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Legalità

EMERSIONE LEGALITA'

Avviso comune in materia di emersione
dell'economia sommersa

E' stato definito il seguente "avviso comune" in materia di emersione all’economia sommersa. Le parti, allo scopo di innalzare il tasso di occupazione regolare, di recuperare alla legalità le aree di comportamento illecito nonché di garantire le migliori condizioni per una corretta tutela del lavoro e per un corretto svolgimento della concorrenza tra le imprese, riconoscono la necessità che tutte le funzioni pubbliche competenti e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro collaborino congiuntamente per contrastare il fenomeno dell’economia sommersa, favorendo i processi di emersione.
Sulla base dell’esigenza condivisa di rafforzare e migliorare l’efficacia dei provvedimenti già adottati per contrastare l’economia sommersa, le parti formulano le seguenti proposte immediatamente modificative della normativa in atto.

1. Le parti prendono atto della volontà del Governo di modificare le linee guida allegate alla delibera CIPE del 6 giugno 2002, n. 38 e, segnatamente, il punto 7, lett. a), delle linee guida per il programma di emersione progressiva, laddove viene previsto che "la retribuzione lorda di emersione di ognuno dei lavoratori regolarizzati deve essere almeno pari al 70% del minimo contrattuale".
Le parti concordano che le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in materia di trattamento economico, di cui all’ari. 1 bis, lett. b) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificata dal decreto legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per essere approvate, devono essere formulate in conformità al contenuto di specifici accordi sindacali collettivi, a tal fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico.
Per i settori economici per i quali non operano organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori, in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale.

2. Le parti, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi contrapposti e conferire maggiore efficacia al processo di emersione, concordano nel ritenere che gli accordi di cui al precedente punto 1 prevedano la conciliazione secondo le modalità di cui agli ari. 410 e 411 c.p.c.
Per la corretta ricostruzione della posizione pensionistica del lavoratore, relativa ai periodi di lavoro regolarizzati, le parti ritengono che nei singoli atti di conciliazione venga individuato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore.

3. Quanto alla regolarizzazione del cd. lavoro "grigio", intendendosi con tale espressione il lavoro prestato in violazione soltanto parziale delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale, le parti convengono che, alfine di consentire l’emersione della più ampia area di lavoro irregolare, la legge 383/2001 sia interpretata nel senso di rendere possibile l’accesso alla procedura di emersione progressiva, ex ari. 1-bis Legge n. 383/2001, in tutte le ipotesi riconducibili a tale fattispecie.
Le parti convengono che le imprese che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento (Legge n. 608/1996 e successive modifiche) e che già in corso di applicazione ditali contratti non sono riuscite a rispettare gli obblighi assunti ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riuscite a corrispondere i minimi contrattuali nazionali potranno accedere ai programmi di emersione progressiva.
A tal fine le imprese interessate, previo accordo tra le parti, recepiranno a livello aziendale gli accordi di cui al punto 1 secondo le modalità già previste per i contratti di riallineamento.

4. Le parti convengono, inoltre, sulla necessità che nelle disposizioni di carattere amministrativo venga previsto espressamente che l’approvazione ovvero la validazione del piano individuale di cui ai punti successivi dell’avviso comune comporta, già nel corso dell’istruttoria finalizzata alla valutazione del piano, la sospensione di eventuali accessi/ispezioni/verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.
Inoltre, le parti convengono sulla necessità che le attestazioni di correntezza rilasciate dagli Enti, precedentemente alla presentazione dei piani di emersione, mantengano la loro efficacia.

5. Le parti ravvisano la necessità che la legge 18 ottobre 2001, n. 383, sia interpretata nel senso che sia pienamente applicabile anche alle imprese che svolgono attività agricole non produttive di reddito d’impresa.
Le parti, al fine della più efficace realizzazione degli obbiettivi che hanno ispirato la normativa sull’emersione dell’economia sommersa, ritengono necessario proporre alle competenti sedi istituzionali le seguenti modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383:

A) Estensione del periodo di emersione

In merito alla durata del periodo di emersione, le parti ritengono essenziale estendere a cinque anni le agevolazioni previdenziali - senza pregiudizio per il trattamento pensionistico dei lavoratori interessati - al fine di evitare che al termine dei tre anni attualmente previsti dal programma di emersione l’incremento dei costi che si potrebbe determinare possa creare difficoltà al consolidamento dell’emersione.

B) Regolarizzazione del lavoro prestato da immigrati

I programmi di emersione vanno estesi al lavoro prestato dagli immigrati in violazione dell’attuale normativa fiscale e previdenziale, sulla base di adempimenti posti a carico dei datori di lavoro, analoghi a quelli vigenti, e coerentemente alla ratio della legge recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" approvata definitivamente dal Senato l’11 luglio u.s. e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

C) Appalti pubblici

Le parti ritengono opportuno prevedere che le imprese che hanno in corso programmi di emersione non potranno partecipare a gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi genere e settore, fino a conclusione del percorso di emersione.

