Responsabile: Stefania SIDOLI

SCHEDE SUI CONTENUTI DISEGNO Dl LEGGE
SUI CONGEDI PARENTALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1: Finalità

1. Definisce, quale finalità della legge, la promozione tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, attraverso:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'estensione dei congedi per la formazione e l'istituzione del congedo per la formazione continua;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per finì di solidarietà sociale.

Rispetto ai testi precedenti c'è, di nuovo, il riferimento ai tempi della città e all'uso del tempo per solidarietà sociale.

CAPO II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI

ARTICOLO 2. Congedi dei Genitori

Modifica gli articoli 1, 7 e 15 della legge n. 1204/1971.
1 All'articolo 1, dopo il terzo comma, ne viene aggiunto uno con il quale si introduce il diritto alla astensione facoltativa, e relativo trattamento economico, anche in tutti i casi in cui l'altro genitore non ne ha diritto. Il diritto a tale astensione e relativo trattamento economico è esteso alle lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/87 (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre), con riferimento - per la determinazione dell'indennità - alle retribuzioni convenzionali lì indicate.

Conferma quanto previsto nel testo precedente e cioè che in presenza di madre disoccupata, o studentessa, o lavoratrice autonoma, libera professionista, domestica o lavorante a domicilio, il padre lavoratore dipendente ha diritto ad avvalersi della astensione facoltativa. La novità è costituita dall'aver esteso 11 diritto all'astensione facoltativa, e relativa indennità, alle lavoratrici autonome: rimane aperto il problema delle lavoratrici a domicilio e delle domestiche, che sono escluse dal diritto all'astensione facoltativa, riconosciuta appunto alle lavoratrici autonome. Se le lavoratrici a domicilio sono iscritte come artigiane possono godere del diritto?

2. Viene sostituito completamente l'articolo 7, che regolamenta l'astensione facoltativa, nel seguente modo:

"Articolo 7”

2.1) Nei primi otto anni di vita del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, per periodi cumulativamente non superiori a 10 mesi, fatta l'eccezione di cui in seguito, con le seguenti modalità:
a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non superiore a mesi 6
b) il padre lavoratore, per un periodo non superiore ai 6 mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.
2.2) Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, il limite di cui alla lettera b) è elevato a 7 mesi e il limite complessivo per i due genitori a 11 mesi.
2.3) Obbligo del genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima l'inizio dell'assenza.
2.4) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni dietro presentazione di certificato medico. La malattia del bambino interrompe il decorso delle ferie del genitore qualora la stessa dia luogo al ricovero ospedaliero.
2.5) I periodi di cui sopra sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (era già così). Al momento della richiesta del congedo il genitore deve rilasciare una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, attestante che l'altro genitore non ha fatto analoga richiesta per il medesimo motivo. Non ci pare comprensibile la motivazione di questa dichiarazione, in quanto appare palesemente in contrasto con quanto previsto al primo comma, dove si dice che i genitori possono assentarsi contemporaneamente.
3. L’articolo 15 della legge 1204/71 (indennità economiche) è modificato come di seguito specificato.

"Articolo 15

3.1) Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fissata dagli articoli 4 e 5 della 1204. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3.2) Per i periodi di assenza facoltativa di cui all'ari. 7, primo comma, è dovuta:
a) fino al compimento dei 3 anni del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione, per un massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, e il periodo, entro sempre tale limite, è coperto da contribuzione figurativa;
b) fino al compimento degli 8 anni, e comunque per il restante periodo, una indennità pari al 30% della retribuzione, nel caso che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO
(per il 1998 pari a circa 23.070.000). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa per un valore non superiore al 200% del valore massimo annuo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, con facoltà per l'interessato di integrare detta contribuzione o con riscatto ai sensi dell'ari. 13 della legge 1338/62 o con l'effettuazione di versamenti volontari.
3.3) Per i periodi di assenza per malattia del bambino, è dovuta:
a) la contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino;
b) la copertura determinata come alla lettera b) del precedente comma 2 fino agli 8 anni del bambino.
3.4) Il reddito individuale di cui al 2° comma, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di integrazione al minimo.

