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SALUTE E SICUREZZA Rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187. del Dottor Davide Rocco (Uilcem) E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187. "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche" Il decreto è in vigore dal 6 ottobre 2005. Il decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il decreto individua Valori limite di esposizione e valori di azione e prescrive l’obbligo di Valutazione dei rischi. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. In base alla valutazione dei rischi, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono. Gli obblighi di misurazione e valutazione decorrono dalla data del 1° gennaio 2006. Il rischio da vibrazioni, secondo uno studio del 2002 dell'Ispesl, determina ogni anno il 4-5% delle malattie professionali indennizzate dall'Inail. Sino a ora l'obbligo per i datori di lavoro di valutare il rischio e di adottare misure di prevenzione, protezione e sorveglianza, discendeva dal combinato di più norme: l'art. 24 del dpr 303/1956, la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 dello stesso decreto 303/56 e più in generale le prescrizioni del dlgs n. 626/94. Rispetto alla disciplina previgente, il dlgs n. 187/05 ha il merito di fornire i criteri valutativi per consentire al datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio e porre in essere le necessarie misure di salvaguardia. Il decreto, costituito da 13 articoli, si rivolge a tutte le imprese che espongono i lavoratori al rischio di vibrazioni utilizzando macchine pneumatiche, elettriche, idrauliche o a combustione interna (motoseghe, macchine a percussione o smerigliatrici). Interessati saranno perciò i comparti edilizia e ingegneria civile, manutenzione strade e ferrovie, silvicoltura, fonderie e officine meccaniche, miniere e cave, trasporto, ecc. Soggetto deputato a effettuare le verifiche sull'entità delle vibrazioni è il datore di lavoro. La norma distingue due fasi per l'attività di controllo del livello di esposizione dei lavoratori. Una prima, obbligatoria, che impone l'identificazione preliminare del grado di rischio facendo ricorso agli elementi indicati dall'art. 4 del decreto Il decreto distingue le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio da quelle trasmesse al corpo intero, con valori limite di esposizione e di azione su un periodo di riferimento giornaliero di otto ore:
1) mano/braccio - il valore limite è di 5 m/s2; il valore
di azione è di 2,5 m/s2; Gli aspetti più tecnici, riguardanti la strumentazione e le specifiche di misure per macchine particolari o in diverse condizioni d'uso, fanno esplicito riferimento ai criteri enunciati da due specifiche norme Uni: la Uni En Iso 2631-1:1997 e la Uni En Iso 5349-2:2004, quest'ultima frutto del lavoro della commissione vibrazioni dell'Uni e pubblicata alla fine dell'anno scorso. Una seconda fase, solo eventuale, qualora i risultati della valutazione lo impongano fa obbligo al datore di lavoro di predisporre le misure minime per la riduzione del rischio di carattere tecnico-organizzativo per i lavoratori esposti a vibrazioni superiori ai valori di azione, secondo le previsioni dell'art. 16 del dlgs n. 626/94 (medico competente e visite di accertamento periodiche). Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti, con l'ausilio delle banche dati tenute presso l'Ispesl o le regioni o con le informazioni fornite dai produttori o dai fornitori. Nel caso non siano disponibili dati, il datore di lavoro è tenuto a ottenerli tramite misurazioni. In ogni caso, quando vengono superati i valori limite di azione, il datore di lavoro applica un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l'esposizione o gli effetti delle vibrazioni (in particolare con interventi organizzativi dettagliati al 2 comma dell'art. 5). Nel caso il responsabile sanitario, in occasione dei controlli periodici di legge, accerti la sussistenza di anomalie imputabili alle vibrazioni, ne dà comunicazione al datore di lavoro che dovrà effettuare la revisione della valutazione dei rischi e delle misure conseguenti adottate, attuare misure ulteriori su indicazione del medico competente e predisporre visite mediche straordinarie. |
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