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UIL Pari Opportunità

AREE TEMATICHE: ATTIVITA' REGIONALI

Verso i nuovi Statuti regionali

 “La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Con la modifica dell’articolo 51 della Costituzione italiana, si completa il quadro delle disposizioni costituzionali volte a  promuovere – a tutti i livelli dell’ordinamento – l’uguaglianza tra i sessi nell’accesso a cariche elettive.

Se andiamo a considerare la formulazione dell’art. 51 ed i relativi effetti sugli ordinamenti regionali, vediamo subito che non coincide né con la formulazione contenuta nell’art. 117, comma 7 della Costituzione (“Le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive), né con la legge Costituzionale n. 2 del 2001 secondo la quale le leggi elettorali delle Regioni ad autonomia speciale, al fine dell’equilibrio della rappresentanza fra i sessi, promuovono “condizioni di parità per l’accesso a consultazioni regionali”, norma certamente più restrittiva rispetto a quella introdotta nella riforma del Titolo V in quanto fa esplicito riferimento alla legge elettorale come sede delle misure riequilibratici della composizione dei Consigli regionali.

È evidente la difformità di carattere terminologico tra queste tre diverse disposizioni, per cui è lecito pensare che diverse possono o potranno essere le interpretazioni delle stesse in relazione alla loro attuazione sebbene la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49 del 2003 abbia precisato che sia la legge costituzionale n 2/2001  e l’art. 117, comma 7 della Costituzione ,“con analoga anche se non identica previsione”, sia pure con sfumature diverse si pongono l’obiettivo del riequilibrio, stabilendo come doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni elettorali. Quanto alla formulazione del nuovo articolo 51, possiamo dire che “nella dizione più ampia di pari opportunità si può senz’altro far rientrare, come specificazione, quella di parità di accesso alle candidature”. Lo stesso primo comma dell’articolo 51si parla esplicitamente di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive dei due sessi in condizioni di eguaglianza e a tale accesso le Pari Opportunità ovviamente si riferiscono.

Il legislatore regionale, quindi, è oggi obbligato a prevedere norme finalizzate al riequilibrio della rappresentanza dal punto di vista del genere, sia all’interno degli Statuti regionali sia, e soprattutto, nelle leggi elettorali.

In merito all’accesso a cariche elettive, sarebbe opportuno che gli Statuti non si limitassero alla previsioni di norme programmatiche e dichiarazioni di principio ma, più concretamente, contenessero vere e proprie “regole di riequilibrio” concernenti la futura legislazione elettorale regionale (con indicazioni relative alla  elezione delle candidature, alla composizione delle liste, alla modulazione di finanziamenti e rimborsi elettorali). Non v’è dubbio, infatti, che la sede primaria deputata a dare corso a queste scelte non può che essere la legge elettorale e sono le Regioni ordinarie le titolari in materia elettorale di una potestà legislativa concorrente da esercitarsi “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (art. 122, comma 1, Costituzione)”.

Da tutto questo ne discende la necessità di una certa omogeneità tra i provvedimenti da prendere in materia e l’occasione potrebbe essere colta all’interno del disegno di legge di iniziativa governativa (attualmente in discussione alla Camera e approvato già dal Senato) n. 1094: “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” che, sebbene nella sua attuale stesura non contenga misure di riequilibrio della rappresentanza, potrebbe tuttavia -  con l’entrata in vigore del nuovo art. 51 - suggerire al legislatore di prevedere su questa materia disposizioni e strumenti da adottare a livello regionale.

Al momento, l’unico principio emergente dal progetto di legge riguarda l’individuazione di un sistema elettorale che favorisca la stabilità delle maggioranze consiliari e la rappresentanza delle minoranze. Questo esclude, di fatto, l’adozione di sistemi maggioritari puri in ambito regionale, prefigurando l’approvazione di sistemi misti nei quali è più agevole ipotizzare, in forme diverse, norme di tutela di candidature femminili.

