalmente avanzata nell’agosto 2001 e formalizzata in novembre, ha
modificato le originarie modalità organizzative dei seminari per il
confronto tecnico fra paesi in preparazione del III Rapporto, prevedendo
non già una rischiosa frammentazione in 10 seminari, uno per ognuno dei
temi identificati nel II Rapporto, ma la concentrazione su tre temi:
territoriali (a fine maggio), di organizzazione e gestione (nella
seconda metà del 2002), generali e sociali (non fissato).
III.
I punti tecnici della posizione italiana
Sulla
base delle analisi tecniche che l’Italia sta conducendo presso il
Ministero Economia e Finanze-Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
degli incontri bilaterali avuti con altri paesi promossi con il
Ministero Affari Esteri–Direzione Generale Integrazione Europea, le
Amministrazioni regionali e centrali, le parti economiche e sociali e
gli altri soggetti istituzionali partecipanti agli incontri del 15
gennaio e del 10 aprile 2002 hanno constatato l’opportunità di
precisare sul piano tecnico la posizione italiana. Essi hanno altresì
rilevato la necessità di agire in modo unitario sulla base di tale
posizione a tutti i livelli di interlocuzione con altri paesi e con la
Commissione. Si è infatti convenuto che la forza della posizione
negoziale italiana richiede una visione condivisa e una unitarietà di
azione che sono spesso mancate in passato.
Gli otto "punti tecnici" che seguono, assieme agli obiettivi
generali già illustrati, potranno essere utilizzati per l’espressione
di una posizione italiana unitaria nei Seminari di Bruxelles di fine
maggio e nei successivi incontri tecnici e politici. Gli obiettivi e i
punti tecnici della posizione italiana in merito alla politica regionale
comunitaria verranno ulteriormente affinati e rafforzati attraverso uno
stretto confronto con le riflessioni sulla riforma della politica
agricola comune, valutandone la sua permeabilità agli obiettivi di
coesione.
I principali profili tecnici della posizione italiana possono dunque
essere riassunti come segue:
1.
Nella riforma della politica regionale comunitaria dovranno
essere previste linee guida e indirizzi tali da: dare garanzie circa la
qualità degli interventi; ridurre i rischi che la politica comunitaria,
specie nei paesi dell’allargamento, si risolva in azioni
concorrenziali "a colpi di sussidi e incentivi" fra i diversi
paesi e regioni; privilegiare gli interventi che, attraverso
investimenti pubblici, accrescano la competitività delle aree
arretrate, migliorandone le condizioni di contesto, tra le quali la
modernizzazione delle istituzioni pubbliche.
In questo modo il rinnovamento nell’uso dei fondi avviato in Italia
potrà trovare impulso nonché sostegno e coerenza nell’azione degli
altri paesi e si potrà garantire una effettiva efficacia di intervento
nei paesi dell’allargamento. Si potranno fra gli altri prevedere:
2.
garanzie nell’attuazione di una effettiva integrazione
territoriale degli interventi e di una integrazione fra fondi (quando
non di un superamento della loro segmentazione);
3.
limiti nel ricorso a incentivi;
4.
indirizzi generali per l’adozione di sistemi interni di
premialità mirati alla modernizzazione amministrativa e istituzionale;
5.
garanzie nell’attuazione dei principi di concertazione e
partenariato istituzionale e sociale;
6.
impulso all’effettivo ricorso, non formalistico, alla
valutazione in itinere per l’indirizzo delle politiche;
7.
offerta di opportunità e occasioni sistematiche di confronto
orizzontale di esperienze e risultati fra i paesi e regioni attuatori
delle politiche; ecc.
8.
Nella riforma della politica regionale comunitaria si dovranno
realizzare effettive semplificazioni e sussidiarietà nella
programmazione e gestione dei fondi.
Si tratta di requisiti complementari e indispensabili per una
maggiore efficacia della politica regionale comunitaria. Una più chiara
definizione dei ruoli e delle responsabilità della Commissione europea
e degli Stati membri faciliterebbe a un tempo la coesione economica e
sociale e la sana gestione finanziaria del bilancio comunitario
(entrambi priorità del Trattato). La Commissione è responsabile per la
valutazione dell’affidabilità dei sistemi di gestione finanziaria
degli Stati membri; gli Stati membri, se hanno ottenuto il giudizio di
affidabilità, sono responsabili della sana gestione dei fondi loro
assegnati. L’applicazione appropriata di questi principi consentirebbe
alla Commissione europea di rafforzare il proprio presidio delle
linee-guida generali, coerentemente con quanto indicato al punto 1,
esercitando un più elevato ruolo tecnico, e di ridurre fortemente l’invasività
nei processi attuativi discendenti.A questo cambio di impostazione
devono accompagnarsi misure puntuali di semplificazione - nella
riduzione degli stadi e dei documenti del processo di programmazione;
nelle modalità di comunicazione dei pareri della Commissione nel corso
del processo attuativo; nel mancato coordinamento fra i diversi fondi;
etc. - da identificare attraverso una valutazione di impatto delle
attuali regole da condurre entro la metà del 2003.
9.
