
Responsabile: Stefania SIDOLI
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Ministero del Lavoro PROTOCOLLO DINTESA PER LADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. INTRODUZIONE Il presente Protocollo recepisce, anche in attuazione degli articoli 3, 13, 141 del Trattato istitutivo della Comunità Europea come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Il Codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione di molestie a sfondo sessuale e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate per affrontare il problema e prevenirne il ripetersi al fine di garantire un contesto lavorativo non compromesso da ricatti e ritorsioni conseguenti ad episodi di molestie sessuali. PREMESSO che per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti; CONSIDERATE
SI CONVIENE di adottare con le Organizzazioni Sindacali, di cui allart. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, lallegato Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, che fa parte integrante del presente Protocollo. Il MINISTRO del LAVORO e PS, CGIL FP, CISL F.P.I, UIL-LAVORO, UGL/STAT/ANDCD, SALL UNSA CONFASL, F. RdB STATALI, FAS Roma, 10 dicembre 1999 CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI DEFINIZIONE Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti; DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO
L'Amministrazione garantisce il proprio impegno affinché in sede di contrattazione collettiva, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 del D.l.vo 29/93, così come modificato dal D.l.vo n. 80/98, venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dall'Amministrazione, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. PROCEDURA INFORMALE - INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA/DEL CONSIGLIERE La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. DENUNCIA FORMALE Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con lassistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente dellufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti alla Direzione Generale del Personale - Divisione II - Ufficio procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/ il dirigente dellufficio di appartenenza, la denuncia formale potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione del Personale - Divisione II - Ufficio procedimenti disciplinari. Nel corso degli accertamenti è assicurata lassoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, le idonee misure organizzative saranno individuate dalla Direzione Generale del Personale, d'intesa con le OO.SS., sentita la Consigliera/il Consigliere.
ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE Nei programmi di formazione del personale, l'Amministrazione dovrà includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. L'Amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. Sarà cura dellAmministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. Verrà, inoltre, predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. Sarà cura dellAmministrazione promuovere unazione di monitoraggio al fine di valutare lefficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine dei primi sei mesi per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. |
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