| Salute
e sicurezza sul posto di lavoro |
TESTO UNICO Documento
unitario relativo alla "Proposta di legge Premessa CGIL, CISL e UIL hanno seguito l’iter della legge delega, non solo chiedendo più volte, inutilmente, un confronto con il Governo, ma elaborando proprie proposte, da tempo (autunno 2003) trasmesse al Ministero del Welfare. Può essere utile, prima di affrontare in termini analitici la valutazione dei singoli temi, soffermarsi su alcune riflessioni di massima, così da indicare con chiarezza l’approccio complessivo del sindacato alla proposta di T.U., lasciando tuttavia spazio ad un approfondimento dialettico su alcuni temi specifici. Lo schema di decreto legislativo positivamente si propone, con la sua struttura, come risposta alle sollecitazioni, da tempo e da più parti avanzate, per un testo Unico sulla salute e sulla sicurezza nel lavoro. I vari tentativi che in tal senso si sono succeduti, a partire dal 1978, non hanno mai prodotto risultati definitivi, anche perché hanno sempre perseguito non solo la raccolta ed il coordinamento delle leggi vigenti, ma anche interventi significativi di modifica, perdendosi così in un dibattito di merito – magari anche legittimo – che però, sovrapposto a quello strutturale, diventava indistricabile, toccando interessi ed equilibri riconosciuti. Era auspicabile che la lezione servisse a qualcosa; la realtà è che la stessa delega alla semplificazione comportava rischi fortissimi di incidere nel “sistema” squilibrandolo. Il sindacato da subito ha sottolineato come l’intento di semplificare una normativa nel suo insieme complessa e complicata anche dalle infinite stratificazioni, fosse di per sé assolutamente apprezzabile, se si fosse esercitato sugli aspetti per così dire esecutivi e burocratici. Sarebbe invece stato inaccettabile se l’intervento avesse inciso nel merito o nella sostanza delle norme, anche perché così avrebbe messo in crisi un sistema di regole e di rapporti che si stava progressivamente e positivamente stabilizzando, con primi apprezzabili risultati concreti. A tal proposito può essere utile vedere anche il Monitoraggio svolto dalle Regioni sull’applicazione del D.Lgs 626/94, così come la pur timidissima e ancora insufficiente tendenza alla riduzione degli infortuni. Il T.U. proposto non ha saputo evitare tale rischio. Così, insieme ad impostazioni di massima positive – come alcune estensioni del campo di applicazione o la definizione di obblighi espliciti, ad esempio per i preposti od in caso di distacco – propone “semplificazioni” inaccettabili, sia in termini di principio che in termini di diritto (nazionale e comunitario), a partire dalla “rilettura” delle disposizioni contenute nel Codice civile all’articolo 2087. Si potrebbe dire tanto in proposito, a cominciare dal percorso difficile, ma alla fine vincente, che il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile ha fatto in Europa; ora, però, una sola considerazione sembra irrinunciabile; anzi, una domanda: se si voleva evitare che il “tecnicamente possibile” fosse da qualcuno interpretato come obbligo per insostenibili interventi periodici innovativi delle strutture produttive (teoricamente ipotizzabile, ma praticamente poco probabile), non c’era un’altra strada diversa e meno pericolosa di quella di proporre quale standard di riferimento la concreta “generalità di utilizzo”? Non ci si rende conto che così, con tutta evidenza anche in ragione della nostra dimensione media di impresa, si propone di fatto un parametro basso, che legittima ciò su cui, invece, sarebbe necessario intervenire? C’è poi un altro “indicatore” della qualità della semplificazione proposta sul quale non si può omettere qualche domanda, anche in una prima riflessione di sintesi: è il tema delle norme di “buona tecnica” o “buone prassi”, che sostituiscono molte disposizioni – fondamentali, pur se non recenti - contenute nei dpr 547/55 e 303/56 oltre ad alcune prescrizioni in tema di prevenzione incendi. L’applicazione di queste norme di buona tecnica è solo garantita da un potere di “disposizione” (appellabile) degli organi di vigilanza, la cui attività è regolata dalle regioni. Si pongono allora, immediati, due quesiti. E’ immaginabile ipotizzare soluzioni che consentano – nonostante l’esplicita indicazione contraria della U.E. – una applicazione sul territorio di regole difformi per medesime problematiche? E poi, e ancora con maggior forza, è immaginabile che comportamenti fondamentali possano essere corretti, se necessario, solo per l’intervento degli organi di vigilanza? Con una struttura produttiva parcellizzata come quella italiana (per non aggiungere con l’efficacia dell’attuale sistema ispettivo), ciò non significa di fatto una depenalizzazione, indiretta quanto però ampia, di comportamenti anche gravemente lesivi della sicurezza? Vanno peraltro valutate, affrontandole