Qualora lo Stato tardasse ad approvare la legge-cornice, le Regioni potrebbero ugualmente legiferare come stabilito esplicitamente dall’art. 1 comma 3, della legge 131/2003, secondo cui, “nelle materie appartenenti alla legislazione corrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”.

Quali dunque le scelte possibili per il legislatore regionale? Ma il discorso vale anche per il legislatore statale quando dovrà delineare le norme di principio per la legge regionale, come anche quando dovrà adeguare al principio della parità di accesso le leggi per l’elezione del Parlamento nazionale, Europeo o delle assemblee degli Enti locali.

Vale la pena di ricordare il ricorso governativo nei confronti della legge elettorale della Valle D’Aosta: con sentenza 49/2003, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dal Governo che lamentava l’illegittimità – ai sensi dell’art.3, primo comma, e 51, primo comma (del vecchio testo) - delle norme secondo le quali le liste per l’elezione del Consiglio regionale debbono comprendere “candidati di entrambi i sessi” e, qualora non rispettino tale criterio, debbono essere dichiarate non valide dall’ufficio elettorale regionale. Si tratta certamente di un cambiamento radicale di ottica rispetto a quanto precedentemente previsto dalla sentenza 422/1995, con la quale erano state annullate tutte le previsioni normative che stabilivano meccanismi di riserva nelle liste di candidati in ragione del sesso, riferite al piano nazionale, regionale, locale.

Nella sentenza 49/2003, al contrario della succitata 422/95, il giudice costituzionale esclude – oggi – che la norma impugnata incida direttamente sui diritti dei cittadini con effetti discriminatori precisando che “l’obbligo imposto dalla legge, e la conseguente sanzione di invalidità, concernono solo le liste ed i soggetti che le presentano”, quindi: ”vincolo gravante sui soggetti che presentano le liste” (in primo luogo i partiti politici) che si giustifica, nel caso della Valle D’Aosta, con quanto stabilito nell’art. 15 dello Statuto regionale valdostano “Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza fra i sessi, promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”.

Già nella sentenza 422 veniva data una valutazione positiva relativamente alle misure “liberamente adottate dai partiti politici , associazioni o gruppi che partecipano alle lezioni, anche con apposite previsioni  dei rispettivi statuti o regolamenti  concernenti la presentazione di candidature”, ma poiché i presentatori tradizionali di liste elettorali (i partiti politici) finora non hanno dimostrato particolare attenzione o sensibilità ad adottare misure di autoregolamentazione in materia di candidature elettorali, la Corte con questa sentenza stabilisce “non già un vincolo all’esercizio del voto o all’applicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte delle liste dei partiti o dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare candidati tutti dello stesso sesso”.

È chiaro che nella 49, la distinzione tra “azioni positive e norme antidiscriminatorie (Lorenza Carlassare), viene assunta come fondamentale nell’equilibrio del giudizio, per cui l’eventuale trattamento diseguale (per il quale un gruppo viene avvantaggiato rispetto ad un altro) viene superato assicurando che tutti i cittadini di entrambi i sessi partecipino alle competizioni elettorali senza attribuzione alcuna di privilegi o favori. Nella sentenza viene evidenziata la “misura minima di non discriminazione” (presente nella norma oggetto dell’impugnazione governativa, ovvero che basta a garantire il vincolo imposto dalle legge la presenza di anche soltanto un/una rappresentante dell’altro sesso in liste elettorali che prevedono la partecipazione entrambi i sessi) che sicuramente proprio perché viene enunciata come minima, lascia il campo aperto ad interventi di maggiore incisività.

Rispetto alla sentenza 422 del 95, la recente sentenza evidenzia:

il vincolo imposto dalla legge in relazione alla fase anteriore della competizione elettorale non è in contrasto con la Costituzione né incide in alcun modo su:

a) diritti dei cittadini;

b) libertà di voto degli elettori/elettrici;

c) parità di chances delle liste e dei candidati/candidate nella competizione elettorale;

d) carattere unitario della rappresentanza elettorale.

