Applicazione
dellaccordo
1) Laccordo
quadro sui congedi parentali, in Italia sta per trovare applicazione per via
legislativa. E stata, infatti, licenziata dalla Commissione Lavoro
della Camera dei Deputati la legge Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla a formazione
e per il coordinamento dei tempi delle città, più comunemente nota come
legge sui congedi parentali che - una volta approvata dal Parlamento -
regolerà per via legislativa una diversa gestione dei tempi di lavoro e di
vita delle lavoratrici e dei lavoratori italiani.
2) Lobiettivo prioritario per le lavoratrici ed i lavoratori italiani era
quello poter contare su una diversa e migliore divisione di compiti
allinterno del nucleo familiare, senza escludere nuove possibilità di
crescita professionale, in una città capace di capire ed aiutare i tempi
delle donne e degli uomini, per cui la scelta legislativa sembrava la più
logica perché la sola in grado di garantire il diritto ad una migliore
armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura legandoli alle naturali
aspirazioni di ognuno a passaggi di carriera, che né la contrattazione
collettiva né regolamenti precedenti avevano finora assicurato.
3) Un aspetto certamente importante della legge sta nellesplicito
riconoscimento del ruolo fondamentale delle parti sociali ed in particolare
della contrattazione collettiva e della concertazione, che rappresentano gli
strumenti veri di attuazione della legge, particolarmente in alcuni
aspetti di grande delicatezza, quali: le modalità di astensione dal lavoro,
le misure di sostegno delle flessibilità dorario; le modalità relative
alla fruizione dei congedi per gravi motivi familiari e per formazione; i
percorsi ipotizzati per lutilizzazione delle possibili necessarie
integrazioni.
4) Il Governo, con questa legge, ha cercato di applicare correttamente
laccordo-quadro, tuttavia non possiamo ignorare che questa legge é
rivolta teoricamente a tutte le lavoratrici, ma nella pratica coinvolge
soltanto una parte di esse. Non solo, infatti, linesistenza della
contrattazione nelle piccole realtà aziendali impedisce di fatto alle donne
che ivi operano di usufruire dei possibili benefici proposti dalla legge, ma
sono totalmente escluse dagli effetti legislativi le giovani donne impegnate
nei lavori atipici (e non possiamo ignorare la maggioranza delle 200.000
donne che hanno trovato lavoro lo scorso anno appartengono a questa
categoria). Paradossalmente, quindi, rischiamo che le escluse siano proprio
le lavoratrici maggiormente coinvolte dai temi legati alla maternità ed
alla crescita dei figli in età prescolare. Francamente, la risposta del
Governo secondo la quale la definizione di ulteriori tipi di tutela é
subordinata alla formalizzazione del loro stato giuridico, non può e non
deve soddisfarci.
Il diritto al congedo
parentale.
5) La legge 1204/1971 sulla tutela
della maternità, prevedeva il diritto ad assentarsi dal lavoro alle
lavoratrici e lavoratori da lavoro dipendente e e la legge 546 del 1987
estendeva il diritto alle lavoratrici autonome, commercianti, lavoratrici
agricole, colone e mezzadre: rimane aperto il problema delle lavoratrici a
domicilio e delle domestiche, che sono escluse dal diritto all'astensione
facoltativa, riconosciuta appunto alle lavoratrici autonome.
6) - 7) Lattuale legge - come le normative preesistenti - non prevede
alcuna forma di esclusione, mentre - per contro - in essa vi é
significativo il riconoscimento delle coppie di fatto con una
equiparazione che risponde per la prima volta alla realtà sostanziale e non
formale della società italiana.
8) In caso di parti plurimi, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono esser
utilizzate anche dal padre. In caso di bambini portatori di handicap purché
non ricoverati in istituti specializzati di cura, secondo quanto previsto
dalla legge 104/92 la madre ed il padre (anche adottivi o affidatari) hanno
diritto ad una astensione facoltativa dal lavoro fino a tre anni di età del
bambino e, in alternativa a due ore di permesso giornaliero retribuito
sempre fino al terzo anno di età del bambino. Queste disposizioni valgono
anche qualora laltro genitore non ne abbia diritto.
9) Il diritto al congedo é individuale e non trasferibile.
10) Il congedo può essere usufruito, anche da ambedue i genitori
contemporaneamente, fino alletà massima di otto anni del bambino e per
un periodo che non può superare complessivamente il limite dei dieci mesi.
11) Non esiste nessun obbligo a prendere il congedo parentale immediatamente
dopo il parto. Secondo la normativa italiana, infatti immediatamente dopo il
parto si ha diritto allastensione obbligatoria (tre mesi) per la madre (e
per il padre se la madre é gravemente ammalata o defunta - questo vale
anche per bambini adottati o in affido).
12) Il congedo può essere usufruito (sia dalla madre che dal padre) per un
periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a sei mesi.
Qualora vi sia un solo genitore il periodo é esteso ad un massimo di dieci
mesi (continuativi o frazionati)
13) Con lapprovazione di questa legge ci auguriamo che un sempre maggior
numero di padri usufruisca dei congedi parentali.
Esercizio del diritto al
congedo parentale
14) - 15) Ai fini
dellesercizio del diritto al congedo, il genitore deve preavvisare il
datore di lavoro (salvo i casi di oggettiva impossibilità) secondo i
criteri e le modalità previste dalla contrattazione collettiva e comunque
con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni. Va inoltre presentato un
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
locale. Durante i periodi di assenza la lavoratrice ed il lavoratore sono
tenuti a presentare una dichiarazione in cui si attesti che laltro
genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso
motivo.
