UIL Salute e sicurezza sul posto di lavoro
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I testi di "Tutto per l'Rls/Rlst"
sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara

TUTTO PER L'RLS

La sicurezza soggettiva e la prevenzione

La nuova concezione della tutela.

Il Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994, passando da un’impostazione tecnologica di prevenzione passiva ad un sistema di sicurezza globale, coinvolgendo in modo attivo tutte le parti interessate, integra la prevenzione tecnica con i nuovi aspetti della prevenzione soggettiva, affermando il principio dell’autotutela in cui “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza …” (art. 5, comma 1).

Naturalmente essere coinvolti in modo attivo, essere partecipi della “propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro”, comporta una responsabilità individuale del lavoratore che prima, con il sistema della tutela “oggettiva” data dalle norme e regolamenti di natura prescrittiva, era prevalentemente a carico del preposto.

Per quanto attiene ai limiti soggettivi della responsabilità, vale la pena di ricordare un’interessante sentenza di Cassazione, sezione IV penale n° 6187 del 18/5/99, che recita: “La maggiore responsabilizzazione del lavoratore rispetto alla sicurezza del lavoro, configurata dal D.Lgs. 626/94, postula la messa in opera di una diversa organizzazione del lavoro, prevista dalla medesima legge, attraverso, da un lato, la programmazione e la procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza e, dall’altro, la formazione ed informazione, nelle forme previste, dei lavoratori …”.

Dalla magistratura, le procedure e programmi organizzativi sono visti generalmente come un’articolazione, per fasi successive, d’obiettivi programmatici che vanno basati sul coinvolgimento di tutti i soggetti operanti in ambito aziendale, compresi i lavoratori.

La sentenza di Cassazione 17/2/98 n° 1687 ha stabilito che “le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo da eventi causati dalla sua disattenzione, ma anche da quelli imputabili a incuria, negligenza e imprudenza dello stesso”.

Sentenza di Cassazione 16 luglio 1998, n. 6993. “Qualora il datore di lavoro violi le norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore è interamente responsabile dell’infortunio che sia conseguito a tale violazione. Non vale, infatti, ad attenuare la sua responsabilità il concorso di colpa del lavoratore ... È, infatti, dovere del datore di lavoro proteggere l’incolumità del lavoratore anche al di là della sua imprudenza o negligenza.”

L’impossibilità di fare carico al lavoratore della propria sicurezza costituisce un’affermazione costante della giurisprudenza con riferimento, soprattutto, all’individuazione delle responsabilità per l’infortunio, a meno che non si prefiguri la volontarietà del lavoratore, per colpa o dolo, nell’essere fonte del danno causato o ricevuto (si vedano anche Cass. 20/4/89, Perasi e Cass. 4/4/90, Caterini).

Quindi, il Datore di lavoro risulta sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando accetta d’adottare idonee misure di prevenzione, sia quando non controlla che queste misure vengano effettivamente usate dal dipendente.

Per contro, la sentenza di Cassazione penale, sez. IV, 3 novembre 1998 n. 11481, Scorzelli, recita: “… debba individuarsi l’inesigibilità … del controllo continuativo su ogni singolo operaio da parte di un direttore generale responsabile della sicurezza, perché ciascun operaio rispettasse le norme di sicurezza e usasse i mezzi di protezione a disposizione, in ambito di compiti e responsabilità complessi … in un contesto di sussistenza di tutte le misure di sicurezza previste, di compiuta informazione ai dipendenti dei rischi legati all’uso delle macchine e della utilizzazione di dispositivi di sicurezza, di attività di lavoro eseguita da dipendente esperto e competente … Chi è responsabile della organizzazione e della sicurezza del lavoro, qualora assicuri complete misure di sicurezza, informazione compiuta ai dipendenti, predisposizione adeguata del sistema di lavoro, deve poter contare sull’esatto adempimento delle regole di lavoro da parte dei lavoratori (comprensive delle esistenti e comunicate misure di prevenzione infortuni) con uso di normale diligenza da parte degli stessi lavoratori”. La sentenza, segnalata da Guariniello in I&SL 1998, n° 12-647, (che sul tema richiama anche Cass. 18 novembre 1997, Crema) sottolinea la nuova posizione di responsabilità assunta dal lavoratore nel nuovo quadro normativo delineatosi dopo il D.Lgs. 626/94.

