Responsabile: Stefania SIDOLI

PROTEZIONE DELLA MATERNITA'

Cgil, Cisl, UIL non possono non esprimere la loro grande soddisfazione per l’approvazione da parte dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) della nuova Convenzione sulla protezione della maternità che, a cinquant’anni dalle prime disposizioni in materia di tutela della maternità (Convenzione 103 e Raccomandazione n. 95), estende il diritto alla maternità protetta, tutelata e rispettata, ad un numero sempre maggiore di donne lavoratrici, attraverso uno strumento legislativo più consono ai tempi ed alle esigenze imposte dalla globalizzazione economica e dalla mondializzazione dei diritti.
Assolutamente in accordo con quanto affermato dal Direttore Generale dell’OIL, Juan Somavia, per il quale la protezione della maternità è “la massima espressione compiuta dell’eguaglianza tra i sessi all’interno del diritto ad un lavoro quantomeno decente”, riteniamo di grande valenza sociale i miglioramenti apportati nella nuova Convenzione che, nel pieno rispetto delle diversità culturali, ambientali, religiose rafforza in modo estremamente equilibrato la protezione della maternità per tutte le lavoratrici, anche quelle occupate nelle diverse forme del cosiddetto lavoro atipico; afferma il diritto alla non discriminazione ed al mantenimento, da parte della lavoratrice, del proprio posto di lavoro successivamente al parto; reclama il diritto alla tutela sul luogo di lavoro della salute della donna incinta e del nascituro.
Rispetto alla precedente, la nuova Convenzione traccia una via nuova; una via che, tenendo conto della sempre più massiccia partecipazione delle donne al mercato del lavoro, prelude alla tutela di moltissime delle nuove forme di lavoro e, al loro interno della maternità quale responsabilità da condividere tra i “pubblici poteri e la società”.
A riguardo è importante sottolineare l’estensione della durata del congedo obbligatorio per maternità a 14 settimane (allargato nella Raccomandazione a 18), che insiste appunto sul concetto del benessere fisico della donna e del bambino/a e sul principio della necessità che madre e figlio/a fruiscano di un amorevole periodo di adattamento reciproco.
Le norme minime, “consacrate” dalla nuova Convenzione (come anche quelle più ampie della Raccomandazione che prevedono particolari tipologie di congedi parentali) mirano ad un progressivo, ma inarrestabile miglioramento delle condizioni delle donne lavoratrici, incoraggiando tutti quei paesi nei quali la tutela della maternità è ancora troppo bassa ad elevarne gli standard e, quindi, a ratificarla.
Numerose sono le analogie che il nuovo strumento internazionale ha con la nostra normativa, che in materia di maternità è senza dubbio tra i Paesi più avanzati. Con una rapida adozione da parte del Governo italiano della nuova Convenzione e della Raccomandazione, favoriremmo - secondo quanto previsto all’art. 15.2 - l’entrata in vigore della Convenzione e della Raccomandazione entro dodici mesi a partire dalla data della ratifica.
Potranno esserci punti di contrasto con il gruppo imprenditoriale che ha sempre espresso l’opinione che il nuovo strumento internazionale danneggia, anziché favorirla, la lavoratrice perché troppo rigido e molto specifico nella esplicitazione delle richieste e del godimento dei diritti da parte della lavoratrice madre: questo - secondo gli imprenditori - renderebbe vana la ratificabilità della Convenzione in moltissimi di quei paesi per i quali la tutela della maternità potrebbe essere vista solo come elemento disturbatore di una economia povera o traballante.
Vogliamo ricordare, a riguardo, che le norme presenti nella Convenzione e nella Raccomandazione da molto tempo sono state superate dalle legislazioni di numerosi Stati membri dell’OIL, anche di quelli considerati meno sviluppati: non si è trattato quindi di un indebolimento di norme che hanno già cinquanta anni, ma di un ammodernamento delle stesse. Le misure prese in favore delle lavoratrici incinte non sono un fatto puramente economico: è un problema che riguarda la società stessa, la stabilità delle famiglie e i valori familiari. E’ necessario, quindi, saper condividere le responsabilità sociali ed i costi se vogliamo assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto ad un lavoro “quantomeno decente”.
Riteniamo che a Ginevra abbia prevalso questo intento nella quasi totalità dei rappresentanti delle diverse Organizzazioni e Governi presenti.
Un ringraziamento è doveroso per la proficua opera di mediazione svolta dalla rappresentante del nostro Governo all’interno del gruppo IMEC e UE.
Come Organizzazioni sindacali siamo fiere del buon risultato ottenuto che è l’espressione di quanto di più equilibrato ed equo per le donne di tutti gli Stati membri dell’OIL che potevamo ottenere. Equilibrio ed equità che possono senza dubbio favorire una rapida ratificabilità da parte dell’Italia della Convenzione e della Raccomandazione e, conseguentemente, da parte di altri Paesi membri.

M. Grazia Brinchi

Giova sottolineare che la legislazione e la pratica nazionali hanno da tempo superato difficoltà di applicabilità della nuova Convenzione e della Raccomandazione nel nostro Paese. Nell’intento di mettere in luce ciò, abbiamo ritenuto opportuno mettere a confronto il progetto di Convenzione e Raccomandazione sottoposto alla Commissione tripartita OIL e la Convenzione approvata dal Consiglio Generale OIL, nonché i punti essenziali che evidenziano le analogie con la normativa nazionale.
Il testo, qui di seguito, riporta in corsivo il progetto di Convenzione e Raccomandazione DI RIFERIMENTO sul quale la Commissione tripartita OIL ha lavorato ed il TESTO APPROVATO definitivamente dal Consiglio Generale il 15 giugno 2000

TESTO APPROVATO

TESTO DI RIFERIMENTO

Campo di applicazione

art. 1  
Ai fini della presente Convenzione “il termine donna si applica a tutte le persone di sesso femminile, senza discriminazione alcuna ed il termine bambino a tutti i bambini senza discriminazione alcuna.

art. 2
2.1: la presente Convenzione si applica a tutte le donne occupate, comprese le donne inserite nelle forme atipiche di lavoro dipendente.
2.2: Tuttavia lo Stato Membro che ratifichi la Convenzione può, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati escludere totalmente o parzialmente dal proprio campo di applicazione, categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui l’applicazione a tali categorie sollevasse problemi specifici di particolare rilevanza”.
2.3: In ogni Stato membro in cui si preveda la possibilità di cui al Comma 2, deve nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione, presentato secondo quanto previsto all’art. 22 della Costituzione dell’OIL, indicare le categorie di lavoratori così esclusi e le ragioni della loro esclusione. Nei suoi rapporti successivi, lo Stato membro deve descrivere le misure prese al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione a queste categorie.

(Come si può vedere c’è un miglioramento rispetto al campo di applicazione che vede inserito al suo interno l’art. 1 riguardante la definizione dei termini donna e bambino e l’eliminazione del termine impresa presenti, invece nei commi 2 e 3 dell’art. 2 del Progetto di Convenzione dello scorso anno).

Tutela della salute

Art. 3 Ogni Stato Membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve adottare le misure necessarie affinché le donne incinte o allattanti non siano costrette a svolgere un lavoro che l’autorità competente ha definito “pregiudizievole per la loro salute o per quella del loro bambino o che, attraverso una valutazione, venga stabilito che comporti un rischio significativo per la salute della madre o del bambino. In questo caso è stato introdotto un articolo nuovo che tiene conto dell’importanza di salvaguardare - sul posto di lavoro - la salute della donna e quella del bambino. (articolo voluto a forza dal gruppo lavoratori, ed in particolare dalle rappresentanti sindacali di Francia, Italia, Spagna che lo avevano proposto lo scorso anno come emendamento e che non era stato accettato - per un voto - dall’assemblea). Congedo di maternità

Art. 4
4.1: Su presentazione di certificato medico o altra documentazione appropriata, come stabilito dalla legislazione e dalla pratica nazionale, indicante la data presunta del parto, ogni donna alla quale la presente Convenzione si applica ha diritto ad un congedo di maternità dell durata di almeno 14 settimane.
4.2: La durata del congedo summenzionato deve essere specificata dallo Stato membro con una dichiarazione che accompagni la ratifica delle presente Convenzione.
4.3: Ogni Stato membro può, in seguito, depositare presso il Direttore generale del BIT una nuova dichiarazione indicante l’estensione della durata d el congedo di maternità.
4.4: Tenendo debito conto della tutela della salute della madre e del bambino, il congedo di maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, a meno che - a livello nazionale - si sia convenuto diversamente tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori..
4.5: La durata del congedo prenatale deve essere prolungato con un congedo equivalente al periodo trascorso tra la data effettiva e quella presunta del parto, senza alcuna riduzione della durata del congedo postnatale obbligatorio.

Congedo per malattia o di complicazioni

Art. 5
Su presentazione di certificato medico, può essere accordato un congedo - prima o dopo il periodo di congedo per maternità - in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata massima di detto congedo possono essere precisate conformemente alla legislazione ed alla pratica nazionali.