Il punto 3.4) va bene se si intende che si considerano i redditi lì indicati, va modificato se ci si riferisce anche al reddito del coniuge, poiché il dispositivo parla chiaramente di "reddito individuale".

3.5) Conferma delle vigenti disposizioni in materia di corresponsione delle indennità previste dal presente articolo e della non subordinazione delle stesse a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa." -
4. All'articolo 10 della legge n. 1204/71 è aggiunto, alla fine, un comma con cui si stabilisce che ai periodi di riposo di cui all'articolo indicato (le due ore di riposo giornaliero) si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto o di versamenti dei relativi contributi previsti dal secondo comma, lettera b) dell'articolo 15 (come sopra riscritto).
Non comprendiamo le motivazioni di questo richiamo in quanto i permessi di cui si parla sono previsti solo fino al compimento di un anno di età del bambino con copertura piena, mentre la norma richiamata del nuovo articolo 15 fa riferimento ai periodi di astensione facoltativa usufruiti fra i 3 e gli 8 anni del bambino.
5. Le disposizioni di questo articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. A lavoratori a domicilio e addetti ai servizi domestici e familiari, invece, si applica solo la parte riferita all'indennità per il periodo di astensione obbligatoria.

Si continua, quindi, con l'esclusione già sottolineata al punto 1 dell'art. 2

ARTICOLO 3: Congedi per eventi e cause particolari

1. Diritto ad un permesso retribuito di tre giorni Lavorativi l'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di grave infermità, possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di orario di lavoro.
2. I dipendenti di datori di lavoro, pubblici o privati, che possano far valere una anzianità di servizio presso la medesima azienda di almeno 5 anni, possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari fra i quali le patologie che dovranno essere individuate come da successivo comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato neIl’anzianità di servizio né vale ai fini previdenziali, ma può essere riscattato o possono essere versati i contributi relativi secondo i criteri dei versamenti volontari.

E' dunque positivamente superato il criterio secondo il quale potevano beneficiarne solo i dipendenti di aziende con oltre 250 dipendenti

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di qualificazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al precedente comma 2.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità, provvede a definire i criteri per fruire dei congedi di cui al presente articolo e ad individuare le patologie specifiche di cui al comma 2, nonché ai criteri per la verifica periodica relativa al permanere delle condizioni di gravità del congiunto.

ARTICOLO 4: Congedi per formazione

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto di studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro, pubblici o privati, con 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per un congedo di formazione, intero o frazionato, non superiore ad 11 mesi nell'arco della intera vita lavorativa.
2. Per congedo di formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di cui sopra, il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il medesimo periodo non è computabile nell'anzianità di servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Se durante il periodo di congedo interviene una grave e documentata infermità, con comunicazione al datore di lavoro, si interrompe il congedo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo o può differirne l'accoglimento per comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi devono prevedere modalità di fruizione del congedo sopra richiamato, individuare le percentuali massime di lavoratori che possono avvalersene, disciplinare le ipotesi di differimento o di diniego e fissare il termine del preavviso, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni.
5. Il lavoratore può riscattare tale periodo ovvero versare la contribuzione relativa secondo i criteri dei versamenti volontari.

ARTICOLO 5: Congedi per formazione continua

1. I lavoratori, sia occupati che non, hanno diritto a proseguire i percorsi formativi per l'intero arco della vita, per aumentare conoscenze e competenze. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa integrata e modulare, accreditata secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/97 e relativo regolamento attuativo, offerta che deve consentire percorsi formativi personalizzati, sulla base di crediti formativi e di certificazione valida in ambito nazionale ed europeo. La formazione può essere scelta autonoma del lavoratore o essere predisposta dall'azienda, attraverso piani formativi aziendali o territoriali concordati fra le parti sociali.
2. La contrattazione collettiva di categoria, di qualsiasi livello, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. A fronte di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione d'orario finalizzate alla formazione dei lavoratori, anche con l'utilizzo delle 150 ore, delle banche ore o di altri strumenti, tra cui il part-time e gli anni sabbatici, i costi degli interventi formativi vengono finanziati attraverso le risorse del Fondo per l'occupazione, entro il limite di 30 miliardi l'anno.
4. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento attuativo dell’articolo 17 della legge n. 196/97, può essere integrato, sulla base di accordi anche settoriali, attraverso l'apporto di risorse finanziarie professionali, temporali, logistiche e organizzative.