con urgenza, le indicazioni tendenti a indirizzare le scelte autonome delle parti nelle loro relazioni. Ciò, anche per garantire il corretto funzionamento degli Organismi Paritetici, Cos’ come previsti da 626/94 e dai relativi Accordi Interconfederali. Non crediamo sia necessario aggiungere altro per indicare la valenza delle problematiche che si evidenziano anche ad un primo approccio. Di seguito, comunque, procediamo ad un primo esame analitico di questi e di altri temi. Lo facciamo con volontà costruttiva, facendoci cioè carico di proporre alternative concrete. La qualità del confronto determinerà la qualità dei nostri successivi comportamenti. Rilievi critici prioritari sull'impianto del TU Evidenziamo di seguito alcune di queste principali anomalie di impianto culturale, giuridico e concettuale rispetto al quadro normativo europeo e nazionale. 1. Il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile L’art.2087 c.c., disposizione vigente, costituendo norma di chiusura in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introduce il principio della "massima sicurezza tecnolgicamente possibile". Il datore di lavoro è tenuto a che il proprio sistema produttivo ed organizzativo risponda a requisiti di massimo risultato raggiunti dal progresso tecnologico e scientifico. Il datore di lavoro ha pertanto un obbligo di costante “aggiornamento scientifico” sull’evoluzioni della tecnica e dei risultati raggiunti dalla ricerca scientifica in merito all’eliminazione dei rischi alla fonte o alla loro riduzione al minimo. L’estensore europeo della legislazione in materia di salute e sicurezza, in specifico della direttiva quadro 89/391, ritenendo il principio di centrale importanza e strategicamente prioritario, ne recepì l’essenza riportandolo espressamente nel 14° “Considerando” e all’art.6, c.1. Data la natura vincolante dell’atto giuridico utilizzato (direttiva europea), ciascun paese membro dell’UE, tra cui l’Italia, lo ha recepito nel proprio ordinamento giuridico. All’art.3 del D.Lgs 626/94, tra le Misure generali di tutela, si trova difatti il principio dell’"eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico…", lo stesso all’art.4, c.5, lett. b) tra gli obblighi del datore di lavoro dove "aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione"; all’art.33, c.13, punto 7) tra le disposizioni relative al posto di lavoro etc. Alla luce di questo impianto concettuale e procedurale risulta pertanto disposizione immodificabile e quindi inaccettabile la formulazione, riportata nell’art.6, c.1.,lettere b), c) della bozza di Testo Unico, "eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate" sia per la parte relativa al principio contenuto nell’art. 2087c.c. per mancata abrogazione tacita od esplicita, sia per la parte europea per inderogabilità di disposizioni di natura vincolante da parte di un paese membro dell’UE, quale l’Italia (peraltro, già più volte condannata da parte della Corte di Giustizia europea per inesatti recepimenti dei testi legislativi europei). Non risulta pertinente, inoltre, il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.312/96, richiamato nelle note a sostegno della formulazione suddetta. Occorre, a tal riguardo, in breve ricordare e precisare che tale sentenza (che creò ampio dibattito dottrinale) - espressa in relazione ad una questione precisa che riguardava il rischio da esposizione a rumore regolato dal dlgs 277/91 – a seguito dell’emanazione del dlgs 626/94 e delle puntuali conferme in esso contenute, a partire dal principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile", è andata perdendo di validità. Una conferma offerta, in primo luogo, da una sentenza della Corte di Cassazione (27 settembre 1997) e da una più recente e significativa sentenza della Corte di Giustizia europea (C.49/00) nella quale si ribadisce che "i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali". Inaccettabile, ancora, il parametro della “generalità di utilizzo” quale standard praticabile per il datore di lavoro, paventato da molti autorevoli commentatori giuridici quale pericolo di reale abbassamento e adeguamento al minimo delle forme di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Immaginiamo difatti quali “pressioni” potrebbe ricevere un imprenditore che volendo perseguire un giusto obiettivo di miglioramento continuo e di una adeguata prevenzione verrebbe ad innalzare il livello di standard utilizzato in forma generalizzata, costringendo gli altri imprenditori ad adeguarsi. Assolutamente preoccupante, infine, nel suo approccio semplicistico la via redazionale scelta dagli estensori per fronteggiare le diverse critiche testuali suddette emerse dalla diffusione della prima versione della bozza di Testo Unico. L’atto di fiducia richiesto nel nuovo comma 4, dell’art.1 della nuova versione della bozza di Testo Unico (datata 24 novembre