Si tratta di un nuovo articolo che riconosce il diritto ad un periodo di congedo per malattia o complicazioni dovute alla natura della gravidanza o del parto. che si aggiunge a quello già previsto come obbligatorio. Importante l’estrapolazione dall’art. 4 perché evidenzia il principio del rispetto della tutela della salute della donna e del bambino

Prestazioni

Art. 6

6.1: Conformemente alla legislazione ed alla pratica nazionale, prestazioni specifiche debbono essere assicurate alla donna che si assenta dal suo lavoro a motivo del congedo previsto agli art. 4 o 5 della presente Convenzione.
6.2: Le prestazioni specifiche di maternità debbono essere stabilite ad un livello tale che la donna possa provvedere al suo sostentamento e a quello del suo bambino in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita adeguato.
6.3: Qualora la legislazione o la prassi nazionali prevedano che dette prestazioni - versate a titolo di congedo secondo l’art. 4, siano determinate sulla base della precedente remunerazione, il montante di queste prestazioni non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione precedente della lavoratrice o della remunerazione presa come parametro per il calcolo delle prestazioni.
6.4: Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale preveda che le prestazioni, versate a titolo di congedo di cui all’art. 4, siano determinate in modo differente, il montante di dette prestazioni deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello che risulta in media dall’applicazione del comma precedente.
6.5: Ogni Stato deve assicurare che le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni possano essere applicabili dalla maggior parte delle donne alle quali la presente Convenzione si applica.
6.6: Se la lavoratrice non rientra nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale o da qualsiasi altra modalità conforme alla prassi nazionale per beneficiare delle prestazioni di maternità, essa ha diritto a prestazioni adeguate finanziate attraverso i fondi dell’assistenza sociale, dietro controllo delle risorse richieste per i contributi delle prestazioni.
6.7: Alla madre ed al bambino dovranno essere assicurate prestazioni mediche conformemente alla legislazione o a quanto previsto dalla prassi nazionale. Queste prestazioni debbono prevedere le cure prenatali, le cure legate al parto, le cure postnatali e le cure ospedaliere se necessarie.
6.8: Per tutelare le condizioni delle donne nel mercato del lavoro, le prestazioni relative al congedo di cui agli art. 4 e 5 dovranno essere erogate attraverso assicurazione sociale obbligatoria o attraverso il prelevamento dei fondi pubblici secondo quanto previsto dalla legislazione o dalla prassi nazionale. L’imprenditore non potrà essere ritenuto personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo genere dovuta ad una donna impiegata presso di lui, senza il suo consenso a meno che:

a) sia previsto dalla prassi o dalle leggi in vigore nello Stato membro prima dell’adozione della presente Convenzione;
b) che non si sia convenuto diversamente a livello nazionale tra il governo e le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 7

7.1:Ogni Stato membro la cui economia o sistema di sicurezza sociale siano insufficientemente sviluppati deve dare affetto a quanto previsto all’art. 6 commi 3 e 4 della presente Convenzione se le prestazioni per maternità sono almeno uguali a quelle per malattia o per incapacità temporanea come previsto dalla legge nazionale.
7.2: In ogni Stato in cui si presenti la possibilità prevista al comma precedente, deve spiegarne le ragioni e precisare il tasso secondo il quale le prestazioni sono erogate nel sul primo rapporto sull’applicazione della Convenzione, presentato in virtù dell’art. 22 della Costituzione dell’OIL. Nei suoi successivi rapporti, lo Stato membro deve descrivere le misure prese per elevare progressivamente questo tasso.

Tutela dell’occupazione e non discriminazione

Art. 8

8.1: E’ vietato licenziare una lavoratrice durante la gravidanza, durante il periodo di congedo di cui agli art. 4 e 5 della presente Convenzione o durante un periodo successivo al suo ritorno dal congedo per maternità da stabilire attraverso la legislazione nazionale, salvo per motivi non legati alla gravidanza, la nascita del bambino e (sue conseguenze) o l’allattamento. Spetta all’imprenditore provare che i motivi del licenziamento non sono da mettere in rapporto con lo stato di gravidanza, la nascita del bambino e seguiti, o l’allattamento.
8.2: Al ritorno dal congedo per maternità, la lavoratrice, qualora riprenda il lavoro, deve essere sicura di ritrovare lo stesso posto o un posto o uno equivalente con la medesima retribuzione.

Art. 9

9.1: Ogni Stato dovrà adottare misure adeguate a garantire che la maternità non costituisca elemento di discriminazione in materia di impiego, compreso l’accesso al lavoro e ciò nonostante l’art. 2.1 della presente Convenzione
9.2: Le misure di cui al comma 9.1, comprendono il divieto di esigere da una donna candidata ad un posto di lavoro che si sottometta a test di gravidanza o che essa presenti un certificato che attesti lo stato di non gravidanza, salvo quando la legislazione nazionale lo preveda per quei lavori che:

a) sono vietati parzialmente o totalmente alle donne incinte o allattanti;
b) comportano rischi riconosciuti o significativi per la salute della donna e del bambino.

Madri allattanti

Art. 10

10.1: la lavoratrice ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione giornaliera del suo orario di lavoro per allattare il suo bambino.
10.2: Il periodo durante il quale le pause per allattamento o la riduzione giornaliera dell’orario di lavoro sono permesse, il numero e la durata delle pause nonché le modalità di riduzione giornaliera dell’orario di lavoro debbono essere stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionale. Queste pause o la riduzione dell’orario di lavoro dovranno essere considerati tempo di lavoro e retribuiti conseguentemente.

Esami periodici

Art. 11

Ogni Stato dovrà esaminare, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’opportunità di estendere la durata del congedo previsto all’art. 4 e di aumentare il montante delle specifiche prestazioni di cui all’art. 6 della presente Convenzione.

Applicazione

Art. 12

La presente Convenzione dovrà essere applicata per via legislativa salvo nel caso in cui le si dia effetto con altre modalità quali la contrattazione collettiva, sentenze arbitrali, decisioni giudiziarie o secondo quanto previsto dalla prassi nazionale.

Disposizioni finali

Art. 13

La presente Convenzione modifica la Convenzione sulla maternità (modificata) del 1952.

Art. 14

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale del BIT e da lui registrate

Art. 15

15.1: La presente Convenzione è vincolante solo per quei Paesi membri dell’OIL che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore Generale del BIT.
15.2: La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell’OIL ne avranno registrato la ratifica presso la Direzione Generale del BIT
15.3: Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore in ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica

Art. 16

16.1: Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarne la risoluzione dopo un periodo di dieci anni dalla data iniziale delle sua entrata in vigore con un atto comunicato al Direttore Generale del BIT e da lui registrato. Detta denuncia avrà effetto l’anno successivo alla sua registrazione.
16.2: Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, nell’intervallo di un anno dopo il termine dei dieci anni di cui al comma precedente, non si avvarrà della facoltà prevista dal presente articolo sarà obbligato (ad applicarla) per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la risoluzione della presente Convenzione alla fine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 17

17.1: Il Direttore Generale del BIT notificherà a tutti gli Stati membri dell’OIL la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli verranno comunicati dai Membri dell’Organizzazione. 17.2: Nel notificare agli Stati membri dell’OIL la registrazione della seconda ratifica , il Direttore Generale dell’OIL richiamerà l’attenzione degli Stati membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 18

Il Direttore Generale del BIT comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’art. 102 della Carta dell’ONU, relazioni complete in merito ad ogni ratifica e ad ogni denuncia da lui registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19

Ogni volta che lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione del BIT presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di mettere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 20

20.1: Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a correzione parziale o totale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova Convenzione causerebbe a pieno diritto - nonostante l’art. .... summenzionato - la denuncia immediata della presente Convenzione sempre che la nuova convenzione corretta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione corretta, la presente Convenzione non potrà più essere ratificata dagli Stati membri.

20.1: Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a correzione parziale o totale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova Convenzione causerebbe a pieno diritto - nonostante l’art. .... summenzionato - la denuncia immediata della presente Convenzione sempre che la nuova convenzione corretta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione corretta, la presente Convenzione non potrà più essere ratificata dagli Stati membri.

20.2: La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nei suoi contenuti per tutti gli Stati membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione corretta.

Art. 21
Fanno egualmente fede le versioni francese ed inglese del testo.

La precedente Convenzione all’art. 1 definiva: i termini donna e bambino. Esso, infatti recitava: Il termine donna, ai fini della presente Convenzione, si applica a tutte le persone di sesso femminile, qualunque sia la sua età, nazionalità, razza, religione sposate o non” e il temine bambino si applica “ad ogni nato entro il matrimonio o non”,

Campo di applicazione

Art. 2 2.1“La presente Convenzione si applica a tutte le donne impiegate in un lavoro dipendente”.

2.2: “Uno stato membro che ratifichi la presente Convenzione può, dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, escludere dal campo di applicazione categorie limitate di lavoratori o di imprese, nel caso in cui l’applicazione a tali categorie sollevasse problemi specifici di particolare rilevanza”.

2.3:In ogni Stato membro in cui si preveda la possibilità di cui al comma 2, deve nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione, presentato in virtù dell’art. 22 della Costituzione dell’OIL, indicare le categorie di lavoratori o di imprese così esclusi e le ragioni della loro esclusione. Nei suoi rapporti successivi, lo Stato membro deve descrivere le misure prese al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione a queste categorie

Congedi

Art. 3 3.1 Su presentazione di un certificato medico o altra documentazione specifica, come indicato dalla legislazione e pratica nazionale, che indichi la data presunta del parto, ogni donna, alla quale viene applicata la presente Convenzione, ha diritto ad un congedo di maternità della durata di almeno 12 settimane.

