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I testi di "Tutto per l'Rls/Rlst"
sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara

TUTTO PER L'RLS

Il rischio evidente, latente e l’infortunio

L’infortunio mancato.

La storia industriale, ma non solo, insegna che i percorsi operati dall’uomo verso le soluzioni (in questo caso mirate alla tutela Ambiente, Igiene, Salute e Sicurezza -A&S-) seguono, sempre e comunque, nell’evoluzione della conoscenza e dell’approccio sostenibile, uno schema in tre fasi:

  • La prima fase passa dal lato tecnico e progettuale (la ricerca e l’applicazione tecnica su sicurezze o sistemi di protezione realizzati miratamente su strutture di cui si conosce il potenziale pericolo).

  • In secondo luogo sono formulate procedure, regolamenti e leggi (vedi DPR 547/55) d’uso comune basate sul concetto della “buona tecnica”, in altre parole regole scritte cui tutti si devono attenere, ma derivanti dalla cultura post-evento, dall’esperienza acquisita quando il danno è avvenuto.

  • La terza fase, su cui è mirato l’obiettivo della recente normativa, è quella dove le persone adeguatamente motivate ed inserite nel sistema partecipativo, agiscono in modo preventivo, prima che il danno avvenga.

Per consentire al lavoratore d’essere partecipe della propria attività e della domanda di sicurezza che ne deriva, è necessario collocarlo nella terza fase, cioè aiutarlo a passare da un atteggiamento passivo ad attivo, da reattivo a proattivo.

L’esempio più calzante per rappresentare graficamente un’analisi infortunistica è quello di considerare la natura di un iceberg. Gli incidenti di cui veniamo a conoscenza (quelli accaduti) sono rappresentati dal ghiaccio visibile, la parte emersa del blocco galleggiante che, legge fisica di natura, è circa un decimo di quella immersa.

Statisticamente parlando, gli incidenti già accaduti, quasi sempre, ricalcano la tipologia che ad 1 incidente mortale ne corrispondono 30 con conseguenze gravi e, generalmente, irreversibili (per esempio invalidità, lesioni e inabilità permanenti alla mansione) e 300 con conseguenze lievi e reversibili (per esempio semplici medicazioni, ingessature, inabilità temporanea, brevi ricoveri).

La parte immersa dell’iceberg, enorme e non visibile, è rappresentativa di tutti i comportamenti sbagliati o modificabili e, più vicino al pelo dell’acqua, delle condizioni “d’infortunio mancato” e di rischio latente (di natura strutturale, meccanica, manutentiva, comprese quelle di carattere organizzativo, gestionale e comportamentale) presenti sul lavoro.

Nella maggior parte delle industrie (dati rilevati da statistiche internazionali) si è riscontrato che nel 85 ¸ 90% degli infortuni è implicata una causa/concausa comportamentale. Questo non significa che le cause vanno ricercate nell’intenzione della vittima a procurarsi la lesione o nella fatale evoluzione della propria negligenza (spiegazioni facilmente e tradizionalmente date dal management) ma in un ruolo attivo del comportamento negativo (non necessariamente proprio dell’infortunato), l’agire in modo rischioso (derivato, per esempio, da imposizioni impartite in modo sbagliato o da un’errata organizzazione del lavoro). Il rimanente 10 ¸ 15% è generalmente dovuto a cause di natura tecnico-strutturale.

È ampiamente assodato che la componente umana è fondamentale nello svolgimento del lavoro, quindi, tornando all’esempio in questione, per conoscere le dimensioni totali dell’iceberg, soprattutto il volume della parte immersa perché parte determinante di quella emersa, è necessario poter individuare e misurare i comportamenti umani.

Pensare di poter eliminare gl’infortuni semplicemente togliendo o eliminando la parte emersa è sbagliato perché la massa galleggiante continuerà ad alzare altro ghiaccio mentre l’acqua fredda (in questo caso freddissima) continuerà ad aggiungerne ancora dal basso. L’acqua, l’ambiente in cui galleggia il blocco di ghiaccio, è rappresentativa degli obiettivi, atteggiamenti e cultura aziendali, pertanto se la situazione (motivazionale e culturale) è inospitale per la sicurezza, si osserverà un fenomeno di “raffreddamento” della temperatura; la conseguenza logica sarà che il blocco di ghiaccio continuerà a crescere di volume perché troverà l’ambiente favorevole alla formazione di altro ghiaccio.

Per ridurre la parte sommersa è importante scaldare l’acqua, agire dopo aver messo in evidenza tutti gl’infortuni mancati e le loro cause, intervenire sulle radicalizzazioni inutili, sull’organizzazione del lavoro e sui comportamenti di tutti destinando, culturalmente, maggior attenzione alla sicurezza.

