Salute
e sicurezza
sul posto di lavoro |
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E DECRETI
Modifiche al titolo III del D.LGS. 626/94
Integrazioni ai requisiti minimi di sicurezza e salute per luso delle
attrezzature
di lavoro.
Modifiche al Titolo III del
D.Lgs.626/94 saranno emanate a
breve. E' di prossima pubblicazione, infatti, (il Presidente della
Repubblica lo ha firmato il 4 agosto scorso) il Decreto legislativo di
recepimento della Direttiva 95/63/Cee, I modifica della Direttiva
89/655/Cee relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
luso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro. La direttiva, emessa ai sensi dellart. 16 della Direttiva
89/391, viene recepita nel
nostro Paese con un leggero ritardo rispetto ai tempi previsti dal
legislatore comunitario che aveva fissato
la scadenza al 5 dicembre
1998. Pubblichiamo di seguito il testo che verrà entro poco tempo
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
***
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per I'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare ('articolo 51,
recante delega al Governo per I'attuazione della direttiva 95/63/CEE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca
disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
degli affari esteri e per la funzione pubblica;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
Art.1
1.
II presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in
attuazione della direttiva 95l63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art.2
1.
All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
durante I'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 de) 1994,
dopo (a lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in
relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi
fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate
o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. II datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato
che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori
a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro
semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione
dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a
tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento,
la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione,
siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata
una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
4-ter. II datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di
sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo I'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorchè due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano
prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli
elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano
svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la
sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i
carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in
cui I'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorchè le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale
da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i
lavoratori a rischi, I'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e
siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in
particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro.
4-quater. II datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinchè (e attrezzature di cui all'allegato XIV siano
sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne I'installazione
corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un
periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori
esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
I'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di
lavoro ovunque queste sono utilizzate."
Art.
3
1.
All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il
regime giuridico corrispondente a quello in base al quale I'attrezzatura
è stata costruita e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le
parole "può stabilire" sono sostituite dalla parola
"stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. II datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel
predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di
direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
allorché esiste per I'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n.
459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e
quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che
non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art.
4
1.
L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955 n. 547 è sostituito dal seguente:
"Art.184 (Sollevamento e trasporto persone) 1. II sollevamento di
persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori
previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di
persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano
state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei
mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano
presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in
permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le
opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art.
5
1.
All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma
1, è inserito il seguente:
"1-bis. II datore di lavoro provvede altresì a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante I'uso delle attrezzature
di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature."
Art.
6
1.
All'articolo 89, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.626 del
1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti
parole:"36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a)&127;del decreto legislativo n. 626
del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole:"35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole:
"36, comma 8 - ter".
Art.
7
1.
AI decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i
seguenti allegati:
"a)
Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica
1
Scale aeree ad inclinazione variabile
2 Ponti mobili sviluppabili su carro
3 Ponti sospesi muniti di argano
4 Idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm
5 funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento
6 funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione
7 gru e apparecchi di sollevamento di portata >200 kg
8 Organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati
9 Macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi
10 Elementi di ponteggio
11 Ponteggi metallici fissi
12 Argani dei ponti sospesi
13 funi dei ponti sospesi
14 Armature degli scavi
15 freni dei locomotori
16 Micce
17 Materiali recuperati da costruzioni sceniche
18 Opere sceniche
19 Riflettori e batterie di accumulatori mobili
20 Teleferiche private
21Elevatori trasferibili
22 Ponteggi sospesi motorizzati
23 Funi dei ponteggi sospesi motorizzati
24 Ascensori e montacarichi in servizio privato
25 Apparecchi a pressione semplici
26 Apparecchi a pressione di gas
27 Generatori e recipienti di vapore d'acqua
28 Generatori e recipienti di liquidi surriscaldati
29 Forni per oli minerali
30 Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda
31 Recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti
b)
Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di
lavoro specifiche.
0.
Osservazione preliminare
Le
disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per I'attrezzatura
di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in
esercizio, esse non richiedono necessariamente I'adozione delle stesse
misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi
accessori e traini possa provocare rischi specifici, I'attrezzatura di
lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il
bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere
presa ogni precauzione possibile per evitare conseguente pregiudizievoli
per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a
bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi
derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di più di un quarto di giro.
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste
strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di
lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se I'attrezzatura
di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se I'attrezzatura
di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della
stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo,
in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura
di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione
del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da Iimitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio,
a) installando una cabina per il conducente,
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore,
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo
e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a
bordo, d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da
parti del carrello stesso. 1.5. Le attrezzature di lavoro mobili
semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone
devono soddisfare le seguenti condizioni: a) esse devono essere dotate
dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di
movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza I'impongano,
di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o
automatici che ne consenta la frenatura e I'arresto in caso di guasto
del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente
per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o
in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione
adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei
loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in
pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono
arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per
controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di carichi
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo
da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura.
Se I'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone,
una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile
onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a
collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.".
Art.
8
1.
II presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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