e approvata dal Consiglio dei Ministri quale schema di decreto) ove si precisa che "l’osservanza delle prescrizioni del presente decreto legislativo (…) costituisce attuazione dell’articolo 2087 del codice civile" ci appare quanto mai giuridicamente anomalo oltre che di dubbia validità per le ragioni fin qui espresse. In sostanza sembrerebbe che il rispetto, da parte del datore, delle norme contenute nel Tu (anche delle norme di buona tecnica e delle buone prassi, v. § 2) possa di per sé configurare “attuazione dell’art. 2087 del codice civile”. Niente di più falso: da tempo ormai la dottrina e la giurisprudenza hanno identificato nell’art. 2087 una norma suscettibile di adeguare il dato normativo all’evoluzione non solo tecnologica, ma anche socio culturale della SSL. Tanto più inaccettabile l’assunto, in quanto le norme alle quali sarà affidato l’aggiornamento tecnico sono di natura discrezionale e volontaria. 2.Norme di “buona tecnica” o “buone prassi” Dal punto di vista giuridico La definizione più efficace di “Norma tecnica” è probabilmente quella che ne hanno dato gli stessi Enti Normatori europei, e che è contenuta nella Norma congiunta CEI UNI EN 45020: “Per Norma, si intende un documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto”. La stessa Norma citata specifica inoltre che una norma deve basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità. È universalmente noto che le “norme di buona tecnica” e le “buone prassi” non sono obbligatorie, secondo quanto affermato dallo stesso Tu e anche dalla legge in materia. Le Norme tecniche sono state oggetto di numerose leggi, che hanno avuto come obiettivo quello di renderle più incisive, e cioè di attribuire loro maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi che si prefiggono. Il riferimento tuttora più significativo per il riconoscimento giuridico delle norme tecniche è la L. 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, che all’ art. 7, comma 1, che afferma: “Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le Norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte”. Inoltre, la norma tecnica (secondo le stesse indicazioni UNI) presenta precise caratteristiche:
L’attività di normazione consiste nell’elaborare - attraverso la partecipazione volontaria, la consensualità e procedure di trasparenza - documenti tecnici che, pur essendo di applicazione volontaria, forniscano riferimenti certi agli operatori. Le norme tecniche, quindi, costituiscono riferimento per le norme di legge e hanno un origine diversa da esse. Non può accadere il contrario, cioè che una norma di origine legislativa diventi norma tecnica. E questo è dimostrato anche dalle Direttive europee che, per molti obblighi in materia di salute e sicurezza, rimandano a normativa tecnica. Ad esempio, per la misurazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici o con la direttiva 98/37/EC (“macchine”), che consente al costruttore di far uso delle “norme armonizzate” - documenti tecnici elaborati dagli organismi europei di normazione in base ad un “mandato” della Commissione Europea - i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, per cui i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate godono di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali coperti da tali norme. Trasformare prescrizioni di legge obbligatorie di prevenzione dei rischi, sanzionate penalmente, in norme volontarie “di buona tecnica” (o “buone prassi”) significa compiere il tragitto opposto a quello descritto, storicamente affermatosi e attuato a livello nazionale e internazionale: non rendere obbligatoria l’applicazione di norme tecniche con una prescrizione generale di legge (come nei casi citati al punto precedente), ma trasformare obblighi di legge (che non sono originate da una procedura come quella descritta per le norme tecniche) in norme volontarie. Il Tu, inoltre, nell’operare tale derubricazione, pur fornendo la sua definizione di “norme di buona tecnica” e “buone prassi” (art.5, comma 1, lettere l,m, rispettivamente), le fonde e confonde ove non si cura di specificare quali norme di legge siano da considerarsi le une quali le altre. E ciò rende ancora più nebuloso e incerto il quadro applicativo del Tu, in contrasto con gli asseriti obiettivi di semplificazione e di efficacia. Dal punto di vista dell’efficacia della prevenzione Non è legittimo, sotto il profilo delle garanzie costituzionali e della conformità ai requisiti essenziali di prevenzione e protezione dettati dalle Direttive europee, trasformare prescrizioni oggi obbligatorie e sanzionate penalmente in norme volontarie (in quanto regole “di buona tecnica” o “buone prassi”) secondo il progetto di Tu. Vediamo alcuni esempi tra le centinaia di prescrizioni che decadrebbero dal rango di requisito essenziale da osservare obbligatoriamente ad opzione volontaria.
