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UIL Pari Opportunità |
AREE TEMATICHE: ATTIVITA' REGIONALI
Verso i nuovi
Statuti regionali
“La
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini”. Con la modifica dell’articolo 51 della Costituzione
italiana, si completa il quadro delle disposizioni costituzionali volte
a promuovere – a tutti i livelli dell’ordinamento –
l’uguaglianza tra i sessi
nell’accesso a cariche elettive.
Se andiamo a
considerare la formulazione dell’art. 51 ed i relativi effetti sugli
ordinamenti regionali, vediamo subito che non coincide né con la
formulazione contenuta nell’art. 117, comma 7 della Costituzione (“Le
leggi regionali promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive), né con
la legge Costituzionale n. 2 del 2001 secondo la quale le leggi
elettorali delle Regioni ad autonomia speciale, al fine dell’equilibrio
della rappresentanza fra i sessi, promuovono
“condizioni di parità per l’accesso a consultazioni
regionali”, norma certamente più restrittiva rispetto a quella
introdotta nella riforma del Titolo V in quanto fa esplicito riferimento
alla legge elettorale come sede delle misure riequilibratici della
composizione dei Consigli regionali.
È evidente la
difformità di carattere terminologico tra queste tre diverse
disposizioni, per cui è lecito pensare che diverse possono o potranno
essere le interpretazioni delle stesse in relazione alla loro attuazione
sebbene la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49 del 2003 abbia
precisato che sia la legge costituzionale n 2/2001 e l’art. 117,
comma 7 della Costituzione ,“con analoga anche se non identica
previsione”, sia pure con sfumature diverse si pongono l’obiettivo del
riequilibrio, stabilendo come doverosa l’azione
promozionale per la parità di accesso alle consultazioni elettorali.
Quanto alla formulazione del nuovo articolo 51, possiamo dire che “nella
dizione più ampia di pari opportunità si può senz’altro far rientrare,
come specificazione, quella di parità di accesso alle candidature”. Lo
stesso primo comma dell’articolo 51si parla esplicitamente di
accesso
agli uffici pubblici e alle cariche elettive dei due sessi in
condizioni di eguaglianza e a tale accesso le Pari Opportunità
ovviamente si riferiscono.
Il
legislatore regionale, quindi, è oggi
obbligato a prevedere norme finalizzate al riequilibrio
della rappresentanza dal punto di vista del genere,
sia all’interno degli Statuti regionali sia, e
soprattutto, nelle leggi elettorali.
In merito
all’accesso a cariche elettive, sarebbe opportuno che gli Statuti non si
limitassero alla previsioni di norme programmatiche e dichiarazioni di
principio ma, più concretamente, contenessero vere e proprie “regole di
riequilibrio” concernenti la futura legislazione elettorale regionale
(con indicazioni relative alla elezione delle candidature, alla
composizione delle liste, alla modulazione di finanziamenti e rimborsi
elettorali). Non v’è dubbio, infatti, che la sede primaria deputata a
dare corso a queste scelte non può che essere la legge elettorale e sono
le Regioni ordinarie le titolari in materia elettorale di una potestà
legislativa concorrente da esercitarsi “nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (art. 122, comma 1,
Costituzione)”.
Da tutto
questo ne discende la necessità di una certa omogeneità tra i
provvedimenti da prendere in materia e l’occasione potrebbe essere colta
all’interno del disegno di legge di iniziativa governativa (attualmente
in discussione alla Camera e approvato già dal Senato) n. 1094:
“Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della
Costituzione” che, sebbene nella sua attuale stesura non contenga misure
di riequilibrio della rappresentanza, potrebbe tuttavia - con
l’entrata in vigore del nuovo art. 51 - suggerire al legislatore di
prevedere su questa materia disposizioni e strumenti da adottare a
livello regionale.
Al momento,
l’unico principio emergente dal progetto di legge riguarda
l’individuazione di un sistema elettorale che favorisca la stabilità
delle maggioranze consiliari e la rappresentanza delle minoranze. Questo
esclude, di fatto, l’adozione di sistemi maggioritari puri in ambito
regionale, prefigurando l’approvazione di sistemi misti nei quali è più
agevole ipotizzare, in forme diverse, norme di tutela di candidature
femminili.
Qualora lo
Stato tardasse ad approvare la legge-cornice, le Regioni potrebbero
ugualmente legiferare come stabilito esplicitamente dall’art. 1 comma 3,
della legge 131/2003, secondo cui, “nelle materie appartenenti alla
legislazione corrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa
nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo
Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”.
Quali dunque
le scelte possibili per il legislatore regionale? Ma il discorso vale
anche per il legislatore statale quando dovrà delineare le norme di
principio per la legge regionale, come anche quando dovrà adeguare al
principio della parità di accesso le leggi per l’elezione del Parlamento
nazionale, Europeo o delle assemblee degli Enti locali.