Alle regioni arretrate devono essere assicurate maggiori
risorse rispetto al passato, in quanto destinatario del principale
obiettivo della politica regionale comunitaria, elevando di almeno
cinque punti percentuali l’ammontare delle risorse a esse attribuite
sul totale della disponibilità finanziaria riservata alle azioni
strutturali.
Tale incremento è necessario per consentire, anche a parità di
risorse disponibili per azioni strutturali, espresse come quota del Pil
europeo (0,45 per cento), che al nuovo intervento nei paesi
dell’allargamento (che in larga parte o in tutto saranno oggetto di
intervento strutturale per il recupero dei ritardi di sviluppo) si
accompagni il mantenimento dell’intervento nelle regioni più
arretrate dell’UE-15.
Per quanto riguarda lo strumento (se obiettivo-1 o Fondo di Coesione)
con cui intervenire nelle regioni arretrate, nei paesi UE-15 lo
strumento più appropriato al quale dare un ruolo preponderante resta
quello dell’obiettivo-1. In base al Trattato dell’Unione (art. 158)
e di fronte alla persistenza e in taluni casi all’incremento dei
divari regionali infra-nazionali in Europa nonostante le politiche
adottate nella seconda metà degli anni novanta, devono infatti essere
le regioni e non gli Stati i soggetti destinatari della politica
strutturale comunitaria. Nei paesi dell’allargamento, viceversa, in
considerazione della diffusione dell’arretratezza e della debolezza
delle istituzioni regionali, si dovrà valutare con attenzione, sulla
base di considerazioni di efficacia, l’opportunità di fare forte leva
sullo strumento del Fondo di coesione rivolto al paese nel suo
complesso; in tale caso si dovranno trovare modalità atte a garantire,
oltre a un efficace uso dei fondi, un loro concreto utilizzo anche a
fini di riequilibrio dei divari interni e della modernizzazione delle
amministrazioni decentrate.
10.
L’attuale limite alle risorse assegnabili per azioni
strutturali a un singolo paese, fissato nel 4 per cento del suo PIL,
deve essere mantenuto.
Il tetto è destinato a "mordere" nel caso dei paesi
dell’allargamento, che saranno in larga parte, o per intero,
ricompresi in aree di intervento. Da un lato, tale tetto è reso
necessario dalle capacità effettive di assorbimento dei finanziamenti
da parte di questi paesi, dall’altro, esso evita un depauperamento di
risorse per le regioni in ritardo di sviluppo dei paesi dell’UE-15.
11.
Al fine di evitare negoziati e accordi arbitrari, e in
considerazione degli interessi nazionali, è in generale opportuno
mantenere le attuali regole di eleggibilità per le regioni arretrate.
In particolare, non sono opportune modifiche della soglia di reddito
pro-capite per l’ammissione allo status di regione obiettivo 1, ora
fissata nel 75 per cento del PIL medio pro-capite dell’Unione.
L’innalzamento della soglia è stato suggerito quale possibile
soluzione per evitare l’uscita dall’obiettivo 1 di alcune regioni
dell’UE-15, a seguito dell’abbassamento del reddito pro-capite medio
che avrà luogo con l’allargamento, il cosiddetto "effetto
statistico". Oltre alla specificità della situazione italiana,
dove la possibile perdita di condizioni di eleggibilità per alcune di
regioni obiettivo 1 non appare determinata dal processo di allargamento
(perlomeno nella dimensione oggi prevedibile), due sono le ragioni per
non accogliere l’ipotesi di un innalzamento di soglia:
a.
la soglia odierna è assolutamente arbitraria – e dunque
giustificata solo dalla prassi – e la trattativa per il suo aumento
non sarebbe, quindi, supportata da solidi punti di riferimento e,
dunque, costituirebbe fonte di tensioni, con esiti non prevedibili e
assai rischiosi per l’Italia;
b.
una modifica della soglia stabilirebbe un precedente dannoso per
il futuro.
Come
anticipato nel Memorandum, l’Italia – anche in relazione alle
esigenze che si manifesteranno – vede peraltro con favore l’ipotesi
di: ricorrere, assieme al reddito pro-capite, al tasso di occupazione
(o al tasso di attività) come parametro per l’ammissibilità,
muovendosi lungo le indicazioni strategiche del Consiglio europeo di
Lisbona.
Questo adeguamento avrebbe fra l’altro il pregio di non poggiare
delicate ripartizioni di risorse esclusivamente su una variabile – il
reddito pro-capite – che, per la sua natura di misura derivata e
volatile nel tempo, non offre adeguate garanzie di significatività e
accuratezza a livello regionale. I limiti di tale misura sono
ulteriormente aggravati dalla sua correzione per mezzo delle parità dei
poteri di acquisto.
Un tale giudizio si ritrova negli stessi documenti della Commissione
europea: Report by the Economic Policy Committee to ECOFIN on "Structural
Indicators: an Instrument for Better Structural Policies",
dell’ottobre 2000 (cfr. p.4).
