UIL Salute e sicurezza sul posto di lavoro
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I testi di "Tutto per l'Rls/Rlst"
sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara

TUTTO PER L'RLS

Gli appalti ed i rapporti con le imprese

Il rischio in azienda a carico dei lavoratori esterni.

Nel nostro Paese si tende di norma a privilegiare l’affidamento dei lavori a “capi commesse” e a tollerare il sub-appalto.

Nella maggioranza dei paesi membri della Comunità Europea, invece, il lavoro conferito in appalto è affidato generalmente a ditte specializzate, dimostrando al contempo di non gradire il ricorso ad intermediari e subappalti perché comportano un costo aggiuntivo rispetto a quello reale preventivato.

Questa “abitudine nazionale”, purtroppo, toglie alla committenza buona parte delle possibilità di controllo reale sulle norme di prevenzione, sui tempi di realizzo, nonché sulla spesa preventivata dell’opera.

Il primo elemento che deriva dall’emanazione del D.Lgs. 494/96 “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili” è quello di portare i committenti italiani ad uniformarsi con il sistema europeo obbligandoli ad eseguire un programma dettagliato dello svolgimento dell’opera (Piani di Sicurezza) ai fini d’individuare i provvedimenti di sicurezza necessari alla realizzazione delle varie fasi esecutive.

Quest’ultimi devono essere valutati comprensivi dei relativi costi, i quali andranno, a loro volta, obbligatoriamente considerati nel costo totale della prestazione.

Tuttavia, dall’esame di diversi piani di sicurezza e coordinamento prodotti da alcuni committenti si deve constatare che:

  • generalmente, non si parte mai dalla descrizione del progetto dettagliato dell’opera, né dalla conseguente e necessaria programmazione dei lavori da eseguire perché questi documenti sono stati “standardizzati” e comprendono una raccolta di schede di sicurezza relative alle possibili varie fasi d’esecuzione lavori, da cui poi sono estratti quelli necessari;

  • non entrano nel dettaglio della natura dell’appalto e si limitano, quasi sempre, ad indicare i provvedimenti di prevenzione attraverso una serie d’istruzioni e obblighi all’uso dei DPI ed all’osservanza delle norme di sicurezza;

  • i contenuti di questi documenti sono ben lontani da quelli richiesti dagli articoli 3 e 12 del D.Lgs. 494/96. Il decreto, difatti, regola fondamentalmente l’organizzazione del lavoro in base alla programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri;

  • alcuni fanno ancora riferimento al piano di sicurezza richiesto dall’art. 18 punto B della L. n°55 del 19 marzo 1990, il quale non ha corrispondenza con le prescrizioni dell’art. 12 del D.Lgs. 494/96 perché, nel ‘90, si prescriveva agli appaltatori l’obbligo di presentare al committente il piano di sicurezza senza i riferimenti specifici alle fasi di realizzazione dell’opera commissionata e quindi delineando una situazione ben diversa.

In alcuni CCNL (ad esempio il chimico/farmaceutico), l’attribuzione di compiti ai RLS, prevede la segnalazione di rischi individuati “anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto”.

Evidentemente le aziende di alcuni settori, dopo aver capito l’importanza dell’attivazione d’un collegamento tra imprese diverse operanti sullo stesso territorio, s’impegnano a valutare ed intervenire in modo diretto, indiretto e/o mediato, anche presso i terzi.

La segnalazione da parte dei RLS di tutti i rischi presenti sul territorio aziendale, deve necessariamente evolversi nell’impegno comune per arrivare a adottare tutte le soluzioni possibili, anche di tipo organizzativo e relazionale, affinché l’evento dannoso assuma la connotazione di una probabilità sempre più remota anche per il personale terzo.

Con questi presupposti, non sarebbe assolutamente fuori luogo adottare sistemi per ricercare l’appalto più sicuro mettendo in competizione gli offerenti, non solo sul costo ma anche sulla qualità della prestazione richiesta (per esempio citando precisi parametri nel bando della gara d’appalto); qualità che contenga anche il rispetto delle migliori conoscenze nel campo delle prevenzione e protezione A&S, nonché una puntuale e programmata attività formativa e informativa (magari eseguita in affiancamento ai lavoratori “ospitanti”).

In questo caso, il RLS diviene un collegamento essenziale e per questo sarà indispensabile trovare le agibilità ed i modi per:

  • effettuare l’analisi preventiva del lavoro in appalto in collaborazione con i RSPP e RLS delle imprese interessate, da effettuarsi prima dell’inizio dell’opera affiancando i servizi tecnici aziendali, nonché istituire un’azione di coordinamento tra responsabili delle diverse ditte mirata all’agevole ed efficace distribuzione dell’informazione (da qui la corretta applicazione di una norma di tipo organizzativo come il D.Lgs. 494/96);

  • interloquire sistematicamente con i RLS delle imprese appaltate e, attraverso loro, cercare di omogeneizzare il più possibile i diversi sistemi (perché propri di diverse realtà e culture aziendali) di prevenzione e protezione;

  • collaborare alla programmazione ed all’istituzione dell’attività formativa e informativa destinata agli appalti, armonizzandole con i percorsi paralleli “interni”;

  • verificare la conoscenza diretta (analizzando i feedback di ritorno) dei lavoratori d’impresa sui rischi generali e specifici (e da qui l’efficacia e l’adeguatezza delle informazioni date) come l’idoneità dei mezzi protettivi approntati o in dotazione e, se necessario, proporre momenti di recupero formativo;

  • rivedere le “tabelle di marcia” dei lavori commissionati e segnalare immediatamente (anche ai RLS d’impresa) le anomalie soprattutto temporali e/o organizzative (causa di fretta e poca attenzione al rischio) ricalcolando, con la collaborazione dei tecnici progettisti, anche i tempi tecnici preventivati o il numero delle persone messe a disposizione;

  • ricercare appositi canali relazionali e informativi in modo da non lasciare spazio alla “libera interpretazione” del singolo o delle singole imprese.

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