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| UIL Pari Opportunità |
LEGGI E STRUMENTI DELLE PARI OPPORTUNITA' Nota a cura del Servizio Area Tecnica dell’Ital-Uil Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo n. 115/03 di modifica ed integrazione al testo unico in materia di tutela della maternità e della paternità E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003 il Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n.115 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi il 28.5.03. Ricordiamo che l’art. 15, comma 3 della legge 53/2000 (congedi parentali) come modificato dall’art. 54 della legge 3/2000, prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive del testo unico sulla maternità e paternità entro due anni dalla entrata in vigore dello stesso testo unico (27 aprile 2001), nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l’emanazione del testo unico. Questo provvedimento modifica e integra alcune disposizioni contenute nel precedente decreto legislativo n. 151 del 2001, anche coordinandolo con norme sopravvenute. In particolare sono state apportate alcune correzioni e specificazioni, anche attraverso il coordinamento formale delle disposizioni del vigente testo unico n. 151, al fine di una maggiore chiarezza per l’applicazione della normativa. Tra le modifiche, l'estensione alle lavoratrici autonome del trattamento previdenziale (oltre a quello economico già previsto) del congedo parentale, l'estensione di tale congedo ai genitori adottivi ed affidatari. Viene infine ampliato ed aggiornato l'elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti. Il provvedimento comprende 11 articoli, ciascuno dei quali apporta alcune modifiche ai capi del testo unico n. 151/2001. Esaminiamo alcune delle innovazioni. Congedo di maternità L’art. 2 apporta modifiche al Capo III del testo unico (Congedo di maternità), tra le quali quella al comma 2 dell’art. 17, che esplicita meglio la possibilità per il Servizio ispezione del lavoro di emanare provvedimenti di astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto. Altra modifica che apporta chiarimenti, è quella che prevede che l’indennità di maternità venga corrisposta secondo i criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Congedi per figli con handicap L’art. 3 modifica il Capo VI, inserendo nel titolo “Riposi e permessi” la parola “congedi”, in quanto nello stesso capo vengono disciplinati anche i congedi per assistere figli con handicap. Per il resto sono inseriti riferimenti legislativi per una maggiore chiarezza dell’art. 42 concernente “Riposi e permessi per figli con handicap grave”. Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro L’art. 4 modifica il Capo IX concernente il divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, esplicitando quanto previsto nell’art. 54, che il licenziamento diventa operante anche nel caso di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda. Viene inoltre aggiunto un comma alla fine dell’art. 56, con il quale, colmando un errore di omissione nella redazione del testo unico, si prevede che la disciplina sanzionatoria si applichi anche per l'inosservanza delle disposizioni relative al diritto al rientro e alla conservazione del posto e non solo per quanto riguarda il divieto di licenziamento. Lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi L’art. 5 apporta correzioni al Capo X (Disposizioni speciali) in particolare all’art. 64 sostituendo nella rubrica l’attuale riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative con quello più generale di “Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. La novità più rilevante, sempre in relazione all’art. 64, è quella che subordina l’indennità di maternità riconosciuta a queste lavoratrici, alle effettive risorse provenienti dallo specifico gettito contributivo. All’attuazione di questa nuova disposizione provvederà un apposito decreto ministeriale; fino alla sua emanazione la disciplina vigente è quella fissata dal decreto ministeriale del 4 aprile 2002. Lavoratrici autonome Importanti sono le modifiche contenute nell’art. 6 al Capo XI (Lavoratrici autonome) che prevedono un ampliamento della tutela relativamente all’art. 69 che, come noto, ha introdotto il congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, attraverso il riconoscimento della copertura previdenziale di detto periodo, mediante contribuzione figurativa. Le lavoratrici interessate sono le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole a titolo principale. Viene infine chiarito che l’istituto del congedo parentale previsto dal citato art. 69 venga esteso anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Libere professioniste L’articolo 7 modifica il Capo XII concernente l’indennità di maternità per le libere professioniste, sostituendo le parole “le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti” dalle seguenti: “I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti”. Il legislatore inoltre riformula l’art. 71 (termini e modalità della domanda), in base al quale il beneficio è subordinato all’inesistenza del diritto ai trattamenti di maternità, oltre che a quello previsto per le lavoratrici dipendenti e per le autonome, anche per particolari categorie di lavoratrici (quali ad esempio, le lavoratrici iscritte alla gestione separata). Sempre con riguardo alle libere professioniste, il successivo articolo 10 amplia l’elenco di cui all’allegato D) al testo unico, degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, inserendo quelli degli infermieri, psicologi, biologi, periti industriali , ecc.. L’articolo 8 infine, apporta modifiche all’art. 83 del testo unico in merito alle procedure di variazione della misura dei contributi dovuti dalle libere professioniste a titolo di maternità. La ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti, approvata dal Ministero del lavoro, previa presentazione di idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate. |