Salute
e sicurezza
sul posto di lavoro |
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E DECRETI
GU
n. 174 del 29-7-2003
D.Lgs.
23 giugno 2003, n.195
Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n.
39.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001,
ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia,
della salute, delle attivita' produttive, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1. - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1.
Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:
«attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e
dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
Art.
2. - Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1.
Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).
- 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono
essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi
definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza
almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e
protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla
base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative
modalita' di versamento, con decreto del Ministro competente per
materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano
i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con
le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attivita' a
carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai
corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti
delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del
personale medesimo.».
Art.
3. - Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1.
Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita'
medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da
almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al
corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2,
primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione
organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti
idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti
minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data
16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con
riferimento al requisiti e capacita' dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di
giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 2001, nella causa n.
49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa
di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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