ARTICOLO 6: Anticipazione del trattamento di fine rapporto

1. Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (acquisto prima casa e cure mediche), il TFR può essere anticipato anche in presenza dei congedi per assenza facoltativa e per congedi per formazione e formazione continua (!?). L'anticipazione è corrisposta con la retribuzione del mese precedente quello d'inizio del congedo. Tali disposizioni valgono anche per le indennità equipollenti al TFR , comunque denominate, spettanti ai lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Forse vuole corretto il testo, perché 11 precedente riferimento, per le anticipazioni del TFR, agli articoli 4 e 5 che trattavano di congedi per gravi motivi familiari e congedi per formazione, aveva senso; l’attuale riferimento agli stessi 2 articoli nel nuovo testo non lo ha più in quanto l'articolo 5 tratta di congedi per formazione continua che non necessariamente prevedono la sospensione dell'attività lavorativa.

2.Gli statuti delle forme di previdenza complementare possono prevedere la possibilità di conseguire una anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i congedi di cui agli articoli 4 e 5 (quali riferimenti? Vecchio o nuovo testo?)..

Sarebbe più opportuno scrivere che gli statuti dei Fondi di previdenza complementare dovranno prevedere la medesima possibilità di anticipazione, correggendo anche in questo caso l'articolo per quanto attiene il riferimento agli articoli che trattano dei periodi di congedo interessati.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e quello per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 in riferimento ai dipendenti pubblici.

ARTICOLO 7: Prolungamento dell'età pensionabile

1. I soggetti che usufruiscono, avendone diritto, dei congedi previsti dall'articolo 4, comma 1 (cioè dei congedi per formazione), possono prolungare il rapporto di lavoro per un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di età di pensionamento obbligatoria.

CAPO III
FLESSIBILITÀ' Dl ORARIO

ARTICOLO 8: Misure a sostegno della flessibilità d'orario

1. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui alla legge n. 236/93, una quota dello stesso pari a L. 40 miliardi a partire dal 1999, è destinata a contributi, di cui almeno il 50% destinato ad imprese fino a 50 dipendenti, a favore delle imprese che applicano accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche di minore in affido o adottato, ed anche quando uno dei genitori è lavoratore autonomo, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (pari-time reversibile, telelavoro e lavoro a casa, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato), con priorità per i genitori di bambini di età inferiore agli 8 anni;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. I contributi di cui sopra sono concessi con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per la Solidarietà Sociale e le Pari Opportunità.

CAPO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ' E DELLA PATERNITÀ'

ARTICOLO 9: Sostituzione di lavoratori assenti

1. Stabilisce che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per astensione obbligatoria, anche anticipata, o facoltativa ai sensi della legge n. 1204/71, può avvenire anche con un anticipo di un mese rispetto all'inizio dell'assenza, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Per le aziende con meno di 20 dipendenti, ai contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori a tempo determinato per i motivi di cui al comma 1, è concesso uno sgravio pari al 50%. Tale disposizione trova applicazione fino al compimento di un anno di età del bambino della lavoratrice o lavoratore assente e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affido.

Mi pare una versione migliorativa rispetto alla precedente che prevedeva una contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti, cioè quasi nulla. E' poi del tutto positivo quanto aggiunto per i casi di adozione o affidamento.

3. Nelle imprese ove lavorino lavoratrici autonome cui si applica la legge 546/87 (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre e colone), in caso di maternità delle stesse, e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza di minore adottato o in affido, è possibile l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi con le stesse agevolazioni contributive previste al precedente comma 2.

