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| UIL Pari Opportunità |
SALUTE Congedi parentali ai fratelli di portatori di handicap La Corte Costituzionale ha stabilito (Sentenza 16 giugno 2005 n°233) che potranno beneficiare dei congedi parentali anche i fratelli o le sorelle dei bambini portatori di handicap con genitori inabili. Essa, infatti, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), laddove non è previsto il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.” “Il diritto al congedo straordinario remunerato riconosciuto dalla legge a tutela e sostegno della maternità e della paternità (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi per l'assistenza al bambino portatore di handicap deve essere esteso, sul presupposto dell'identità di ratio, ai fratelli e alle sorelle nel caso di presenza di genitori totalmente invalidi e privi di autonomia”. |