| Salute
e sicurezza sul posto di lavoro |
LEGISLAZIONE Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Ministero
del lavoro e delle politiche sociali Roma 3 dicembre 2003
Alle Direzioni Regionali del Lavoro Oggetto: Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi. Sono pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quesiti in merito al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori a norma dell'art. 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si ritiene di dare le seguenti indicazioni al fine di fornire utili elementi di valutazione per un'omogenea applicazione della normativa di sicurezza. Il decreto legislativo n.195/03, con l'inserimento del nuovo articolo 8-bis nell'ambito del d.lgs. n. 626/94, ai fini dell'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno, ha previsto il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore nonché dell'attestato del superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha previsto altresì l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Per ciò che concerne l'identificazione dei titoli accademici, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi, si precisa che l'elenco riportato al comma 6 del nuo vo articolo 8-bis non è estensibile in via interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che non venga dichiarata l'equipollenza di altri titoli ai suddetti, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. In ordine poi al quesito se i soggetti di cui al predetto comma 6, siano esonerati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, si ritiene che, stante la dizione letterale della norma che fa riferimento solo ai corsi di cui al comma 2, essi siano tenuti alla frequenza dei corsi di cui al comma 5. In relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo n.195/03, la cui finalità è quella di consentire lo svolgimento dell'attività di addetto o responsabile per coloro che, pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni, si precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che. alla medesima data, tali funzioni ossero ancora in corso di svolgimento. Tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad
esempio, formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del
d.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di
valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni
altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività
richiesta. Infine, in relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 2, con riferimento all'attività di responsabile o addetto da parte di coloro che sono in possesso del titolo di studio ma non svolgevano tale attività alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si chiarisce che la predetta norma prevede la possibilità di svolgere tale attività purchè i soggetti interessati abbiano frequentato o frequentino un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. Tali soggetti dovranno comunque frequentare i corsi di cui all'articolo 8- bis, commi 2 e 4, non appena i corsi stessi siano effettivamente attivati. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo Onelli) |