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testi di "Tutto per l'Rls/Rlst" sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara |
TUTTO PER L'RLS La sicurezza oggettiva La “vecchia impostazione legale della responsabilità”. I DPR 547/55 e 303/56 hanno imposto una significativa evoluzione dei concetti di rischio specifico e d’obbligo a rendere edotti i lavoratori. Essi erano, e sono ancor oggi, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agendo sull’ambiente di lavoro in modo da renderlo più sicuro attraverso l’uso di prescrizioni. Inoltre, gli articoli “4” di entrambi i decreti dettavano un sistema di prevenzione e sicurezza puntuale e specifico ma strutturato anche sul comando e controllo. Era il legislatore che individuava i rischi per la sicurezza e ne indicava il modo, esplicitamente oggettivo, per prevenirli, eliminarli e contenerli, al Datore di Lavoro bastava attuare quegli adempimenti per essere in regola di fronte alla Legge. È facilmente intuibile come, se si fosse continuato in questo modo, lo Stato si sarebbe visto costretto ad emanare una legge per ogni fonte di rischio certa o sostanza pericolosa conosciuta, per poi modificarla ad ogni evoluzione delle conoscenze (vedi ad esempio la serie di DPR emanati nel marzo del 1956 elencata nel Panorama legislativo). Per quanto riguarda l’elaborazione delle norme, prendendo in considerazione i tempi tecnici e la mole di lavoro che questo comporta nonché l’enorme quantità di nuove sostanze, conoscenze, tecniche, tecnologie, sistemi e situazioni che continuamente emergono dalla naturale evoluzione del progresso, diviene lampante come sarebbe stato impossibile continuare se non accettando il fatto di rimanere sempre più in ritardo nei confronti della situazione reale e, quindi, sempre più lontani dalle esigenze relative alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente connesso al lavoro. Le numerose norme tecniche dei decreti degli anni ‘50, benché rilevanti sul piano teorico, rimasero in molti casi praticamente inutilizzate sino a quando, grazie ad iniziative congiunte del sindacato ed esperti, tra le quali la famosa “dispensa sui 4 fattori di rischio” degli anni ‘70, si consolida un concetto multidisciplinare della sicurezza e prevenzione viste, non più solamente sotto l’aspetto medico, tecnico e ingegneristico ma anche ergonomico ed ambientale. Negli stessi anni vengono emanate due leggi che hanno anche importanti applicazioni ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: ® Legge n° 300 del 1970 (più conosciuta come “Statuto dei Lavoratori”), dove l’art. 9 introduce un aspetto del diritto dei lavoratori, i quali “mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. ® Legge n° 833 del 1978 (Riforma del sistema sanitario nazionale), con questa norma le competenze di controllo e vigilanza passano dall’Ispettorato del lavoro agli operatori delle Unità Sanitarie Locali. Con l’entrata in vigore del cospicuo pacchetto di riforme di ispirazione europea, la Sicurezza del Lavoro va assumendo sempre più i caratteri di una materia autonoma che si viene progressivamente scindendo da quelle che l’avevano generata (Diritto Penale del Lavoro, Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale). Infatti, si vanno diffondendo le sedi Universitarie (e scolastiche) in cui in questa materia si studia e s’insegna, mentre cresce l’interesse degli operatori professionali. Inizia ad evidenziarsi prepotentemente, tuttavia, la carenza d’adeguati punti di riferimento dottrinali, a causa del carattere asistematico dei contributi giurisprudenziali uniti alla distribuzione “a pioggia” degli interventi normativi (vedi la corposa lista riportata nel Panorama legislativo) che sono stati sino ad oggi adottati. |