Questo non significa che non si debba agire sulle cause degli infortuni avvenuti, intervenire in modo reattivo è giusto ed importante, ma è sicuramente importante e più efficace istituire un sistema che possa agire comunque sulla potenzialità infortunante, sia che essa si sia manifestata nel danno o che rimanga a livello potenziale.

Il “rischio zero” non esiste perché finché ci sarà ghiaccio una parte dell’iceberg continuerà comunque ad emergere, ma tutte le azioni che saranno funzionali a togliere porzioni di ghiaccio o a scaldare l’acqua circostante, avranno come conseguenza il rimpicciolimento della parte visibile, ovvero la riduzione degli infortuni.

L’infortunio e la malattia professionale

Nozione di “infortunio professionale”.

Mutuando la nozione fornita dal Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR n° 1124 del 30 giugno 1965 articolo 2, può definirsi, in via generale, infortunio sul lavoro l’infortunio occorso per “causa violenta” in “occasione di lavoro” (vedi spiegazioni a seguire). Per l’indennizzabilità, ai fini dell’assicurazione INAIL, è necessario che dall’infortunio sia derivata, o la morte, o un’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) oppure un’inabilità temporanea (assoluta) che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni - una curiosità non più attuale se non per particolarissime attività: tra i casi di infortunio sul lavoro le vigenti norme prevedono compresa, sempre ai fini dell’assicurazione INAIL, l’infezione carbonchiosa nonché, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 4 giugno 1987, l’evento dannoso derivante da infezione malarica -.

Deve considerarsi:

Inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro;

  • Inabilità permanente parziale: la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita l’attitudine al lavoro;

  • Inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di attendere al lavoro.

Ad avviso della giurisprudenza, il requisito della “causa violenta” sussiste:

  • Ogni qualvolta un’azione determinata e concentrata nel tempo - ancorché non imprevedibile, straordinaria o accidentale - arrechi danno all’organismo del lavoratore;

  • Anche quando l’infortunio non sia derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell’ambito dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso che il requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell’attività lavorativa.

È stata compresa nel concetto di causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità (es.: epatite virale).

Per quanto concerne il requisito “dell’occasione di lavoro”, la giurisprudenza riconosce l’esistenza di un infortunio sul lavoro, quando:

  • È derivato dall’esposizione del lavoratore ad un rischio specifico (cioè ad un rischio al quale è sottoposto solo l’assicurato a causa della specificità dell’attività da esso svolta: es. l’operaio addetto ad una taglierina automatica, in relazione al rischio di subire lesioni dalla stessa),

  • È nella forma del rischio ambientale - cioè ad un rischio eziologicamente (riconosciuto nesso causa-effetto a livello sanitario) riconducibile al rischio insito nell’ambiente di lavoro e determinato, per esempio, dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine o di altre fonti di rischio;

  • È riconducibile ad un rischio generico aggravato (cioè ad un rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che viene aggravato dallo svolgimento dell’attività lavorativa: es. un impiegato di banca in relazione al rischio di subire rapine o il lavoratore rimasto ucciso nel corso di una rapina commessa in occasione dell’acquisto di materiale necessario per la produzione).

Anche sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza ha ritenuto che il requisito della occasione di lavoro sussista ogni qualvolta l’infortunio sia collegato con un nesso causa-effetto, sia pure indiretto e mediato, con l’attività lavorativa.

Infortunio in itinere.

Dall’applicazione dei principi sopra esposti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pervenuta alle conclusioni che, sempreché occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare dal posto di lavoro, l’infortunio in itinere si possa considerare alla stessa stregua dell’infortunio sul lavoro purché:

  • “sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali”;

  • “in caso di infortunio occorso durante l’uso di veicolo privato, l’uso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione”.

Non lo può essere in caso d’infortunio avvenuto:

  • al lavoratore che si sia infortunato nell’andare a trovare, tornando dal lavoro, i familiari residenti in luogo diverso da quello dove sorge l’unità produttiva alla quale il lavoratore è addetto;

  • al lavoratore che si sia infortunato durante o al rientro da uno sciopero;

  • al lavoratore in trasferta che si sia infortunato durante il percorso necessario per recarsi dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa all’albergo nel quale soggiorna durante le pause dell’attività stessa, e da lui liberamente scelto.

Nozione di “malattia professionale”.

