Responsabile: Stefania SIDOLI

CONVENZIONE
SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' N. 103/52
RACCOMANDAZIONE N. 95/52

Osservazioni di CGIL, CISL, UIL al IV rapporto OIL
Roma, 5 novembre 1999

Alle soglie del nuovo millennio diventa anacronistico pensare che lo stato di maternità della donna - alle diverse latitudini - sia ancora considerato un peso per la società ed un costo per la produzione. Per questo motivo riteniamo sia necessario estendere ad un numero sempre maggiore di donne nel mondo il principio del diritto alla maternità protetta, tutelata e rispettata attraverso uno strumento legislativo che, garantendo quegli elementi minimi universali di protezione, non interferisca né si sovrapponga agli interessi di ordine culturale, religioso ed economico, propri di ciascun paese.
Questo é lo spirito con cui si é affrontata nell'87^ sessione dei lavori dell'OIL, l'esame della bozza per la revisione della Convenzione 103/52 e della Raccomandazione 95/52.
L'Italia é, tra i paesi aderenti all'OIL, quello che ha la legislazione in materia di protezione della maternità più avanzata in campo internazionale; una legislazione alla quale ha contribuito fortemente il sindacato confederale, per il quale - da sempre - la maternità é un valore sociale e, proprio perché valore, deve essere tutelato da qualsiasi forma di discriminazione o sopraffazione nei confronti della donna e del nascituro (ad iniziare dalla definizione di “donna” e di “bambino” laddove si volesse imporre limiti morali alla liceità stessa di essere madri o figli).
Ed é questo che da parte del sindacato italiano é stato ribadito nel corso dei lavori di Ginevra, sottolineando che i principi fondamentali della Convenzione 103 (e della Raccomandazione 95) inerenti il campo d'applicazione della normativa, la tutela della salute della donna e del bambino, i congedi, il diritto al lavoro, sono diritti irrinunciabili, per cui una revisione della Convenzione in senso peggiorativo avrebbe incontrato forti resistenze da parte di quei Paesi che avevano applicato (e migliorato, come il nostro) la precedente normativa.
Con la partecipazione sempre più diffusa della donna ai processi produttivi, la maternità - oggi più che mai - naviga in acque agitate non essendo particolarmente facile conciliare la sua presenza nel mercato del lavoro e il suo essere anche madre. Proprio perché una visione troppo economista della società si contrappone al perpetuarsi stesso della società. Gli interessi economici dei Paesi vivono di costi e ricavi e finché la maternità verrà considerata un costo essa verrà ostacolata in ogni maniera.
La sessione dello scorso giugno ha portato allo scoperto questa forte contrapposizione di interessi e se il gruppo lavoratori ha ottenuto alcuni buoni risultati questo lo si deve alla forte coesione del gruppo ed alla attenta mediazione della delegata del Governo italiano che, con la posizione ferma e coerente con gli impegni comunitari, ha suscitato grande, generale apprezzamento.
I risultati della prima sessione hanno costituito materia di analisi e proposta da parte del Bureau che ha predisposto il IV rapporto in materia di revisione della Convenzione 103 e Raccomandazione 95.
In relazione a questo rapporto, inviato dall'OIL in visione ai Governi partecipanti, le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL desiderano sottolineare che quella che uscirà dai lavori di Ginevra del prossimo anno non deve assolutamente essere una versione edulcorata della 103, come é nelle intenzioni degli imprenditori, ma una convenzione che pur prevedendo norme minime di tutela, garantiscano la sicurezza della madre prima, durante e dopo la gravidanza e garantiscano la sicurezza del bambino.
Dissentendo con il Bureau che ritiene che una Convenzione troppo dettagliata, le cui norme, lontano dall'essere minimali, potrebbero portare ad una sua non “ratificabilità”, non vorremmo che, sulla base di queste paure, dettate a nostro avviso da una certa ambiguità da parte dell'Ufficio, fossimo portati ad una difesa di quanto ottenuto durante i lavori del 99 più tiepida e ad “abbassare la guardia”. Ciò avverrebbe solo nel caso in cui permettessimo che differenze tra i livelli di autonomia dei sindacati, culture diverse (tutela della maternità/diritti parentali; protezione/parità/libertà di scelta/rischi di maggiore discriminazione), differenze di situazioni economiche e sociali e la condizione delle donne nel mercato del lavoro (differenze tra il Nord più industrializzato ed il Sud economicamente e socialmente più debole) e l'esemplificazione delle stesse differenze si frapponessero alla approvazione e ratificabilità di una normativa che finalmente, con il nuovo millennio indicherebbe che la maternità é un valore, una ricchezza per la società e come tale va tutelata perché da essa discende la vita stessa e l'esistenza dell'umanità.
La sottolineatura é tanto più necessaria in quanto l'atteggiamento del Bureau, (e quindi di chi per l'OIL é responsabile della elaborazione della bozza da discutere in giugno 2000) non appare francamente favorevole agli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.
Infatti il quarto rapporto OIL contenente la bozza di Convenzione sottoposta ora al secondo parere dei Governi solleva alcuni problemi sostanziali.
In particolare:

Art.1:

la riproposizione da parte del Bureau della definizione “donne sposate o no” e “figli nati o no da matrimonio”, invece della formula, proposta dall'Italia e adottata dopo una difficile mediazione con i sindacati ed i rappresentanti governativi dei paesi musulmani, "senza discriminazione alcuna".
Secondo il Bureau, infatti, al termine "discriminazione" deve essere data l'interpretazione prevista nella Convenzione 111, che non copre gli aspetti relativi alla condizione coniugale, e questo lascerebbe ai governi la libertà di escludere donne non sposate e, comunque, giuridicamente non garantirebbe l'estensibilità del diritto a madri e figli adottivi.
Se il Bureau, come ci sembra dalla lettura delle osservazioni proposte, si riferisce all'art. 5 della convenzione 111, ci parrebbe questa una interpretazione arbitraria certamente non rispettosa dello spirito dell'articolato che, al contrario propone invece una azione positiva in tal senso.
Poiché raggiungere l'accordo su questa riproposizione da parte dell'OIL appare assai problematico, sarebbe auspicabile da parte del Governo italiano insistere sulla necessità di utilizzare formulazioni che salvaguardino nella sostanza il diritto alla salute di ogni donna e ogni bambino.

Art.2:
Definisce il campo di applicazione.

Con il termine approvato nel '99, donne "employed" /"employèes", si intenderebbe tutte le donne in una normale situazione di lavoro dipendente, escludendo seccamente in tal modo situazioni lavorative diverse che invece coinvolgono una vasta categoria donne, vale a dire lavoratrici a domicilio, a termine o interimer, anche ove sia dimostrata la loro dipendenza da singola azienda o datore di lavoro per la loro stessa sopravvivenza, incentivando al massimo rapporti di lavoro non tipici che sarebbero esclusi da diritti di protezione e benefici. L'unica soluzione sarebbe emendare in favore di "all working women", ovvero tutte le donne lavoratrici, o occupate.
Soluzione proposta nel 99, nel gruppo lavoratori, dalle italiane, senza tuttavia sostegno. Riproponendo la questione, si potrebbe argomentare che molte Convenzioni OIL (innanzitutto Libertà di Associazione) si applicano a tutti i lavoratori, per cui con una soluzione di compromesso, si potrebbe suggerire la formula di specifica "incluse quelle con rapporto dipendente a termine e/o atipico”.

Art.3:
Congedo di maternità

Si ripropone il termine delle dodici settimane (previste, peraltro, non solo nella Convenzione 103, frutto della revisione del 1952, ma anche nella primissima del 1919!!!) Rispetto alla attuale normativa, intravediamo una possibilità di miglioramento solo se verrà mantenuta, nella nuova Raccomandazione, la proposta di elevare a 16 settimane il periodo di congedo che nella 95 del 52 era invece di 14. Questo é l'obiettivo che a nostro avviso é assolutamente necessario perseguire e che raccomandiamo ai governi di raggiungere.

Art.4:
Congedo obbligatorio.

Riteniamo che su questo articolo la discussione abbia registrato un notevole, grave arretramento rispetto alla Convenzione 103 (che indica un periodo minimo di sei settimane dopo il parto). L'obiettivo delle sei settimane non va assolutamente abbandonato, bensì riproposto nella prossima discussione come “elevatissima priorità comune”. Infatti, anche nella nuova bozza, come in quella discussa nel 99, la decisione in merito alla durata ed alla distribuzione del congedo, dopo consultazione delle parti sociali, e avendo in debito conto la salute di madre e figlio", viene lasciata ad ogni singolo stato.
In merito, riteniamo sia estremamente importante dare sostegno alla posizione italiana che contro una parte imprenditoriale schierata per la totale negazione del benché minimo riferimento a congedi obbligatori; contro governi che si sono divisi fra: contrari ad una distribuzione e/o durata minima (per ragioni diverse, libertà di scelta della donna, diritti umani, etc) e favorevoli a spostarli nella Raccomandazione (pertanto con un sensibile indebolimento), si é dichiarata - unitamente a pochi altri paesi - risolutamente favorevole al congedo obbligatorio come tutela indispensabile della salute della madre e del bambino.
Sono evidenti i contrasti anche fra i governi favorevoli, per la diversità di ispirazioni delle legislazioni e delle culture sindacali, che sicuramente avranno un impatto negativo sul tentativo di reintrodurre le sei settimane obbligatorie (obiettivo ritenuto peraltro una priorità per il gruppo lavoratori, per cui l'emendamento sconfitto lo scorso anno va sicuramente rivisto).