ARTICOLO 10: Parti gemellari

1. Aggiunge un comma alla fine dell'articolo 10 della L. 1204/71 con cui si stabilisce che in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste (2 ore) utilizzate anche dal padre

Positivo, anche se bisognerebbe forse pensare, per queste particolari situazioni a qualcosa di più anche in tema di astensione obbligatoria post-parto o, almeno, per l'astensione facoltativa.

ARTICOLO 11: Parti prematuri

1. Aggiunge due commi all'articolo 4 della legge n. 1204/71 (astensione obbligatoria), prevedendo, nel primo, che in caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione successivo alla nascita del bambino; nel secondo che la lavoratrice madre deve produrre, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto e le condizioni di salute del neonato.

E' stato riscritto in modo più chiaro ed è indubbiamente una novità positiva, rispetto alla normativa esistente, in quanto garantisce in ogni caso alla lavoratrice di poter usufruire di tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria.

ARTICOLO 12: Flessibilità dell'astensione obbligatoria

1.Viene aggiunto il seguente articolo dopo l'articolo 4 della legge n. 1204/71:

"4-bis

1.1) Ferma restando la durata complessiva dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ". Riteniamo vada aggiunto "in accordo con il delegato alla sicurezza che dovrà verificare che non si modifichino le condizioni di lavoro nelle quali la lavoratrice incinta si trova ad operare"
2. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e della Solidarietà Sociale, provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del DPR n. 1026/76.

Per quel che si riferisce al comma 2, ritengo che dovrebbe quantomeno essere prevista la consultazione con le parti sociali.

ARTICOLO 13: Astensione dal lavoro del padre lavoratore

1. Inserisce i seguenti 2 articoli dopo l'articolo 6 della legge n.903/77:

"Articolo 6-bis.

1. Il padre lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, primo e terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204."

Questo avveniva già a seguito di diverse sentenze della Corte costituzionale, in questo modo si chiarisce al meglio in quanto direttamente previsto dalla legge.

"Articolo 6-ter:

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge n. 1204 del 1971 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Vale quanto detto a commento dell'articolo 6-bis.

ARTICOLO 14: Estensione di norme per specifiche categorie di lavoratrici madri

1. I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di Polizia municipale.

E' certamente positiva l'estensione alla Polizia municipale di quanto già previsto per altri corpi di polizia.

ARTICOLO 15: Delega al governo

1. Delega al governo per la emanazione di un testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificare e coordinare le norme;
b) riformulare articoli, commi o incisi per esigenze di rinvio o di raccordo;
c) abrogare le disposizioni anteriori incompatibili o divenute prive di oggetto.
2. Con l'entrata in vigore del testo unico, sono abrogate le disposizioni oggetto del testo medesimo. Le norme relative a tali materie emanate successivamente sono formulate come modifiche o integrazioni del testo unico.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico, possono essere emanate, nel rispetto dei principi sopra detti, disposizioni correttive del decreto medesimo.
4. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 esprimono parere, entro 30 giorni dalla richiesta, le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Anche se si presuppone vi sarà un coinvolgimento delle parti sociali, sarebbe opportuno che nel testo si presupponesse quantomeno una loro consultazione preventiva.

ARTICOLO 16: Statistiche ufficiali sui tempi di vita

1. L'ISTAT assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione dell'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.

ARTICOLO 17: Disposizioni diverse

1. Nei casi di assenza di cui alla presente legge, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto e al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o congedo; hanno altresì diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

Migliorato, in quanto è stato tolto la condizione di durata di almeno 12 mesi dell'assenza.

2. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto alla legge.
3. Sono abrogate le norme di legge incompatibili con la legge in oggetto ed in particolare l'articolo 7 della legge n. 903/77.

ARTICOLO 18: Disposizioni in materia di recesso

1. E' nullo il licenziamento causato dalla richiesta o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 2 e 13.
2. La richiesta di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottivo o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

Ci pare corretto il riferimento agli articoli e positiva l'estensione della norma ai casi di adozione o affido.

CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

ARTICOLO 19: Permessi per l'assistenza a portatori di handicap

1. Modifica l'articolo 33 della legge n. 104/92 nel seguente modo:
a) comma 3: copertura con contribuzione figurativa dei permessi mensili (3 giorni) concessi ai familiari di persone disabili in situazione di gravità;
b) comma 6: chiarisce che il lavoratore in situazione di gravità può chiedere alternativamente o i 3 giorni di permesso mensile o le 2 ore di permesso giornaliero.

Veniva previsto anche nel testo precedente ma era inserito in un altro articolo.

ARTICOLO 20: Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap

1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge n. 104/92 si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

E' una novità positiva, in quanto la normativa tuttora in vigore dispone che le agevolazioni sopra richiamate spettano solo qualora entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti; era comunque già contenuta nel precedente testo anche se inserita in un articolo diverso.

CAPO VI
NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 21: Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 20 della legge in esame, valutato in L. 261 miliardi per l'anno 1999 ed in L. 265 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a L. 236 miliardi per l'anno 1999 e a L. 240 miliardi dall'anno 2000, mediante riduzione del Fondo per l'occupazione e per la restante parte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 285/97.
2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

E' stato riscritto in considerazione del fatto che al testo precedente è aggiunto un nuovo capitolo riferito ai TEMPI DELLE CITTÀ' e che - finanziariamente - nulla ha da spartire con i capitoli precedenti. Sarebbe, comunque, molto meglio se si trattasse di risorse aggiuntive. Non è più previsto che le somme sopra richiamate confluiscano al Fondo per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge n. 449/97.

CAPO VII
TEMPI DELLA CITTÀ'

ARTICOLO 22: Compiti delle regioni

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni definiscono, ai sensi dell'art.36 della legge n. 142/90, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche con l'utilizzo delle risorse di cui al successivo articolo 28, per la predisposizione ed attuazione di piani territoriali di coordinamento degli orari di cui all'articolo 24 e di costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire, nell'ambito degli assessorati competenti ed a carico dei rispettivi bilanci, un comitato tecnico composto da esperti di diversi campi, cui affidare compiti consultivi e di indirizzo in ordine al coordinamento degli orari ed alla applicazione delle disposizioni regionali attuative dell'articolo 36 della legge n. 142/90.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali di coordinamento degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) le procedure per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con numero di abitanti non superiore a 30.000;
6. Le regioni a statuto speciali e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le proprie competenze.

Per come è scritto, la cosa riguarderà anche la UIL ed in particolare i suoi servizi: infatti alla lettera a) si parla di servizi pubblici e privati:

ARTICOLO 23: Compiti dei comuni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al precedente articolo 2, comma 1, i comuni con più di 30.000 abitanti attuano le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90, secondo le modalità di seguito indicate.
2. In caso di inadempimento di quanto sopra, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione entro i 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni qui date in forma associata.

ARTICOLO 24: Piano territoriale degli orari

1. Il piano territoriale di coordinamento degli orari realizza le finalità di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con più di 30.000 abitanti sono obbligati a prevedere un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari, il quale partecipa alla conferenza dei dirigenti ai sensi della legge n. 142/90.
3. I comuni con meno di 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui sopra in forma associata.
4. Il sindaco, e per suo incarico il responsabile di cui al comma 2, elaborano le linee guida del piano.
5. Per la predisposizione del piano il sindaco attua forme di concertazione con le amministrazioni pubbliche coinvolte, con le parti sociali e con le associazioni di cittadini.
6. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, delle Istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
7. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed é vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.

ARTICOLO 25: Tavolo di concertazione

1. Per l'attuazione e la verifica del piano, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano, oltre a sindaco, prefetto, presidente della provincia e presidenti delle comunità montane, rappresentanti di tutte le amministrazioni pubbliche non statali coinvolte, rappresentanti sindacali degli imprenditori di tutti i settori, rappresentanti sindacali dei lavoratori, rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti nel territorio, il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle Università, rappresentanti delle associazioni dei cittadini e delle cittadine presenti nel territorio, i presidenti delle aziende di trasporto urbano e non, nonché i rappresentanti delle ferrovie.