3.2:La durata del summenzionato congedo deve essere specificato dallo Stato membro con una dichiarazione che accompagna la sua ratifica

3.3: Ogni Stato membro può successivamente depositare presso il Direttore Generale del BIT una nuova dichiarazione che estende la durata del congedo di maternità.

Art. 4 4.1: Il congedo per maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio la cui durata e ripartizione deve essere determinata da ciascuno Stato membro sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto della necessità di proteggere la salute della madre e del bambino.

4.2: La durata del congedo di maternità prenatale deve essere prolungato dal congedo equivalente al periodo trascorso tra la data presunta e quella effettiva del parto, senza alcuna riduzione del congedo postillate obbligatorio. 

4.3: Su presentazione di un certificato medico, deve essere concesso un congedo supplementare, prima o dopo il periodo di maternità, in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. La durata massima di questo congedo può essere stabilita dall’autorità competente.

Prestazioni

Art. 5

5.1: Dovranno essere assicurate speciali prestazioni e prestazioni mediche, conformemente alle legislazioni nazionali o ad ogni mezzo previsto all’art. 11 della Convenzione, alle donne che si astengano dal lavoro per congedo di maternità o congedo supplementare.

5.2: Le prestazioni per maternità dovranno essere tali che la donna possa provvedere al suo sostegno ed a quello del bambino in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita conveniente

5.3: Tali prestazioni dovranno essere versate:

a) sia ad un tasso che non sia inferiore ai due terzi della remunerazione precedente la maternità o della remunerazione presa in considerazione per il calcolo delle prestazioni;
b) sia sotto forma di indennità forfetaria di un montante adeguato.

5.4: Qualora la lavoratrice non soddisfacesse le condizioni previste dalla legislazione nazionale o da tutte altre normative previste all’art. 11 della presente Convenzione, per beneficiare delle prestazioni, 

5.5: Ogni Stato membro deve garantire che le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni suddette siano adattate alla maggioranza delle lavoratrici cui detta Convenzione si applica. 

5.6: Le prestazioni mediche debbono comprendere le cure prenatali , quelle durante il parto e quelle postnatali e ospedaliere se fosse necessario.

Art. 6

6.1. Ogni Stato membro la cui economia ed il sistema di sicurezza sociale non siano sufficientemente sviluppati, può applicare l’art. 5.3 della presente Convenzione qualora le prestazioni di maternità siano almeno uguali a quelle previste per malattia o incapacità temporanea, come stabilito dalla legislazione nazionale o all’art. 11 della presente Convenzione. 

6.2: Ogni Stato che si trovi nella situazione prevista dal 6.2, deve spiegarne le ragioni e precisare il tasso al quale le prestazioni sono fornite nel primo rapporto sull’applicazione della Convenzione presentato in virtù dell’art. 22 della Costituzione dell’OIL. Nei suoi successivi rapporti detto Stato dovrà descrivere le misure prese al fine di aumentare progressivamente questo tasso. 

Tutela del lavoro e non discriminazione 

Art. 7 

E’ vietato al datore di lavoro licenziare una lavoratrice durante la gravidanza, durante il suo periodo di congedo per maternità o supplementare o durante un periodo successivo al congedo da stabilire secondo la legislazione nazionale, salvo per motivi non legati con la gravidanza, la nascita del bambino o l’allattamento. Spetta al datore di lavoro provare che i motivi del licenziamento non sono in relazione con gravidanza, nascita o allattamento. 

Art. 8 

8.1: Ogni Stato membro deve adottare misure adeguate a garantire che la maternità non costituisca elemento di discriminazione in materia di impiego. 

8.2: Le misure di cui al comma 8.2 comprendono il divieto di pretendere che una donna che ponga la sua candidatura ad un posto di lavoro si sottometta ad un test di gravidanza o che presenti un certificato attestante lo stato di non gravidanza, salvo per quei lavori che - in virtù della legislazione nazionale sono proibiti, totalmente o parzialmente, alle donne incinte o allattanti, perché rischiosi per la salute della donna e del bambino.  

Madri allattanti 

Art. 9 

9.1: La lavoratrice per allattare il suo bambino ha diritto ad una o più pause giornaliere che debbono considerate come orario di lavoro e come tale remunerato 

9.2: Il numero e la durata delle pause di allattamento previsti dalla legislazione o dalla prassi nazionale dovranno essere conformi a particolari necessità dietro presentazione di certificato medico o altra documentazione appropriata come richiesto dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 

Esami periodici 

Art. 10 

Ogni Stato periodicamente deve esaminare - sentite le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’opportunità di estendere la durata del congedo per maternità e di aumentare il montante o il tasso delle prestazioni di cui all’art. 5.3 della presente Convenzione. 

Attuazione della Convenzione 

Art. 11 

La presente Convenzione dovrà essere attuata per via legislativa, salvo nel caso in cui non le si dia effetto con altre misure quali la contrattazione collettiva, sentenze arbitrali o giudiziarie o attraverso ogni strumento previsto dalla prassi nazionale.

Testo della Raccomandazione relativa alla revisione della Raccomandazione sulla Protezione della maternità 1952  

Congedo di maternità 

1.1 Gli Stati membri dovranno impegnarsi a portare la durata del congedo ad almeno 18 settimane

1.2. In caso di nascite multiple si dovrebbe prevedere un prolungamento del congedo per maternità. 

1.3. Possibilmente, dovranno essere prese misure perché sia data la possibilità alla donna di scegliere liberamente di usufruire del suo periodo di congedo facoltativo di maternità, prima o dopo il parto.

Prestazioni 

2 .Ogni volta che sarà possibile, la retribuzione specifiche cui la donna ha diritto durante il suo periodo di congedo, di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione. dovrà essere portata, dopo consultazione con le Organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, ad un montante uguale alla totalità del suo guadagno anteriore (alla gravidanza) o del guadagno tale quale verrà preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni. 

3 Le cure mediche previste all’art. 6, paragrafo 7 della Convenzione dovrebbero, possibilmente, comprendere:

a) cure prestate da un medico generico o da uno specialista presso il suo studio, a domicilio, presso l’ospedale o presso un altro qualsiasi istituto di cura;
b) le cure di maternità prestate da una donna esperta diplomata o da altri servizi di maternità, tanto a domicilio che presso l’ospedale o qualsiasi altro istituto di cura;
c) il ricovero presso un ospedale o altro istituto di cura;
d) le forniture mediche e farmaceutiche, le analisi e gli esami necessari allorché siano prescritti da un medico o altra persona qualificata;
e) le cure dentarie e chirurgiche.

Finanziamento delle prestazioni 

4. La retribuzione complessiva dovuta - nel quadro di una assicurazione sociale obbligatoria che preveda prestazioni di maternità ed il tasso complessivo calcolato sulla base dei salari e raccolta per fornire tali prestazioni, sia che queste siano pagate congiuntamente dall’imprenditore e dal lavoratore, sia solo dall’imprenditore, dovranno essere pagate dalla totalità dei lavoratori, senza distinzione di sesso.

Tutela dell’impiego e non discriminazione

5. La donna dovrà avere il diritto di riprendere il suo lavoro nel medesimo posto o ad un posto equivalente con la stessa retribuzione, al termine del suo periodo di congedo previsto all’art. 5 della Convenzione. Il periodo di congedo di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione, dovrà essere considerato come periodo di servizio al fine della determinazione dei suoi diritti.

Tutela della salute

6.1 Lo Stato membro dovrà prendere le misure per permettere la valutazione di qualsiasi rischio sul luogo di lavoro per la sicurezza e la salute della donna incinta o allattante e del suo bambino. Il risultato di questa valutazione dovrà essere comunicato alla donna in questione. 

6.2 In ogni situazione prevista dall’art. 3 della Convenzione, o allorché si sia provato che esista un rischio significativo, come previsto al paragrafo precedente, si dovranno prendere misure al fine di fornire, all’occasione su presentazione di un certificato medico, una alternativa che consideri: 

a) l’eliminazione del rischio; 
b) modificazioni delle condizioni di lavoro;
c) trasferimento ad altro posto allorché tali modifiche non siano possibili;
d) un congedo retribuito accordato conformemente alla legislazione e alla pratica nazionale, allorché tale trasferimento non sia possibile. 

6.3 le misure di cui al paragrafo precedente, dovranno essere prese in particolare nei casi in cui si preveda:

a) un lavoro faticoso in cui si debbano alzare, tirare o spingere manualmente dei carichi;
b) un lavoro che esponga la donna ad agenti biologici, chimici o fisici sospettabili di essere pericolosi per la le proprie funzioni riproduttrici;
c) un lavoro che si basi essenzialmente sul senso dell’equilibrio;
d) un lavoro che esiga uno sforzo fisico, nel quale si stia a lungo sedute o in piedi, sollecitazioni a temperature estreme o a vibrazioni. 

6.4 Una donna incinta o allattante non dovrà essere costretta ad un lavoro notturno se un certificato medico stabilirà che tale lavoro è incompatibile con il suo stato.

