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CONVENZIONE
SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' N. 103/52
RACCOMANDAZIONE N. 95/52
Osservazioni di
CGIL, CISL, UIL al IV rapporto OIL
Roma, 5
novembre 1999
Alle soglie del nuovo millennio diventa
anacronistico pensare che lo stato di maternità della donna - alle
diverse latitudini - sia ancora considerato un peso per la società ed
un costo per la produzione. Per questo motivo riteniamo sia necessario
estendere ad un numero sempre maggiore di donne nel mondo il principio
del diritto alla maternità protetta, tutelata e rispettata attraverso
uno strumento legislativo che, garantendo quegli elementi minimi
universali di protezione, non interferisca né si sovrapponga agli
interessi di ordine culturale, religioso ed economico, propri di ciascun
paese.
Questo é lo spirito con cui si é affrontata nell'87^ sessione dei
lavori dell'OIL, l'esame della bozza per la revisione della Convenzione
103/52 e della Raccomandazione 95/52.
L'Italia é, tra i paesi aderenti all'OIL, quello che ha la legislazione
in materia di protezione della maternità più avanzata in campo
internazionale; una legislazione alla quale ha contribuito fortemente il
sindacato confederale, per il quale - da sempre - la maternità é un
valore sociale e, proprio perché valore, deve essere tutelato da
qualsiasi forma di discriminazione o sopraffazione nei confronti della
donna e del nascituro (ad iniziare dalla definizione di donna e di
bambino laddove si volesse imporre limiti morali alla liceità
stessa di essere madri o figli).
Ed é questo che da parte del sindacato italiano é stato ribadito nel
corso dei lavori di Ginevra, sottolineando che i principi fondamentali
della Convenzione 103 (e della Raccomandazione 95) inerenti il campo
d'applicazione della normativa, la tutela della salute della donna e del
bambino, i congedi, il diritto al lavoro, sono diritti irrinunciabili,
per cui una revisione della Convenzione in senso peggiorativo avrebbe
incontrato forti resistenze da parte di quei Paesi che avevano applicato
(e migliorato, come il nostro) la precedente normativa.
Con la partecipazione sempre più diffusa della donna ai processi
produttivi, la maternità - oggi più che mai - naviga in acque agitate
non essendo particolarmente facile conciliare la sua presenza nel
mercato del lavoro e il suo essere anche madre. Proprio perché una
visione troppo economista della società si contrappone al perpetuarsi
stesso della società. Gli interessi economici dei Paesi vivono di costi
e ricavi e finché la maternità verrà considerata un costo essa verrà
ostacolata in ogni maniera.
La sessione dello scorso giugno ha portato allo scoperto questa forte
contrapposizione di interessi e se il gruppo lavoratori ha ottenuto
alcuni buoni risultati questo lo si deve alla forte coesione del gruppo
ed alla attenta mediazione della delegata del Governo italiano che, con
la posizione ferma e coerente con gli impegni comunitari, ha suscitato
grande, generale apprezzamento.
I risultati della prima sessione hanno costituito materia di analisi e
proposta da parte del Bureau che ha predisposto il IV rapporto in
materia di revisione della Convenzione 103 e Raccomandazione 95.
In relazione a questo rapporto, inviato dall'OIL in visione ai Governi
partecipanti, le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL desiderano
sottolineare che quella che uscirà dai lavori di Ginevra del prossimo
anno non deve assolutamente essere una versione edulcorata della 103,
come é nelle intenzioni degli imprenditori, ma una convenzione che pur
prevedendo norme minime di tutela, garantiscano la sicurezza della madre
prima, durante e dopo la gravidanza e garantiscano la sicurezza del
bambino.