In definitiva, al Datore di lavoro è imposta l’adozione di programmi e procedure organizzative, la definizione d’incarichi e responsabilità ed un percorso d’autocontrollo aziendale fondato sulla prevenzione ed una costante evoluzione del sistema indirizzato al miglioramento continuo.

Per prevenire, bisogna agire prima che il danno si manifesti, quindi le attività aziendali di prevenzione devono essere organizzate partendo da un ruolo partecipativo e collaborativo dei lavoratori e non più imposte gerarchicamente o dalle norme.

La collaborazione, per essere efficace, deve poggiare sulla responsabilizzazione del singolo al fine di realizzare i risultati richiesti, individuati dal sistema prevenzionistico aziendale, a sua volta impostato dal datore di lavoro in collaborazione con il RLS e le altre figure definite dal decreto 626, nel campo della sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni date dalle norme.

La struttura del D.Lgs. 626/94.

Þ D.Lgs. n° 626 del 19 settembre 1994 “Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori su luogo di lavoro”, modificato dal D.Lgs. n° 242 del 19 marzo 1996 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” in 10 titoli, 98 articoli e 13 allegati.

Titolo I.

Capo I - Disposizioni generali (articoli da 1 a 7);

Capo II - Servizio di prevenzione e protezione (articoli da 8 a 11);

Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso (articoli da 12 a 15);

Capo IV - Sorveglianza sanitaria (articoli 16 e 17);

Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori (articoli da 18 a 20);

Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori (articoli 21 e 22);

Capo VII - Disposizioni concernenti la Pubblica Amministrazione (articoli da 23 a 28);

Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (articolo 29).

Titolo II - Luoghi di lavoro (articoli da 30 a 33).

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro (articoli da 34 a 39).

Titolo IV - Uso dei Dispositivi di protezione individuale (articoli da 40 a 46).

Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi (articoli da 47 a 49).

Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali (articoli da 50 a 59).

Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni.

Capo I - Disposizioni generali (articoli 60 e 61);

Capo II - Obblighi del datore di lavoro (articoli da 62 a 68);

Capo III - Sorveglianza sanitaria (articoli da 69 a 72).

Titolo VIII - Protezione da agenti biologici.

Capo I - (articoli da 73 a 77);

Capo II - Obblighi del datore di lavoro (articoli da 78 a 85);

Capo III - Sorveglianza sanitaria (articoli da 86 a 88).

Titolo IX - Sanzioni (articoli da 89 a 94).

Titolo X - Disposizioni transitorie e finali (articoli da 95 a 98).

Allegato I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).

Allegato II - Prescrizione di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

Allegato III - Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale.

Allegato IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.

Allegato V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

Allegato VI - Elementi di riferimento.

Allegato VII - Prescrizioni minime.

Allegato VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.

Allegato IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.

Allegato X - Segnale di rischio biologico.

Allegato XI - Elenco degli agenti biologici classificati.

Allegato XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.

Allegato XIII - Specifiche per processi industriali.

Alcune Circolari applicative D.Lgs. n° 626/94.

Ministero del lavoro - Circolare 7 agosto 1995 Numero 102 (Testo non integrale)

OGGETTO: Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.

Premessa.

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le considerazioni qui di seguito esposte costituiscono un primo approccio ai problemi applicativi, derivanti dalla rilevanza delle innovazioni apportate al sistema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, che si è ritenuto urgente ed opportuno fornire, in considerazione della attuale fase di prima introduzione della nuova disciplina...

1. Collegamento con la normativa previgente.

Preliminarmente occorre rammentare che il decreto legislativo nel suo complesso non comporta che modifiche limitate alla precedente normativa, in quanto è soprattutto mirato ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro.

Le innovazioni tendono, infatti, ad istituire nell’azienda un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante:

la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati, la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, l’organizzazione di un servizio di prevenzione i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro, tra cui il responsabile del servizio - che può essere scelto anche nell'ambito dei dirigenti e dei preposti - e che possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.

