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Salute e sicurezza
sul posto di lavoro

DOCUMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo "attuazione della delega  per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro cui all'art.8 
della legge 14 febbraio 2003 n° 30”

Nota di CGIL, CISL, UIL

Il provvedimento, apprezzabile come anche le altre norme che puntano a contrastare il lavoro irregolare attraverso  il necessario coordinamento degli organi di vigilanza, presenta alcuni elementi critici rispetto alla efficacia del sistema di vigilanza proposto .

Sono di interesse rilevante

  • Il ruolo di coordinamento che il Ministero del lavoro assume a tutti i livelli per agevolare la non sovrapposizione e la fluidificazione dei processi ispettivi;

  • la costituzione della commissione centrale di coordinamento delle attività di vigilanza che sia  in grado (anche attraverso la partecipazione delle parti sociali)  di valutare lo stato di avanzamento delle azioni di contrasto alle irregolarità nei luoghi di lavoro e che sia in grado di definire indirizzi e obiettivi strategici nonché priorità per gli interventi ispettivi;

  • il modello unificato di verbale che sarebbe opportuno, fin dalla formulazione delle linee guida, riguardasse tutte le tipologie di attività ispettive (tutela, previdenza  assistenza).

1. Critica risulta invece la assenza delle parti sociali nelle commissioni regionali di vigilanza (art.4). Sarebbe opportuno ripetere il modello nazionale anche ai livelli decentrati, prevedendo a tutti i livelli la possibilità di coinvolgere altri soggetti interessati all’emersione del lavoro nero.

2. Per rendere più efficiente il rapporto di cooperazione tra i servizi ispettivi del ministero del lavoro e degli enti previdenziali sarebbe opportuno che a tutti i livelli si procedesse "di concerto" (e non soltanto “sentiti”) con i direttori degli enti di previdenza, per evitare una gerarchia impropria e possibili resistenze alla cooperazione degli apparati degli enti stessi soprattutto al livello locale.

3. Appare molto critica l'introduzione della procedura  relativa alla conciliazione monocratica per la sovrapposizione (qualitativa e quantitativa) di funzioni in capo all'ispettore del lavoro  e per l'ulteriore frammentazione della procedura di conciliazione. Il processo di conciliazione si deve infatti svolgere in presenza di un soggetto di rappresentanza sindacale oltre che del soggetto pubblico e deve essere espletato all’interno delle commissioni di conciliazione già esistenti, che a tale scopo andrebbero rafforzate ed agevolate nella loro attività, o all’interno delle commissioni di conciliazione previste dai CCNL. Soprattutto  è da escludere la possibilità di conciliazione nel corso della attività ispettiva (art.11 comma 6) : non è infatti ammissibile che il consenso delle parti interessate, soprattutto per quanto riguarda il lavoratore, sia acquisito senza che esso fruisca della opportuna assistenza sindacale o legale. Anche in caso di diffida accertativa, se si attiva un tentativo di conciliazione, il lavoratore deve essere assistito da un rappresentante sindacale  e la conciliazione svolta nelle opportune sedi già esistenti.

4. Pur riconoscendo l’importanza di azioni di assistenza, di prevenzione e d’ informazione diffusa, che andrebbero  rafforzate attraverso una opportuna progettazione di modalità e strumenti,  va evitata la sovrapposizione delle competenze e l’attribuzione di ruoli diversi ad un unico soggetto ( l’ispettore), come del resto già previsto dall’articolo 24 del dlgs 626/94.

5. E’ opportuno che il legislatore chiarisca (art.11) la necessità di acquisire, in caso di richiesta di intervento (senza escludere eventuali ispezioni in loco), tutti gli elementi probanti per adire ad una conciliazione nelle sedi appropriate , come precedentemente indicate.

6. E' opportuno che il legislatore chiarisca la titolarità degli ispettori, dipendenti da qualunque istituto, a verbalizzare tutte le irregolarità riscontrate nei luoghi di lavoro e che  il potere di diffida ( art. 13) sia esteso anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inottemperanze da essi rilevate.

7. Per quanto riguarda la prescrizione obbligatoria (art.15) va evitato ogni possibile conflitto di competenze con chi ha la piena titolarità della vigilanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (che è in capo alle regioni e alle province autonome ed è attuata attraverso le ASL territorialmente competenti). Tale conflitto di competenze potrebbe essere desunto dal riferimento al dgls 758/94 (capo II contravvenzioni in materia di salute e sicurezza).

Vanno inoltre evitate sovrapposizioni di competenze tra le commissioni di cui all’art.3 e 4 proposte nel presente decreto ed i comitati regionali di coordinamento di cui all’art.27 del dlgs 626/94.

8. Riteniamo che le parti sociali debbano essere componenti del comitato regionale per i rapporti di lavoro (art,17) e che tale comitato  sia una sede aggiuntiva rispetto agli attuali comitati regionali degli enti previdenziali e assicurativi.

Infine, il decreto è privo delle risorse necessarie ad avviare un vero processo di ammodernamento della funzione ispettiva, pur essendo apprezzabile la razionalizzazione delle risorse esistenti. Pertanto è essenziale che gli interventi  riferiti al personale in termini di formazione ed/o incentivazione siano espressamente collegati a quanto definito all’interno del contratto nazionale e del contratto integrativo delle amministrazioni ed enti  di riferimento.

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