Vale la pena
di ricordare il ricorso governativo nei confronti della legge elettorale
della Valle D’Aosta: con sentenza 49/2003, la Corte Costituzionale ha
respinto il ricorso presentato dal Governo che lamentava l’illegittimità
– ai sensi dell’art.3, primo comma, e 51, primo comma (del vecchio
testo) - delle norme secondo le quali le liste per l’elezione del
Consiglio regionale debbono comprendere “candidati di entrambi i sessi”
e, qualora non rispettino tale criterio, debbono essere dichiarate non
valide dall’ufficio elettorale regionale. Si tratta certamente di un
cambiamento radicale di ottica rispetto a quanto precedentemente
previsto dalla sentenza 422/1995, con la quale erano state annullate
tutte le previsioni normative che stabilivano meccanismi di riserva
nelle liste di candidati in ragione del sesso, riferite al piano
nazionale, regionale, locale.
Nella
sentenza 49/2003, al contrario della succitata 422/95, il giudice
costituzionale esclude – oggi – che la norma impugnata incida
direttamente sui diritti dei cittadini con effetti discriminatori
precisando che “l’obbligo imposto dalla
legge, e la conseguente sanzione di invalidità, concernono solo le liste
ed i soggetti che le presentano”, quindi:
”vincolo gravante sui soggetti che presentano le
liste” (in primo luogo i partiti politici) che si giustifica, nel
caso della Valle D’Aosta, con quanto stabilito nell’art. 15 dello
Statuto regionale valdostano “Al fine di conseguire l’equilibrio della
rappresentanza fra i sessi, promuove
condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”.
Già nella sentenza 422
veniva data una valutazione positiva relativamente alle misure
“liberamente adottate dai partiti politici , associazioni o gruppi che
partecipano alle lezioni, anche con apposite previsioni dei
rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione di
candidature”, ma poiché i presentatori tradizionali di liste elettorali
(i partiti politici) finora non hanno dimostrato particolare attenzione
o sensibilità ad adottare misure di autoregolamentazione in materia di
candidature elettorali, la Corte con questa sentenza stabilisce “non già
un vincolo all’esercizio del voto o all’applicazione dei diritti dei
cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte delle liste
dei partiti o dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali,
precludendo loro (solo) la possibilità di presentare candidati tutti
dello stesso sesso”.
È chiaro che
nella 49, la distinzione tra “azioni positive e norme
antidiscriminatorie (Lorenza Carlassare), viene assunta come
fondamentale nell’equilibrio del giudizio, per cui l’eventuale
trattamento diseguale (per il quale un gruppo viene avvantaggiato
rispetto ad un altro) viene superato assicurando che tutti i cittadini
di entrambi i sessi partecipino alle
competizioni elettorali senza attribuzione alcuna di
privilegi o favori. Nella sentenza viene evidenziata la
“misura minima di non discriminazione”
(presente nella norma oggetto dell’impugnazione governativa, ovvero che
basta a garantire il vincolo imposto dalle legge la presenza di anche
soltanto un/una rappresentante dell’altro sesso in liste elettorali che
prevedono la partecipazione entrambi i sessi) che sicuramente proprio
perché viene enunciata come minima, lascia il campo aperto ad interventi
di maggiore incisività.
Rispetto alla
sentenza 422 del 95, la recente sentenza evidenzia:
il vincolo imposto dalla legge
in relazione alla fase anteriore della competizione elettorale non è in
contrasto con la Costituzione né incide in alcun modo su:
a)
diritti dei cittadini;
b)
libertà di voto degli elettori/elettrici;
c)
parità di chances delle liste e dei
candidati/candidate nella competizione elettorale;
d)
carattere unitario della rappresentanza
elettorale.
In sintesi, si tratta di
un problema di misura e di bilanciamento tra il diritto all’eguale
accesso per uomini e donne alle cariche elettive, il diritto alla
libertà di scelta dell’elettore e la natura unitaria della
rappresentanza politica.
“la
legittimità della tipologia di “quota” prescelta dipenderà dal modo in
cui è strutturata, dallo spazio lasciato alla valutazione autonoma dei
partiti, dalla configurazione in concreto del sistema elettorale e della
combinazione al suo interno tra i differenti metodi di assegnazione dei
seggi (D’Aloia).
Se queste
sono le premesse, è evidente che le eventuali norme di riequilibrio
delle candidature dovranno avere una formulazione che non vada a
pregiudicare i diritti dei singoli a ragione del sesso per cui si
potrebbero prevedere soluzioni al cui interno siano inserite misure
antidiscriminatorie.
