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testi di "Tutto per l'Rls/Rlst" sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara |
TUTTO PER L'RLS
Gli appalti ed i rapporti con le
imprese
Il rischio in azienda a carico dei lavoratori esterni. Nel nostro Paese si tende di norma a privilegiare laffidamento dei
lavori a capi commesse e a tollerare il sub-appalto. Nella maggioranza dei paesi membri della Comunità Europea, invece,
il lavoro conferito in appalto è affidato generalmente a ditte
specializzate, dimostrando al contempo di non gradire il ricorso ad
intermediari e subappalti perché comportano un costo aggiuntivo
rispetto a quello reale preventivato. Questa abitudine nazionale, purtroppo, toglie alla committenza
buona parte delle possibilità di controllo reale sulle norme di
prevenzione, sui tempi di realizzo, nonché sulla spesa preventivata
dellopera. Il primo elemento che deriva dallemanazione del
D.Lgs. 494/96 Prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili è quello di portare i committenti italiani ad uniformarsi con
il sistema europeo obbligandoli ad eseguire un programma dettagliato
dello svolgimento dellopera (Piani di Sicurezza) ai fini dindividuare
i provvedimenti di sicurezza necessari alla realizzazione delle varie
fasi esecutive. Questultimi devono essere valutati comprensivi dei relativi costi,
i quali andranno, a loro volta, obbligatoriamente considerati nel costo
totale della prestazione. Tuttavia, dallesame di diversi piani di sicurezza e coordinamento
prodotti da alcuni committenti si deve constatare che: generalmente, non si parte mai dalla descrizione del progetto
dettagliato dellopera, né dalla conseguente e necessaria
programmazione dei lavori da eseguire perché questi documenti sono
stati standardizzati e comprendono una raccolta di schede di
sicurezza relative alle possibili varie fasi desecuzione lavori,
da cui poi sono estratti quelli necessari; non entrano nel dettaglio della natura dellappalto e si
limitano, quasi sempre, ad indicare i provvedimenti di prevenzione
attraverso una serie distruzioni e obblighi alluso dei DPI ed
allosservanza delle norme di sicurezza; i contenuti di questi documenti sono ben lontani da quelli
richiesti dagli articoli 3 e 12 del D.Lgs. 494/96. Il decreto,
difatti, regola fondamentalmente lorganizzazione del lavoro in
base alla programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza
nei cantieri; alcuni fanno ancora riferimento al piano di sicurezza richiesto
dallart. 18 punto B della L. n°55 del 19 marzo 1990, il quale
non ha corrispondenza con le prescrizioni dellart. 12 del D.Lgs.
494/96 perché, nel 90, si prescriveva agli appaltatori lobbligo
di presentare al committente il piano di sicurezza senza i
riferimenti specifici alle fasi di realizzazione dellopera
commissionata e quindi delineando una situazione ben diversa. In alcuni CCNL (ad esempio il chimico/farmaceutico), lattribuzione
di compiti ai RLS, prevede la segnalazione di rischi individuati anche
nel caso di opere o servizi conferiti in appalto. Evidentemente le aziende di alcuni settori, dopo aver capito limportanza
dellattivazione dun collegamento tra imprese diverse operanti
sullo stesso territorio, simpegnano a valutare ed intervenire in modo
diretto, indiretto e/o mediato, anche presso i terzi. La segnalazione da parte dei RLS di tutti i rischi presenti sul
territorio aziendale, deve necessariamente evolversi nellimpegno
comune per arrivare a adottare tutte le soluzioni possibili, anche di
tipo organizzativo e relazionale, affinché levento dannoso assuma la
connotazione di una probabilità sempre più remota anche per il
personale terzo. Con questi presupposti, non sarebbe assolutamente fuori luogo
adottare sistemi per ricercare lappalto più sicuro mettendo in
competizione gli offerenti, non solo sul costo ma anche sulla qualità
della prestazione richiesta (per esempio citando precisi parametri nel
bando della gara dappalto); qualità che contenga anche il rispetto
delle migliori conoscenze nel campo delle prevenzione e protezione
A&S, nonché una puntuale e programmata attività formativa e
informativa (magari eseguita in affiancamento ai lavoratori ospitanti). In questo caso, il RLS diviene un collegamento essenziale e per
questo sarà indispensabile trovare le agibilità ed i modi per: effettuare lanalisi preventiva del lavoro in appalto in
collaborazione con i RSPP e RLS delle imprese interessate, da
effettuarsi prima dellinizio dellopera affiancando i servizi
tecnici aziendali, nonché istituire unazione di coordinamento
tra responsabili delle diverse ditte mirata allagevole ed
efficace distribuzione dellinformazione (da qui la corretta
applicazione di una norma di tipo organizzativo come il D.Lgs.
494/96); interloquire sistematicamente con i RLS delle imprese appaltate e,
attraverso loro, cercare di omogeneizzare il più possibile i
diversi sistemi (perché propri di diverse realtà e culture
aziendali) di prevenzione e protezione; collaborare alla programmazione ed allistituzione dellattività
formativa e informativa destinata agli appalti, armonizzandole con i
percorsi paralleli interni; verificare la conoscenza diretta (analizzando i feedback di
ritorno) dei lavoratori dimpresa sui rischi generali e specifici
(e da qui lefficacia e ladeguatezza delle informazioni date)
come lidoneità dei mezzi protettivi approntati o in dotazione e,
se necessario, proporre momenti di recupero formativo; rivedere le tabelle di marcia dei lavori commissionati e
segnalare immediatamente (anche ai RLS dimpresa) le anomalie
soprattutto temporali e/o organizzative (causa di fretta e poca
attenzione al rischio) ricalcolando, con la collaborazione dei
tecnici progettisti, anche i tempi tecnici preventivati o il numero
delle persone messe a disposizione; ricercare appositi canali relazionali e informativi in modo da non
lasciare spazio alla libera interpretazione del singolo o
delle singole imprese. |