Dissentendo con il Bureau che ritiene che una Convenzione troppo
dettagliata, le cui norme, lontano dall'essere minimali, potrebbero
portare ad una sua non ratificabilità, non vorremmo che, sulla
base di queste paure, dettate a nostro avviso da una certa ambiguità da
parte dell'Ufficio, fossimo portati ad una difesa di quanto ottenuto
durante i lavori del 99 più tiepida e ad abbassare la guardia.
Ciò avverrebbe solo nel caso in cui permettessimo che differenze tra i
livelli di autonomia dei sindacati, culture diverse (tutela della
maternità/diritti parentali; protezione/parità/libertà di
scelta/rischi di maggiore discriminazione), differenze di situazioni
economiche e sociali e la condizione delle donne nel mercato del lavoro
(differenze tra il Nord più industrializzato ed il Sud economicamente e
socialmente più debole) e l'esemplificazione delle stesse differenze si
frapponessero alla approvazione e ratificabilità di una normativa che
finalmente, con il nuovo millennio indicherebbe che la maternità é un
valore, una ricchezza per la società e come tale va tutelata perché da
essa discende la vita stessa e l'esistenza dell'umanità.
La sottolineatura é tanto più necessaria in quanto l'atteggiamento del
Bureau, (e quindi di chi per l'OIL é responsabile della elaborazione
della bozza da discutere in giugno 2000) non appare francamente
favorevole agli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.
Infatti il quarto rapporto OIL contenente la bozza di Convenzione
sottoposta ora al secondo parere dei Governi solleva alcuni problemi
sostanziali.
In particolare:
Art.1:
la riproposizione da parte del Bureau
della definizione donne sposate o no e figli nati o no da
matrimonio, invece della formula, proposta dall'Italia e adottata
dopo una difficile mediazione con i sindacati ed i rappresentanti
governativi dei paesi musulmani, "senza discriminazione
alcuna".
Secondo il Bureau, infatti, al termine "discriminazione" deve
essere data l'interpretazione prevista nella Convenzione 111, che non
copre gli aspetti relativi alla condizione coniugale, e questo
lascerebbe ai governi la libertà di escludere donne non sposate e,
comunque, giuridicamente non garantirebbe l'estensibilità del diritto a
madri e figli adottivi.
Se il Bureau, come ci sembra dalla lettura delle osservazioni proposte,
si riferisce all'art. 5 della convenzione 111, ci parrebbe questa una
interpretazione arbitraria certamente non rispettosa dello spirito
dell'articolato che, al contrario propone invece una azione positiva in
tal senso.
Poiché raggiungere l'accordo su questa riproposizione da parte dell'OIL
appare assai problematico, sarebbe auspicabile da parte del Governo
italiano insistere sulla necessità di utilizzare formulazioni che
salvaguardino nella sostanza il diritto alla salute di ogni donna e ogni
bambino.
Art.2:
Definisce il campo di applicazione.
Con il termine approvato nel '99, donne
"employed" /"employèes", si intenderebbe tutte le
donne in una normale situazione di lavoro dipendente, escludendo
seccamente in tal modo situazioni lavorative diverse che invece
coinvolgono una vasta categoria donne, vale a dire lavoratrici a
domicilio, a termine o interimer, anche ove sia dimostrata la loro
dipendenza da singola azienda o datore di lavoro per la loro stessa
sopravvivenza, incentivando al massimo rapporti di lavoro non tipici che
sarebbero esclusi da diritti di protezione e benefici. L'unica soluzione
sarebbe emendare in favore di "all working women", ovvero
tutte le donne lavoratrici, o occupate.
Soluzione proposta nel 99, nel gruppo lavoratori, dalle italiane, senza
tuttavia sostegno. Riproponendo la questione, si potrebbe argomentare
che molte Convenzioni OIL (innanzitutto Libertà di Associazione) si
applicano a tutti i lavoratori, per cui con una soluzione di
compromesso, si potrebbe suggerire la formula di specifica "incluse
quelle con rapporto dipendente a termine e/o atipico.