La legislazione precedente pertanto rimane in vigore, salvo i casi di espressa o tacita abrogazione, quale termine obbligatorio di riferimento per l’attuazione delle specifiche misure di sicurezza.

2. La valutazione del rischio.

Presupposto della nuova disciplina è, come detto, l’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità, effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici o strumentali.

... Si comprende così che la valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e di pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza. In tale contesto, naturalmente, si potrà confermare le misure di prevenzione già in atto, o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza.

L'atto finale di detta procedura e' costituito dal documento ex art. 4, comma 2, documento che diviene punto di riferimento del datore di lavoro, e di tutti gli altri soggetti aziendali che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza.

Premesso che restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l’individuazione e l’adozione dei criteri di impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi - della quale è chiamato a rispondere in prima persona - si ritiene comunque utile illustrare con qualche maggior dettaglio quanto disposto dal citato art. 4, comma 2.

Si ricorda inoltre che, per le piccole e medie aziende, è in via di predisposizione il decreto interministeriale che recherà, come previsto dall'art. 4, comma 9, le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali relativi alla valutazione del rischio.

Riguardo alla relazione sulla valutazione (art. 4, comma 2, lettera a), si dovranno fornire indicazioni almeno su:

- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;

le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;

- il grado di coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale proposito si rammenta che le modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza dovranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva, e solo in subordine dal Ministero del lavoro, se venisse comunicata l’impossibilità di raggiungere un accordo, circostanza per ora non verificatasi. A tale proposito si chiarisce che la valutazione del rischio deve comunque essere effettuata entro la scadenza stabilita, anche se la consultazione del rappresentante per la sicurezza non potesse essere effettuata che in epoca successiva;

- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.

Per quel che concerne i criteri adottati (art. 4, comma 2, lettera a), si dovranno fornire indicazioni almeno su:

1. pericoli e rischi correlati;

2. le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (a tale riguardo si precisa che per gruppi particolari si devono intendere quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, evidenziate, naturalmente, a seguito della valutazione dei rischi);

3. i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;

4. gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.), per giungere alle medesime conclusioni di cui ai punti 3 e 4.

Relativamente alle indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione definite (art. 4, comma 2, lettera b), sarà opportuno illustrare:

- gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione, e quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;

- le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;

- l’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

Relativamente al programma di attuazione delle misure di prevenzione (art. 4, comma 2, lettera c), sarà opportuno illustrare:

- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

- il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;

- il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo.

Il documento in questione dovrà poi essere accompagnato da ogni utile documentazione, in particolare da quella specificamente indicata nei singoli titoli e capi del decreto legislativo.

È appena il caso infatti di sottolineare che ogni qualvolta in una normativa particolare riguardante la sicurezza sul lavoro, quali il decreto legislativo n. 277/91 o i titoli specifici contenuti nello stesso decreto legislativo 626/94, si richieda una specifica valutazione di un rischio particolare, detta valutazione dovrà essere integrata come complemento essenziale nella più generale valutazione del rischio di cui si parla nell'art. 4, comma 2.

3. Entrata in vigore delle nuove norme.

Il decreto in questione ha disposto decorrenze differenziate della applicazione di alcune delle norme ivi contenute ... Occorre poi soprattutto sottolineare che il termine del 27 novembre 1995, fissato dall'art. 96, ... nel fissare tale scadenza, si è doverosamente tenuto conto dei tempi tecnici necessari all’organizzazione del nuovo sistema di prevenzione da parte del datore di lavoro, sistema che prevede passaggi organizzativi e strumentali complessi, anche al fine di un loro coordinato adempimento ... Ciò non significa naturalmente che, nelle more dell’entrata in vigore del disposto dell'art. 4, si realizzi una sorta di vacanza di qualsiasi forma di tutela nei confronti del lavoratore, in quanto, come già si è osservato, continuano ad aver vigore tutte indistintamente le norme della precedente legislazione, ivi comprese - fino al 27 novembre - anche quelle abrogate, considerato non solo che la tutela della salute è un diritto costituzionalmente garantito, ma che il datore di lavoro ha comunque un obbligo generale di salvaguardia della integrità psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile.

