UIL: POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'
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UIL Pari Opportunità

LEGGI E STRUMENTI DELLE PARI OPPORTUNITA'

CONFAPI-CGIL-CISL-UIL

Azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro
nelle piccole e medie imprese

Roma, 5 Dicembre 2001

A tutte le strutture

In data 5 dicembre c.a. è stato sottoscritto, tra CONFAPI e CGIL-CISL.UIL, l’accordo inerente l’art. 9 della legge 53/2000, che leggete in allegato.

In particolare CGIL CISL UIL e CONFAPI si impegnano a promuovere:

  • iniziative nei confronti del il Ministero del Lavoro affinché renda espliciti i criteri per accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo per l’occupazione e già stanziati;

  • servizi di informazione e di orientamento su tutte le tipologie di azioni positive del decreto in oggetto;

  • la stipula di accordi collettivi di secondo livello mirati, anche, alle specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali;

  • la costituzione di un osservatorio per monitorare lo stato di attuazione degli accordi collettivi e per avviare eventuali iniziative pilota.

Essendo il 50% delle risorse destinate ad incentivare l’attuazione di azioni positive destinato ad Aziende con meno di 50 dipendenti, l’accordo assume grande rilevanza dal momento che consente di dare corso alle previsioni di legge, sviluppando al contempo la bilateralità nelle politiche di pari opportunità tra donne e uomini.

Richiamiamo pertanto alla responsabilità di tutte le strutture sindacali interessate a rendersi parte attiva per l’attuazione dell’accordo in oggetto e ad impegnarsi nella raccolta degli accordi siglati per consentire la costituzione e il funzionamento dell’osservatorio che potrà essere strumento fondamentale per il buon esito delle iniziative concernenti le Aziende associate a CONFAPI.

CGIL A. Gilardi
CISL A. Parente
UIL S. Sidoli

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CONFAPI-CGIL-CISL-UIL

Azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro
nelle piccole e medie imprese

Roma, 5 Dicembre 2001

premesso che l'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, dirette a favorire la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro per lavoratrici e lavoratori;

considerato che il Decreto 15 maggio 2001 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro  per la solidarietà sociale e il Ministro per le pari opportunità, individua i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 9, co. 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

considerato che l'accordo collettivo rappresenta il presupposto per l'ammissibilità al finanziamento;

considerato che le risorse  per incentivare le imprese ad attuare le azioni positive sono destinate nella misura del 50% dei contributi in favore di aziende la cui dimensione occupazionale è inferiore a 50 dipendenti;

valutata la possibilità di sviluppare la bilateralità nelle politiche di pari opportunità tra donne e uomini nel quadro delle relazioni industriali tra le Parti sociali e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate;

valutata con interesse la possibilità di avviare iniziative congiunte per consentire di meglio conciliare l'attività lavorativa con gli impegni familiari e per contribuire ad agevolare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'attività produttiva dopo il periodo di congedo;

CONFAPI e CGIL CIS~L UIL

convengono sulla necessità di:

  • intervenire sul Ministero del Lavoro per contribuire alla definizione di disposizioni applicative della normativa che stabiliscano con chiarezza le modalità e i criteri per accedere ai finanziamenti previsti in favore delle aziende che intendono realizzare azioni positive per la flessibilità contrattata;

  • promuovere la stipulazione di accordi collettivi di secondo livello che prevedano azioni positive per la flessibilità, che tengano conto delle specifiche esigenze delle realtà territoriali di riferimento  nella scelta delle iniziative da realizzare, attraverso la sensibilizzazione sull'importanza delle misure  che consentono di conciliare meglio l'attività lavorativa  con gli  impegni familiari e degli interventi formativi successivi ai periodi di congedo. In tale ambito si realizzeranno gli accordi aziendali. Come previsto dal decreto, nel caso di aziende dove non siano presenti  le rappresentanze sindacali, dovranno essere coinvolte le strutture territoriali dei sindacati confederali e datoriali di riferimento. Per agevolare tali procedure, gli enti bilaterali territoriali  potranno realizzare una iniziativa di supporto attraverso la raccolta delle esigenze avanzate  sia dalle lavoratrici e dai lavoratori che dai datori di lavoro;

  • promuovere l'erogazione di servizi d'informazione su tutte le tipologie di azioni positive previste  dal decreto e d'orientamento nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese sulle opportunità esistenti anche attraverso il coinvolgimento della struttura nazionale e delle strutture territoriali degli enti bilaterali;

  • monitorare attraverso un osservatorio  che verrà costituito lo stato di attuazione degli accordi collettivi sul territorio e contribuire alla diffusione  e allo scambio di buone pratiche da parte di eventuali  iniziative pilota che potranno essere in seguito avviate.

CONFAPI - CGIL - CISL - UIL

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