Si considera malattia professionale quella contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello “stato di aggressione dell’organismo del lavoratore, eziologicamente (indagine sanitaria mirata a rilevare un preciso rapporto di causa-effetto) connessa all’attività lavorativa, seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell’organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa”.

In merito alla prova del “nesso eziologico” particolare rilievo assumono gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al DPR n. 1124 del 1965. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui, “per le malattie comprese in tali tabelle e manifestatesi entro i termini previsti”, opera in favore del lavoratore una “presunzione legale dell’esistenza di un rapporto di causalità tra lavoro e malattia”. Peraltro, sempre secondo la Corte di Cassazione, tale presunzione, potrebbe essere “invocata anche per le lavorazioni non espressamente previste nelle tabelle purché queste presentino un’identità dei connotati essenziali, non già una semplice somiglianza, con le fattispecie incluse nella lista”.

Per le malattie diverse da quelle tabellate, in genere riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella (o manifestatesi oltre i termini indicati), “spetta al lavoratore dimostrare la causa di lavoro”.

Effetti sul rapporto di lavoro.

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale producono, sul rapporto di lavoro, i medesimi effetti derivati dall’infortunio non avvenuto sul lavoro e dalla malattia comune. Infatti sia nell’uno che nell’altro caso il Codice Civile prevede che:

  • Se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinata dalle leggi speciali, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (laddove trovi applicazione la tutela INAIL, il datore di lavoro è generalmente tenuto in forza di disposizioni contrattuali collettive a erogare un trattamento economico integrativo delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, inoltre è obbligato, su richiesta dello stesso Istituto, o in presenza di specifiche disposizioni contrattuali, ad anticipare quelle prestazioni);

  • Il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto (con preavviso) solo decorso il periodo di tempo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (periodo di comporto);

  • Il periodo di assenza dal lavoro, per una della cause anzidette, deve essere computato nell’anzianità di servizio.

È bene tuttavia tener presente che la distinzione tra infortuni e malattie professionali, nonché tra infortuni e malattie non professionali, assume comunque notevole rilevanza perché:

  • I due diversi eventi danno luogo a forme di tutela previdenziale separate e distinte;

  • I contratti collettivi tendono a regolare diversamente le due fattispecie stabilendo in caso di infortunio e malattia professionale norme più favorevoli per il lavoratore, tanto con riferimento al periodo di conservazione del posto, quanto con riferimento all’ammontare del trattamento economico.

Responsabilità del datore di lavoro.

Dall’infortunio professionale e dalla malattia professionale può evidenziarsi a carico del datore di lavoro una responsabilità penale - ad esempio: per omicidio colposo, lesioni colpose -.

Tuttavia, è bene sottolineare che l’assicurazione obbligatoria, gestita dall’INAIL, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, escluse le ipotesi in cui:

  • Il datore di lavoro abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato (La Corte Costituzionale, sentenza n° 102 del 29 aprile 1981, ha ritenuto illegittime le norme che, nel riconoscere la responsabilità civile del datore di lavoro per i fatti costituenti reato, escludevano che questi potessero essere accertati anche dal giudice civile in caso di “mancato promovimento dell’azione penale”);

  • In giudizio sia stato accertato che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro ha incaricato della direzione e sorveglianza o ad altri suoi dipendenti (per delega o attribuzione legata a mansione), se del fatto di essi questi debba rispondere secondo il codice civile.

Nei casi sopra esposti, la responsabilità civile del datore di lavoro è comunque esclusa quando, per la punibilità del fatto, sia necessaria la querela della persona offesa.

Ad avviso della giurisprudenza, inoltre, soprattutto se si tratta d’imprese di grandi dimensioni, il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all’osservanza delle norme antinfortunistiche solo quando sia rigorosamente provato che abbia delegato ad altra persona tecnicamente qualificata, ed alla quale siano stati attribuiti i relativi poteri di spesa, l’incarico di seguire lo svolgimento del lavoro e di disporre e far osservare le norme antinfortunistiche, e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata.

Danno biologico.

Sulla materia la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che:

  • “all’azione di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, per gli effetti non collegati all’eventuale diminuzione dell’attività lavorativa o alla eventuale perdita di guadagno, non può essere opposto l’esonero dalla responsabilità civile previsto dall’art. 10, DPR n° 1124/1965” (sentenza n° 356 del 18 luglio 1991);

  • il lavoratore infortunato ha diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui è derivato l’infortunio, “al risarcimento del danno biologico anche se il danno risarcibile complessivamente considerato (cioè comprensivo del danno patrimoniale), non supera l’ammontare delle indennità corrisposte dall’INAIL” (sentenza n° 485 del 27 dicembre 1991).