D) Imprese edili

Si ritiene necessario confermare la normativa premiale contro l'evasione parziale nel lavoro edile ai sensi dell’art. 29, Legge n. 341/1995.
Deve inoltre prevedersi l’obbligatorietà della richiesta alle imprese edili, all’atto dell’affidamento alle stesse di un lavoro pubblico, della certificazione relativa alla correntezza contributiva.
Occorre prevedere l’istituzione di sportelli unici provinciali costituiti da INAIL, INPS e Casse Edili e , in loro assenza dalle parti sociali per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

E) Costituzione di appositi comitati provinciali (CLES) per la gestione delle procedure di emersione progressiva

Nel quadro del "pieno ed effettivo" coinvolgimento delle parti sociali nelle procedure di emersione progressiva e al fine di garantire maggiore certezza ai lavoratori ed ai datori di lavoro nell’attuazione del piano, la prevista procedura di emersione progressiva di tipo individuale (ari. 1-bis, Legge n. 383/2001), incentrata sulla figura del sindaco, andrebbe sostituita con un nuovo modello basato sulla istituzione, a livello provinciale, di appositi comitati (Comitati per il Lavoro e l’Emersione dal Sommerso - CLES), composti da tutti i soggetti coinvolti in tali procedure. Tali Comitati potranno avvalersi delle sedi e delle strutture delle Camere di Commercio.
In tali comitati deve essere garantita la rappresentanza di:

- associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
- sindacati dei lavoratori
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Ministero dell’Ambiente
- INPS
- INAIL
. ASL
- Comune
- Prefettura

I CLES, che saranno integrati dagli attuali Comitati provinciali per l’emersione istituiti ai sensi dell’art. 78, comma 4 della Legge n. 448/1998, avranno il compito di valutare tecnicamente la fattibilità dei piani individuali di emersione, onde garantire - in caso di parere favorevole -che l’accesso al meccanismo del graduale adeguamento agli obblighi di legge avvenga senza che il datore di lavoro debba temere eventuali contestazioni da parte dei competenti organi ispettivi.
In particolare, i componenti dei CLES, secondo le specifiche competenze, svolgono le seguenti funzioni:

1. ricevere i piani di emersione individuali presentati dai datori di lavoro interessati all’emersione progressiva;
2. valutare, sul piano operativo, le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge, diversi da quelli fiscali e previdenziali, formulando eventuali proposte di modifica;
3. validare la fattibilità tecnica (ad esempio: tempi e modalità degli adempimenti) del piano di emersione. In ogni caso, va esclusa qualsiasi forma di responsabilità dei suddetti comitati sia per fatti (es. infortuni sul lavoro) verificatisi nel periodo di adeguamento progressivo agli obblighi di legge, sia nel caso di mancato rispetto del piano nei modi e nei tempi previsti, sia nell’ipotesi di mancato rilascio delle apposite autorizzazioni allo svolgimento dell’attività, al termine del periodo di emersione. Le competenti autorità, previa verifica dell’avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano;
4. I CLES, nel rispetto degli attuali obblighi di legge e secondo le specifiche competenze, potranno definire temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare. Quanto ai minimi contrattuali, i CLES prendono atto della conformità del piano individuale di emersione ai contenuti degli accordi sindacali collettivi.

Le modalità di funzionamento dei CLES saranno definite con apposito regolamento, definito dalle parti sociali.
La procedura dell’emersione progressiva sarà effettuata consentendo al datore di lavoro di conservare l’anonimato fino al momento dell’approvazione o validazione del piano.
I CLES potranno, inoltre, avvalendosi delle informazioni in loro possesso, favorire la costituzione di una banca dati per un efficace monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso, al fine di contribuire all’individuazione di eventuali misure correttive e di indirizzare le attività di controllo e di repressione del lavoro irregolare verso quelle imprese che risultino totalmente "in nero".
Saranno realizzate forme di collaborazione tra gli stessi CLES e gli organi di vigilanza e controllo sull’emersione per lo scambio di dati/informazioni.

F) Enti bilaterali

Nei settori e nei territori in cui sono presenti gli Enti Bilaterali, le parti sociali potranno utilizzare il loro supporto per agevolare il programma di emersione.

G) Proroga del termine di scadenza per l’emersione

Considerati i tempi tecnici necessari a recepire le diverse proposte modificative dei provvedimenti sull’emersione formulate dalle parti nel presente avviso comune, si ritiene necessaria una proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di emersione, attualmente in scadenza al 30 novembre 2002, a seguito della modifica normativa.

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