RSU
In tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie convivono oggi, in attesa della
approvazione dell'approvazione di una legge generale sulla rappresentanza
sindacale, due modelli di r.s.u.: uno di origine pattizia in vigore nel settore
privato ed uno di fonte legislativa operante nell’area del pubblico impiego.
I due modelli, pur ispirati da una comune filosofia, si differenziano in
alcuni aspetti, segnatamente nella composizione: mista (due terzi dei componenti
eletti ed un terzo designato) in quelle pattizie del settore privato; tutte
elettive quelle della pubblica amministrazione.
Da rilevare che in quest’ultima area, le elezioni per la costituzione
delle r.s.u. assumono un particolare rilievo in quanto i risultati elettorali
concorrono a determinare la rappresentatività delle associazioni sindacali.
Infatti, vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le
sole organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media
tra il dato associativo ed il dato elettorale.
Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle
elezioni delle r.s.u. rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito
considerato.
Precedenti e fonti
I precedenti di questa forma di rappresentanza sindacale nei luoghi di
lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo
interconfederale del 18 aprile 1966 e nelle Rappresentanze Sindacali
Aziendali di cui all’art. 19 della Legge 300/1970.
Rispetto alle Commissioni Interne, le r.s.u. si qualificano in quanto hanno
la titolarità alla contrattazione di secondo livello anche se congiunta alle
strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del ccnl
applicato nella unità lavorativa.
Nei confronti delle r.s.a. si qualificano, invece, per avere la
rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nell’unità lavorativa e non
soltanto quella degli iscritti.
Non possono essere considerati precedenti delle r.s.u. i Consigli di
Fabbrica in quanto queste strutture, pur rappresentando una esperienza
importante nella storia del movimento sindacale italiano, rispondono ad una
concezione del sindacato opposta a quella su cui si fondano le
rappresentanze sindacali unitarie.
Passando dal regime dei Consigli a quello delle r.s.u. non si è cambiato,
infatti, solo la denominazione della struttura, ma, più significativamente,
si è sostituito ad un modello di relazioni industriali basato solo sui
rapporti di forza, un modello fondato sul reciproco riconoscimento degli
attori delle relazioni sindacali e sulla regolamentazione delle procedure.
Con la introduzione delle r.s.u. si è affermato, inoltre, il primato del
concetto di sindacato-associazione rispetto a quello di sindacato-movimento
che era connaturato al sistema dei Consigli.
Per quanto riguarda le fonti, le r.s.u. furono introdotte con l’Intesa
Quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991.
Le r.s.u. previste dall’Intesa Quadro furono recepite dal Governo per l’area
del pubblico impiego e dalla Confindustria per il settore privato nel
Protocollo del 23 luglio 1993.
Dal Protocollo scaturirono, tra dicembre ‘93 e settembre ‘94, quattro
accordi interconfederali per disciplinarne l’introduzione nei diversi
settori produttivi e poi tutta una serie di accordi attuativi di categoria.
Specificatamente per l’area del pubblico impiego vanno annoverati tra le
fonti anche il Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n° 396 e l’Accordo
collettivo quadro del 7 agosto 1998 tra ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
CISAL, RDB-CUB, UGL.
Natura
Guardando ai suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza Sindacale
Unitaria si presenta come un organismo:
di tipo unico: intanto perchè prefigura lo stesso modello di rappresentanza
valido per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori produttivi,
recuperando, in questo senso, quella carenza propria dei Consigli di
Fabbrica che si erano consolidati nel settore industriale, ma non erano
riusciti ad imporsi negli altri. La r.s.u. è una struttura di tipo unico
anche per due altre ragioni: in primo luogo perchè è costituita sulla base
di un unico canale elettivo; in secondo luogo, perchè esercita tanto i
poteri di contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione.
di tipo elettivo: perchè è espressa e legittimata dal voto diretto ed
immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni
sindacali.
di rappresesentanza generale: proprio il fatto di essere legittimata dal
voto di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, conferisce alla r.s.u.
la capacità di rappresentare tutti gli occupati nella realtà lavorativa.
di tipo pluralistico: in quanto è aperta alla rappresentanza di tutte le
associazioni costituite in sindacato presenti nella unità produttiva od
amministrativa ed anche perchè favorisce una adeguata composizione
professionale e di genere della rappresentanza.
Dove e chi può costituirla
Si può costituire una Rappresentanza Sindacale Unitaria in tutte le unità
produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15
dipendenti.
L’iniziativa per la costituzione della r.s.u. può essere assunta,
congiuntamente o disgiuntamente, dalle:
- associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle r.s.u.;
- associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità
produttiva od amministrativa;
- da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite.
A partire dai successivi rinnovi, anche la r.s.u. uscente può assumere
l’iniziativa di indire le elezioni.
Chi può presentare le liste
Le liste possono essere presentate dalle:
- associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro
applicato nella unità lavorativa;
- altre associazioni sindacali purchè formalmente costituite e che accettino
formalmente gli accordi istitutivi delle r.s.u.
Mentre nel settore privato solo queste ultime devono accompagnare le proprie
liste con almeno il 5 per cento di firme di elettori, nell’area del pubblico
impiego la raccolta di firme è richiesta a tutte le associazioni sindacali
presentatrici di lista, in numero non inferiore al 2 per cento del totale
dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell’1 per
cento o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiori dimensioni.
Sempre nell’area della pubblica ammiistrazione, le associazioni di
lavoratori diverse da quelle firmatarie del ccnl, per poter presentare le
liste, devono, oltre che essere formalmente costituite ed aderire agli
accordi istitutivi delle r.s.u., anche applicare le norme sui servizi
pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n° 146.