Art.5:
Prestazioni

Il problema é difficile perché, di fatto, non fissa nessun minimo garantito in quanto - a nostro avviso - la definizione data di “una indennità forfetaria di ammontare appropriato" può significare qualunque cifra! Nella Convenzione preesistente l'alternativa al minimo di due terzi del salario era il livello dell'indennità della previdenza sociale. Il problema con la bozza che abbiamo adesso esiste solo per i paesi industrializzati (per i quali di fatto non viene indicato un minimo), perché il successivo art.6, riferendosi ai paesi in via di sviluppo, sancisce per questi la garanzia di un minimo comunque non inferiore all'indennità di malattia o impedimento al lavoro. Secondo CGIL, CISL, UIL basterebbe rimuovere dall'art.6 lo specifico riferimento ai paesi in via di sviluppo, in modo che il minimo ivi indicato possa essere applicato a tutti i paesi. Sembra comunque esserci accordo di massima nel gruppo lavoratori su una posizione che denunci la grave inadeguatezza delle garanzie di copertura che vanificherebbe di fatto il significato e la fruibilità del congedo.

Art.7 e 9:
Tutela dell'occupazione e non discriminazione

A nostro avviso, quanto esplicitato nel rapporto del Bureau rispetto al testo adottato nella prima discussione, indica un ulteriore indebolimento del testo: nell'art.7 rispetto alla protezione contro il licenziamento durante l'allattamento, e nel 9 sui diritti legati ai tempi allattamento. In particolare sull'art. 9 (che ha costituito una vittoria importante, spostando questa parte dalla Raccomandazione alla Convenzione) il Bureau chiede, sottolineando quasi la mancanza di una precisa definizione nel testo licenziato nel 99, che i governi si pronuncino a partire dalle rispettive legislazioni e prassi su: diritto a periodi di allattamento indefiniti; loro computo come orario di lavoro; loro remunerazione; diritto a frequenza e durata coerente con bisogni particolare debitamente certificati.
Obiettivamente, ci sembra che una consultazione cosi' dettagliata, e in questi termini, possa facilmente diventare un incentivo ai governi perché si esprimano al ribasso! Per cui riteniamo che - pur nella sua estrema vulnerabilità - sia prioritario l'obiettivo di mantenere quanto faticosamente ottenuto nella discussione del 99 grazie all'appoggio fortissimo del gruppo lavoratori all'emendamento, presentato dai governi di Austria, Croazia, Italia ed Olanda, che ha reintrodotto i diritti sull'allattamento nella Convenzione, che nella bozza proposta dal Bureau erano nella Raccomandazione;
Inoltre, é importante che i governi si impegnino affinché l'emendamento proposto dagli imprenditori di eliminare ogni riferimento alla remunerazione (sostenuti in questo da alcuni governi) non venga assolutamente accettato.
Gli artt.7 e 8, che costituiscono forse l'acquisizione più importante rispetto alla Convenzione preesistente in termini di non discriminazione (illegale licenziare durante la gravidanza; inversione dell'onere della prova - ottenuta per la tenace iniziativa, nel gruppo lavoratori, delle delegate spagnole da noi appoggiate; obbligo di adozione di misure perché la gravidanza non sia fonte di discriminazione nell'impiego; proibizione del test di gravidanza), necessitano del sostegno forte e convinto del maggior numero di governi dei paesi membri.

Sulla Bozza di Raccomandazione

In merito alla voluta sottolineatura da parte del Bureau dei problemi che insorgerebbero se nella Raccomandazione venissero inclusi diritti estensibili ai figli adottivi, riteniamo opportuno invitare Governi ad esprimere un loro parere, in particolare sulla possibile estensione a questi ultimi di diritti sostanziali quali: congedi, indennità e tutela del posto di lavoro.
Sulle misure di tutela della salute, l'art.7 della bozza di Raccomandazione non include, nel paragrafo 2) - trasferimento ad altro posto... -, la garanzia del mantenimento del livello salariale, né al paragrafo 3) - sui casi di rischio -, il lavoro notturno e a turni.
Su entrambi i paragrafi l'orientamento nel gruppo lavoratori sembra essere quello di avanzare emendamenti.
A conclusione dei commenti introduttivi alla bozza di Convenzione e di Risoluzione, il rapporto dell'OIL sottolinea esplicitamente che molti degli emendamenti apportati agli articoli della bozza discussa in prima istanza porterebbero a due indirizzi distinti che causerebbero, di fatto, l'allontanamento della nuova Convenzione in discussione da un approccio di protezione della maternità e, quindi, essenzialmente incentrato sui diritti della lavoratrice durante il suo periodo di gravidanza, verso uno più spostato sui congedi parentali, con una forte attribuzione di importanza alla non discriminazione di genere ed alla condivisione di responsabilità parentali (un modo troppo semplicistico - a nostro avviso - di considerare la proposta svedese di convenzione in due parti).
Crediamo necessario evidenziare una certa ambiguità da parte del Bureau che invita i paesi membri a pronunciarsi su una eventuale incompatibilità fra protezione della maternità e discriminazioni di genere che vanno invece assunti come due livelli diversi di attenzione anche al benessere dei bambini.
I due concetti non vanno perciò contrapposti ma piuttosto graduati per rendere possibile l'estensione della protezione alle lavoratrici di tutti i paesi.

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