In sintesi, si tratta di un problema di misura e di bilanciamento tra il diritto all’eguale accesso per uomini e donne alle cariche elettive, il diritto alla libertà di scelta dell’elettore e la natura unitaria della rappresentanza politica.

“la legittimità della tipologia di “quota” prescelta dipenderà dal modo in cui è strutturata, dallo spazio lasciato alla valutazione autonoma dei partiti, dalla configurazione in concreto del sistema elettorale e della combinazione al suo interno tra i differenti metodi di assegnazione dei seggi (D’Aloia).

Se queste sono le premesse, è evidente che le eventuali norme di riequilibrio delle candidature dovranno avere una formulazione  che non vada a pregiudicare i diritti dei singoli a ragione del sesso per cui si potrebbero prevedere soluzioni al cui interno siano inserite misure antidiscriminatorie.

Secondo la giurisprudenza non sono da ritenersi illegittime tutte quelle misure che incidono sulla presentazione delle candidature, né gli interventi per la selezione dei candidati (incentivazione di elezioni primarie),  realizzando così il principio di pari opportunità.

Ed è su questo che vogliamo insistere perché le possibili soluzioni sono molteplici e dopo le indicazioni pervenuteci sia dalla modifica del Titolo V della Costituzione, sia dalle sentenze della  Corte Costituzionale, il passo successivo è costituito dalle scelte politiche che verranno fatte all’interno della giurisprudenza regionale.

M. Grazia Brinchi

Di seguito riportiamo una tabella esplicativa degli statuti regionali, approvati o in fase di studio,  all’interno dei quali il principio delle P.O. è divenuto o è stato indicato prassi riconosciuta anche nelle leggi elettorali.

VERSO I NUOVI STATUTI REGIONALI

Le donne nei nuovi statuti: pari opportunità e modalità elettive. Estratto dalle proposte votate o presentate.

ABRUZZO

Art. 6

L’uguaglianza tra uomini e donne.

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere e promuove l’uguaglianza dei diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l’effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Art.79

La Commissione regionale per le pari opportunità

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne

2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all’attività del Consiglio e della Giunta; è preposta alla valutazione dell’impatto equitativo di genere sulle politiche regionali; esprime pareri sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza.

BASILICATA

Art. 2

(principi e finalità)

La Regione concorre con le istituzioni statali e locali ad attuare i principi costituzionali ed informa il proprio ordinamento ai principi di centralità della persona, dignità personale, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini, libertà, uguaglianza, democrazia, pluralismo, giustizia, pace, solidarietà, sussidiarietà

Art. 3

(uguaglianza e pari dignità sociale)

La Regione ispira la sua azione, nell’ambito delle proprie competenze, al raggiungimento …………

b) l’affermazione dell’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne, impegnandosi ad emanare leggi regionali che rimuovano ogni ostacolo che impedisce la parità nella vita sociale, culturale ed economica, nonché di assicurare l’effettiva parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La Commissione Regionale Pari Opportunità e' stata istituita con L.R. n. 27 del 26.11.1991

Viene eletta dal Consiglio Regionale, costituita all'inizio di ogni Legislatura e dura in carica per l'intera Legislatura.

CALABRIA

Articolo 2

(Princìpi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b) il riconoscimento dei diritti della fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

                        Articolo 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

CAMPANIA

Art. 6

Valore della differenze di genere

1.       La Regione riconosce e valorizza ls differenza di genere a garanzia del rispetto della libertà e della dignità umana.

2.       la Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica ed assicura le azioni di promozione  della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

3.       la Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni positive ed ogni altra iniziativa tesi a garantire il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche.      

 

EMILIA ROMAGNA

Preambolo

II

La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, pluralismo, solidarietà, pari dignità sociale e di genere , pace, rispetto dei diritti umani.

