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Salute e sicurezza
sul posto di lavoro

DOCUMENTI

La Relazione conclusiva della Commissione parlamentare
d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro

Istituita il 23 marzo 2005 la Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha concluso i suoi lavori a poco meno di un anno di distanza. Con l’attività di questa commissione è stata svolta - come ormai è consuetudine del parlamento italiano dalla seconda metà degli anni ’80 (la Commissione "sulle condizioni di lavoro nelle aziende", presieduta dal senatore Lama, ha operato tra il 1988 ed il 1989) -  un’indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro nel nostro Paese che permette di aggiornare conoscenze nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, precisare gli obiettivi del Piano di prevenzione nazionale.

La Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sugli infortuni sul lavoro per meglio approfondire il lavoro d’indagine  ha istituito cinque gruppi di lavoro tematici, ciascuno dei quali  si è occupato di uno dei seguenti settori:

  • lavoro minorile e sommerso;

  • malattie professionali;

  • edilizia;

  • agricoltura;

  • infortuni domestici.

La Commissione ha stabilito rapporti di collaborazione con una serie di consulenti, ha tenuto audizioni a rappresentanti delle parti sociali e delle istituzioni competenti ed infine ha svolto dei sopralluoghi, in luoghi significativi per l’inchiesta:

  • a Milano, per il settore edile e, in particolare, nell’ambito della costruzione del nuovo polo fieristico;

  • a Taranto e a Brindisi, rispettivamente, per lo  stabilimento siderurgico Ilva e per il comparto petrolchimico;

  • a Genova, nell’area portuale e dei cantieri navali;

  • nelle Province di Massa-Carrara e della Spezia, nei settori delle cave e della lavorazione del marmo;

  • nella Provincia di Frosinone, nel settore metalmeccanico (con particolare riferimento allo stabilimento del gruppo Fiat di Piedimonte San Germano)

  • nelle cave di marmo e nel settore della lavorazione del marmo;

  • nella Provincia di Napoli, nel settore edile;

  • nella Provincia di Caltanissetta, nel settore petrolchimico.  

Per quanto riguarda i materiali resi disponibili dalla Commissione oltre alla Relazione generale che contiene, tra l’altro, un elenco completo delle acquisizioni effettuate, va ricordato che sono state redatte relazioni tematiche da parte di ogni gruppo di lavoro.

Considerando i “profili generali della sicurezza” la Commissione, sulla base dei  dati statistici in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali sottolinea  “come il problema della sicurezza sul lavoro sia ancora di estrema gravità. Le variazioni delle cifre (che pure attestano, negli ultimi anni, una tendenza al decremento degli infortuni) sono infatti poco rilevanti rispetto all'entità complessiva del fenomeno e alla molteplicità delle questioni che sorgono nella concreta attuazione della normativa. Basti ricordare, al riguardo, facendo riferimento all'ultimo anno che presenta dati tecnicamente attendibili, che gli infortuni denunciati all'INAIL nel 2004 ammontano a 966.568, di cui 1.278 mortali, mentre il numero delle malattie professionali manifestatesi nel medesimo anno risulta pari a 25.364”.

Si evidenziano inoltrale  carenze negli attuali metodi di rilevamento dei dati, con particolare riferimento  agli irregolari (come evidenziano gli incidenti mortali e gravi che accadono, specie in edilizia, nei primi giorni di lavoro), per quanto riguarda gli infortuni. Aspetti altrettanto significativi sono messi in luce con riferimento alle malattie professionali dove le carenze sono ritenute, a ragione, “ancora più gravi, in quanto la denuncia delle malattie medesime è presentata, in molti casi, presso soggetti diversi dall'Inail e dall'Ipsema (quali le aziende sanitarie locali, le direzioni provinciali del lavoro e le autorità giudiziarie) e non esiste un coordinamento nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, nonostante che la legislazione prevedrebbe già dal 2000 l'istituzione presso l'Inail di un "registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate" (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38).

Le “Considerazioni conclusive”, sinteticamente ricordate di seguito,  tracciano un quadro utile alla riflessione con proposte, anche di interventi normativi,  che potranno  essere prese in considerazione nel corso della nuova legislatura, nel segno di una continuità di attenzione alla questione del miglioramento delle condizioni di lavoro.

1. La revisione della normativa dovrà mirare soprattutto a promuovere la prevenzione ed il coordinamento delle istituzioni sia  a livello regionale che nazionale.

2. Con specifico riguardo alle aziende sanitarie locali, la Commissione ha rilevato l'esigenza della definizione - in termini vincolanti e con misure di garanzia circa l'effettivo rispetto della norma - di un limite minimo di risorse finanziarie da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro; valore che dovrebbe essere determinato in percentuale al complesso della spesa sanitaria corrente dell'azienda - ferma restando, in ogni caso, l'attribuzione di livelli quantitativi adeguati -. Si auspica inoltre che i proventi derivanti dall'attività di vigilanza delle Asl siano destinati ai Servizi di prevenzione delle stesse (attualmente, le Regioni presentano un quadro eterogeneo riguardo all'impiego di tali risorse).

3. L'attenzione della Commissione si è soffermata altresì sui profili inerenti alle disponibilità finanziarie dell'INAIL. L'auspicio è che esse vengano impiegate in modo selettivo, per attuare politiche mirate di sostegno ed incentivo alla prevenzione e ampliare la tutela assicurativa, con particolare riferimento all'ambito delle malattie professionali (anche non tabellate).