Azione di regresso e azione di surroga dell’INAIL.

Laddove trovi applicazione l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’INAIL è tenuto a erogare le indennità anche nei casi di esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro, salvo il diritto di regresso contro la persona civilmente responsabile. Quest’ultima peraltro deve versare all’Istituto erogatore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base ad apposite tabelle.

La sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile, l’Istituto può anche esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato, quando l’infortunio sia avvenuto per dolo dello stesso, accertato con sentenza penale.

Dalle azioni suesposte (azioni di regresso) va distinta la parallela azione di surroga dell’INAIL, che è diretta verso terzi estranei al rapporto assicurativo per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore.

Le sentenze della Corte Costituzionale n° 356 del 18 luglio 1991 e n° 485 del 27 dicembre 1991 hanno affermato che l’azione di regresso e l’azione di surroga dell’INAIL non possono avere ad oggetto le somme dovute al lavoratore a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

L’azione di regresso dell’INAIL è sottoposta al termine di prescrizione di 3 anni, di cui all’articolo n° 112 del DPR n. 1124/1965 (trattandosi di termine prescrizionale è soggetto a interruzioni secondo le norme comuni in tema di prescrizione).

Adempimenti amministrativi

In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale discendono a carico del datore di lavoro e/o del personale medico una serie di adempimenti amministrativi.

Denuncia di infortunio all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Premesso che l’infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli anche se di lieve entità al proprio datore o al preposto all’azienda, il datore di lavoro, anche quando non ricorre l’obbligo assicurativo, deve comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, del Comune in cui si sono verificati gli infortuni che hanno per conseguenza la morte o un’inabilità al lavoro superiore a 3 giorni, utilizzando a tal fine un apposito modulo stabilito dal Ministero del lavoro da compilare in tre copie - le prime due da trasmettere alla sede circoscrizionale dell’INAIL (*), la terza da trattenere agli atti dell’azienda -.

La denuncia va presentata, a mano o a mezzo posta, entro due giorni (**) da quello in cui è avvenuto l’infortunio - o dal momento in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, o in cui il sanitario accerti l’inabilità superiore a 3 giorni (eventualmente determinata da un successivo aggravamento) -, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità, e l’ufficio deve rilasciarne ricevuta. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo, entro 24 ore dall’evento.

- (*) Circoscrizione nella quale si svolgono i lavori oppure alla sede nel cui ambito territoriale si trova il domicilio dell’assicurato. L’art. 13, comma 2, DPR n. 1124/65, dispone che se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in più luoghi compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell’Istituto assicuratore, il datore di lavoro può essere autorizzato dall’Istituto a presentare la denuncia presso la sede che sarà stabilita dall’Istituto assicuratore medesimo.

(**) Se l’infortunio comporta una inabilità che, prognosticata in un primo tempo di durata non superiore a tre giorni - e che quindi si riteneva inizialmente non soggetto all’INAIL e dunque privo dell’obbligo di denuncia - si prolunghi, in seguito, al quarto, il termine di due giorni per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

La denuncia deve essere corredata da certificazione medica. Il primo certificato medico deve essere compilato in tre copie - la prima per l’INAIL e le altre due per il datore di lavoro, che ne deve inoltrare una all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza -. Al primo possono seguire uno o più certificati di continuazione e, comunque, a guarigione avvenuta, il certificato medico definitivo.

Sia sulla denuncia che sul certificato debbono essere indicate:

- il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

- il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;

- la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

- il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;

- la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti;

- lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;

- il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.

L’Autorità di Pubblica Sicurezza, appena ricevuta la denuncia deve rimettere, per ogni caso denunciato d’infortunio in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un’inabilità superiore ai 30 giorni, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio.

Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro 4 giorni dal ricevimento della denuncia, il Pretore procede ad un’inchiesta (che può avvenire anche sul luogo dell’infortunio) al fine di accertare, tra l’altro, le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.

Qualora non sia stata fatta la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza o non siano state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l’inchiesta non sia stata eseguita, l’Istituto assicuratore, l’infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al Pretore che sia eseguita l’inchiesta.

Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità assoluta al lavoro superiore ai 30 giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all’Ispettorato del lavoro e al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio.

Denuncia di malattia professionale all’INAIL.

Premesso che il lavoratore assicurato INAIL ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa, sotto pena di decadenza dal diritto all’indennità per il tempo antecedente la denuncia, la denuncia di malattia professionale all’Istituto assicuratore deve essere effettuata dal datore di lavoro su appositi modelli corredati da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa.