4. Titolo I - Significato del termine “stabilimento”.

È opportuno chiarire che il termine “stabilimento”, che peraltro compare esclusivamente all'art. 2, comma 1, lettera b), è stato usato nella medesima accezione lessicale del termine “unità produttiva” che appare nella successiva lettera c) e in altre numerose disposizioni del decreto legislativo in esame.

Infatti, dal momento che detto provvedimento comprende nel suo campo di applicazione tutte le attività di produzione di beni o servizi esercitate da soggetti privati o pubblici, è sembrato più appropriato riferirsi all’unità produttiva, intesa a sua volta come la struttura dell’azienda produttrice di beni o di servizi, dotata di autonomia tecnico-funzionale e l’uso del termine stabilimento nella citata lettera a), è dovuto soltanto ad una non completa armonizzazione lessicale del testo.

5. Medico competente.

In relazione alla definizione di tale figura professionale, nell’art. 2, comma 1, lettera d), giova precisare che non si è inteso estendere - in una sede del resto solo definitoria e quindi impropria - l’area di intervento del medico competente, generalizzandola a tutti i settori di cui all'art. 1.

L’area di intervento del medico competente è quindi quella definita nell’art. 16, comma 1, ove si precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente ai sensi del successivo comma 2, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione precedente (o anche quella di futura emanazione) faccia espressa previsione dell’intervento del medico competente, come ad esempio nel caso della tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. n. 303/56, del D.Lgs. n. 277/91, ovvero dei titoli V, VI, VII ed VIII del decreto legislativo 626/94 di che trattasi.

6. Art. 6 - Obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori.

In relazione all’art. 6 si precisa che, nel caso della locazione finanziaria - considerato che oggetto del contratto è una prestazione di natura esclusivamente finanziaria come già desumibile dalla legge 2 maggio 1983, n. 178, d’interpretazione autentica dell’art. 7 del D.P.R. n. 547/55 - il locatore finanziario è tenuto ad accertarsi unicamente che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge.

Peraltro tale interpretazione esclude che possano essere considerati alla medesima stregua degli operatori finanziari di cui alla citata legge n. 178/83, anche i soggetti che esercitano il cosiddetto “leasing operativo”, cioè i fabbricanti che cedono in locazione finanziaria il bene da loro stessi prodotto.

Resta comunque fermo l’obbligo dei locatari, quando siano datori di lavoro, di ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo in esame.

In linea generale poi, si precisa che l'art. 6 è già entrato in vigore.

7. Prevenzione incendi.

In materia di prevenzione e protezione antincendi di cui al capo III e all'art. 30, comma 3, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 13:

a) i luoghi di lavoro ricompresi nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59, e nella tabella annessa al D.M. 16 febbraio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, soggetti all'obbligo di controllo da parte dei competenti organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rimangono assoggettati alle normative e procedure vigenti a fini antincendio;

b) i luoghi di lavoro non ricompresi nella precedente lettera a), sono assoggettati alle specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 128/59, D.P.R. n. 320/56 ecc.).

8. Informazione e formazione dei lavoratori.

Premesso che relativamente agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, sanciti dagli articoli 21 e 22, l’adempimento non può che essere richiesto a partire dal 28 novembre 1995, dovendosi le relative attività incentrare proprio sugli esiti complessivi della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di protezione adottate, si ritiene peraltro di dover richiamare l’attenzione sulla necessità di fornire una tempestiva informazione ai lavoratori sui principali contenuti del decreto legislativo in argomento, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla consultazione e partecipazione dei lavoratori di cui al capo IV, in rapporto alla necessità di consentire agli stessi l’adozione delle determinazioni di propria competenza.

Analogamente, in vista della necessità di procedere tempestivamente alla adeguata formazione di tutti i lavoratori, si sottolinea che entro la suddetta scadenza dovrà essere programmato uno specifico piano di formazione, che comprenda tutti gli elementi necessari per la sua attuazione, e che sia - come detto - articolato in modo coerente ai risultati della valutazione dei rischi.