16) Il congedo parentale non può essere negato dal datore di lavoro, salvo
i casi previsti nela domanda 19.
17) Non esistono misure particolari . Per le imprese fino a 50 dipendenti
(P.M.I.) é prevista una quota nellambito del Fondo per loccupazione
destinata a contributi, a patto che queste aziende applichino accordi
contrattuali che prevedono azioni positive a favore della flessibilità. In
particolare:
a) progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre
-anche quando uno dei genitori é lavoratore autonomo (ed anche quando si
tratti di genitori di figli adottivi o in affidamento) di usufruire di
particolari forme di flessibilità dorario con priorità per i genitori
di bambini in età inferiore agli otto anni;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo che benefici del periodo di congedo obbligatorio o del
congedo parentale, con un latro imprenditore o lavoratore autonomo.
18) Limprenditore in sostituzione del lavoratore o la lavoratrice in
congedo obbligatorio o anticipato (L. 1204/71) deve assumere un altro
lavoratore a tempo determinato, anche con un anticipo di un mese rispetto
allinizio dellassenza, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
19) A nostro avviso, il datore di lavoro può mettere fine al congedo
parentale in caso che il congedo preso non sia stato usufruito per la cura
del bambino bensì per altri motivi non rientrano nella tipologia prevista
dalla legge (congedi parentali o per formazione).
20) - 21) Legalmente non esistono problemi legati al divieto di
licenziamento previsto dalla legislazione italiana in caso di astensione dal
lavoro obbligatoria o facoltativa che sia per motivi di maternità, come la
stessa legislazione (L. 1204/71) prevede che la lavoratrice ed il lavoratore
dopo il congedo ritornino al proprio posto di lavoro con la medesima
mansione, o mansione equivalente a quella prima dellastensione.
22)
Tutela dei diritti acquisiti
- Sicurezza sociale legale
Contribuzione pensionistica durante il periodo di congedo
23) -24)- 25) Durante il
periodo di congedo le lavoratrici (ed i lavoratori) hanno diritto ad una
indennità giornaliera pari all80% della retribuzione (astensione
obbligatoria L. 1204/71); hanno invece diritto, in caso di astensione
facoltativa:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, ad una indennità pari al 30%
della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi; questo periodo é coperto da contribuzione figurativa;
b) fino al compimento dellottavo anno di vita del bambino, comunque per
il restante periodo di astensione facoltativa, la madre o il padre hanno
diritto al 30% della contribuzione, solo se però il reddito individuale
dellinteressato sia inferiore ai 2/5 dellimporto del trattamento
minimo di pensione a carico dellassicurazione generale obbligatoria.
Per i periodi di assenza per malattia del bambino si prevede:
a) fino al compimento del terzo anno di età del bambino: contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno fino al compimento dellottavo la
copertura viene calcolata tenendo conto il reddito individuale (vedi punto b
precedente) determinato dai criteri previsti in materia di limiti reddituali
per lintegrazione al minimo, per cui il lavoratore o la lavoratrice
interessata usufruiscono dellindennità previste per lerogazione delle
prestazioni dellassicurazione obbligatoria contro le malattie dallente
assicuratore presso il quale la lavoratrice o il lavoratore sono assicurati;
tali indennità non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o
ad anzianità assicurativa.
Queste disposizioni valgono anche per i genitori adottivi o affidatari.
26) Al datore di lavoro spetta il versamento del 20% della retribuzione
durante il periodo di astensione obbligatoria (L 1204/71), fatte salve
diverse ulteriori disposizioni di integrazioni a seguito di contrattazione
aziendale.
Forza maggiore
27) - 28) I congedi per causa
di forza maggiore nella legge vengono definiti: congedi per eventi e
cause particolari. Danno diritto a un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi allanno e riguardano: grave infermità o decesso del coniuge o
di un congiunto entro il secondo grado di parentela o del convivente - purché
la stabile convivenza sia certificata anagraficamente, in alternativa, nei
casi di documentata grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dellattività lavorativa..
29) - 30) - 31) La legge prevede congedi per formazione per i dipendenti da
datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno 5 anni di anzianità
di servizio presso la stessa azienda o amministrazione. La sospensione del
rapporto di lavoro per congedi di formazione non può superare gli 11 mesi
(continuativi o frazionati) nellarco dellintera vita lavorativa.
Durante il periodo di congedo per formazione il/la dipendente conserva il
posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non é
computabile allanzianità di servizio e non é cumulabile con ferie,
malattie ed altri congedi. I contratti collettivi prevedono le modalità di
fruizione dei congedi stesi individuando le percentuali massime di
lavoratori/lavoratrici che possono avvalersene.
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo per formazione con il
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
Tendenze e prospettive
relative ai congedi parentali
32) -33) Allo stato attuale
non disponiamo di statistiche in merito alla fruizione dei congedi
parentali, anche perché siamo in attesa dellapprovazione della legge
che, se correttamente applicata potrà intervenire a cambiare sensibilmente
il rapporto che le donne e gli uomini hanno rispetto al lavoro di cura e al
lavoro nel mercato, e migliorare la condizione delle donne togliendole
finalmente da una condizione di lavoro troppo spesso marginale e
marginalizzante.