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EMERSIONE LEGALITA'
Avviso comune in materia di emersione E' stato definito il
seguente "avviso comune" in materia di emersione alleconomia
sommersa. Le parti, allo scopo di innalzare il tasso di occupazione
regolare, di recuperare alla legalità le aree di comportamento illecito
nonché di garantire le migliori condizioni per una corretta tutela del
lavoro e per un corretto svolgimento della concorrenza tra le imprese,
riconoscono la necessità che tutte le funzioni pubbliche competenti e le
organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro
collaborino congiuntamente per contrastare il fenomeno delleconomia
sommersa, favorendo i processi di emersione. 1. Le parti prendono atto
della volontà del Governo di modificare le linee guida allegate alla
delibera CIPE del 6 giugno 2002, n. 38 e, segnatamente, il punto 7, lett.
a), delle linee guida per il programma di emersione progressiva, laddove
viene previsto che "la retribuzione lorda di emersione di ognuno dei
lavoratori regolarizzati deve essere almeno pari al 70% del minimo
contrattuale". 2. Le parti, al fine di
garantire la migliore tutela degli interessi contrapposti e conferire
maggiore efficacia al processo di emersione, concordano nel ritenere che
gli accordi di cui al precedente punto 1 prevedano la conciliazione
secondo le modalità di cui agli ari. 410 e 411 c.p.c. 3. Quanto alla
regolarizzazione del cd. lavoro "grigio", intendendosi con tale
espressione il lavoro prestato in violazione soltanto parziale delle
vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale, le parti
convengono che, alfine di consentire lemersione della più ampia area
di lavoro irregolare, la legge 383/2001 sia interpretata nel senso di
rendere possibile laccesso alla procedura di emersione progressiva, ex
ari. 1-bis Legge n. 383/2001, in tutte le ipotesi riconducibili a tale
fattispecie. 4. Le parti convengono,
inoltre, sulla necessità che nelle disposizioni di carattere
amministrativo venga previsto espressamente che lapprovazione ovvero la
validazione del piano individuale di cui ai punti successivi dellavviso
comune comporta, già nel corso dellistruttoria finalizzata alla
valutazione del piano, la sospensione di eventuali
accessi/ispezioni/verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza
nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano. 5. Le parti ravvisano la
necessità che la legge 18 ottobre 2001, n. 383, sia interpretata nel
senso che sia pienamente applicabile anche alle imprese che svolgono
attività agricole non produttive di reddito dimpresa. A) Estensione del periodo di emersione In merito alla durata del periodo di emersione, le parti ritengono essenziale estendere a cinque anni le agevolazioni previdenziali - senza pregiudizio per il trattamento pensionistico dei lavoratori interessati - al fine di evitare che al termine dei tre anni attualmente previsti dal programma di emersione lincremento dei costi che si potrebbe determinare possa creare difficoltà al consolidamento dellemersione. B) Regolarizzazione del lavoro prestato da immigrati I programmi di emersione vanno estesi al lavoro prestato dagli immigrati in violazione dellattuale normativa fiscale e previdenziale, sulla base di adempimenti posti a carico dei datori di lavoro, analoghi a quelli vigenti, e coerentemente alla ratio della legge recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" approvata definitivamente dal Senato l11 luglio u.s. e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. C) Appalti pubblici Le parti ritengono opportuno prevedere che le imprese che hanno in corso programmi di emersione non potranno partecipare a gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi genere e settore, fino a conclusione del percorso di emersione. D) Imprese edili Si ritiene necessario
confermare la normativa premiale contro l'evasione parziale nel lavoro
edile ai sensi dellart. 29, Legge n. 341/1995. E) Costituzione di appositi comitati provinciali (CLES) per la gestione delle procedure di emersione progressiva Nel quadro del "pieno
ed effettivo" coinvolgimento delle parti sociali nelle procedure di
emersione progressiva e al fine di garantire maggiore certezza ai
lavoratori ed ai datori di lavoro nellattuazione del piano, la prevista
procedura di emersione progressiva di tipo individuale (ari. 1-bis, Legge
n. 383/2001), incentrata sulla figura del sindaco, andrebbe sostituita con
un nuovo modello basato sulla istituzione, a livello provinciale, di
appositi comitati (Comitati per il Lavoro e lEmersione dal Sommerso -
CLES), composti da tutti i soggetti coinvolti in tali procedure. Tali
Comitati potranno avvalersi delle sedi e delle strutture delle Camere di
Commercio. - associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro I CLES, che saranno
integrati dagli attuali Comitati provinciali per lemersione istituiti
ai sensi dellart. 78, comma 4 della Legge n. 448/1998, avranno il
compito di valutare tecnicamente la fattibilità dei piani individuali di
emersione, onde garantire - in caso di parere favorevole -che laccesso
al meccanismo del graduale adeguamento agli obblighi di legge avvenga
senza che il datore di lavoro debba temere eventuali contestazioni da
parte dei competenti organi ispettivi. 1. ricevere i piani di
emersione individuali presentati dai datori di lavoro interessati allemersione
progressiva; Le modalità di
funzionamento dei CLES saranno definite con apposito regolamento, definito
dalle parti sociali. F) Enti bilaterali Nei settori e nei territori in cui sono presenti gli Enti Bilaterali, le parti sociali potranno utilizzare il loro supporto per agevolare il programma di emersione. G) Proroga del termine di scadenza per lemersione Considerati i tempi tecnici necessari a recepire le diverse proposte modificative dei provvedimenti sullemersione formulate dalle parti nel presente avviso comune, si ritiene necessaria una proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di emersione, attualmente in scadenza al 30 novembre 2002, a seguito della modifica normativa. |