Ora il Tu esime da tali obblighi e da tanti altri simili a questi. E toglie ogni deterrente all’inosservanza. Diventano solo buoni consigli. Il Governo deve rispondere ad una semplice domanda: perché le norme di prevenzione, diventando “buoni consigli” dovrebbero essere maggiormente applicate? Anche riguardo a tale aspetto, come per quello relativo al principio di fattibilità della prevenzione (v. § 1), il segno comune che pervade il Tu appare la mancata adesione ai principi dettati dalle Direttive europee, che, se il provvedimento verrà approvato nell’attuale versione, potrà esporre il nostro Paese alla censura della Corte di Giustizia di Lussemburgo. 3. L’esercizio dei diritti da parte dell’Rls Il principio della partecipazione dei lavoratori, che è principio fondamentale di una buona ed efficace gestione della salute e della sicurezza in azienda oltre ad essere principio guida delle norme comunitarie, viene messo seriamente in crisi dalle nuove disposizioni previste dal Tu in quanto l’azione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è fortemente limitata tramite:
A) Modifica e specificazioni art. 19 del D.Lgs. 626/94 tramite l’Art. 26 “Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza”: Documento di valutazione dei rischi - Il Rls nel ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione del rischio e le misure di prevenzione relative, avrà più difficoltà nel fare richiesta di leggere e ricevere il documento di valutazione dei rischi, in quanto viene eliminato il comma 5 dell’art. 19 del 626, il quale prevede per il rappresentante per la sicurezza, nell’espletamento della sua funzione, l’accesso al documento di valutazione dei rischi e al registro degli infortuni sul lavoro, il quale viene a sua volta eliminato. Accesso ai luoghi di lavoro - L’accesso ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni è, a sua volta, limitato da condizioni quali “il rispetto delle esigenze produttive” e “previa informazione al datore di lavoro o al dirigente o preposto competente”. B) Limitazioni conseguenti a modifiche di altre misure organizzative del D.Lgs 626/94 Computo dei lavoratori. Con l’esclusione di significative tipologie di lavoro precario, finanche dei lavoratori in prova, dal computo dei lavoratori, in base al quale valgono più stringenti obblighi di sicurezza (incluso il calcolo del numero minimo degli Rls che deve essere garantito), quello che appare evidente è che, per tali tipologie, viene meno il diritto di rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza (che anche la direttiva prevede generalizzato a tutti i lavoratori) mentre il principio che i luoghi di lavoro devono essere salubri e sicuri e che tutti i lavoratori devono godere di tale diritto viene solo formalmente riconosciuto nella proposta di Tu, ma è di fatto disconosciuto viste le numerose eccezioni particolarmente gravose. Riunione periodica. Grave l’abolizione della “Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi” per le aziende ovvero unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti, per le quali è invece prevista dal 626 una formulazione semplificata che, seppur non pienamente condivisibile, dà tuttavia la possibilità di prefigurare e di esigere da parte degli Rls/Rlst delle modalità di partecipazione da cui, in questo modo, vengono invece totalmente esclusi i lavoratori delle piccole imprese. Documento di Valutazione dei Rischi. “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità”. Questa impostazione, a cui il legislatore si richiama per la stesura del documento, libera il datore di lavoro da ogni vincolo nella redazione del documento stesso e non è certo la risposta più adeguata ai problemi formali e sostanziali di mancata rispondenza alle situazioni e condizioni reali di rischio che Organi di vigilanza e Rls hanno da sempre denunciato. Se già era a carico del datore la scelta dei criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi, nella versione del 626, era previsto che venissero specificati (aiutando così nella consultazione l’organo di vigilanza) oggi, eliminando questa indicazione, il tutto è criptato nella testa del datore (sempre che comunque ci sia una scelta a monte dei criteri… e invece non si trasformi in un altro sconto dagli effetti pericolosi sul piano della prevenzione e tutela). Si parla di “documento di lavoro”, volendo con questa accezione elevarlo (se mai non lo è stato fino ad oggi) a pratica operativa utile e non ad adempimento meramente burocratico, ma poi, in una nota al testo, si va a precisare i termini reali e concreti di cosa si voglia intendere per documento non più formalizzato ed