| Salute
e sicurezza sul posto di lavoro |
TESTO UNICO Delegificazione Nota sulle questioni relative alle norme di buona tecnica Considerando che l’articolo 6 (misure generali di tutela) e l’articolo 7 (obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti) - se non per le integrazioni di cui alla lettera b) dell’art. 6 ed alla lettera d) del comma 2 dell’art.7 - nella sostanza non modificano quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 in materia di eliminazione o riduzione dei rischi e relativi obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti L’articolo 5 (definizioni), alla lettera l), inoltre, definisce quali siano da considerarsi “norme di buona tecnica”, inserendo fra di esse tutte le disposizioni tecniche contenute nella legislazione antecedente a quella derivata dalle direttive europee (DPR 27 aprile 1955 n°547, DPR 7 gennaio 1956 n°164, DPR 19 marzo 1956 n°302, DPR 19 marzo 1956 n°303, DPR 20 marzo 1956 n°320, DPR 20 marzo 1956 n°321, DPR 20 marzo 1956 n°322, DPR 20 marzo 1956 n°323). Ne risulta quindi che il datore di lavoro nel procedere ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi (in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate), sarà tenuto, comunque, a fare riferimento alla legislazione citata. Tralasciamo un’analisi della dicitura “in quanto generalmente utilizzate” su cui abbiamo già scritto nel documento unitario. Mentre sottoliniamo che con l’abrogazione delle disposizioni trasformate in norme di buona tecnica, l’intero apparato sanzionatorio viene ricondotto nelle norme (per lo più di carattere generale) derivate dal D. Lgs. 626 (ed altre attuazioni delle direttive UE) e, quindi, saranno sanzionate le contravvenzioni agli obblighi (del datore di lavoro, del dirigente, ecc.). Ciò potrebbe essere visto quale un progresso rispetto alla situazione attuale in cui l’organo di vigilanza ha la doppia facoltà di sanzionare in applicazione delle norme contenute nella legislazione “previgente” ovvero per contravvenzione agli obblighi previsti dal D. Lgs. 626 (spesso si privilegia in realtà proprio il primo tipo di sanzioni a discapito delle norme più ampie del 626). Progresso in quanto la norma “unica” sarà quella che dovrebbe imporre al datore di lavoro di fare tutto ciò che è possibile, alla luce del progresso tecnico (se questo resta un principio di riferimento del quadro normativo ) al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia nella scala di priorità delle disposizioni non è possibile fare riferimento esclusivamente a “norme bianche” di carattere generale come quelle previste dagli Artt. 6 e 7 relative alla valutazione di “tutti i rischi” e all’aggiornamento; è necessaria una puntuale declinazione di tutti i principi generali di tutela impliciti nelle misure previste dagli articoli dei Dpr degli anni ’50. La trasformazione di queste previsioni in norme tecniche non sempre garantisce “l’estrazione” e l’esplicitazione dei principi generali di tutela che tali norme contenevano: è il caso, ad esempio, delle misure relative alla prevenzione delle cadute dall’alto: né’ l’articolato relativo ai “luoghi di lavoro” (Artt 42, 43 e segg) e ai “cantieri, né i loro Allegati contengono infatti un enunciato generale per la prevenzioni di una tale grave e frequente tipologia di rischio. L’assenza di tali principi generali potrebbe indurre il datore di lavoro a disattendere anche le norme di buona tecnica e di buona prassi (con la speranza che non si verifichino infortuni): magari anche perché le ignora o perché tali inadempienze non sono motivo di sanzione se non, eventualmente, per quanto riguarda la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. d): “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell’azienda o dell’unità produttiva” ( arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 500 a € 2.500). In buona sostanza se si può affermare che l’approccio di tramutare la legislazione degli anni ’50 in norme di buona tecnica è condivisibile nel merito e nel principio (come d’altronde è stato affermato dalle parti sociali nel documento del Cnel). Tuttavia va sottolineato che il dibattito all’interno della Commissione consultiva (e la discussione al Cnel lo ha ribadito) ha sempre suggerito di procedere con cautela: su un terreno certo e con modalità condivise dalle diverse componenti istituzionali e sociali. Pertanto il punto di partenza non può restare che “la delegificazione e il riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine” - come d’altronde si leggeva nel “Libro bianco sul mercato del lavoro“ (1991) - in quanto il sistema delle norme comunitarie sulle macchine è meglio strutturato, perché ha le specifiche direttive di prodotto di riferimento (anche in questo caso sappiamo tuttavia le carenze del nostro paese in tema di controllo del mercato, questione su cui anche a livello comunitario si chiede di intervenire). Solo successivamente, avendo individuato gli strumenti decisionali (con la partecipazione delle parti sociali e delle istituzioni territoriali competenti) oltre alle modalità di lavoro e ai tempi di realizzazione, si potrà procedere ad un riordino generalizzato della normativa in tal senso. Le soluzioni proposte dalla Uil riguardano quindi le seguenti questioni: a) accettazione della delegificazione relativa alle macchine b) rinvio entro un tempo definito del processo di delegificazione generalizzato con l’obbiettivo:
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