4. Dall'esame delle problematiche relative all'informazione e formazione dei lavoratori, nonché dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e dei rappresentanti per la sicurezza, è emersa, in primo luogo, l'esigenza di un incremento quantitativo e qualitativo di tali attività. Appaiono necessarie adeguate forme sia di accredito dei soggetti formatori sia di certificazione della formazione acquisita; una modalità di certificazione (per i lavoratori e, distintamente, per i rappresentanti per la sicurezza) si suggerisce potrebbe consistere nell'introduzione di un'apposita sezione nell'ambito del "libretto formativo del cittadino" di recente istituito.

5. La Commissione propone l'introduzione anche di un altro strumento di conoscenza che costituirebbe un riferimento importante sia all'interno dell'azienda sia per gli organi di prevenzione e di vigilanza : un libretto sanitario in cui si indichino (fermo restando il rispetto del diritto alla riservatezza) i fattori a cui il lavoratore sia esposto, ovvero sia stato esposto in precedenti attività, e che potrebbero determinare l'insorgere di una malattia.

6. Per quanto riguarda i sistemi di "registrazione", relativi ai tumori ed ai casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati. Occorre assicurare che questi ultimi siano pienamente operanti - in primo luogo, disponendo in termini vincolanti che le strutture sanitarie inviino i relativi dati -, poiché oggi essi presentano un'applicazione molto parziale e tendenzialmente limitata ad alcune regioni.

7. Un'attenzione particolare merita, secondo gli autori dell’indagine parlamentare, il problema delle malattie professionali non tabellate (la cui incidenza, come visto, è in fase crescente) e delle patologie derivanti da fattori di rischio - di natura sia materiale sia organizzativa e psicologica - non ancora ben identificati, soprattutto con riferimento all'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, oltre che ad attività in cui l'ergonomia può essere causa di malattie professionali, che incidono differentemente rispetto al genere. Appaiono necessari, al riguardo, sia una revisione normativa sia uno sviluppo della ricerca scientifica preventiva sui fattori di rischio. Particolare esigenza di approfondimento delle conoscenze e di ampliamento della tutela riguarda gli effetti dei suddetti fattori sulle lavoratrici - in specie, su quelle in stato di gravidanza o puerperio nonché in alcuni settori, come quello agricolo. Si rileva inoltre la necessità di una semplificazione delle procedure INAIL per il riconoscimento delle malattie professionali (tabellate e non tabellate), anche al fine della riduzione dei tempi. 

8. Per quanto  concerne i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. La Commissione fa una proposta interessante l’istituzione di una data a livello nazionale (election day), in cui procedere alle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza (e alle successive rielezioni alla scadenza del mandato, la cui durata potrebbe essere fissata in tre anni). Si ritiene necessaria, inoltre, l'istituzione di un'anagrafe dei medesimi rappresentanti per la sicurezza, articolata a livello regionale, presso le summenzionate strutture di coordinamento da costituire tra i vari assessorati, e con raccordo nazionale presso il CNEL, che consenta di verificare l'attuazione in via generale dell'istituto.

9. In merito alla categoria del medico competente si suggerisce  un intervento restrittivo sui titoli di legittimazione per tale professione,

10. Un'altra problematica inerente alla prevenzione ed alla cooperazione su cui la Commissione si è molto soffermata riguarda le imprese appaltatrici e fornitrici che operano all'interno delle strutture del committente. Si è riscontrato come le norme vigenti, che pur stabiliscono alcuni obblighi generali di cooperazione e coordinamento (in materia di sicurezza) a carico del committente, non siano sufficienti - le disposizioni, peraltro, attualmente non riguardano la fattispecie del contratto di somministrazione né altre formule contrattuali atipiche -. In particolare, occorrono: una più specifica qualificazione ed un ampliamento di tali responsabilità, con riferimento agli aspetti del controllo amministrativo, della formazione e dell'organizzazione del lavoro; una forma stretta di coordinamento tra i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (dei diversi datori) ed all'interno dei rappresentanti per la sicurezza. Riguardo a questi ultimi, la disciplina dovrebbe anche ammettere la possibilità della figura unitaria dei "rappresentanti di sito produttivo". Inoltre, come già rilevato, alcune esperienze indicano che uno strumento di controllo importante può essere costituito dall'obbligo, per i lavoratori delle imprese appaltatrici o fornitrici, di un tesserino identificativo, ai fini dell'accesso all'interno dell'azienda del committente. Queste misure dovrebbero interessare anche i lavoratori autonomi che operano all’interno dell’azienda del committente.

11. Infine alcuni elementi concreti e di grande portata relativi al settore edile di cui migliorare l’attuazione e di cui si propone l’estensione  anche ad altri settori  quali:

  • l’attuazione  del principio, non ancora operante,  della “comunicazione il giorno precedente” l’instaurazione del rapporto di lavoro

  • l’estensione di tale obbligo e di quello del  Documento unico di regolarità contributiva anche ad altri settori, in particolare ai servizi

l’ aggiornamento di tale documento più frequente rispetto al disposto dall’attuale disciplina.

Il testo della Relazione conclusiva

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