Il certificato medico deve contenere - oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo ove questi si trova ricoverato - una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

Nelle denunce effettuate dal datore di lavoro debbono essere indicate le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.

I datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali è posto l’onere dell’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all’Istituto assicuratore il numero di codice fiscale.

Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest’ultimo all’atto della presentazione della denuncia è tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.

Se la malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo, entro 24 ore dall’evento.

Casi particolari.

- Denuncia di silicosi e asbestosi.

Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi, il medico che ha eseguito gli accertamenti deve trasmettere entro 10 giorni al datore di lavoro la scheda personale del lavoratore, l’originale e due copie dell’attestazione di cui all’art. 157 del DPR n. 1124/65, i documenti radiografici o schermografici.

Il datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento, deve consegnare al lavoratore la prima copia dell’attestazione e inviare all’Ispettorato del lavoro la seconda, nonché rilasciare al lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della scheda personale.

Tali documenti debbono essere conservati, per un periodo di almeno 7 anni, a cura del datore in originale, unitamente al registro sul quale il medico di fabbrica o l’ente autorizzato riporta i risultati degli accertamenti medici nel luogo in cui si esegue il lavoro. Gli stessi documenti devono essere presentati ad ogni richiesta dell’Ispettorato del lavoro che ne può autorizzare la conservazione in altro luogo.

Per prevenire questo tipo di patologie, i datori di lavoro sono tenuti, nelle registrazioni sui libri paga, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio di silicosi e asbestosi, secondo l’impiego nei singoli reparti; essi hanno altresì l’obbligo di sottoporre a visita medica, a proprie spese, i lavoratori adibiti alle lavorazioni specificate nell’apposita tabella, in modo da accertarne l’idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

La visita medica deve essere eseguita, entro 5 giorni, dal medico di fabbrica o da enti autorizzati con le modalità stabilite dagli artt. 158 e seguenti del TestoUnico -TU-.

Gli accertamenti medici devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno e devono esservi sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all’obbligo assicurativo contro la silicosi e l’asbestosi - in quest’ultimo caso, il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la visita medica quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, da parte del precedente datore di lavoro -.

Alla visita segue l’attestazione sanitaria, la quale è conservata dai datori di lavoro ai fini della vigilanza.

Il lavoratore che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni per le quali è prevista la sorveglianza per il rischio di silicosi ed asbestosi.

Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti addetti alle lavorazioni elencate nell’apposita tabella allegata al DPR n. 1124/1965, ai prescritti accertamenti medici, o che adibisca alle stesse lavorazioni soggetti che siano stati riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, è punito con l’ammenda da L. 3.000.000 a L. 8.000.000 o con l’arresto da tre a sei mesi per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione.

- Denuncia di malattia o lesione da raggi X.

Alla denuncia di malattia o lesione da raggi X deve provvedere il medico, che per primo ha visitato l’ammalato, entro 5 giorni dalla data della visita.

Per l’assolvimento di tale obbligo è predisposto dall’INAIL un apposito modulo.

Se la malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore dall’evento.

Obblighi di cooperazione con l’INAIL.

Il datore di lavoro deve permettere agli incaricati dell’INAIL l’accertamento, anche nelle ore di lavoro, delle circostanze in cui l’infortunio è avvenuto ed è obbligato a dare all’Istituto stesso le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione.

I datori di lavoro devono esporre in luogo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall’Istituto. Questi sono tenuti a provvedere alla prestazione dei soccorsi di urgenza, qualora non possa provvedervi l’INAIL, con diritto a rimborso da parte dell’Istituto delle relative spese, ed in ogni caso al trasporto dell’infortunato a proprie spese al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l’infortunato si trova, se intrasportabile.

Sanzioni.

È assoggettato al pagamento di sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549 (da L. 500.000 a L. 3.000.000) il datore di lavoro che ritardi od ometta la denuncia dell’infortunio o della malattia professionale all’INAIL e all’Autorità di pubblica sicurezza.

L’omessa denuncia delle malattie professionali da parte dei medici di fabbrica all’INAIL è punita con l’ammenda da euro 516 a euro 2.582 (da L. 1.000.000 a L. 5.000.000) o con l’arresto da due a quattro mesi.

È punito con una sanzione amministrativa fino a euro 186 (L. 360.000), salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il datore di lavoro che non fornisca all’INAIL le notizie richieste o le dia consapevolmente errate o incomplete con riferimento all’ammontare delle retribuzioni o impedisca l’accertamento delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell’assicurazione INAIL, è punito infine con l’ammenda fino a euro 620 (L. 1.200.000).

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