Ricordare che:
- si può essere candidati in una sola lista;
- non sono candidabili i componenti la Commissione Elettorale e coloro che
presentano la lista;
- che la stessa lista non può contenere un numero di candidati superiore ad
un terzo dei componenti la r.s.u. da eleggere.
Come si compone
Area Privata
Alla composizione della r.s.u. si procede, per due terzi dei seggi,
mediante elezione a suffragio universale con criterio proporzionale ed a
scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle associazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nella unità produttiva ed
alla sua copertura si procede, mediante designazione od elezione, da parte
delle associazioni sindacali che ne hanno diritto, in proporzione ai voti
ottenuti nella elezione dei due terzi.
Area pubblica
A differenza dell’area privata, nel settore del pubblico impiego la r.s.u. è tutta elettiva ed alla sua costituzione si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
Numero dei componenti
In assenza di condizioni di miglior favore, il numero dei componenti sarà
determinato dalle norme previste in materia dalla Legge 300/1970 e cioè:
a) tre componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive o nelle
amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive o nelle amministrazioni che occupano fino a 3000 dipendenti; per
il settore pubblico, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a),
calcolati sul numero dei dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti nelle
unità produttive o nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero di cui alla precedente lett. b); per il settore pubblico,
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
Compiti e funzioni
La r.s.u. ha compiti di rappresentanza generale dei lavoratori
all’interno dei luoghi di lavoro. Tali compiti vengono svolti:
- sul versante delle relazioni industriali attraverso l’esercizio delle
funzioni di controllo, gestionali, di verifica applicativa, di
consultazione, nonchè dall’esercizio dei diritti di informazione previsti
dalla legge e dai contratti.
- sul versante contrattuale in quanto ha la titolarità, unitamente alle
associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità lavorativa
o nel comparto, alla contrattazione collettiva integrativa.
Libertà sindacali, permessi e tutele
I componenti della r.s.u. subentrano ai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele che a questi derivano dalle disposizioni della Legge 300/1970.
Decisioni
Mentre nelle r.s.u. di natura pattizia (settore privato) le decisioni relative alle materie di competenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti dalle intese definite dalle organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo del 20 dicembre 1993, in quelle del pubblico impiego è espressamente previsto che le decisoni relative alla attività delle r.s.u. sono assunte a maggioranza dei componenti.
Incompatibilità
Nelle RSU di fonte pattizia non sono previsti richiami a situazioni di
incompatibilità per cui gli unici vincoli rimangono quelli eventualmente
previsti dagli statuti delle singole organizzazioni sindacali.
In quelle della pubblica ammnistrazione la carica di componente delle
rappresentanze sindacali unitarie è espressamente incompatibile (art. 9
Accordo quadro 7 agosto 1998) con qualsiasi altra carica in organismi
istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in forza all’unità produttiva o
nell’amministrazione, alla data delle elezioni.
Sono eleggibili tutti i lavoratori che, candidati nelle liste, siano
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Durata del mandato e sostituzione dell'incarico
I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei
quali decadono automaticamente.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non
possono concernere un numero superiore al 50 per cento degli stessi pena la
decadenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria con conseguente obbligo di
procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dagli accordi e dai
regolamenti vigenti.
Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti dimissionari occorre
tenere presente se si tratta di una r.s.u. del settore privato o di una
dell’area del pubblico impiego.
Settore privato
In caso di dimissioni di componente eletto nella quota dei due terzi, lo
stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato nella quota dell’un terzo
su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il ccnl applicato
nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte
delle stesse associazioni.
Area del pubblico impiego
In caso di dimissioni di uno dei componenti la r.s.u. lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Diritti delle associazioni sindacali
Area privata
In tema di diritti sindacali, agibilità e tutele sono fatte salve le
eventuali condizioni di miglior favore esistenti per effetto dei ccnl o di
accordi collettivi di cui restano titolari le associazioni sindacali che le
hanno pattuite.
Tali associazioni sindacali, nelle stesse sedi negoziali, potranno stabilire
le quote di tali diritti che vorranno, eventualmente, trasferire ai
componenti della r.s.u.
Sono comunque fatti salvi in favore delle associazioni sindacali stipulanti
il ccnl applicato nell’unità produttiva, i seguentidiritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei
lavratori durante l’orario di lavoro, per tre delle 10 ore annue retribuite
spettanti a ciascun lavoratore di cui all’art. 20 della Legge 300/1970.
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24 della Legge
300/1970.
c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della Legge 300/1970.
Area del pubblico impiego
Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie
dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei
permessi retribuiti di cui all’art. 44, 1° comma, lett. f) del Decreto
Legislativo 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle
r.s.u. ed è tra loro ripartito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi
dell’art. 9 del ccnl quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto
1998.
In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti
salvi, complessivamente, i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali.
b) diritto ai permessi retribuiti.
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del ccnl quadro del 7
agosto 1998.
d) diritto ai permessi non retribuiti.
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei
lavoratori durante l’orario di lavoro.
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Riferimenti normativi
- Legge 31 maggio 1970, n° 300.
- Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria/Intersind e
CGIL, CISL, UIL.
- Accordo interconfederale 16 settembre 1994 tra Lega Nazionale Cooperative
e Mutue/Confederazione Cooperative Italiane/Associazione Generale
Cooperative Italiane e CGIL, CISL, UIL.
- Accordo interconfederale 29 settembre 1994 tra CISPEL e CGIL, CISL, UIL.
- Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n° 396.
- Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti della pubblica
amministrazione e per la definizione del relativo regolamento elettorale tra
ARAN e CGIL, CISL, UIL, Confsal CISAL, RDB-CUB, UGL del 7 agosto 1998.