Vanno meglio definiti i criteri di maggiore rappresentatività, sia per quanto riguarda le rappresentanze sindacali dei lavoratori che le associazioni. Diversamente un simile tavolo di concertazione non potrà mai funzionare

2. Per l'attuazione del piano il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati sopra richiamati.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi riferiti al traffico o all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedono la modifica degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute e rispettare le ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni delle città capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

Ulteriore concertazione che, seppure comprensibile, complica ulteriormente l'applicazione della legge.

ARTICOLO 26: Orari della pubblica amministrazione

1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano territoriale degli orari, ai sensi del d. leg.vo n.29193, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate di apertura la pubblico degli orari dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante l'orario di chiusura dei servizi stessi e, con la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

ARTICOLO 27: Banche dei tempi

1. I comuni possono promuovere la costituzione di "banche dei tempi" da parte di singoli cittadini e di associazioni. Tali centri devono essere destinati a raccogliere disponibilità di tempo dei propri associati per impieghi sociali e per forme di solidarietà e a finalizzarle all'ampliamento delle fasce orarie di utilizzo dei servizi della città, all'aiuto alle famiglie nella cura delle persone anziane, nella cura e nella formazione dei bambini e degli adolescenti e allo scambio di servizi di vicinato.
2. Per favorire le iniziative previste dalle banche dei tempi, i comuni possono, tramite convenzioni, disporre l'utilizzo di locali di proprietà comunale, nonché l'adozione di agevolazioni fiscali, tariffarie o nella fruizione dei servizi a favore dei soggetti che vi partecipano.
3. Le Banche dei Tempi possono accedere ai finanziamenti previsti al successivo articolo 28.
4. Ai fini tributari, alle banche dei tempi si applicano le disposizioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Riteniamo che l'articolo vada completamente riscritto in quanto così com'é , da un lato non risponde alla natura ed ai principi delle Banche del Tempo e, dall'altro sembra finalizzarle ad una riduzione dell'intervento pubblico nei servizi alla persona, il che ci pare assolutamente inaccettabile.

ARTICOLO 28: Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città

1. E' istituito il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, con dotazione annua di 50 miliardi, a valere sul gettito di cui all'articolo 8 della legge n. 448/98 (carbontax).
2. Il Ministro delle finanze, entro il mese di giugno di ogni anno, ripartisce la somma tra le regioni, in proporzione ai consumi annui di benzine e gasolio rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità di ripartizione ci paiono quantomeno strane, a meno che non si pensi che l'armonizzazione dei tempi passi unicamente attraverso l'obiettivo di riduzione dell'uso dei mezzi privati..

3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese tese ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nei piani di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati dai comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini d'utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2;
d) progetti riguardanti i sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate e l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie.

Come é possibile pensare alla chiusura delle aree urbane più densamente popolate? Pensiamo ad alcune periferie!

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quale Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, convoca ogni anno, entro il mese di febbraio, una conferenza di coordinamento e di indirizzo per l'esame dei risultati conseguiti dall'uso del Fondo e per la definizione delle linee di intervento futuro.
6. Alla conferenza di cui sopra, partecipano i vari ministri interessati, nonché i rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni, delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

Altro "tavolo" amplissimo, che rischia di funzionare solo in modo formale

7. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui sopra, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
8. Modifica il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448/98, aggiungendo che le risorse recuperate in tal modo servono anche a finanziare il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città.

UNA CONSIDERAZIONE FINALE

Può rappresentare occasione di slittamento nei tempi d’approvazione della legge l’aver congiunto il disegno di legge sui congedi parentali con quello degli orari della città. Si tratterà di valutare quali eventuali sollecitazioni mettere in campo affinché i tempi non si allunghino artatamente.

APPLICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
SUI CONGEDI PARENTALI

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