
Responsabile: Stefania SIDOLI
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SCHEDE SUI CONTENUTI DISEGNO
Dl LEGGE CAPO I ARTICOLO 1: Finalità 1. Definisce, quale finalità
della legge, la promozione tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di
relazione, attraverso: Rispetto ai testi
precedenti c'è, di nuovo, il riferimento ai tempi della città e all'uso
del tempo per solidarietà sociale. CAPO II ARTICOLO 2. Congedi dei Genitori Modifica gli articoli 1, 7 e
15 della legge n. 1204/1971. Conferma quanto previsto nel testo
precedente e cioè che in presenza di madre disoccupata, o studentessa, o
lavoratrice autonoma, libera professionista,
domestica o lavorante a domicilio, il padre lavoratore dipendente ha diritto
ad avvalersi della astensione facoltativa. La novità è costituita
dall'aver esteso 11 diritto all'astensione facoltativa, e relativa
indennità, alle lavoratrici autonome: rimane aperto il problema delle
lavoratrici a domicilio e delle domestiche, che sono escluse dal diritto
all'astensione facoltativa, riconosciuta appunto alle lavoratrici autonome.
Se le lavoratrici a domicilio sono iscritte come artigiane possono godere
del diritto? 2. Viene sostituito
completamente l'articolo 7, che regolamenta l'astensione facoltativa, nel
seguente modo: "Articolo 7 2.1) Nei primi otto anni di
vita del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro, anche
contemporaneamente, per periodi cumulativamente non superiori a 10 mesi,
fatta l'eccezione di cui in seguito, con le seguenti modalità: "Articolo 15 3.1) Le lavoratrici
hanno diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fissata dagli articoli 4 e 5
della 1204. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia. Il punto 3.4) va bene se si intende che si considerano i redditi lì indicati, va modificato se ci si riferisce anche al reddito del coniuge, poiché il dispositivo parla chiaramente di "reddito individuale". 3.5) Conferma
delle vigenti disposizioni in materia di corresponsione delle indennità
previste dal presente articolo e della non subordinazione delle stesse a
particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa." - Si continua, quindi, con l'esclusione già sottolineata al punto 1 dell'art. 2 ARTICOLO 3: Congedi per eventi e cause particolari 1. Diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni Lavorativi l'anno in caso di decesso o documentata
grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di grave
infermità, possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
orario di lavoro. E' dunque positivamente superato il criterio secondo il quale potevano beneficiarne solo i dipendenti di aziende con oltre 250 dipendenti 3. I contratti collettivi
disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di
qualificazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la
sospensione di cui al precedente comma 2. ARTICOLO 4: Congedi per formazione 1. Ferme restando le
vigenti disposizioni relative al diritto di studio di cui all'articolo 10
della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro,
pubblici o privati, con 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso
datore, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per un
congedo di formazione, intero o frazionato, non superiore ad 11 mesi
nell'arco della intera vita lavorativa. ARTICOLO 5: Congedi per formazione continua 1. I lavoratori, sia occupati
che non, hanno diritto a proseguire i percorsi formativi per l'intero arco
della vita, per aumentare conoscenze e competenze. Lo Stato, le regioni e
gli enti locali assicurano un'offerta formativa integrata e modulare,
accreditata secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/97 e
relativo regolamento attuativo, offerta che deve consentire percorsi
formativi personalizzati, sulla base di crediti formativi e di
certificazione valida in ambito nazionale ed europeo. La formazione può
essere scelta autonoma del lavoratore o essere predisposta dall'azienda,
attraverso piani formativi aziendali o territoriali concordati fra le parti
sociali. ARTICOLO 6: Anticipazione del trattamento di fine rapporto 1. Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (acquisto prima casa e cure mediche), il TFR può essere anticipato anche in presenza dei congedi per assenza facoltativa e per congedi per formazione e formazione continua (!?). L'anticipazione è corrisposta con la retribuzione del mese precedente quello d'inizio del congedo. Tali disposizioni valgono anche per le indennità equipollenti al TFR , comunque denominate, spettanti ai lavoratori dipendenti pubblici o privati. Forse vuole corretto il testo, perché 11 precedente riferimento, per le anticipazioni del TFR, agli articoli 4 e 5 che trattavano di congedi per gravi motivi familiari e congedi per formazione, aveva senso; lattuale riferimento agli stessi 2 articoli nel nuovo testo non lo ha più in quanto l'articolo 5 tratta di congedi per formazione continua che non necessariamente prevedono la sospensione dell'attività lavorativa. 2.Gli statuti delle forme di previdenza complementare possono prevedere la possibilità di conseguire una anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i congedi di cui agli articoli 4 e 5 (quali riferimenti? Vecchio o nuovo testo?).. Sarebbe più opportuno scrivere che gli statuti dei Fondi di previdenza complementare dovranno prevedere la medesima possibilità di anticipazione, correggendo anche in questo caso l'articolo per quanto attiene il riferimento agli articoli che trattano dei periodi di congedo interessati. 3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e quello per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 in riferimento ai dipendenti pubblici. ARTICOLO 7: Prolungamento dell'età pensionabile 1. I soggetti che usufruiscono, avendone diritto, dei congedi previsti dall'articolo 4, comma 1 (cioè dei congedi per formazione), possono prolungare il rapporto di lavoro per un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di età di pensionamento obbligatoria. CAPO III ARTICOLO 8: Misure a sostegno della flessibilità d'orario 1. Nell'ambito del fondo per
l'occupazione di cui alla legge n. 236/93, una quota dello stesso pari a L.
