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RSU

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Evoluzione storica delle forme di rappresentanza
sindacale nei luoghi di lavoro

Prima delle RSU, sostanzialmente sono state tre le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro che si sono succedute nel tempo in Italia: le Commissioni Interne, i Consigli di Fabbrica e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Le Commissioni interne

Comparse per la prima volta in Italia agli inizi di questo secolo (il primo accordo sindacale in materia fu quello del 1906 stipulato fra la FIOM e l’impresa ITALA di Torino), hanno avuto, soprattutto negli anni dal 1919 al 1922, un notevole sviluppo.
Durante il regime fascista, le Commissioni Interne furono soppresse con il Patto di Palazzo Vidoni del 1925, stipulato fra la Confederazione generale dell’industria e la Confederazione nazionale delle corporazioni fasciste, e con la successiva legislazione corporativa l’unica forma di rappresentanza aziendale dei lavoratori ammessa fu la figura del fiduciario di azienda, peraltro introdotta solo nel 1939.
Subito dopo la caduta del regime fascista, il 2 settembre 1943, fu stipulato un accordo fra le Confederazioni dei lavoratori dell’industria e la Confederazione degli industriali (il cosiddetto patto Buozzi-Mazzini) che reintroduceva nel campo delle relazioni industriali l’istituto delle Commissioni Interne attribuendo alle stesse anche poteri di contrattazione collettiva a livello aziendale.
Un successivo accordo in materia fu stipulato il 7 agosto 1947, accordo che toglieva alle Commissioni Interne ogni potere contrattuale.
Tale accordo fu rinnovato l’8 maggio 1953 e, in seguito, il 18 aprile 1966 con un progressivo restringimento dei compiti e dei poteri della struttura.
La costituzione delle Commissioni Interne era affidata a gruppi di lavoratori se avveniva per la prima volta o se il mandato era scaduto, se invece le elezioni avvenivano prima della scadenza del mandato, era la stessa Commissione Interna in carica ad avviare la procedura di costituzione.
Le liste per le elezioni potevano essere presentate da qualsiasi gruppo di lavoratori, sia indipendente che inquadrato sindacalmente.
Il numero dei componenti la Commissione Interna era determinato con un criterio direttamente proporzionale al numero dei lavoratori occupati in ciascuna unità aziendale.
Le elezioni erano a suffragio universale e ciascun lavoratore era chiamato a dare il suo voto per una lista all’interno della quale poteva esprimere delle preferenze.
Le Commissioni Interne sono state, pur con tutti i loro limiti, la forma tipica di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro fino alla fine degli anni ‘60 ed il loro sostanziale tramonto derivò dalla incapacità di dare una risposta appagante alla nuova domanda di partecipazione portata avanti negli anni 1968-69 dalle categorie sindacali più avanzate.

I consigli di fabbrica

Alla fine degli anni ‘60 nascevano, ben presto affermandosi, nuove forme di rappresentanza unitaria di tutti i lavoratori dell’azienda che prescindevano dalla loro iscrizione o meno al sindacato: erano i Delegati ed i Consigli di Fabbrica.
Inizialmente, i Consigli sorsero in forma non coordinata, anzi in forte contrapposizione polemica con le organizzazioni sindacali, ma la spinta spontaneistica della base fu riassorbita già alla fine del 1969 ed il progressivo riassorbimento fu confermato e consolidato nel 1972 con il patto federativo fra la CGIL, la CISL e la UIL nel quale i Consigli di Fabbrica furono esplicitamente riconosciuti come "l’istanza sindacale di base con poteri di contrattazione sui posti di lavoro".
Ma le fortune dei Consigli dei Delegati sono strettamente legate alle prospettive dell’unità sindacale e, pertanto, con la rottura del patto federativo inizia il loro lento declino derivato anche da cause interne alla vita ed alla organizzazione di queste strutture quali l’eccessiva burocratizzazione, l’incapacità di estendersi a tutto il mondo del lavoro e, soprattutto, la scarsa o nulla capacità di saper interpretare l’evoluzione dei processi produttivi e di rappresentare adeguatamente le emergenti nuove figure professionali.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

E’ la forma di rappresentanza sindacale in azienda introdotta dall’art. 19 della Legge 300 del 1970.
Nella sua formulazione originaria, tale norma prevedeva che, nell’ambito di ciascuno dei sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale oppure dei sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nella unità produttiva, potessero essere costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali (r.s.a.).
A seguito della consultazione referendaria del giugno 1995, oggi l’unico vincolo per una associazione sindacale al fine della costituzione di una r.s.a. è quello di essere firmatari di contratti collettivi applicati nella unità produttiva.
La Legge 300/1970 non dice nulla sulle modalità di costituzione, sulla struttura organizzativa e sulle regole di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali rimettendosi alla completa libertà di organizzazione sindacale.
Quindi, la forma delle Rappresentanze Sindacali Aziendali può essere la più svariata: un gruppo sindacale aziendale, un organismo eletto direttamente dai lavoratori con o senza liste, o un comitato, designato dal sindacato stesso, sempre che, ovviamente, vi sia stata l’iniziativa dei lavoratori e la rappresentanza sia riferita alla struttura organizzativa delle associazioni sindacali.
Va tenuto presente che, con l’introduzione delle r.s.u., l’istituto delle r.s.a. non è stato abolito. Infatti, una associazione sindacale, qualora decida di non partecipare alle elezioni per la costituzione di una Rappresentanza Sindacale Unitaria, mantiene il diritto, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di costituire una propria r.s.a.
Tuttavia nell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 è esplicitamente previsto che le Organizzazoni Sindacali che intendono partecipare alle elezioni delle RSU debbano rinunciare formalmente all'utilizzo delle RSA.

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