Sulle basi concettuali e sulla qualità di queste stime sono in corso
approfondimenti da parte dell’Italia, che chiede un presidio forte
delle misure statistiche impiegate, per garantirne l’accuratezza e per
evitare risultati non fondati su basi tecnicamente inconfutabili. Solo
se le regole di eleggibilità dovessero essere alterate l’Italia si
riserva di cautelarsi anche con il ricorso a criteri spaziali di
eleggibilità.
12.
Nelle regioni che saranno eleggibili all’obiettivo-1
nell’UE 15 dovrà essere garantito un volume di risorse pro-capite
appropriato, cioè corrispondente al loro grado di arretratezza.
Per l’Italia le risorse pro-capite nelle aree obiettivo-1 non dovranno
certamente essere inferiori a quelle (irragionevolmente basse) della
presente fase di programmazione e, anzi, sulla base di misure che diano
adeguato e appropriato peso al tasso di occupazione (e/o di attività),
dovranno essere superiori al livello attuale. In tal modo, si può dare
senso concreto al principio della concentrazione delle risorse nelle
aree che, sulla base delle regole che saranno condivise, risulteranno
eleggibili all’assistenza obiettivo 1.
13.
Alle regioni in uscita dall’obiettivo 1 deve essere offerto
un adeguato phasing-out, eventualmente maggiorato nel caso di uscita a
causa dell’effetto statistico.
Si dovranno contemplare previsioni speciali per regioni caratterizzate
da forti divari interni di sviluppo o da handicap naturali, segnatamente
l’insularità; tali soluzioni sono preferibili ad altri rimedi, quali
il recupero all’obiettivo 1 con accorgimenti ad hoc. Si dovrà inoltre
valutare la possibilità di assicurare a queste aree il mantenimento di
un più favorevole regime di deroga dai divieti di aiuti di Stato.
14.
Per le azioni strutturali non destinate alle "regioni
arretrate" andranno previste forme adeguate di intervento che
evitino il rischio della frammentazione in molteplici iniziative,
obiettivi e territori e che si indirizzino a due finalità generali:
a.
strategie di sviluppo territoriale per le aree urbane, rurali e
intermedie e per le risorse umane, affidate alle Regioni interessate e
non ingessate dalla segmentazione dei fondi;
b.
progetti di scala europea o comunque transnazionale o
interregionale volti a valorizzare risorse comuni sottoutilizzate e a
ridurre, è il caso dell’Italia, rischi di perifericità.
Si
tratta in primo luogo di evitare la frammentazione e la segmentazione
degli interventi estranee a una logica di "coesione
territoriale" e adombrata nel II Rapporto di coesione quando
identifica, in base a dubbie parametrizzazioni, aree rurali, aree con
handicap, città medie sfavorite da una presunta carenza di
policentrismo, aree in declino industriale, ecc.. L’esperienza mostra
l’inefficacia di azioni frammentate, troppo piccole per consentire
progetti di rilievo o per incentivare a rinnovare l’amministrazione
che le gestisce, abbastanza grandi da scatenare appetiti e conflitti.
Si dovranno viceversa individuare forme di integrazione fra i
diversi fondi e interventi destinati alla riduzione degli squilibri
interni a tali territori che privilegino, anche sulla base delle
esperienze in atto, strategie di sviluppo strutturale e valorizzazione
delle risorse locali (umane, naturali, culturali e sociali). Alle
Regioni andrà lasciato il potere di scelta nell’allocazione interna,
territoriale e tematica, una volta applicato un criterio generale di
ripartizione fra paesi e regioni che tenga anche conto dell’attuale
allocazione. Si potranno in questo contesto finanziare ancora importanti
iniziative a forte contenuto innovativo in diversi campi di priorità
territoriale (urbana, rurale, etc.) e sociale.
Ritornando alla lettera e allo spirito del Trattato (art. 161), si
dovrà poi considerare la possibilità di usare una parte significativa
delle risorse per realizzare azioni di cooperazione transfrontaliera,
interregionale e transnazionale, sia all’interno dell’Europa, sia
con aree contigue, nei campi delle reti di comunicazione,
dell’ambiente, della ricerca, o dell’impatto sociale
dell’immigrazione, dove la cooperazione fra più Stati membri
dell’Unione può effettivamente consentire una maggiore efficacia
dell’intervento.
L’effettivo sviluppo di queste linee di intervento, il loro
inserimento nelle azioni di mainstream, richiedono una puntuale
analisi di fattibilità, soprattutto con riguardo alle difficoltà
progettuali e attuative e alla complessità burocratica, quali emergono
dalle attuali iniziative di questa natura.
Lo spostamento del baricentro dell’Unione Europea verso Nord-Est rende
in particolare necessario per l’Italia che gli interventi
transfrontalieri, interregionali e transnazionali diano rilievo a due
priorità: affrontare la questione centrale degli assi ferroviari e
stradali di accesso all’Italia dall’Est e dall’Ovest europeo; e
riguardare anche, e in misura crescente, regioni e paesi esterni
all’Unione europea, in particolare le regioni del Mediterraneo e del
Sud-Est europeo, particolarmente rilevanti per l’Italia tutta,
prevedendo l’utilizzo congiunto di fondi europei destinati alla
cooperazione extra-europea.
Maggio
2002
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