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Salute e sicurezza
sul posto di lavoro

TESTO UNICO

Il Testo Unico “problema per problema”

L’esercizio dei diritti di informazione formazione
e consultazione da parte del Rls

L’azione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene fortemente limitata tramite modifiche o specificazioni dirette, relative cioè a quelle misure, previste dall’Art.19 del 626, che descrivevano le modalità di esercizio di tali diritti o indirettamente in seguito alla modifica di altre misure organizzative in merito alle quali tali diritti venivano esercitati.

Modifica e specificazioni all’ Art. 19 del D.Lgs.626/94 tramite il nuovo l’Art. 26 “Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza”:

  • viene eliminato il comma 5 “il rappresentante per la sicurezza ha accesso per l’espletamento della sua funzione al documento di cui all’art. 4 commi 2 e 3 nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4 comma 5 lettera o)”

  • viene esplicitato al comma 1 lettera a) che “ accede nel rispetto delle esigenze produttive e previa informazione al datore di lavoro o al dirigente o preposto competente ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”

Limitazioni conseguenti a modifiche delle altre misure organizzative del 626:

  • Art. 18 “Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi”
    Viene eliminato il comma 1 “Nelle aziende, ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi indice almeno una volta l’anno una riunione cui partecipano…”

  • Art. 7 “Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti”
    Il comma 2 dell’art. 4 del 626 che prevedeva una descrizione dettagliata del documento di valutazione contenente oltre una relazione sulla valutazione dei rischi con specifica dei criteri adottati, l’individuazione delle misure e il programma delle misure.
    L’attuale comma 1 lettera b 1) dell’art 7 specifica che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

  • Il comma 6 dello stesso articolo prevede che nelle aziende di cui all’Allegato II il documento di valutazione dei rischi può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali (l’Allegato II parla tra l’altro di aziende artigiane e industriali fino a 50 dipendenti…mentre il 626 parlava all’art. 4 comma 11 di aziende con meno di dieci dipendenti esclusi dalla redazione del documento di valutazione).

Grave l’abolizione della “Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi” per le aziende ovvero unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti, per le quali era invece prevista dal 626 una formulazione semplificata che, seppur non condivisibile, dava tuttavia la possibilità di prefigurare e di esigere da parte degli Rls/ Rlst delle modalità di partecipazione da cui, in questo modo, vengono invece totalmente esclusi i lavoratori delle piccole imprese.

I “criteri di semplicità brevità e comprensibilità” a cui il legislatore si richiama per la stesura del documento liberando il datore di lavoro da ogni vincolo nella redazione del documento stesso, non sono d’altronde la risposta più adeguata ai problemi di formalità e non rispondenza alle situazioni e condizioni reali di rischio che Organo di vigilanza e Rls hanno da sempre denunciato. Che le finalità di queste semplificazioni in merito al documento di valutazione siano tutte e solo inscritte nella volontà di permettere di “fare il meno possibile”, è confermato dalle modifiche introdotte per le aziende fino a 50 dipendenti per le quali in particolare, così come per le altre dell’Allegato II, si prevede che il documento di valutazione dei rischi possa essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali.

L’abolizione dell’accesso al Registro infortuni (considerando che una buona gestione della prevenzione degli infortuni impone piuttosto anche la registrazione dei cosiddetti near miss, o infortuni mancati e la partecipazione attiva alla procedura di tutti i lavoratori) è inoltre un’ulteriore prova di come sfugga al legislatore l’efficacia di determinati strumenti, che vengono considerati solo come oneri burocratici per le imprese, quando invece trovano la loro ragione di essere e la loro importanza proprio nell’ambito del sistema di comunicazione aziendale garantendone appunto l’efficacia.

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