Secondo la giurisprudenza
non sono da ritenersi illegittime tutte quelle misure che incidono sulla
presentazione delle candidature, né gli interventi per la selezione dei
candidati (incentivazione di elezioni primarie), realizzando così
il principio di pari opportunità.
Ed è su
questo che vogliamo insistere perché le possibili soluzioni sono
molteplici e dopo le indicazioni pervenuteci sia dalla modifica del
Titolo V della Costituzione, sia dalle sentenze della Corte
Costituzionale, il passo successivo è costituito dalle scelte politiche
che verranno fatte all’interno della giurisprudenza regionale.
M.
Grazia Brinchi
Di seguito riportiamo una tabella esplicativa
degli statuti regionali, approvati o in fase di studio,
all’interno dei quali il principio delle P.O. è divenuto o è stato
indicato prassi riconosciuta anche nelle leggi elettorali.
VERSO I NUOVI
STATUTI REGIONALI
Le donne nei nuovi
statuti: pari opportunità e modalità elettive. Estratto dalle proposte
votate o presentate.
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ABRUZZO |
Art. 6
L’uguaglianza tra uomini
e donne.
1. La Regione riconosce e
valorizza la differenza di genere e promuove l’uguaglianza
dei diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in
ogni campo assicurando l’effettiva parità di accesso alle cariche
pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e
iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata
delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle
attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla
vita sociale, culturale e politica. |
Art.79
La Commissione regionale per le pari opportunità
1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità
giuridica e sostanziale tra uomini e donne
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle
differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione
diretta; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione
all’attività del Consiglio e della Giunta; è preposta alla
valutazione dell’impatto equitativo di genere sulle politiche
regionali; esprime pareri sulle proposte di deliberazione del
Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza.
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BASILICATA |
Art. 2
(principi e finalità)
La Regione concorre con le istituzioni statali e
locali ad attuare i principi costituzionali ed informa il proprio
ordinamento ai principi di centralità della persona, dignità
personale, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini,
libertà, uguaglianza, democrazia, pluralismo, giustizia, pace,
solidarietà, sussidiarietà
Art. 3
(uguaglianza e pari dignità
sociale)
La Regione ispira la sua azione, nell’ambito delle
proprie competenze, al raggiungimento …………
b) l’affermazione dell’uguaglianza dei diritti e
delle pari opportunità tra uomini e donne, impegnandosi ad emanare
leggi regionali che rimuovano ogni ostacolo che impedisce la parità
nella vita sociale, culturale ed economica, nonché di assicurare
l’effettiva parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. |
La Commissione
Regionale Pari Opportunità e' stata istituita con L.R. n. 27 del
26.11.1991
Viene eletta dal Consiglio
Regionale, costituita all'inizio di ogni Legislatura e dura in
carica per l'intera Legislatura. |
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CALABRIA |
Articolo 2
(Princìpi e finalità)
1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi
costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e
indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di
libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà,
sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per
tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione,
operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
b) il riconoscimento dei diritti della fasce più
deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne
determinano la disuguaglianza e il disagio;
c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine
le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione
dei servizi;
d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso
tra gli uomini e le donne alle cariche elettive; |
Articolo 8
(Commissione per le
pari opportunità)
1. La Regione istituisce con legge la Commissione
per le pari
opportunità. |
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CAMPANIA |
Art. 6
Valore della
differenze di genere
1.
La
Regione riconosce e valorizza ls differenza di genere a garanzia del
rispetto della libertà e della dignità umana.
2.
la
Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle
donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e
politica ed assicura le azioni di promozione della parità
anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e
valutazione delle azioni stesse.
3.
la
Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni
positive ed ogni altra iniziativa tesi a garantire il pieno rispetto
dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione
ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nelle
cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per
l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata
dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. |
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EMILIA ROMAGNA |
Preambolo
II
La Regione esercita i propri poteri perseguendo le
finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla
Repubblica informando il proprio ordinamento ai principi di libertà,
democrazia, eguaglianza, pluralismo, solidarietà, pari dignità
sociale e di genere , pace, rispetto dei diritti umani.
2. La Regione, in particolare, ispira la sua azione
alla tutela dei seguenti obiettivi:
a)……
b)……
c)…….
d)…….
e) l’impegno per la realizzazione compiuta
della parità giuridica, sociale ed economica della donna e la
rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di
tale principio in ogni aspetto della vita ivi compreso l’accesso
alle cariche elettive;
Art. 9
(approvato nella seduta del 3 giugno 2003)
3. La Legge elettorale si uniforma ai seguenti
principi:
……………
c) promuovere, ai sensi degli articoli 51 e 117 della
Costituzione, la pari opportunità di accesso delle donne e degli
uomini alle cariche elettive.