6.5 La donna avrà il diritto di riprendere il lavoro al medesimo posto o ad un posto equivalente, se al suo ritorno questo non comporti rischi per la sua salute.

6.6 La donna dovrà avere, all’occasione, la possibilità di assentarsi dal suo posto di lavoro, dopo averne informato il proprio datore per sottoporsi a controlli medici in relazione alla gravidanza. 

Madri allattanti 

7. Dietro presentazione di un certificato medico , o altra documentazione appropriata, così come indicata dalla legislazione e dalla pratica nazionale, il numero e la durata della pause di allattamento dovranno essere adeguate alle particolari necessità. 

8 Qualora sia possibile, con l’accordo tra il datore di lavoro e della donna in questione, le pause quotidiane per l’allattamento dovranno poter esser usufruite in una sola volta sotto forma di una riduzione globale dell’orario di lavoro, all’inizio o alla fine della giornata lavorativa. 

9. Qualora sia possibile, dovranno essere prese disposizioni per la creazione di strutture per l’allattamento dei neonati, con condizioni di igiene adeguate, sul posto di lavoro o nelle vicinanze. 

Tipi diversi di congedo 

10. 1 In caso di decesso della madre prima del termine del periodo di congedo post natale, il padre se impiegato, avrà diritto ad un congedo la cui durata è equivalente al restante periodo di congedo post natale della madre. 

10.2 In caso di malattia o ospedalizzazione della madre dopo il parto e prima del termine del periodo di congedo post natale, e se lei non può occuparsi del bambino, il padre, se impiegato, dovrà beneficiare, per prendersi cura del bambino, di un congedo la cui durata sia equivalente al restante periodo di congedo post natale, conformemente alla legislazione e alla pratica nazionale. 

10.3 La donna impiegata, o il padre del bambino se impiegato, potrà beneficiare di un congedo parentale durante un periodo successivo al termine del congedo di maternità. 

10.4 Il periodo durante il quale il congedo parentale potrà essere goduto, la durata di questo congedo e le sue altre modalità, compreso il pagamento delle prestazioni parentali, così come l’utilizzo e la ripartizione del congedo tra i genitori se ambedue sono impiegati, dovranno essere stabiliti dalla legislazione nazionale o in ogni altra maniera conforme alla pratica nazionale. 

10.5 Nel caso in cui la legislazione e la pratica nazionale prevedano l’adozione, i genitori adottivi avranno accesso al sistema di tutela definito dalla Convenzione, particolarmente per ciò che concerne il congedo, le prestazioni e la tutela dell’occupazione.

Progetto di Raccomandazione sulla Protezione della maternità n. 95, 1952 

Congedo di maternità 

1.1 Gli Stati membri dovranno impegnarsi a portare la durata del congedo ad almeno 16 settimane

1.2. In caso di nascite multiple si dovrebbe prevedere un prolungamento del congedo per maternità. 

1.3. Possibilmente, dovranno essere prese misure perché sia data la possibilità alla donna di scegliere liberamente di usufruire del suo periodo di congedo facoltativo di maternità, prima o dopo il parto. 

Prestazioni di maternità 

2. La retribuzione specifica cui la donna ha diritto durante il suo congedo obbligatorio e facoltativo, come stabilito all’art. 1 della Convenzione, dovrà essere portata - ogni volta che questo si possa realizzare e dopo consultazione con le parti rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori - ad un montante uguale alla totalità della sua retribuzione anteriore (alla gravidanza) o della sua retribuzione quale verrà presa in considerazione delle prestazioni.

3 Le cure mediche previste all’art. 5, paragrafo 6 della Convenzione dovrebbero, possibilmente, comprendere: 

a) cure prestate da un medico generico o da uno specialista presso il suo studio, a domicilio, presso l’ospedale o presso un altro qualsiasi istituto di cura;
b) le cure prestate da donne esperte diplomate o da altri servizi di maternità, a domicilio, presso l’ospedale o qualsiasi altro istituto di cura;
c) il ricovero presso un ospedale o altro istituto di cura;
d) le medicine, le forniture mediche e farmaceutiche, le analisi e gli esami necessari allorché siano prescritti da un medico o altra persona qualificata;
e) le cure dentarie e chirurgiche. 

Finanziamento delle prestazioni 

4. Le prestazioni specifiche e le cure mediche dovranno essere assicurate attraverso una assicurazione sociale obbligatoria, attraverso il prelevamento da fondi pubblici o attraverso altre forme stabilite dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 

5. la retribuzione complessiva dovuta - nel quadro di una assicurazione sociale obbligatoria che preveda prestazioni di maternità - ed il tasso complessivo calcolato sulla base dei salari e raccolta per fornire tali prestazioni, sia che queste siano pagate congiuntamente dall’imprenditore e dal lavoratore, sia solo dall’imprenditore, dovranno essere pagate dalla totalità dei lavoratori, senza distinzione di sesso.

Tutela dell’impiego e non discriminazione 

6. La donna dovrà avere il diritto di riprendere il suo lavoro nel medesimo posto o ad un posto equivalente con la stessa retribuzione, al termine del suo periodo di congedo per maternità, che dovrà esser considerato come periodo di servizio al fine della determinazione dei suoi diritti. 

Tutela della salute 

7.1 Dovrà essere proibito adibire una donna a lavori riconosciuti dall’autorità competente come pericolosi per la sua salute o per quella dl bambino durante la gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto, o più a lungo se la donna allatta il suo bambino. 

7.2 Allorquando il lavoro della donna sia oggetto di proibizione in caso di gravidanza o allattamento, o che una valutazione abbia stabilito che esso comporti un rischio riconosciuto o significativo per la sua salute o per quella del bambino , dovranno essere prese misure al fine di fornire, all’occasione, su presentazione di un certificato medico, una alternativa che consideri: 

a) modificazioni delle condizioni di lavoro;
b) trasferimento ad altro posto allorché tali modifiche non siano possibili;
c) oppure un congedo accordato conformemente alla legislazione e alla pratica nazionale, allorché tale trasferimento non fosse possibile.
 

Madri allattanti 

8 Qualora sia possibile, e con l’accordo del datore di lavoro e della donna in questione, le pause quotidiane per l’allattamento dovranno poter esser usufruite in una sola volta sotto forma di una riduzione globale dell’orario di lavoro, all’inizio o alla fine della giornata lavorativa. 9 Quando possibile, dovranno essere prese misure per la creazione di strutture per l’allattamento dl bambini in condizioni igieniche soddisfacenti. 

Tipi diversi di congedo 

10.1 La donna impiegata, o il padre del bambino se impiegato, potranno beneficiare di un congedo parentale durante un periodo successivo alla fine del congedo di maternità.

10.2 Il periodo durante il quale il congedo parentale potrà essere usufruito, la durata di detto congedo e le sue modalità, compreso il pagamento delle prestazioni parentali, l’utilizzo e la ripartizione del congedo tra i genitori se ambedue sono impiegati, dovranno essere stabiliti dalla legislazione o in ogni altra maniera conforme alla pratica nazionale. 

11. In caso di decesso della madre prima del termine del congedo post natale, il padre del bambino, se impiegato, avrà diritto ad un congedo della durata equivalente a coprire il restante periodo di congedo post natale della madre. In caso di malattia o di ospedalizzazione della madre dopo il parto e nel caso essa non possa occuparsi del bambino, il padre, se impiegato, beneficerà di un congedo conformemente alla legislazione ed alla pratica nazionale.

Analogie con la normativa italiana

Convenzione 103 (riveduta), 1952

Preambolo della Convenzione, punto secondo:

“ prendendo nota della necessità di rivedere la Convenzione sulla tutela della maternità (riveduta) 1952............al fine di promuovere l’eguaglianza di tutte le donne lavoratrici come anche la salute e sicurezza della madre e del bambino....”

 Legge 1204/71, artt. 3 e 5; D. Leg.vo 645/96 di recepimento della direttiva europea 92/85

Art. 2): il campo di applicazione:

la Convenzione si applica a tutte le lavoratrici comprese quelle occupate nelle diverse forme di lavoro cosiddetto “atipico” dipendente (allargando quindi la tutela nell’ottica dei cambiamenti che sta subendo il mercato del lavoro)

Come sappiamo, le disposizioni della L. 1204/71 (Tutela della maternità) si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di imprenditori pubblici o privati.

Attraverso leggi successive (D. Leg.vo 468/97 - Lavori Socialmente Utili - D. Leg.vo 280/97 - Titolari di borse lavoro...) sono stati estesi ad altre categorie di lavoratrici istituti già previsti dalla legge 1204, quali la corresponsione di un assegno di maternità pari all’80% da parte dell’INPS, il divieto di adibire le lavoratrici incinte a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché il diritto a permessi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino.

Inoltre, con la circolare 32/2000 è stato ulteriormente chiarito che la tutela di cui agli artt. 4 e 5 della L. 1204/71 si applica a “tutte le fattispecie di attività subordinate che non siano propriamente configurabili quale oggetto della tipica obbligazione di lavoro”

 All’Art. 3) Protezione della salute.

Ogni Stato - dopo consultazione con le parti sociali - deve adottare le misure necessarie affinché le lavoratrici incinte o allattanti non siano costrette ad un lavoro che la competente autorità ha indicato come pregiudizievole per la loro salute o per quella del nascituro o che una valutazione abbia stabilito che tale lavoro comporti un rischio significativo per la salute della madre e quella del bambino.