9. Vigilanza sulle industrie estrattive.

Appare inoltre opportuno sottolineare che l'art. 23, rubricato “Vigilanza”, non ha operato alcun trasferimento delle attuali competenze in materia e, pertanto, il riferimento a quelle del settore minerario, attribuite al Ministero dell'industria, non include quelle relative alle industrie estrattive di 2a categoria (cave) che sono di competenza delle regioni.

10. Titolo II - Luoghi di lavoro.

Si precisa che l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo II decorre:

a) dal 1 gennaio 1996 per i luoghi di lavoro utilizzati anteriormente al 27 novembre 1994;

b) dal 1 marzo 1995 per i luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta a partire dal 27 novembre 1994.

Può essere utile sottolineare che il termine di cui all'art. 33, comma 14 (1 marzo 1995), si riferisce esclusivamente ai luoghi di cui alla precedente lettera b).

Per quanto concerne le specifiche disposizioni (art. 30, commi 4, 5 e 6) dettate a tutela dei lavoratori portatori di handicap, si precisa che - ferma restando l’applicazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 384/78, legge n.13/89 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 236/89, legge n. 104/92) - esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori. Inoltre, ove si rendessero necessarie, nei casi suddetti, le misure di cui al comma 6, relative ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, esse dovranno essere adottate nei tempi congrui alla realizzazione degli interventi necessari.

11. Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro.

Per quel che riguarda le prescrizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro, si rammenta che il datore di lavoro, in conformità all’art. 36, è già tenuto ad adeguare le attrezzature di lavoro alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 del suddetto articolo.

12. Titolo IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale.

A tale riguardo, fermo restando che l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 43 decorre dal 28 novembre 1995, si ricorda che, ove prima di tale data si rendesse necessario l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà comunque attenersi, nella scelta, alle prescrizioni dell'art. 42.

13. Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi.

L’adempimento degli obblighi disposti dal presente titolo a carico del datore di lavoro (vedasi art. 48), presupponendo necessariamente una valutazione delle modalità e della dinamica degli atti fisici del lavoratore, nonché dell'ambiente di lavoro, decorre dal 28 novembre 1995.

14. Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali.

In ordine alla disciplina sull’uso dei videoterminali (titolo VI), è opportuno precisare, in via preliminare, che l’articolo rubricato “Definizioni”, così come gli analoghi articoli degli altri titoli del decreto legislativo in esame, è stato mutuato dalla normativa comunitaria, in base alla quale le definizioni individuano il campo di applicazione oggettivo e soggettivo, ossia l’ambito all’interno del quale devono essere attuate le disposizioni via via recate dalle norme del relativo titolo.

Tale tecnica legislativa ha il pregio di consentire, da un lato l’immediata individuazione dell’area di attuazione della normativa (ed in questo corrisponde, in parte, alla usuale definizione di “campo di applicazione” dell'ordinamento italiano) e dall’altro consente una più snella articolazione interna delle varie norme, in quanto, una volta indicato in premessa il significato che assumono i vari termini, si evitano faticose ripetizioni nonché possibili equivoci interpretativi.

Ciò premesso, si fa presente che l’art. 51, comma 1, lettera c), nel definire il lavoratore come colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all’art. 54, durante l’intero arco della settimana lavorativa, definisce automaticamente il campo di applicazione soggettivo di tutto il titolo.

Conseguentemente il citato art. 54 rubricato “Svolgimento quotidiano del lavoro” disciplina, sempre nei confronti dello stesso lavoratore, il regime delle interruzioni (pause o cambiamento di attività).

Analogamente il successivo art. 55 prevede la sorveglianza sanitaria solo per i suddetti lavoratori. Riguardo ai posti di lavoro, sempreché siano utilizzati dai lavoratori di che trattasi, essi devono essere adeguati alle prescrizioni contenute nell'allegato VII ai sensi e con le modalità previste dall'art. 58. Appare così evidente che l’intenzione del legislatore è stata quella di assicurare specifiche misure preventive in favore di coloro per i quali sussistono rischi per la salute prevedibili in base ai dati scientifici disponibili.

Tali dati evidenziano che il rischio da attività su VDT è significativo solo quando il lavoratore vi sia addetto “regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale” (Direttiva 90/270/CEE, art. 2, lettera c).

