Il Consiglio dei Ministri n. 7 del 14 luglio 2006 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2003/18/CE sulle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro, sul quale si sono espressi la Conferenza Stato-Regioni (che avevano avanzato richiesta di alcune modifiche) e le Commissioni parlamentari.
Il nuovo decreto introduce il Titolo VI-bis nel D.Lgs. 626/94: Articoli da ART. 59-bis a 59-septiesdecies) ed innova anche le sanzioni (art. 89).A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (15 gg dopo la pubblicazione sulla G.U.), sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Il nuovo decreto sull'amianto nel rinnovare la normativa di tutela dei lavoratori esposti tiene conto del quadro legislativo nazionale in merito che da tempo vieta le attività di produzione, e l’utilizzo di questo minerale, le eventuali esposizioni professionali sono oggi legate alle sole attività di bonifica.
I valori limite di esposizione professionale sono ridotti al livello di 100 f/l. La norma fornisce contenuti tecnici per la valutazione dell'esposizione (misura della concentrazione di fibre aerodisperse) e fa riferimento esplicito al DM 14/5/1996 che definisce i requisiti dei laboratori in grado di effettuare questo tipo di misure. Viene inoltre stabilito l'obbligo che qualsiasi attività di demolizione e di rimozione possa essere effettuata solo da imprese iscritte all'albo dei bonificatori.
La normativa sulla sorveglianza sanitaria viene innovata lasciando ampia facoltà al medico competente di stabilire il protocollo di accertamenti e abolendo le norme previgenti del 1965 e del 1987. Gli obblighi documentali sono in gran parte semplificati.
Le modifiche proposte dalla conferenza delle regioni e delle province autonome sono state recepite solo in minima parte, in particolare sono stati rigettati anche alcuni punti estremamente qualificanti quali la richiesta di estendere l'obbligo di notifica a tutte le attività a rischio di amianto e di mantenere il potere dell'organo di vigilanza di emanare prescrizioni in merito ai piani di lavoro per la rimozione dell'amianto, che invece è stato abrogato.
>> Il testo del Decreto Legislativo