La normativa italiana in materia (L. 1204/71, artt. 3 e 5 - ed il D.Leg.vo 645/96 di recepimento della Direttiva europea 92/85) già prevede queste misure.

Art. 4: congedi per maternità.

Su presentazione di certificato medico o altra documentazione valida, indicata dalla legislazione e dalla pratica nazionale, indicante la data presunta del parto, tutte le donne alle quali viene applicata questa Convenzione hanno diritto ad un congedo per maternità di almeno quattordici settimane.

(invece delle dodici della precedente Convenzione, con la precisa indicazione che, durante tale congedo, sia obbligatorio un periodo di astensione per maternità di 6 settimane dopo il parto, art. 4.4).

La nostra normativa prevede (L. 1204/71, art. 4) un periodo di 20 settimane di astensione obbligatoria; con la legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità...) l’astensione facoltativa è stata estesa fino a 10 mesi, elevabili ad 11, per il padre e la madre complessivamente fino all’ottavo anno di età del bambino.

Art 5 - Congedo in caso di malattia o di complicazioni

Dietro presentazione di certificato medico, deve essere accordato un congedo di maternità suppletivo, in caso di malattia, complicazioni o rischi derivanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata di tale congedo saranno stabilite dalla legislazione o dalla pratica nazionale.

La nostra legislazione (L. 1204/71 - D.Leg.vo 645/96) prevede la possibilità di anticipare l’astensione obbligatoria con provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro, qualora vi siano complicazioni o forme morbose durante la gravidanza; tale istituto non è previsto per questa fattispecie per il periodo della gestazione, tuttavia si precisa che l’astensione obbligatoria post-partum è di tre mesi, elevabili a quattro (L: 53/2000), qualora la lavoratrice rinunci ad uno dei due mesi ante-partum e, quindi, si ritiene che la lavoratrice sia comunque tutelata da eventuali complicazioni del parto.

Art. 6 - 7 - Prestazioni.

Conformemente alla legislazione o alla pratica nazionale dovranno essere assicurate prestazioni alle donne che si astengano dal lavoro in virtù del congedo di cui agli artt. 4 o 5.

Poiché il testo OIL è sembrato il più equilibrato sulla materia, si è deciso di mantenerlo così come proposto - con l’aggiunta di un paragrafo relativo alla necessità, “per la salvaguardia della salute delle lavoratrici” -, e di porre così a carico dello Stato le prestazioni di maternità, salvo casi specifici.

La nostra legislazione - all’art. 15 della L. 1204/71 - da tempo prevede quanto adottato nella Convenzione.

Art. 8 - Tutela del lavoro e non discriminazione.

Con questo articolo, viene tassativamente proibito al datore di lavoro licenziare una donna perché incinta o in allattamento (salvo motivi gravi che esulino dal suo stato di gravidanza o maternità) e viene garantito alla lavoratrice il mantenimento del proprio posto di lavoro, od uno equivalente con la medesima retribuzione, al suo ritorno dal periodo di congedo obbligatorio.

La nostra normativa prevede il divieto di licenziamento dal momento della presentazione del certificato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (L. 1204/71, art.2).

Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 61/91 esplicita l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 citato “nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento”.

Sono inoltre proibiti i test di gravidanza e, novità assoluta, spetta all’imprenditore l’onere della prova dei motivi di licenziamento di una lavoratrice in maternità.

Relativamente all’inversione dell’onere della prova in caso di licenziamento della lavoratrice madre, si precisa che la L. 125/91 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna, art. 4 - comma 5) prevede che “qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto che fanno presumere l’esistenza di atti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere della prova sulla insussistenza della discriminazione”

Inoltre, in merito a misure antidiscriminatorie previste nella Convenzione, giova ricordare che la Legge 903/77 (Parità uomo-donna sul lavoro) vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, anche se riferito allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza; l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, e la progressione nella carriera; i periodi di astensione obbligatoria per maternità (artt. 4 e 5 L. 1204/71) sono considerati ai fini della progressione nella carriera come attività lavorativa, salvo nei casi diversi previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 10 - Madri che allattano.

La donna ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro per allattare il suo bambino.

Positivo è il riconoscimento che le stesse debbano essere retribuite come orario di lavoro o riduzione dell’orario stesso. La normativa nazionale è analoga al testo OIL. I riposi, infatti sono considerati come orario lavorativo e possono essere fruiti, a determinate condizioni, dal padre lavoratore.

Raccomandazione 95 (riveduta) 1952

1 - Congedo di maternità.

Gli Stati membri dovranno favorire l’elevazione del periodo obbligatorio di 14 settimane a 18

Analogie con la legislazione italiana (L. 1204/1 - Legge 53/2000) che prevede 20 per il congedo obbligatorio e i mesi di astensione facoltativa elevati a 10 (30% della retribuzione e fino all’ottavo anno di età del bambino).

In caso di parto plurimo, la legge nazionale prevede solo il raddoppio dei periodi di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del bambino (Legge 53/2000).

6 - Tutela della salute.

Gli Stati membri dovranno prendere le misure necessarie per assicurare la valutazione dei rischi derivanti dal posto di lavoro al fine di tutelare la salute e la sicurezza della lavoratrice incinta o allattante e del suo bambino. I risultati della valutazione dovranno essere comunicati alle donne rientranti nella fattispecie.

Forti le analogie in materia di tutela della salute della lavoratrice madre con le misure contenute nella legge. 1204/71 e nel D. Leg.vo 645/96. Anche in materia di lavoro notturno, con la Legge 25/99 che modifica l’art. 5 della L. 903/77, art. 5) si introduce finalmente un divieto generalizzato per le lavoratrici in gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Inoltre la lavoratrice incinta ha il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per effettuare controlli sanitari durante il periodo di gravidanza: i permessi sono retribuiti (D. Leg.vo 645/96).

10 - Tipi diversi di congedo correlati.

In caso di decesso della madre durante il periodo post-partum, il padre del bambino, se occupato, avrà diritto ad un congedo equivalente al periodo restante del congedo postanatale della madre.

Analogie con la legge italiana: L. 1204/71; L. 903/77; L. 53/2000

Interessante è il punto 5 dell’articolo nel quale il difficile capitolo delle adozioni viene affrontato con la necessaria souplesse.

Ovviamente la nostra legislazione è più avanzata in materia soprattutto dopo la recente approvazione della l. 53/2000.

Tutela della maternità

Legislazione nazionale

(Schema esplicativo riassuntivo)

Legge 1204/71 - "Tutela delle lavoratrici madri"

Soggetti aventi diritto

* Tutte le lavoratrici madri, operaie ed impiegate (comprese le apprendiste), in presenza di un rapporto di lavoro in atto.

* Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf), indipendentemente da un rapporto di lavoro in atto, purché siano stati versati 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria o 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio dell'astensione.

* Le lavoratrici dello spettacolo (in precedenza tale diritto era subordinato al versamento di 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria).

* Le lavoratrici del settore agricolo:

- se sono lavoratrici a tempo indeterminato, godono dell'astensione obbligatoria e facoltativa come le lavoratrici dell'industria e l'indennità di maternità verrà calcolata sulla retribuzione effettiva;

- se sono lavoratrici a tempo determinato, abbiamo un diverso rapporto per quanto concerne l'astensione facoltativa, per la quale si deve presupporre che dall'inizio e per l'intero periodo di maternità permanga il rapporto di lavoro.

Oggetto della tutela

Durante il periodo di maternità alla lavoratrice spetta la seguente tutela:

* divieto di sospensione dal lavoro

* divieto di svolgimento di lavori faticosi ed insalubri

* astensione retribuita dal lavoro nel periodo di maternità obbligatoria

* concessione, su richiesta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro

* concessione di permessi retribuiti per allattamento

* concessione di permessi non retribuiti per le malattie del bambino

* divieto di licenziamento

* Divieto di licenziamento:

Le disposizioni della normativa tendono a tutelare la lavoratrice sul posto di lavoro: infatti essa non può essere licenziata nel periodo comprensivo della gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e quindi qualora la lavoratrice fosse licenziata durante tale periodo ha diritto al ripristino del posto mediante presentazione - entro 90 gg. dal licenziamento - della relativa documentazione attestante lo stato di gravidanza.

Il divieto di licenziamento non si applica:

1) per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

2) per cessazione dell'attività dell'azienda;

3) per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice é stata assunta o di risoluzione del posto di lavoro pe scadenza del termine.