Il legislatore italiano ha ritenuto, sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili, che ciò avvenga solo quando si riscontrino le condizioni riportate nella citata definizione di lavoratore di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 626/94.

Quanto alla decorrenza delle norme, l’art. 58 stabilisce che a partire dal 1 marzo 1995 i nuovi posti di lavoro, quali definiti all’art. 51 lettera b), devono essere conformi all'allegato VII.

A tale proposito si fa presente che, a causa di un errore materiale - che si provvederà a correggere con un successivo decreto legislativo di integrazione - l’allegato VII contenente le prescrizioni cui devono rispondere i posti di lavoro con videoterminale, è mancante della parte riguardante l’ambiente e l’interfaccia elaboratore-uomo; si ritiene peraltro opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di integrazione, riportare in questa sede detta parte (si veda nelle pagine seguenti), in quanto utile termine di riferimento, soprattutto con riguardo agli aspetti ergonomici, ai fini della valutazione del rischio e della individuazione delle relative misure di prevenzione.

Va precisato infine, che le disposizioni in questione non hanno introdotto alcuna forma obbligatoria di certificazione, e conseguente marcatura, attestanti la rispondenza delle attrezzature ai requisiti individuati dal suddetto allegato, in particolare a quelli ergonomici.

La conformità delle apparecchiature facenti parte del posto di lavoro e quindi anche del piano di lavoro, sedie ecc .., è data dal rispetto delle norme nazionali di buona tecnica UNI e CEI applicabili, alle quali dovrebbe far riferimento il fabbricante, e inoltre le stesse individuano il livello di fattibilità tecnologica per l’applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione.

Ambiente.

a) Spazio.

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione.

L’illuminazione generale e/o l’illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti.

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore.

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni.

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità.

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un’umidità soddisfacente.

Interfaccia elaboratore/uomo.

All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenze e di esperienza dell’utilizzatore; nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l’informazione in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

15. Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni.

Ai fini della protezione da agenti cancerogeni (titolo VII), il datore di lavoro che utilizza agenti cancerogeni, quali definiti dall'art. 61, è tenuto, ai sensi del successivo art. 62, ad evitare o ridurre l’utilizzazione dell’agente cancerogeno sul luogo di lavoro, mediante le seguenti misure, indicate in ordine prioritario e tutte strettamente correlate alla loro effettiva fattibilità tecnica:
a) sostituzione dell’agente con altro agente che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non è nocivo o lo è meno;

b) impiego di un agente in un sistema chiuso;

c) riduzione dei livelli di esposizione dei lavoratori.

Al riguardo si evidenzia che tali obblighi non possono prescindere dalla valutazione del rischio di cui agli artt. 4 e 63, quando sia necessaria la individuazione delle condizioni in cui gli agenti sono utilizzati o la valutazione dell’entità del rischio cui il lavoratore è potenzialmente esposto nell’esercizio delle proprie specifiche attività. Si deve infatti considerare che, per quanto riguarda la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori, per individuare misure valide ed efficaci, condizione preventiva e necessaria è la determinazione quantitativa, dato che le informazioni dell’etichetta e l'allegato VIII afferiscono alla sola classificazione della pericolosità delle sostanze ovvero preparati o processi.

Occorre inoltre tener presente che, quando ci si trovasse di fronte a misure di prevenzione di particolare complessità e rilevanza sotto il profilo tecnico ed organizzativo, non si potrebbe che consentire tempi congrui per la adozione e quindi per l’assolvimento dei relativi adempimenti.

Tali esigenze riconducono, per le ragioni esposte al punto 3 della presente circolare, alla scadenza del 27 novembre 1995.

È appena il caso di ricordare che, nelle more, il datore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56.

Il datore di lavoro è invece già tenuto ad attuare le disposizioni dettate dagli articoli 67 e 68 per i casi di esposizioni non prevedibili e per le operazioni lavorative particolari, trattandosi di puntualizzazioni di obblighi già disciplinati dalla precedente legislazione.

