UIL Salute e sicurezza sul posto di lavoro
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I testi di "Tutto per l'Rls/Rlst"
sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara

TUTTO PER L'RLS

Il lavoratore isolato.

Spesso succede che il lavoratore rimanga isolato nell’espletare la propria mansione, e di conseguenza ci si chiede se ciò è o meno sicuro.

Una traccia analitica si potrebbe così riassumere.

Se dall’analisi, relativa alla compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- eseguita anche in collaborazione con i lavoratori interessati, s’individuano, per esempio, rischi di scivolamento (pavimentazione sdrucciolevole, presenza di spanti oleosi, operazioni di salita e discesa da vari livelli o scalini, utilizzo di scale mobili o alla marinara, ecc.), da schiacciamento tra parti in movimento, elettrocuzione (operazioni, anche semplici, su quadri elettrici, sicurezze, interruttori, ecc.), movimentazione carichi (caduta, incastramento, schiacciamento, manovra sbagliata che blocchi e/o invalidi fisicamente il lavoratore, ecc.), incendio, emissione di gas, fumi o quant’altro possa influire negativamente sulla persona o sulle strutture (pericolo di crollo, esplosione, cedimenti strutturali, ecc.) il lavoratore non deve essere lasciato isolato perché soggetto a rischio individuale che comporta la perdita dell’autonomia nel mettersi al sicuro (perdita di coscienza, limitazioni alla mobilità, stato confusionale, ecc.), compreso l’allertamento dell’emergenza per un eventuale intervento di soccorso, salvataggio o messa in sicurezza difatti, l’isolamento del singolo, segnalato anche attraverso una comunicazione scritta, può essere visto come elemento da inserire nel previsto DVR in quanto non solamente la parte tecnica, ma anche l’ambiente e le organizzazioni del lavoro possono essere considerate esse stesse come fonte di rischio - vedi D.Lgs. 626, art. 3 comma 1 lettera d: “… complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro” -.

Naturalmente questa particolare condizione operativa, come ogni altro rischio, andrà “pesata” ed inserito nella programmazione (art. 4 commi 1 e 2), elencando “le misure di prevenzione e di protezione” previste definitive e provvisorie (alla prevenzione, in linea generale, corrisponde l’interessamento prioritario dei sistemi organizzativi e di coinvolgimento delle “risorse umane” aziendali mentre, alla protezione, corrisponde l’intervento puramente tecnico: entrambe sono comunque fondate sul comportamento umano e soggette al grado di partecipazione di tutti gli elementi umani coinvolti, a qualsiasi livello essi siano collocati nella scala gerarchica aziendale).

Se il lavoratore è comandato a semplice attività di controllo, senza alcuna prerogativa d’intervento manuale - per esempio, in caso di guasto o anomalia esso allerta semplicemente una squadra preposta per l’intervento -, esso deve almeno essere collegato ad altro personale, via radio (dopo attenta valutazione dei possibili ostacoli alle radiofrequenze, il tempo di durata delle batterie o quant’altro possa impedire la normale ricezione e/o trasmissione, l’addestramento specifico del lavoratore, ecc.), telefono, citofono, semplici segnali (acustici e luminosi) azionati da pulsanti elettrici, comunque adottando un’organizzazione del lavoro che possa consentire il contatto tra le varie persone secondo scadenze temporali precise. - Esistono in commercio degli apparecchi, chiamati “uomo a terra”, i quali emettono un segnale acustico quando si trovano in posizione orizzontale; questi sistemi, però, presentano notevoli limiti: in primo luogo non è detto che l’apparecchio arrivi a collocarsi in posizione d’allertamento, e quindi dare l’allarme, anche se la persona che lo porta è priva di conoscenza, in secondo, per quanto dato sapere, a tutt’oggi sono in commercio apparecchi in grado di emettere un semplice segnale sonoro (e non a radiofrequenza), perciò va prevista comunque la presenza di una seconda persona nel raggio d’azione del segnale acustico -.

Nei casi prima descritti vanno comunque considerati i casi d’emergenza previsti: emergenze specifiche e/o localizzate (per esempio emissione di gas, nubi, getti di prodotto da condutture in pressione, ecc.), incendio, emergenza sanitaria ed evacuazione. Anche per le emergenze localizzate, le meno estese, non è possibile immaginare un quadro d’intervento ed evacuazione a carico di una sola persona. In caso di evacuazione, conseguenza di un pericolo grave ed immediato, la persona comunque non deve rimanere isolata.

Per l’emergenza sanitaria e antincendio è chiaro che la presenza di una sola persona è situazione difficilmente proponibile.

In conclusione, sono ben specifiche le attività per cui potrebbe essere prevista la presenza di un unico operatore (controllo, contabilità, lavoro d’ufficio, ecc.), di solito eseguite di giorno e con la concreta possibilità di contatto con altri esseri umani se, invece, trattasi d’operazioni notturne è opportuno valutare il problema caso per caso (anche le guardie giurate in ronda notturna girano da sole, però sono in costante collegamento radio con la centrale e richiedono supporto in caso d’intervento).

È impegno del RLS.

  • Valutare attentamente le situazioni che portano alla possibilità, per i lavoratori, di rimanere isolati;

  • Analizzare le motivazioni, di solito di natura organizzativa, che hanno portato il Datore di lavoro alla scelta di questa soluzione;

  • Valutare attentamente gli aspetti tecnici, che consentano l’evacuazione o l’intervento rapido, anche con lo stesso lavoratore;

  • Impegnare alla ricerca delle migliori soluzioni attraverso la segnalazioni delle condizioni di rischio individuate, all’adozione di adeguate misure provvisorie e alla collaborazione nella progettazione della loro soluzione.

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