Esito negativo del "Patto di prova" (periodo di prova prima della conversione del rapporto a tempo indeterminato)

Astensione obbligatoria (art.4)

2 mesi prima della nascita del bambino

( con la recente disposizione INPS - settembre 2000- è concesso alla lavoratrice incinta di lavorare fino al nono mese di gravidanza se viene accertato l’assenza di condizioni patologiche che possano pregiudicare il parto)

Trattamento economico 80%

salvo trattamenti di miglior favore previsti contrattualmente o quanto previsto per i dipendenti pubblici

* 3 mesi dopo la nascita del bambino

Trattamento economico 80%

salvo trattamenti di miglior favore previsti contrattualmente o quanto previsto per i dipendenti pubblici

In caso di morte o grave infermità della

madre, il diritto viene usufruito dal

padre (art. 7 L. 903/77)

Astensione facoltativa (art. 7 L. 1204/71)

* 6 mesi (anche frazionabili) fino ad 1 anno di età del bambino

Trattamento economico 30%

salvo trattamenti di miglior favore previsti contrattualmente o quanto previsto per i dipendenti pubblici

In alternativa: il padre (art. 7 L. 903/77)

Riposi giornalieri (art. 10 L. 1204/71)

* 2 ore al giorno fino ad 1 anno di età

Trattamento economico 100%

In alternativa: il padre (sentenze Corte Costituzionale n. 179/93 e 341/91 - "padri adottivi o affidatari")

Malattia del bambino (art. 7)

* fino a 3 anni di età

Trattamento economico: nessuna

retribuzione nel settore privato

In alternativa: il padre (art. 7 L. 903/77)

Astensione obbligatoria anticipata (settore pubblico e privato):

Dall'inizio della gravidanza, in presenza di particolari condizioni di pericolo per la madre e per il bambino (art. 5 L. 1204/71), fino a 7 mesi dopo il parto (sentenza Corte Costituzionale n. 972/88)

Interdizione dal lavoro disposta dall'Ispettorato del Lavoro (art. 5 Legge 1204/71)

Può essere chiesta durante la gravidanza per gravi complicanze; si ottiene presentando certificato medico all'Ispettorato;

(Lavoratori dello Stato e privati)

* durata: é decisa dall'Ispettorato

* assegni: per intero per tutto il periodo

* non comporta riduzione del congedo

ordinario.

Interruzione di gravidanza (settore pubblico e privato)

art. 20 - L. 1204/71

posteriore al 180 giorno: é considerata "parto" per cui entra in vigore l'astensione obbligatoria post-partum

anteriore: viene considerata malattia

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa di cui agli art. 4,5,7 della L. 1204/71, sono utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa - secondo quanto previsto nell'articolo unico del D.P.R. 1288/70. (D.P.R. 1026, 25/11/1976)

Legge 29 dicembre 1987 n. 546 "Indennità di maternità per le lavoratrici autonome"

"Viene corrisposta

* alle lavoratrici autonome:

* artigiane

* mezzadre e colone

* coltivatrici dirette

* esercenti di attività commerciali

di cui alle Leggi 1047/57; 463/59; 13/66, una indennità giornaliera (calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente Legge".

La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della L. 546, avviene attraverso un contributo annuo di £ 18.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti di attività commerciali, a partire dal 1 gennaio 88.

Data l'entrata in vigore della presente legge, vengono abrogate le disposizioni del Titolo III della L. 1204/71

maternità per le libere professioniste"

A decorrere dal 1° gennaio 1991, ad ogni iscritta ad una cassa di previdenza ed assistenza per liberi professionisti, viene corrisposta una indennità di maternità per periodi di gravidanza e puerperio corrispondenti a due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre successivi la data effettiva del parto.

L'indennità corrisponde all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente quello della domanda che dovrà essere presentata dall'interessata a partire dal concepimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg dal parto.

La stessa indennità spetta anche nel caso di un bambino adottato o in affidamento, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

La copertura degli oneri é stabilita tramite un contributo annuo di £ 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per liberi professionisti.

La normativa si applica anche alle lavoratrici farmaciste.

Disposizioni particolari per determinate categorie di lavoratrici

Lavoratrici domestiche (D.P.R. 1403/71, art. 4)

La retribuzione giornaliera su cui si misura l'indennità di maternità é pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Lavoratrici pubbliche a tempo determinato (DL 103/91, convertito in legge n. 166/91, art. 8)

Anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato nelle aministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti non prevedano condizioni di miglior favore, godono dello stesso trattamento economico previsto all'art. 13 della L. 1204/71. Tale trattamento viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni di appartenenza.

L. 546/87 e L. 379/90

Le lavoratrici autonome, e le libere professioniste, di cui alla L. 546/87 e 379/90, non hanno diritto all'astensione obbligatoria anticipata nè ai permessi giornalieri di 2 ore durante il primo anno d'età del bambino (allattamento).

D.P.R. 1026 - Regolamento di esecuzione della

L. 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri

Art. 5: fa riferimento all'art. 3 della L. 1204/71 in cui viene disposto che la lavoratrice in gestazione debba essere adibita a diversa mansione se il lavoro effettuato é faticoso, pericoloso ed insalubre, e pubblica una tabella dei lavori ritenuti "Faticosi, Pericolosi, Insalubri".

Interruzione della gravidanza (art. 12 D.P.R. 1026/76).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 L. 1204/1, l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che avvenga prima del 180 giorno deve essere considerata aborto. E' considerata parto l'interruzione successiva al 180 giorno della gravidanza

D. L.gvo 645/96 "Recepimento della direttiva 92/85 Cee concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento". Recependo una direttiva comunitaria sulla tutela delle lavoratrici gestanti, esso va ad integrare quanto previsto dal D.L.gvo 626/94 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e definisce le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, previa informazione al datore di lavoro.

All'art. 2, commi 1 e 2, esso stabilisce, inoltre, le linee direttrici, indicate dalla Commissione Europea, concernenti:

la valutazione degli agenti chimici, fisici, biologici dannosi e i processi industriali ritenuti pericolosi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, riguardanti:

* movimenti, posture di lavoro;

* fatica mentale e fisica;

* disagi mentali e fisici connessi con

l'attività

considerati tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (di cui alla L. 1204/71, art. 3), includendo anche tutti quelli che comportano (art. 3) il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro elencati negli elenchi - non esaustivi - dei rischi ricorrenti.

L'art. 4 del D.lgv 645 stabilisce l'obbligo del datore di lavoro a fornire informazioni precise:

* della valutazione del rischio (D.Lgv 626/94) cui potrebbe andare incontro la lavoratrice gestante e

* dell'individuazione delle conseguenti misure di protezione e pervenzione adottate.

L'art. 5, comma 1 recita: "qualora i risultati della valutazione di cui all'art. 4, comma 1 rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro";

e al comma 2: "laddove la modifica delle condizioni di lavoro o d'orario non fosse possibile, il datore di lavoro applica quanto stabilito all'art. 3 della L. 1204/71"

ovvero

* E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante tutto il periodo della gestazione fino a 7 mesi dopo il parto.

* Le lavoratrici saranno "addette, spostate ad altre mansioni..........", fino a 7 mesi dopo il parto, in caso, accertato dall'Ispettorato del lavoro, di condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli per la salute della donna;

Art. 6: in materia di lavoro notturno, per le lavoratrici gestanti ..., restano in vigore le disposizioni legislative vigenti, regolamentari e contrattuali.

Art. 7: permessi per visite prenatali

* Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

* Per la fruizione dei permessi le lavoratrici debbono presentare al datore di lavoro l'apposita istanza e - successivamente - la relativa documentazione attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 8 con procedura di cui all'art. 2 della presente legge, possono essere modificati o integrati gli elenchi "di processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 4 - all. 1 e 2"

Sanzione Penale:

Arresto

L'inosservanza dei divieti e degli obblighi contemplati all'art. 2 del D. leg.vo 566/94 - art. 22 DPR 1026/76, determinano l'arresto fino a sei mesi in caso di:

* violazione del divieto di adibire la lavoratrice a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento pesi;

* violazione dell'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo di maternità obbligatoria;

* violazione dell'obbligo di anticipazione della maternità obbligatoria nei casi stabiliti dall'Ispettorato del Lavoro.

(perché incidono direttamente sull'integrità psicofisica del lavoratore- at. 32 della Costituzione)

Sanzione Amministrativa:

* da £ 2.000.000 fino a £ 5.000.000 (per la quale non é ammesso il pagamento in misura ridotta) nel caso di inosservanza del divieto di licenziamento e di sospensione dall'inizio della gestazione e fino ad un anno dl bambino.

* da £ 1.000.000 fino a £ 5.000.000 per l'inosservanza delle seguenti disposizioni:

- obbligo di permettere alla lavoratrice l'astensione facoltativa;

- obbligo di consentire i permessi per accudire il figlio malato;

- obbligo di consentire i permessi per allattamento.

L. 29 luglio 1975, n. 405 (1).

Istituzione dei consultori familiari

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1975, n. 227.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010.

1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile

e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia

e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità

fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso. 2. La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformità ai seguenti prìncipi:

a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;

b) i consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata dalle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;

c) i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i consultori di cui alla lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

3. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli pecifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché nell'abitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

4. L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano.

L. 903/77 - "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"

Art. 1) "E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale".

Tale divieto é valido se la discriminazione viene attuata:

* attraverso "il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza"

* in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto si applica, inoltre, alle iniziative di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso, sia i contenuti.

Precisazione:

il semplice stato di gravidanza o maternità non deve determinare discriminazioni nei confronti della lavoratrice che non é in alcun modo tenuta a comunicarlo al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.

NB. l'accertamento compiuto dal datore di lavoro relativamente all'eventuale stato di gravidanza é nullo.

Art. 2) Le lavoratrici hanno diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore. - I sistemi di classificazione professionale, ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 3) E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione in carriera.

