RSU
Prima delle RSU, sostanzialmente sono state tre le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro che si sono succedute nel tempo in Italia: le Commissioni Interne, i Consigli di Fabbrica e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le Commissioni interne
Comparse per la prima volta in Italia agli inizi di questo secolo (il
primo accordo sindacale in materia fu quello del 1906 stipulato fra la FIOM
e l’impresa ITALA di Torino), hanno avuto, soprattutto negli anni dal 1919
al 1922, un notevole sviluppo.
Durante il regime fascista, le Commissioni Interne furono soppresse con il
Patto di Palazzo Vidoni del 1925, stipulato fra la Confederazione generale
dell’industria e la Confederazione nazionale delle corporazioni fasciste, e
con la successiva legislazione corporativa l’unica forma di rappresentanza
aziendale dei lavoratori ammessa fu la figura del fiduciario di azienda,
peraltro introdotta solo nel 1939.
Subito dopo la caduta del regime fascista, il 2 settembre 1943, fu stipulato
un accordo fra le Confederazioni dei lavoratori dell’industria e la
Confederazione degli industriali (il cosiddetto patto Buozzi-Mazzini) che
reintroduceva nel campo delle relazioni industriali l’istituto delle
Commissioni Interne attribuendo alle stesse anche poteri di contrattazione
collettiva a livello aziendale.
Un successivo accordo in materia fu stipulato il 7 agosto 1947, accordo che
toglieva alle Commissioni Interne ogni potere contrattuale.
Tale accordo fu rinnovato l’8 maggio 1953 e, in seguito, il 18 aprile 1966
con un progressivo restringimento dei compiti e dei poteri della struttura.
La costituzione delle Commissioni Interne era affidata a gruppi di
lavoratori se avveniva per la prima volta o se il mandato era scaduto, se
invece le elezioni avvenivano prima della scadenza del mandato, era la
stessa Commissione Interna in carica ad avviare la procedura di
costituzione.
Le liste per le elezioni potevano essere presentate da qualsiasi gruppo di
lavoratori, sia indipendente che inquadrato sindacalmente.
Il numero dei componenti la Commissione Interna era determinato con un
criterio direttamente proporzionale al numero dei lavoratori occupati in
ciascuna unità aziendale.
Le elezioni erano a suffragio universale e ciascun lavoratore era chiamato a
dare il suo voto per una lista all’interno della quale poteva esprimere
delle preferenze.
Le Commissioni Interne sono state, pur con tutti i loro limiti, la forma
tipica di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro fino alla fine degli
anni ‘60 ed il loro sostanziale tramonto derivò dalla incapacità di dare una
risposta appagante alla nuova domanda di partecipazione portata avanti negli
anni 1968-69 dalle categorie sindacali più avanzate.
I consigli di fabbrica
Alla fine degli anni ‘60 nascevano, ben presto affermandosi, nuove forme
di rappresentanza unitaria di tutti i lavoratori dell’azienda che
prescindevano dalla loro iscrizione o meno al sindacato: erano i Delegati ed
i Consigli di Fabbrica.
Inizialmente, i Consigli sorsero in forma non coordinata, anzi in forte
contrapposizione polemica con le organizzazioni sindacali, ma la spinta
spontaneistica della base fu riassorbita già alla fine del 1969 ed il
progressivo riassorbimento fu confermato e consolidato nel 1972 con il patto
federativo fra la CGIL, la CISL e la UIL nel quale i Consigli di Fabbrica
furono esplicitamente riconosciuti come "l’istanza sindacale di base con
poteri di contrattazione sui posti di lavoro".
Ma le fortune dei Consigli dei Delegati sono strettamente legate alle
prospettive dell’unità sindacale e, pertanto, con la rottura del patto
federativo inizia il loro lento declino derivato anche da cause interne alla
vita ed alla organizzazione di queste strutture quali l’eccessiva
burocratizzazione, l’incapacità di estendersi a tutto il mondo del lavoro e,
soprattutto, la scarsa o nulla capacità di saper interpretare l’evoluzione
dei processi produttivi e di rappresentare adeguatamente le emergenti nuove
figure professionali.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali
E’ la forma di rappresentanza sindacale in azienda introdotta dall’art.
19 della Legge 300 del 1970.
Nella sua formulazione originaria, tale norma prevedeva che, nell’ambito di
ciascuno dei sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale oppure dei sindacati firmatari di
contratti collettivi applicati nella unità produttiva, potessero essere
costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali (r.s.a.).
A seguito della consultazione referendaria del giugno 1995, oggi l’unico
vincolo per una associazione sindacale al fine della costituzione di una
r.s.a. è quello di essere firmatari di contratti collettivi applicati nella
unità produttiva.
La Legge 300/1970 non dice nulla sulle modalità di costituzione, sulla
struttura organizzativa e sulle regole di funzionamento delle Rappresentanze
Sindacali Aziendali rimettendosi alla completa libertà di organizzazione
sindacale.
Quindi, la forma delle Rappresentanze Sindacali Aziendali può essere la più
svariata: un gruppo sindacale aziendale, un organismo eletto direttamente
dai lavoratori con o senza liste, o un comitato, designato dal sindacato
stesso, sempre che, ovviamente, vi sia stata l’iniziativa dei lavoratori e
la rappresentanza sia riferita alla struttura organizzativa delle
associazioni sindacali.
Va tenuto presente che, con l’introduzione delle r.s.u., l’istituto delle
r.s.a. non è stato abolito. Infatti, una associazione sindacale, qualora
decida di non partecipare alle elezioni per la costituzione di una
Rappresentanza Sindacale Unitaria, mantiene il diritto, se in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, di costituire una propria r.s.a.
Tuttavia nell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 è esplicitamente
previsto che le Organizzazoni Sindacali che intendono partecipare alle
elezioni delle RSU debbano rinunciare formalmente all'utilizzo delle RSA.