2. La Regione, in particolare, ispira la sua azione alla tutela dei seguenti obiettivi:

a)……
b)……
c)…….
d)…….

e) l’impegno per la realizzazione  compiuta della parità giuridica, sociale ed economica della donna e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio in ogni aspetto della vita ivi compreso l’accesso alle cariche elettive; 

Art. 9
(approvato nella seduta del 3 giugno 2003)

3. La Legge elettorale si uniforma ai seguenti principi:

……………

c) promuovere, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

Art. 9 bis
(approvato nella seduta dell’1 luglio 2003)

1. La legge elettorale regionale, al fine di realizzare condizioni di parità tra i sessi per l’accesso alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, ed in attuazione del terzo comma dell’articolo 9 del presente Statuto, prevede che nelle liste elettorali donne e uomini siano presenti in misura paritaria e che vengano dichiarate non valide le liste che non corrispondono a tale condizione.

Art. 32

Commissione per le Pari Opportunità

1 La legge regionale istituisce , presso l’Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disponendo le modalità che ne garantiscano il funzionamento.

FRIULI VENEZIA GIULIA

 

 

LAZIO

Art. 5

(Diritti fondamentali)

1. La Regione fa propri i principi della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

3. Opera per rendere effettivo il diritto di ogni persona  al lavoro che assicuri un’esistenza dignitosa  e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nei vari settori di attivitàattraverso l’attivazione di azioni positive

Art. 19

(il Consiglio regionale)

2 Il sistema  elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato,………….

La legge elettorale promuove altresì la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consiliare regionale.

 

LIGURIA

 

 

LOMBARDIA

(bozza di statuto)

6

Titolo II

Principi fondamentali, diritti e doveri

Art. 6

1. La Regione promuove e garantisce la piena parità  fra donne e uomini, rimuovendo, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo in campo sociale, lavorativo, culturale ed economico.

2. Le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e di rappresentanza nelle istituzioni.

3. Una legge regionale determinerà composizione, funzioni e specifiche competenze del Comitato regionale sulla parità, cui spetta il compito di garantire la effettiva attuazione di prevenire e segnalare le concrete violazioni dei principi enunciati nel presente articolo.

 

MARCHE

Art. 3

(Eguaglianza)

1.      La Regione promuove nell’ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l’eguaglianza dei cittadini, dedicando particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.

2.      La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta.  

 

MOLISE

Art. 2

……

c) la piena realizzazione delle pari opportunità

 

PIEMONTE

 

Il CPO è stato istituito con il D.G.R n. 17 – 4573 – marzo 1991 come “organismo deputato a definire proposte di misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità ed a riferire periodicamente sulle condizioni oggettive delle lavoratrici”.

PUGLIA

Art. 6

La Regione garantisce in ogni campo dell’attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana

 

SARDEGNA

 

 

SICILIA

 

 

TOSCANA

Art. 4

(finalità principali)

1. La Regione tutela la propria autonomia costituzionale e si impegna, attraverso l’attività di governo, ad assicurare le condizioni per l’esercizio del diritto al lavoro, all’istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza, alla salute, alla sicurezza dei luoghi di lavoro; ad assicurare ai minori, alle persone con diversa abilità, alle persone anziane, interventi finalizzati a garantire loro una cittadinanza attiva

2.La Regione valorizza le differenze di genere in ogni campo della vita  e del lavoro ed opera per assicurare le condizioni di effettiva  parità tra uomo e donna.

Art. 6

(elezione)

…….

…. Comma 2: garantisce la presenza equilibrata dei due sessi nelle candidature e opera per l’effettiva rappresentanza dei due generi negli organi politici della Regione.

 

UMBRIA

Art. 7

1 La Regione opera per  attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale economica e politica anche con l’adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l’accesso alle cariche elettive. 

SEZIONE IV

PARI OPPORTUNITÀ

Art. 62

Centro per le pari opportunità

1. La Regione istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.

2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.

3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro.

VENETO

Art. 5

Finalità istituzionali generali

La Regione……

………………..

d) concorre a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la realizzazione della parità degli uomini e delle donne nella società, nella cultura e nell’economia, promuove l’eguaglianza tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive

 

VALLE D’AOSTA

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

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