* Le assenze dal lavoro, previste agli artt. 4 e 5 della L. 1204/71 (astensione obbligatoria e interdizione al lavoro per complicanze gravi della gestazione) sono considerate, ai fini della progressione in carriera come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano - a tale scopo - particolari requisiti.

Lavoro notturno

Art. 5) Nelle aziende manifatturiere, anche artigiane, é vietato adibire le donne al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 06). Tale divieto non si applica a donne con mansioni direttive, nonché le addette ai servizi sanitari aziendali.

e divieto, comunque, può essere disciplinato diversamente o rimosso mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione ad esigenze di produzione, tenendo conto delle condizioni ambientali e dell'organizzazione del lavoro.

Ai fini di adeguare l’ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di iustizia delle Comunità europee del 4/12/1997, il presente articolo viene sostituito dall’art. 17 L. 5 febbraio 1999 n 25, che recita:

5.1 è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 0,6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

5.2 Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

dalla lavoratrice madre di un bambino di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;

dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni.

Art. 6) Le lavoratrici che abbiano in adozione o in affidamento (temporaneo e preadottivo) un bambino, sempre che il bambino non abbia superato i sei anni di età (art. 80, L. 184/1983, sulle adozioni), godono dell'astensione obbligatoria per i tre mesi successivi al suo ingresso in famiglia e del relativo trattamento economico secondo quanto previsto all'art. 4 della L. 1204/71.

Le stesse lavoratrici possono assentarsi dal lavoro (ai sensi della L. 1204/71 art. 7, comma 1) per malattia del bambino - entro un anno dall'entrata del bambino in famiglia e che lo stesso non abbia superato i tre anni.

Art. 7) Lo stesso diritto può essere goduto dal padre lavoratore adottivo o affidatario in alternativa alla moglie lavoratrice qualora i figli siano stati affidati al padre o la madre abbia rinunciato al diritto. In tal caso il lavoratore deve presentare una dichiarazione al datore di lavoro in cui risulti la rinuncia della madre al godimento di tale diritto.

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000

LEGGE 8 MARZO 2000 N. 53

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità).

La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;

b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Art. 2.

(Campagne informative).

1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI

Art. 3.

(Congedi dei genitori).

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".

L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".

3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre".

L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:

a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;

b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:

a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;

b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).

4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.

Art. 4.

(Congedi per eventi e cause particolari).

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 5.

(Congedi per la formazione).

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 6.

(Congedi per la formazione continua).

1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

(Prolungamento dell'età pensionabile).

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO

Art. 9.

(Misure a sostegno della flessibilità di orario).

Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art. 10.

(Sostituzione di lavoratori in astensione).

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

Art. 11.

(Parti prematuri).

All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

la lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".

Art. 12.

(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).

Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Art. 13.

(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).

Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore

nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

Art. 14.

(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

Art. 15.

(Testo unico).

Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.

Art. 16.

(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.

Art. 17.

(Disposizioni diverse).

1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresí diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".

3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.

4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di recesso).

1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.

2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 19.

(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).

All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";

b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse;

c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è inserita la seguente: "alternativamente".

Art. 20.

(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).

1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Capo VI
NORME FINANZIARIE

Art. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VII
TEMPI DELLE CITTÀ

Art. 22.

(Compiti delle regioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.

2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.

3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.

4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:

a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;

b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;

c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.

Art. 23

(Compiti dei comuni).

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

Art. 24.

(Piano territoriale degli orari).

1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano", realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.

4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.

5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.

6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.

Art. 25.

(Tavolo di concertazione).

Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:

a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;

b) il prefetto o un suo rappresentante;

c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;

d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;

e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;

f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;

g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;

h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;

i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.

2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.

3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.

4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.

5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

Art. 26.

(Orari della pubblica amministrazione).

1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.

2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.

3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

Art. 27.

(Banche dei tempi).

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresí aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Art. 28

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).

1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresí eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.

I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:

a) associazioni di comuni;

b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.

5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro

7 luglio 2000

PROT. 2416/00/Circ 46

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro

OGGETTO: Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice.

L'art. 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

L'articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei ministri, ritiene che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, il ricorso all'opzione di cui trattasi sia immediatamente esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:

a. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;

b. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/71;

c. venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;

d. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro;

e. assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Le lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia dell'eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio ispezione del lavoro.

Va precisato che l'art. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.

Pertanto, solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione del medico competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al punto d).

La lavoratrice interessata all'opzione è tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Resta inteso che, ove sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.

Non appare superfluo evidenziare, infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Per quanto attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro", questi va identificato con quello nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.

Quanto sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti preposti all'applicazione della disposizione in argomento.

In particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del lavoro in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio, informandone le associazioni sindacali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
(SEN. ORNELLA PILONI)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare numero 133 del 17-7-2000

- La persona handicappata che lavora può fruire di permessi"" a giorni"" o di permessi"" ad ore"". -- Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell'art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. -- I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva.-- Data di accertamento dell'handicap e data di decorrenza dei permessi.-- Giorni di permesso in caso di part time verticale.- Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.-

PROGETTO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati 1

OGGETTO: Benefici a favore delle persone handicappate.

Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92.

SOMMARIO

La persona handicappata che lavora può fruire di permessi" a giorni" o di permessi" ad ore". ·Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto. ·I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva. Data di accertamento dell’handicap e data di decorrenza dei permessi. Giorni di permesso in caso di part time verticale. ·Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.

Si premette che, se pure nel corso delle presenti istruzioni, si indicano genericamente persone "handicappate", senza altra precisazione, ci si riferisce comunque sempre alle persone con handicap in situazioni di gravità, di cui al 3° comma dell’art. 3 della legge n. 104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).

Gli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33.

1 - PERSONE HANDICAPPATE CHE LAVORANO

Il comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 prevede, tra l’altro, che la persona handicappata che lavora può "usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (rispettivamente, permessi "ad ore" e permessi "a giorni").

L’art. 19, lett. c), della legge 8.3.2000, n. 53 stabilisce che al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita la seguente: "alternativamente".

La presente norma conferma quindi il criterio in vigore (v. par. 1, lett. B, della circ. 37 del 18.2.99), secondo cui la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni".

Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz’altro cambiato da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nell’ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.

In tal caso, la modifica dei permessi va effettuata adottando i criteri rilevabili dagli esempi seguenti.

Si supponga che un lavoratore, con orario giornaliero lavorativo di 8 ore per 5 giorni alla settimana, abbia già beneficiato, in un determinato mese, di riposi orari per 20 ore, e che successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni in luogo dei restanti permessi orari. Le 20 ore fruite dovranno essere convertite in giorni, con eventuale arrotondamento all’unità inferiore se la frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50, ovvero all’unità superiore se la frazione supera lo 0,50. Nell’esempio, quindi, si ha: 20 ore: 8 = 2,50 gg. (e cioè 2 gg. arrotondati). Il lavoratore ha fruito di ore corrispondenti a 2 gg. e quindi può chiedere 1 giorno di permesso senza diritto ad ulteriori permessi orari nel mese. Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a 2,62 gg. = 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno di permesso, sempre relativamente a quel mese. Analogo calcolo va effettuato nel caso inverso, se si tratta, cioè, di convertire i giorni in ore. Se, ad esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso, potrà fruire, in quel determinato mese, di 8 ore di riposo, in luogo del giorno di permesso che non intende più utilizzare.

2 - GENITORI E PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO DELLA PERSONA HANDICAPPATA

2.1 - Generalità

L’art. 20 della legge 53/2000 stabilisce: "Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

2.2 - Genitori di figli minorenni

Va preliminarmente chiarito che l’art. 20, secondo cui le disposizioni dell’art. 33 si applicano anche quando l’altro genitore non ha diritto, è da intendere riferito ai (soli) figli handicappati minorenni.

E’ da ritenere esclusa la applicabilità dello stesso art. 20 nella parte in cui prevede la continuità e la esclusività dell’assistenza alla persona handicappata da parte del lavoratore; ciò, anche nel presupposto che per i figli minorenni non va richiesta la convivenza, come anche precisato con circ. n. 80/95.

Tanto premesso, in base alla nuova norma è ora possibile per il genitore lavoratore fruire del prolungamento dell’astensione facoltativa o dei riposi orari fino ai 3 anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l’altro genitore non abbia diritto a tali benefici (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo ecc.).

Nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò significa che possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non con fruizione contemporanea, fatto salvo quanto precisato al par. 2.2.3.

2.2.1 - Prolungamento dell’astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino handicappato.

Il comma 1 dell’art. 33 della legge 104/92 stabilisce che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato grave, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni (di età del bambino) del periodo di astensione facoltativa.

In proposito si rammenta che, trattandosi di astensione facoltativa, sia pure prolungata, con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo, il rapporto di lavoro deve continuare ad essere in atto, con obbligo di prestazione dell’attività lavorativa, anche durante il prolungamento; si ricorda anche che per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto alla astensione facoltativa ed al suo prolungamento è subordinato all’iscrizione negli elenchi validi per ciascun anno di riferimento (anno precedente a quello di astensione).

Peraltro, con riferimento alle innovazioni apportate dalla legge 53/2000, occorre fare alcune precisazioni in merito alle interrelazioni tra l’astensione facoltativa "normale" ed il suo prolungamento.

