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| UIL Pari Opportunità |
LEGGI E STRUMENTI DELLE PARI OPPORTUNITA' Decreto 15 maggio 2001 Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9, co. 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità. (G.U. n. 161 del 13/7/2001) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' VISTO lart. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; VISTO lart. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per loccupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità; VISTO lart. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per la Solidarietà Sociale e per le Pari Opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1; VISTA la lettera del 7 febbraio 2001 prot. n. 132 della Direzione Generale per lImpiego, Div. IV con la quale si richiede la conservazione dei residui di stanziamento sul capitolo 7670 per lesercizio finanziario 2000, per varie finalità tra le quali il sostegno della flessibilità dellorario di lavoro ai sensi dellart. 9, comma 1, della L. 8 marzo 2000 n. 53; DECRETA Art. 1 Soggetti finanziabili In attuazione di quanto previsto dallart. 9, comma 1, della legge n. 53 dell8 marzo 2000 si dispone la destinazione della somma annua di lire 40 miliardi a carico del Fondo per lOccupazione di cui allart. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, al fine di erogare contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro, di cui alle lettere a), b) e c) dell art.9 della Legge 8 marzo 2000, n.53. Tale somma, per lanno 2001, ammonta a lire 80 miliardi di cui, rispettivamente, 40 miliardi riassegnati dallanno 2000 e 40 miliardi per lanno 2001. Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi contrattuali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità. Ferma restando la necessità dellaccordo collettivo quale presupposto per il finanziamento, il 50% dei contributi sarà erogato in favore di aziende la cui dimensione occupazionale risulti inferiore a 50 dipendenti, calcolati sulla base media del semestre precedente alla presentazione della domanda. Art. 2 Individuazione delle condizioni di ammissibilità al finanziamento I progetti di cui allart.1 del presente decreto ammessi al finanziamento e presentati secondo i criteri di cui al successivo art. 3 devono prevedere - come stabilito dallart. 9 della legge n. 53 del 2000 - almeno una delle seguenti azioni positive: a) azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dellorganizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Le azioni di cui sopra devono essere attuate in applicazione di accordi. Per le azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono essere stipulati con le Organizzazioni Sindacali comparativamente piu rappresentative a livello provinciale o aziendale. Gli accordi di cui sopra costituiscono il presupposto per lammissibilità al finanziamento. Con riferimento alle tipologie di azioni positive di cui alle lettere a) e b) laccordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere a esigenze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra la vita professionale e quella familiare. In particolare, laccordo collettivo deve essere rivolto a: - introdurre una procedura generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda; - fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori. Con riferimento ai progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali. Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia. I progetti di cui alle lettere a), b) e c), derivanti da accordi stipulati nellambito di tali sperimentazioni, sono valutati assegnando ulteriore titolo preferenziale. Art. 3 Individuazione dei criteri per l'accesso al finanziamento Lart. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53 dell8 marzo 2000 prevede forme di flessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro. Lelencazione delle forme di flessibilità ivi contenuta non ha carattere tassativo, ma indicativo delle varie tipologie previste, regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. I soggetti destinatari sono: in via prioritaria le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, da intendersi per tali anche quelli adottivi ovvero affidatari. Si considerano azioni positive, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, tutti i progetti o programmi che prevedono forme di flessibilità, nellambito di quelle citate, ovvero al di fuori delle stesse, tali da favorire ed agevolare la conciliazione del tempo di vita e di lavoro dei soggetti destinatari. Nella richiesta deve essere espressamente indicata la valenza di azione positiva del progetto e, quindi, linnovazione apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nellazienda, relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati. Le azioni positive di cui sopra dovranno introdurre forme di flessibilità dirette ad agevolare il tempo di lavoro delle lavoratrici o dei lavoratori con il tempo di vita degli stessi, da intendersi, in via prioritaria, ma non esclusiva, con riferimento alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento. La lettera b) dellart. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, prevede programmi di formazione diretti ad agevolare il reinserimento delle lavoratrici o dei lavoratori dopo il periodo di congedo. Si considera congedo, ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge richiamata, un periodo, non inferiore a 60 giorni, di assenza dal lavoro per le finalità previste nel presente decreto, salva diversa previsione inserita negli accordi collettivi. In via prioritaria, sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per maternità, paternità ovvero congedo parentale. Costituisce titolo di preferenza per lammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre allaggiornamento professionale - anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dellazienda - sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo. Con riferimento alla lettera c) dellart. 