40 miliardi a partire dal 1999, è destinata a contributi, di cui almeno il
50% destinato ad imprese fino a 50 dipendenti, a favore delle imprese che
applicano accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la
flessibilità ed in particolare: CAPO IV ARTICOLO 9: Sostituzione di lavoratori assenti 1. Stabilisce che
l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratrici o lavoratori assenti per astensione obbligatoria, anche
anticipata, o facoltativa ai sensi della legge n. 1204/71, può avvenire
anche con un anticipo di un mese rispetto all'inizio dell'assenza, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Mi pare una versione migliorativa rispetto alla precedente che prevedeva una contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti, cioè quasi nulla. E' poi del tutto positivo quanto aggiunto per i casi di adozione o affidamento. 3. Nelle imprese ove lavorino lavoratrici autonome cui si applica la legge 546/87 (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre e colone), in caso di maternità delle stesse, e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza di minore adottato o in affido, è possibile l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi con le stesse agevolazioni contributive previste al precedente comma 2. ARTICOLO 10: Parti gemellari 1. Aggiunge un comma alla fine dell'articolo 10 della L. 1204/71 con cui si stabilisce che in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste (2 ore) utilizzate anche dal padre Positivo, anche se bisognerebbe forse pensare, per queste particolari situazioni a qualcosa di più anche in tema di astensione obbligatoria post-parto o, almeno, per l'astensione facoltativa. ARTICOLO 11: Parti prematuri 1. Aggiunge due commi all'articolo 4 della legge n. 1204/71 (astensione obbligatoria), prevedendo, nel primo, che in caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione successivo alla nascita del bambino; nel secondo che la lavoratrice madre deve produrre, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto e le condizioni di salute del neonato. E' stato riscritto in modo più chiaro ed è indubbiamente una novità positiva, rispetto alla normativa esistente, in quanto garantisce in ogni caso alla lavoratrice di poter usufruire di tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria. ARTICOLO 12: Flessibilità dell'astensione obbligatoria 1.Viene aggiunto il seguente articolo dopo l'articolo 4 della legge n. 1204/71: "4-bis 1.1) Ferma restando la durata
complessiva dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno la facoltà
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del SSN attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro ". Riteniamo vada
aggiunto "in accordo con il delegato alla sicurezza che dovrà
verificare che non si modifichino le condizioni di lavoro nelle quali la
lavoratrice incinta si trova ad operare" Per quel che si riferisce al comma 2, ritengo che dovrebbe quantomeno essere prevista la consultazione con le parti sociali. ARTICOLO 13: Astensione dal lavoro del padre lavoratore 1. Inserisce i seguenti 2 articoli dopo l'articolo 6 della legge n.903/77: "Articolo 6-bis. 1. Il padre lavoratore ha
diritto di assentarsi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre o di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Questo avveniva già a seguito di diverse sentenze della Corte costituzionale, in questo modo si chiarisce al meglio in quanto direttamente previsto dalla legge. "Articolo 6-ter: 1. I periodi di riposo di cui
all'articolo 10 della legge n. 1204 del 1971 e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore: Vale quanto detto a commento dell'articolo 6-bis. ARTICOLO 14: Estensione di norme per specifiche categorie di lavoratrici madri 1. I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di Polizia municipale. E' certamente positiva l'estensione alla Polizia municipale di quanto già previsto per altri corpi di polizia. ARTICOLO 15: Delega al governo 1. Delega al governo
per la emanazione di un testo unico in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge in oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: Anche se si presuppone vi sarà un coinvolgimento delle parti sociali, sarebbe opportuno che nel testo si presupponesse quantomeno una loro consultazione preventiva. ARTICOLO 16: Statistiche ufficiali sui tempi di vita 1. L'ISTAT assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione dell'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età. ARTICOLO 17: Disposizioni diverse 1. Nei casi di assenza di cui alla presente legge, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto e al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o congedo; hanno altresì diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Migliorato, in quanto è stato tolto la condizione di durata di almeno 12 mesi dell'assenza. 2. I contratti collettivi di
lavoro possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto alla legge. ARTICOLO 18: Disposizioni in materia di recesso 1. E' nullo il licenziamento
causato dalla richiesta o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 2
e 13. Ci pare corretto il riferimento agli articoli e positiva l'estensione della norma ai casi di adozione o affido. CAPO V ARTICOLO 19: Permessi per l'assistenza a portatori di handicap 1. Modifica l'articolo 33
della legge n. 104/92 nel seguente modo: Veniva previsto anche nel testo precedente ma era inserito in un altro articolo. ARTICOLO 20: Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge n. 104/92 si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. E' una novità positiva, in quanto la normativa tuttora in vigore dispone che le agevolazioni sopra richiamate spettano solo qualora entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti; era comunque già contenuta nel precedente testo anche se inserita in un articolo diverso. CAPO VI ARTICOLO 21: Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalle
disposizioni di cui agli articoli da 2 a 20 della legge in esame, valutato
in L. 261 miliardi per l'anno 1999 ed in L. 265 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede, quanto a L. 236 miliardi per l'anno 1999 e a L.