Art.3:
Congedo di maternità
Si ripropone il termine delle dodici
settimane (previste, peraltro, non solo nella Convenzione 103, frutto
della revisione del 1952, ma anche nella primissima del 1919!!!)
Rispetto alla attuale normativa, intravediamo una possibilità di
miglioramento solo se verrà mantenuta, nella nuova Raccomandazione, la
proposta di elevare a 16 settimane il periodo di congedo che nella 95
del 52 era invece di 14. Questo é l'obiettivo che a nostro avviso é
assolutamente necessario perseguire e che raccomandiamo ai governi di
raggiungere.
Art.4:
Congedo obbligatorio.
Riteniamo che su questo articolo la
discussione abbia registrato un notevole, grave arretramento rispetto
alla Convenzione 103 (che indica un periodo minimo di sei settimane dopo
il parto). L'obiettivo delle sei settimane non va assolutamente
abbandonato, bensì riproposto nella prossima discussione come elevatissima
priorità comune. Infatti, anche nella nuova bozza, come in quella
discussa nel 99, la decisione in merito alla durata ed alla
distribuzione del congedo, dopo consultazione delle parti sociali, e
avendo in debito conto la salute di madre e figlio", viene lasciata
ad ogni singolo stato.
In merito, riteniamo sia estremamente importante dare sostegno alla
posizione italiana che contro una parte imprenditoriale schierata per la
totale negazione del benché minimo riferimento a congedi obbligatori;
contro governi che si sono divisi fra: contrari ad una distribuzione e/o
durata minima (per ragioni diverse, libertà di scelta della donna,
diritti umani, etc) e favorevoli a spostarli nella Raccomandazione
(pertanto con un sensibile indebolimento), si é dichiarata - unitamente
a pochi altri paesi - risolutamente favorevole al congedo obbligatorio
come tutela indispensabile della salute della madre e del bambino.
Sono evidenti i contrasti anche fra i governi favorevoli, per la
diversità di ispirazioni delle legislazioni e delle culture sindacali,
che sicuramente avranno un impatto negativo sul tentativo di
reintrodurre le sei settimane obbligatorie (obiettivo ritenuto peraltro
una priorità per il gruppo lavoratori, per cui l'emendamento sconfitto
lo scorso anno va sicuramente rivisto).
Art.5:
Prestazioni
Il problema é difficile perché, di
fatto, non fissa nessun minimo garantito in quanto - a nostro avviso -
la definizione data di una indennità forfetaria di ammontare
appropriato" può significare qualunque cifra! Nella Convenzione
preesistente l'alternativa al minimo di due terzi del salario era il
livello dell'indennità della previdenza sociale. Il problema con la
bozza che abbiamo adesso esiste solo per i paesi industrializzati (per i
quali di fatto non viene indicato un minimo), perché il successivo
art.6, riferendosi ai paesi in via di sviluppo, sancisce per questi la
garanzia di un minimo comunque non inferiore all'indennità di malattia
o impedimento al lavoro. Secondo CGIL, CISL, UIL basterebbe rimuovere
dall'art.6 lo specifico riferimento ai paesi in via di sviluppo, in modo
che il minimo ivi indicato possa essere applicato a tutti i paesi.
Sembra comunque esserci accordo di massima nel gruppo lavoratori su una
posizione che denunci la grave inadeguatezza delle garanzie di copertura
che vanificherebbe di fatto il significato e la fruibilità del congedo.
Art.7 e 9:
Tutela dell'occupazione e non discriminazione
A nostro avviso, quanto esplicitato nel
rapporto del Bureau rispetto al testo adottato nella prima discussione,
indica un ulteriore indebolimento del testo: nell'art.7 rispetto alla
protezione contro il licenziamento durante l'allattamento, e nel 9 sui
diritti legati ai tempi allattamento. In particolare sull'art. 9 (che ha
costituito una vittoria importante, spostando questa parte dalla
Raccomandazione alla Convenzione) il Bureau chiede, sottolineando quasi
la mancanza di una precisa definizione nel testo licenziato nel 99, che
i governi si pronuncino a partire dalle rispettive legislazioni e prassi
su: diritto a periodi di allattamento indefiniti; loro computo come
orario di lavoro; loro remunerazione; diritto a frequenza e durata
coerente con bisogni particolare debitamente certificati.
