RSU
Il rapporto che intercorre nei luoghi di lavoro tra la struttura di
rappresentanza generale, la r.s.u., e le strutture associative delle
singole organizzazioni sindacali - per quanto ci riguarda il Gruppo
Aziendale UIL (GAU) - è spesso motivo di contrasto.
Con la introduzione delle r.s.u. non si è inteso eliminare la presenza
organizzata del sindacato sul posto di lavoro, presenza che non può
essere garantita dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria in quanto una
associazione sindacale, pur avendo degli iscritti in una determinata
realtà lavorativa, potrebbe non essere rappresentata all’interno della
r.s.u. in conseguenza dell’esito della consultazione elettorale.
Si pone, quindi, il problema di non creare confusione tra i compiti
della r.s.u. e quelli della struttura aziendale del sindacato esterno.
In base agli accordi ed ai regolamenti vigenti, la r.s.u. svolgerà i
compiti di contrattazione e quelli propri delle relazioni industriali,
mentre l’organismo sindacale assolverà compiti esclusivamente
associativi quali il proselitismo, la propaganda, ecc.
Per quanto riguarda la UIL, l’organismo associativo a livello di luogo
di lavoro è il Gruppo Aziendale UIL (GAU) demandato ad assolvere, sulla
base di quanto disposto dall’art. 12 dello Statuto confederale, i
seguenti compiti:
- garantire il costante rapporto degli iscritti e dei lavoratori con le
strutture dell’organizzazione.
- assicurare agli iscritti ogni forma di informazione sulla vita e sulle
scelte della UIL nonchè ogni forma di assistenza e di servizio.
- assicurare il raccordo con le strutture sindacali aziendali.
- eleggere i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato
territoriale.
- curare l’azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture
dell’organizzazione.
- predisporre, d’intesa con la struttura provinciale di categoria, le
liste dei candidati da sottoporre alla approvazione degli iscritti per
la elezione e la nomina dei delegati delle r.s.u., dei c.a.e. e degli
r.s.l.
Per l’espletamento di questi compiti, i componenti dei GAU potranno
avvalersi di agibilità sindacali diverse da quelle attribuite ai
componenti delle r.s.u. e previste dagli accordi e dai regolamenti
vigenti.