9 , comma 1, della legge n. 53 del 2000, i programmi o i progetti ammessi al finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Gli accordi collettivi, per lipotesi in cui la sostituzione avvenga con lavoratrici o lavoratori che già usufruiscono di un trattamento pensionistico, possono prevedere una compensazione del reddito di questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso derivante dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo. Lerogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento dei progetti è subordinata alla effettiva e concreta attuazione degli stessi, cioè alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite nel successivo articolo 5. Art. 4 Modalità, termini di presentazione e selezione dei progetti I soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per lImpiego, Divisione IV, - i progetti di cui allart. 1 del presente decreto, allegando apposita domanda di ammissione ai benefici previsti, redatta in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono essere presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno. Per lanno in corso le domande devono essere presentate entro il 10 settembre e 10 novembre 2001. Alla domanda deve essere allegato laccordo sindacale contenente le azioni di cui al presente decreto, il contratto collettivo vigente e una dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva ai sensi dellarticolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. I progetti presentati sono valutati, ai fini dellammissione al beneficio, quadrimestralmente. Nellambito di ciascun quadrimestre di riferimento saranno ammessi al finanziamento i progetti secondo lordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza della somma pari ad un terzo della quota annuale disponibile. I progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo. La selezione verrà affidata ad unapposita Commissione tecnica di nomina ministeriale presieduta dal Direttore Generale dellImpiego o dal dirigente della Divisione IV. La Commissione si avvarrà della consulenza di esperti/e in materia di organizzazione del lavoro, relazioni industriali e azioni positive. La composizione della Commissione sarà individuata nel successivo decreto di nomina. Ai fini della individuazione della composizione della Commissione si terrà conto della opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato Nazionale di Parità di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e con il Comitato della legge n. 215 del 25 febbraio 1992. I progetti selezionati quadrimestralmente dalla suddetta Commissione sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della somma ammessa al finanziamento, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. I progetti di azioni positive possono essere articolati in fasi temporali nel limite massimo di ventiquattro mesi e vanno supportati dai relativi preventivi di spesa. La concreta realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento costituisce condizione essenziale per lerogazione del contributo totale ammesso. Art. 5 Modalità di erogazione dei contributi Il 50% della somma di cui allart. 1 del presente decreto, destinata al finanziamento, sarà erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti. In ogni caso la somma totale dei contributi disponibili sarà rispettivamente suddivisa come segue : - 60% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera a), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000; - 20% della quota annuale verrà destinato per il finanziamento di programmi di cui alla lettera b), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000; - 20% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera c), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000. Nellipotesi in cui, non venissero completamente utilizzate le suddette quote percentuali di finanziamento per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dellart. 9 della legge n. 53 del 2000 le corrispondenti somme verranno proporzionalmente ripartite, alla fine di ciascun anno di riferimento, per il finanziamento di progetti già presentati e non ammessi a questultimo per insufficienza di risorse. Il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità: - La prima quota, pari al 25% del contributo ammesso al finanziamento verrà corrisposta allammissione del progetto da parte della Commissione e secondo le modalità di cui allart.4. - Il saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea certificazione da presentarsi alla Commissione di cui allart. 4, sottoscritta congiuntamente dal responsabile aziendale o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa struttura stipulante laccordo. La corresponsione del saldo è, comunque, subordinata alla verifica da parte dei Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro, della concreta attuazione del progetto. Le risorse annuali non utilizzate per il finanziamento dei progetti saranno automaticamente riassegnate per il finanziamento dei progetti dellanno successivo. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si riserva la possibilità di verificare mediante i servizi ispettivi competenti per territorio, leffettiva corrispondenza delle azioni svolte al progetto presentato. Il Ministero del Lavoro predisporrà, altresì, un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti approvati. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CESARE SALVI IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA SOCIALE LIVIA TURCO IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA KATIA BELLILLO 15 maggio 2001 Registrato alla Corte dei Conti l8 Giugno 2001 |