Obiettivamente, ci sembra che una consultazione cosi' dettagliata, e in
questi termini, possa facilmente diventare un incentivo ai governi
perché si esprimano al ribasso! Per cui riteniamo che - pur nella sua
estrema vulnerabilità - sia prioritario l'obiettivo di mantenere quanto
faticosamente ottenuto nella discussione del 99 grazie all'appoggio
fortissimo del gruppo lavoratori all'emendamento, presentato dai governi
di Austria, Croazia, Italia ed Olanda, che ha reintrodotto i diritti
sull'allattamento nella Convenzione, che nella bozza proposta dal Bureau
erano nella Raccomandazione;
Inoltre, é importante che i governi si impegnino affinché
l'emendamento proposto dagli imprenditori di eliminare ogni riferimento
alla remunerazione (sostenuti in questo da alcuni governi) non venga
assolutamente accettato.
Gli artt.7 e 8, che costituiscono forse l'acquisizione più importante
rispetto alla Convenzione preesistente in termini di non discriminazione
(illegale licenziare durante la gravidanza; inversione dell'onere della
prova - ottenuta per la tenace iniziativa, nel gruppo lavoratori, delle
delegate spagnole da noi appoggiate; obbligo di adozione di misure
perché la gravidanza non sia fonte di discriminazione nell'impiego;
proibizione del test di gravidanza), necessitano del sostegno forte e
convinto del maggior numero di governi dei paesi membri.
Sulla Bozza di Raccomandazione
In merito alla voluta sottolineatura da
parte del Bureau dei problemi che insorgerebbero se nella
Raccomandazione venissero inclusi diritti estensibili ai figli adottivi,
riteniamo opportuno invitare Governi ad esprimere un loro parere, in
particolare sulla possibile estensione a questi ultimi di diritti
sostanziali quali: congedi, indennità e tutela del posto di lavoro.
Sulle misure di tutela della salute, l'art.7 della bozza di
Raccomandazione non include, nel paragrafo 2) - trasferimento ad altro
posto... -, la garanzia del mantenimento del livello salariale, né al
paragrafo 3) - sui casi di rischio -, il lavoro notturno e a turni.
Su entrambi i paragrafi l'orientamento nel gruppo lavoratori sembra
essere quello di avanzare emendamenti.
A conclusione dei commenti introduttivi alla bozza di Convenzione e di
Risoluzione, il rapporto dell'OIL sottolinea esplicitamente che molti
degli emendamenti apportati agli articoli della bozza discussa in prima
istanza porterebbero a due indirizzi distinti che causerebbero, di
fatto, l'allontanamento della nuova Convenzione in discussione da un
approccio di protezione della maternità e, quindi, essenzialmente
incentrato sui diritti della lavoratrice durante il suo periodo di
gravidanza, verso uno più spostato sui congedi parentali, con una forte
attribuzione di importanza alla non discriminazione di genere ed alla
condivisione di responsabilità parentali (un modo troppo semplicistico
- a nostro avviso - di considerare la proposta svedese di convenzione in
due parti).
Crediamo necessario evidenziare una certa ambiguità da parte del Bureau
che invita i paesi membri a pronunciarsi su una eventuale
incompatibilità fra protezione della maternità e discriminazioni di
genere che vanno invece assunti come due livelli diversi di attenzione
anche al benessere dei bambini.
I due concetti non vanno perciò contrapposti ma piuttosto graduati per
rendere possibile l'estensione della protezione alle lavoratrici di
tutti i paesi. |