ingessato. Il documento, e pertanto i suoi contenuti, non potranno essere "sanzionati indipendentemente da riscontri probatori in ordine a effettive omissioni di adempimenti di sicurezza". In breve e in chiaro, il documento nel suo nuovo “ruolo” non costituirà più un riferimento certo, di responsabilità sul quale il datore dovrà risponderne penalmente di eventuali dichiarazioni false e non rispondenti alla realtà quale “fonte o elemento di prova”. Modifica/novità quanto mai insostenibile in quanto intrinsecamente favorevole ad una non costante azione di aggiornamento (se andiamo poi a verificare i risultati del monitoraggio dell’applicazione del D.Lgs.626/94, ad oggi le valutazioni dei rischi coerenti ed aggiornate sono presenti nella sola metà delle aziende italiane). Inoltre, viene eliminato "il programma delle migliorie da effettuare nel tempo dei livelli di sicurezza", terza adempimento obbligatorio per il Datore di Lavoro relativo ai contenuti del documento di valutazione dei rischi (art.4, c.2, lett.c del D.Lgs.626/94). Una carenza negli obblighi a carico del datore (seppur fortemente collegata con l'obbligo di impianto più generale, previsto dall'art.2087 c.c., di aggiornamento continuo), ma senz’altro una mancanza concettuale fondamentale che ancor più favorisce ad una restrizione nella diffusione di una cultura della sicurezza che fonda le sue radici su un approccio di interventi in progress volti al raggiungimento del benessere sul luogo di lavoro. Registro degli infortuni L’abolizione del diritto di accesso da parte dell’Rls al Registro infortuni (considerando, tra l’altro, che una buona gestione della prevenzione degli infortuni imporrebbe anche la registrazione dei cosiddetti near miss, o infortuni mancati) è un’ulteriore prova di come sfugga al legislatore l’efficacia di determinati strumenti, che vengono considerati solo come oneri burocratici per le imprese, quando invece trovano la loro ragione di essere e la loro importanza proprio nell’ambito del sistema di comunicazione aziendale garantendone appunto l’efficacia. 4. Altre anomalie. Recepimento direttive europee - Le direttive Ue parlano di adattare il lavoro all’uomo e non viceversa. Esse fissano inoltre requisiti minimi che gli stati membri sono tenuti a rispettare in un’ottica di progresso e cioè senza ridurre diritti e tutele più avanzate eventualmente vigenti. Se il TU - che al comma 3 dell’art. 1 si configura come nuovo atto di recepimento di (quasi) tutte le direttive Ue finora emanate - manterrà come tratto caratteristico quello dell’adattamento delle norme alle esigenze delle imprese e dell’erosione di principi generali, diritti e tutele previgenti, sarà inevitabile mettere in conto un immediato ricorso alla Corte di Giustizia di Lussemburgo. Eccesso di delega - Sussiste un problema di eccesso di delega in relazione al fatto che il TU non si è limitato al “coordinamento, razionalizzazione e armonizzazione e semplificazione della normativa vigente” ma ha operato una modifica in profondità dello spirito e della lettera sia delle norme nazionali che di quelle comunitarie. Inoltre, l’art.186, 2° comma, che abroga, senza specificazione, le norme incompatibili con le disposizioni contenute nel testo unico alla data della sua entrata in vigore, appare contraddire gravemente il principio e criterio direttivo “indicazione esplicita delle norme abrogate” (dettato dall’art.20, comma 3, lett. b) della L.15 marzo 1997, n. 59), cui l’esercizio della delega si deve attenere (in base art.1 della legge di delega stessa). Sorveglianza sanitaria e medico competente - Stravolgimento della funzione della sorveglianza sanitaria e il ruolo residuale e separato del medico competente. Sistema sanzionatorio – Aggiungiamo a quanto già detto in premessa che non ci si limita, nel testo, ad operare una ricalibratura delle sanzioni tra i diversi soggetti al fine di correggere incongruenze ed errori ma si realizzano interventi estesi e pesanti sia sulle fattispecie da sanzionare sia sulla tipologia delle sanzioni da impartire, spesso e volentieri, a discrezione assoluta degli ispettori. Direttive generali - La parte del Tu che riguarda le direttive generali impartite alla Pubblica amministrazione, il riordino delle competenze istituzionali e in particolare il ruolo delle Regioni - a nostro avviso è una parte fondamentale del Tu perché finalizzata, come impone la stessa direttiva quadro 89/391, a garantire un’applicazione uniforme ed estesa delle norme di sicurezza - è del tutto carente, fortemente auto-referenziale e sorda rispetto ai problemi e alle proposte avanzate da anni e di recente, anche dal sindacato. |