E’ da ritenere, infatti, che la norma dell’art. 20 della stessa legge 53 non abbia inteso escludere, per i genitori di persone handicappate, né la possibilità di fruire, come gli altri, della normale astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino, né la possibilità di beneficiare del prolungamento della astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino; non ha quindi posto come condizione per il prolungamento stesso il precedente godimento della integrale astensione normale.

Tenendo conto di tali considerazioni, diventa possibile ammettere il prolungamento da parte di un genitore (alternativamente, madre o padre) anche quando non sia stato in precedenza esaurito il periodo della "normale" astensione facoltativa.

Se ciò si verifica, peraltro, il fatto che l’ulteriore periodo di astensione sia qualificato come "prolungamento" non può non comportare riflessi: pertanto in linea generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione facoltativa teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi), periodo che inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine dell’astensione obbligatoria e che ordinariamente è pari a nove mesi successivi al parto.

Fermo restando che il godimento del "normale" periodo di astensione può essere spostato fino all’8° anno di età del bambino, nei casi in cui uno dei genitori non appartenga a categoria avente diritto all’astensione obbligatoria e/o a quella facoltativa dal lavoro, si precisa:

  • se è solo il padre che lavora, il prolungamento in questione è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa, e cioè di 7 mesi, a partire dalla data di nascita del bambino;

  • se si tratta di "genitore solo" -padre o madre- (1), il prolungamento è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del teorico particolare periodo di astensione (10 mesi);

  • se la madre è lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre;

  • se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine del periodo (3 mesi) di astensione facoltativa della madre, decorrente, a sua volta, dal giorno successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi).

Nel caso in cui, invece, la "normale" astensione facoltativa sia stata fruita in tutto o in parte, prima del prolungamento, da uno o da entrambi i genitori, si avranno le seguenti situazioni di fruibilità dei residui periodi di "normale"astensione facoltativa:

  • se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può usufruire di 5 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e l’8° anno (mesi peraltro indennizzabili, in entrambi i casi, solo in presenza di determinate condizioni reddituali: v. circ. n. 109 del 6.6.2000);

  • se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire di 4 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e l’8° anno (mesi soggetti a limiti di indennizzabilità analoghi a quelli di cui all’alinea precedente);

  • se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione facoltativa "normale", con conseguente prolungamento da parte di un genitore, ovvero con prolungamento alternativo da parte di entrambi, il genitore che eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile peraltro sempre entro il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra i 3° e l’8° anno, con i suddetti limiti di indennizzabilità.

2.2.2 - Riposi orari fino a tre anni di età del bambino handicappato

Il comma 2 dell’art. 33 della legge 104 prevede la possibilità per i genitori di fruire di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa; si rammenta che, per uniforme applicazione della disposizione sia nel settore privato che in quello pubblico, il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario).

Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della legge 1204 (v. in proposito circ. 109/ 2000). Ciò significa che, conformemente alle istruzioni della circolare suddetta, durante l’utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre può fruire della astensione facoltativa "normale", e che, invece, l’utilizzo della astensione facoltativa "normale" da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte del padre.

Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari diventano quelli alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa.

Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento dell’astensione di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l’utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati per l’astensione suddetta, che l’altro possa godere della "normale" astensione facoltativa eventualmente ancora spettantegli.

2.2.3 - Giorni di permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del figlio handicappato.

Analogamente al prolungamento dell’astensione facoltativa ed ai riposi orari, i giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni) alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre).

L’alternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (tre).
I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro fruisce della "normale" astensione facoltativa.

2.3 -Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate non conviventi

In base all’art. 20 della legge 53, i genitori e i familiari lavoratori di persone handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il portatore di handicap non è convivente a condizione che l’assistenza sia continua ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.

Si rammenta (v. par. 2.2) che i genitori qui presi in considerazione sono quelli di figli maggiorenni.

2.3.1 - Continuità dell’assistenza

La "continuità" consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.

Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.

2.3.2 - Esclusività dell’assistenza

La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.

2.4 - Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventi

Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata continua ad essere implicito -anche tenendo conto dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con parere n. 784/95- che ai fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza.

Si confermano, pertanto, le istruzioni precedenti (v. circ. n. 80/95) che subordinano la concessione dei permessi alla inesistenza, nel nucleo familiare, di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata.

2.5 - Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore

Oltre ai motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilità all’assistenza da parte del genitore non lavoratore, indicati nella circ. 37/99 (par. 2, lett. A), da ritenere applicabili non solo al genitore suddetto, ma anche ad altro familiare (ugualmente non lavoratore e unico altro soggetto in grado di prestare assistenza) (2), si elencano gli ulteriori motivi di impossibilità di assistenza da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto handicappato individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 (all. 1), per i quali, quindi, al lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado (3), convivente o meno -v. par 2.3 e 2.4- con l’handicappato) possono essere riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali:

  • riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);

  • riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;

  • età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);

  • infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;

  • età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per gli invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al capoverso successivo.

I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza.

Inoltre un ulteriore motivo di impedimento -ugualmente identificato, in altra circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all’assistenza da parte del familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello determinato dalla mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l’impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.

3 - CHIARIMENTI E VARIE

3.1 - Decorrenza dell’inizio dei benefici in casi particolari

Ad integrazione di quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 1, 16° cpv. e nota 6) si precisa che le indennità per le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 33 della legge 104/92, possono essere riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione dal lavoro, a partire da una data diversa da quella di rilascio dell’attestato (o certificato o verbale) relativo al riconoscimento dell’handicap grave da parte della speciale Commissione medica A.S.L., non solo qualora nello stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da data anteriore a quella del riconoscimento dell’handicap grave, ma in tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione sia tale (ad es. quanto è presente il riferimento ad una eziologia prenatale) da far considerare l’handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di presentazione alla ASL della domanda di riconoscimento (non anteriore comunque a quella di presentazione all’INPS e al datore di lavoro della relativa domanda).

3.2 - Part time verticale

In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:

Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)

Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la "settimana corta"). Perciò:

  • x : 8 = 3 : 27

  • x = 24 : 27;

  • x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso

3.3 - Operai agricoli a tempo determinato

In merito ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel confermare in via generale quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 5) circa la impossibilità della materiale fruizione di giorni di permesso per se stessi, quali portatori di handicap, o per i figli o i familiari handicappati, quando si tratta di lavoratori agricoli occupati "a giornata", si precisa che il riconoscimento dei giorni di permesso è possibile, invece, quando detti lavoratori sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di mese, vale a dire per i mesi in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

3.4 - Contributi figurativi

La legge, all’articolo 19, lett. a), precisa che i permessi dell’articolo 33, comma 3, della legge n.1204/1992 (permessi "a giorni"), sono coperti da contribuzione figurativa.

I permessi di cui al comma 2 (permessi "ad ore") risultano ora coperti da contribuzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di versamenti volontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71).

Sull’argomento saranno impartite disposizioni a parte.

3.5 - Modulario e documentazione

Nell’attesa della revisione della modulistica attuale, la stessa potrà essere utilizzata, con gli opportuni adattamenti e con la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità, laddove necessarie.

Si ricorda in proposito che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

Note

(1) - La situazione di "genitore solo" può verificarsi in caso di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale (v. circ. n. 109/2000, par. 1.3).

(2) - Si rammentano i "motivi obiettivamente rilevanti" indicati nella citata circolare, applicabili anche a persona non lavoratrice, diversa dal genitore, sempre che risulti essere l’unica in famiglia in grado di prestare assistenza:

grave malattia ·presenza in famiglia di più di tre minorenni ·presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni ·necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (da valutare a cura del medico di Sede).

(3) - Si riporta, ad ogni buon fine, quanto riepilogato nella nota (5) della circolare n. 80 del 24.3.1995 a proposito del computo dei gradi di parentela e di affinità:

"E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; così ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado, e così via.

In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).

L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima."

Allegato 1

I.N.P.S.

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 7.3.2000

OGGETTO: Legge n. 104/92. Presenza, nella famiglia del soggetto handicappato grave, di familiare non lavoratore.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

(Seduta del 7.3.2000)

visto l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92;

viste le disposizioni vigenti, secondo cui il riconoscimento della indennità relativa ai giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 è subordinato alla impossibilità, per altre persone presenti nella famiglia del soggetto handicappato grave, di assisterlo;

considerato che tale impossibilità è stata individuata nell’espletamento di una attività lavorativa, ovvero, qualora il familiare non sia lavoratore, nei "motivi obiettivamente rilevanti" di quest’ultimo, quali i gravi motivi di salute o un obiettivo insormontabile impedimento;

rilevato che determinate situazioni oggettive possono comportare effettivamente una impossibilità del familiare non lavoratore di prestare assistenza al portatore di handicap;

ritenuto che le anzidette situazioni oggettive, purché debitamente documentate, non necessitino di particolari accertamenti da parte dell’Istituto ai fini della concessione, alle condizioni previste, dei permessi in questione al lavoratore, genitore, parente o affine entro il terzo grado dell’handicappato;

tenuto conto che in caso di figlio minorenne l’obbligo di assistenza in capo ai genitori è da ritenere prevalente rispetto a quello di altri familiari;

DELIBERA

1.Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l’handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) .riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)

b) .riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;

c) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;

d) .età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);

e) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.

2.Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch’essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza.

3.In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.

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