L’esigenza di indicare chiaramente e immediatamente la pericolosità dei sistemi, preparati o procedimenti di cui all'allegato VIII, pone il problema del tipo di segnaletica da usare, atteso che per questi, né la legge 29 maggio 1974, n. 256, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 524/82, prevedono specifiche forme di contrassegno.

In tali casi il datore di lavoro può provvedere ad assolvere ai suoi obblighi, laddove previsti (vedasi art. 66, commi 4 e 68, comma 1, n. 2), utilizzando il segnale di pericolo generico previsto dal punto 1) dell’allegato II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 524/82, integrato da un cartello complementare con le indicazioni di un potenziale rischio cancerogeno.

16. Titolo VIII - Protezione da agenti biologici.

Il titolo VIII ha sottoposto ad una disciplina specifica l’uso degli agenti biologici nell’ambiente di lavoro.

Al riguardo occorre evidenziare che l’impiego confinato di una particolare specie di agenti biologici, ossia dei microrganismi geneticamente modificati e l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, sono stati disciplinati anche a fini di tutela dell’ambiente esterno e della popolazione, rispettivamente dai decreti legislativi numeri 91 e 92 del 3 marzo 1993.

Le indicazioni utili ad agevolare una omogenea applicazione delle normative suddette saranno oggetto di apposita circolare, essendo necessario un approfondito esame delle possibili interconnessioni, attualmente in corso nelle sedi competenti.

In linea generale, per quel che riguarda le disposizioni in materia di comunicazione ed autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 76 e 77, può essere utile precisare che le stesse si intendono riferite anche al datore di lavoro che già esercita le attività ivi menzionate.

In ordine poi all’art. 86 che, nell’introdurre l’obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischio nelle attività con uso di agenti biologici, ne disciplina altresì le relative modalità, si fa presente che, sempre per un mero errore materiale, l’articolo in questione è carente degli ultimi quattro commi, il quinto dei quali è poi richiamato nel successivo art. 87: si provvederà a colmare tale lacuna con il decreto legislativo di integrazione di cui si è già fatto cenno.

Ministero del lavoro - Circolare 20 dicembre 1996 Numero 172

OGGETTO: Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ulteriori direttive per l'applicazione.

Con riferimento agli ulteriori quesiti pervenuti in ordine all'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, si danno di seguito alcune indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.

1. Campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.

Il decreto legislativo n. 626/1994, modificato dal decreto legislativo n. 242/1996, all’art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei “lavoratori durante il lavoro” e il successivo art. 2, comma 1, afferma che per “lavoratore” si deve intendere, a parte le esclusioni “specificatamente indicate all’art. 1, comma 3”: a) la “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro ... con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”; b) i “soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi ...”.

Come si evince dall’analisi del testo, l’elemento da cui il legislatore fa discendere l’applicazione delle norme protettive è l’esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile, ossia, di una prestazione svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di queste da cui gerarchicamente dipende il lavoratore. Sulla scorta di questo principio desunto dalla disposizione che delimita il campo di applicazione soggettivo e fatte salve le sole ipotesi espressamente equiparate dall’art. 2, è consequenziale escludere dall’ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria del decreto legislativo in oggetto:

1) i lavoratori autonomi (articoli 2222 del codice civile e seguenti);

2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;

3) gli associati in partecipazione (art. 292 del codice civile);

4) i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa.

Pertanto, per i lavoratori autonomi che non abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati, le norme del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, non trovano applicazione; mentre, nell’ipotesi che un imprenditore affidi loro dei lavori all’interno della sua azienda o dell’unità produttiva, egli è tenuto all’adempimento dei soli obblighi stabiliti dall'art. 7 dello stesso decreto.

Con riferimento ai titolari di studi professionali, va detto che il decreto legislativo n. 626/1994 trova ad essi applicazione solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati, sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio, sia nel caso di più professionisti contitolari. Se i lavoratori subordinati sono in numero inferiore ad undici, gli studi professionali rientreranno nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11.

2. Case di riposo per anziani.

Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero soltanto di anziani autosufficienti - anche se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere prevenzionale -, non sono ricomprese nel novero delle strutture di ricovero e cura sia pubblica sia private di cui all'art. 8, comma 5, e pertanto non sono tenute alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.

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