Art. 9 bis
(approvato nella seduta dell’1 luglio 2003)
1. La legge
elettorale regionale, al fine di realizzare condizioni di parità tra
i sessi per l’accesso alle cariche elettive ai sensi degli articoli
51 e 117 della Costituzione, ed in attuazione del terzo comma
dell’articolo 9 del presente Statuto, prevede che nelle liste
elettorali donne e uomini siano presenti in misura paritaria e che
vengano dichiarate non valide le liste che non corrispondono a tale
condizione. |
Art. 32
Commissione per le Pari
Opportunità
1 La legge regionale istituisce
, presso l’Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari
Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i
poteri, disponendo le modalità che ne garantiscano il funzionamento.
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FRIULI VENEZIA
GIULIA |
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LAZIO |
Art. 5
(Diritti
fondamentali)
1. La Regione fa propri i principi della
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
3. Opera per rendere effettivo il diritto di ogni
persona al lavoro che assicuri un’esistenza dignitosa e
rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nei vari settori di attivitàattraverso l’attivazione di
azioni positive
Art. 19
(il Consiglio
regionale)
2 Il sistema elettorale è stabilito dalla legge
regionale, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello
Stato,………….
La legge elettorale promuove altresì la parità di
accesso tra uomini e donne alla carica di consiliare regionale. |
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LIGURIA |
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LOMBARDIA
(bozza di statuto) |
6
Titolo II
Principi
fondamentali, diritti e doveri
Art. 6
1.
La
Regione promuove e garantisce la piena parità fra donne e
uomini, rimuovendo, con apposite leggi e provvedimenti, ogni
ostacolo in campo sociale, lavorativo, culturale ed economico.
2. Le leggi regionali promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive e di rappresentanza nelle
istituzioni.
3. Una legge regionale determinerà composizione,
funzioni e specifiche competenze del Comitato regionale sulla
parità, cui spetta il compito di garantire la effettiva attuazione
di prevenire e segnalare le concrete violazioni dei principi
enunciati nel presente articolo. |
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MARCHE |
Art. 3
(Eguaglianza)
1.
La
Regione promuove nell’ambito delle sue attribuzioni tutte le
iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e
l’eguaglianza dei cittadini, dedicando particolare attenzione ai
giovani e alle persone in condizioni di disagio.
2.
La
Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività
operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne
e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive negli enti, negli organi e in
tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta.
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MOLISE |
Art. 2
……
c) la piena
realizzazione delle pari opportunità |
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PIEMONTE |
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Il
CPO è stato istituito con il D.G.R n. 17 – 4573 – marzo 1991 come
“organismo deputato a definire proposte di misure adatte a creare
effettive condizioni di pari opportunità ed a riferire
periodicamente sulle condizioni oggettive delle lavoratrici”.
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PUGLIA |
Art. 6
La Regione garantisce in ogni campo dell’attività
politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa
il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione
degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge
regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana |
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SARDEGNA |
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SICILIA |
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TOSCANA |
Art. 4
(finalità
principali)
1. La Regione tutela la propria autonomia
costituzionale e si impegna, attraverso l’attività di governo, ad
assicurare le condizioni per l’esercizio del diritto al lavoro,
all’istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza, alla
salute, alla sicurezza dei luoghi di lavoro; ad assicurare ai
minori, alle persone con diversa abilità, alle persone anziane,
interventi finalizzati a garantire loro una cittadinanza attiva
2.La Regione valorizza le differenze di genere in
ogni campo della vita e del lavoro ed opera per assicurare le
condizioni di effettiva parità tra uomo e donna.
Art. 6
(elezione)
…….
…. Comma 2: garantisce la presenza equilibrata dei
due sessi nelle candidature e opera per l’effettiva rappresentanza
dei due generi negli organi politici della Regione. |
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UMBRIA |
Art. 7
1 La Regione opera per attuare la piena parità
tra uomini e donne nella vita sociale, culturale economica e
politica anche con l’adozione di azioni positive. In particolare
promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l’accesso
alle cariche elettive. |
SEZIONE IV
PARI OPPORTUNITÀ
Art. 62
Centro per le pari opportunità
1. La Regione
istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo
regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni
fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.
2. Il Centro esprime
pareri e formula proposte sugli atti di competenza del Consiglio
regionale e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che
riguardano le politiche di genere.
3. La legge
regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro. |
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VENETO |
Art. 5
Finalità
istituzionali generali
La Regione……
………………..
d) concorre a
rimuovere ogni ostacolo che impedisce la realizzazione della parità
degli uomini e delle donne nella società, nella cultura e
nell’economia, promuove l’eguaglianza tra i sessi nell’accesso alle
cariche elettive |
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VALLE D’AOSTA |
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PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO |
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PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO |
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