240 miliardi dall'anno 2000, mediante riduzione del Fondo per l'occupazione
e per la restante parte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 285/97. E' stato riscritto in considerazione del fatto che al testo precedente è aggiunto un nuovo capitolo riferito ai TEMPI DELLE CITTÀ' e che - finanziariamente - nulla ha da spartire con i capitoli precedenti. Sarebbe, comunque, molto meglio se si trattasse di risorse aggiuntive. Non è più previsto che le somme sopra richiamate confluiscano al Fondo per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge n. 449/97. CAPO VII ARTICOLO 22: Compiti delle regioni 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni definiscono, ai
sensi dell'art.36 della legge n. 142/90, norme per il coordinamento da parte
dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i
principi del presente capo. Per come è scritto, la cosa riguarderà anche la UIL ed in particolare i suoi servizi: infatti alla lettera a) si parla di servizi pubblici e privati: ARTICOLO 23: Compiti dei comuni 1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al precedente articolo 2,
comma 1, i comuni con più di 30.000 abitanti attuano le disposizioni
dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90, secondo le modalità di
seguito indicate. ARTICOLO 24: Piano territoriale degli orari 1. Il piano territoriale di
coordinamento degli orari realizza le finalità di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed
indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al
funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro
graduale armonizzazione e coordinamento. ARTICOLO 25: Tavolo di concertazione 1. Per l'attuazione e la verifica del piano, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano, oltre a sindaco, prefetto, presidente della provincia e presidenti delle comunità montane, rappresentanti di tutte le amministrazioni pubbliche non statali coinvolte, rappresentanti sindacali degli imprenditori di tutti i settori, rappresentanti sindacali dei lavoratori, rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti nel territorio, il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle Università, rappresentanti delle associazioni dei cittadini e delle cittadine presenti nel territorio, i presidenti delle aziende di trasporto urbano e non, nonché i rappresentanti delle ferrovie. Vanno meglio definiti i criteri di maggiore rappresentatività, sia per quanto riguarda le rappresentanze sindacali dei lavoratori che le associazioni. Diversamente un simile tavolo di concertazione non potrà mai funzionare 2. Per l'attuazione del piano
il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati sopra
richiamati. Ulteriore concertazione che, seppure comprensibile, complica ulteriormente l'applicazione della legge. ARTICOLO 26: Orari della pubblica amministrazione 1. Le articolazioni e le
scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che
risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento. ARTICOLO 27: Banche dei tempi 1. I comuni possono
promuovere la costituzione di "banche dei tempi" da parte di
singoli cittadini e di associazioni. Tali centri devono essere destinati a
raccogliere disponibilità di tempo dei propri associati per impieghi
sociali e per forme di solidarietà e a finalizzarle all'ampliamento delle
fasce orarie di utilizzo dei servizi della città, all'aiuto alle famiglie
nella cura delle persone anziane, nella cura e nella formazione dei bambini
e degli adolescenti e allo scambio di servizi di vicinato. Riteniamo che l'articolo vada completamente riscritto in quanto così com'é , da un lato non risponde alla natura ed ai principi delle Banche del Tempo e, dall'altro sembra finalizzarle ad una riduzione dell'intervento pubblico nei servizi alla persona, il che ci pare assolutamente inaccettabile. ARTICOLO 28: Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città 1. E' istituito il Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città, con dotazione annua di 50 miliardi,
a valere sul gettito di cui all'articolo 8 della legge n. 448/98
(carbontax). Le modalità di ripartizione ci paiono quantomeno strane, a meno che non si pensi che l'armonizzazione dei tempi passi unicamente attraverso l'obiettivo di riduzione dell'uso dei mezzi privati.. 3. Le regioni iscrivono
le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale
confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese
tese ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nei piani di cui
all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27. Come é possibile pensare alla chiusura delle aree urbane più densamente popolate? Pensiamo ad alcune periferie! 5. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, quale Presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, convoca ogni anno, entro il mese di febbraio, una conferenza di
coordinamento e di indirizzo per l'esame dei risultati conseguiti dall'uso
del Fondo e per la definizione delle linee di intervento futuro. Altro "tavolo" amplissimo, che rischia di funzionare solo in modo formale 7. Il Governo, entro il mese
di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui
sopra, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione
dei tempi e degli orari delle città. UNA CONSIDERAZIONE FINALE Può rappresentare occasione di slittamento nei tempi dapprovazione della legge laver congiunto il disegno di legge sui congedi parentali con quello degli orari della città. Si tratterà di valutare quali eventuali sollecitazioni mettere in campo affinché i tempi non si allunghino artatamente. |
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