| I
testi di "Tutto per l'Rls/Rlst" sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara |
TUTTO PER L'RLS
Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
L’organizzazione aziendale per la
prevenzione.
Il legislatore ha voluto che la valutazione dei rischi aziendali
fosse un atto, e quindi un obbligo, esclusivo ed indelegabile del datore
di lavoro. Il datore di lavoro, con le sue sole forze e/o conoscenze, può non
essere in grado d’elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi,
quindi ha bisogno d’avvalersi della collaborazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione e/o del suo Responsabile (SPP - RSPP). La lettura dell’articolato del
D.Lgs. 626/94 ci può dare una mano
nel capire quali siano i nuovi indirizzi normativi e strutturali che
debbono assumere il Servizio di Protezione e Prevenzione e il suo
Responsabile. L’art. 4, comma 4, lettere a e b, impegna il datore
di lavoro a designare il RSPP e gli addetti al SPP, siano
essi interni od esterni all’azienda, secondo le regole di cui all’art.
8. Lo stesso articolo, al comma 6, impegna il RSPP a collaborare
con Datore di lavoro, MC e RLS per la stesura del DVR. Gli articoli dal 9 al 11 delineano i compiti e le possibili
configurazioni del SPP. Art. 8 “Servizio di prevenzione e protezione”. Comma 1. Salvo il caso in cui il Datore di lavoro intendesse svolgere
direttamente i compiti di RSPP (art. 10) egli organizza il servizio o
incarica persone esterne. Comma 2. Il Datore di lavoro designa
“una o più persone da lui
dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 9, tra cui
il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del RLS”. Comma 3. Le persone individuate quale SPP devono
“essere in
numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati ...” Comma 5. Si elencano i casi in cui l’adozione di un SPP interno è
obbligatoria e comunque riguardano le aziende con oltre 200 dipendenti
(anche con contratto “atipico”), le aziende soggette alla Seveso 2
(grandi rischi), centrali termoelettriche, impianti e laboratori
nucleari, aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi,
industrie estrattive con oltre 50 dipendenti nonché nelle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche, sia private. Comma 6. “Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei
dipendenti all’interno dell’azienda ... sono insufficienti, il
Datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda,
previa consultazione con il RLS”. Comma 7. “Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell’azienda …, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori”. Comma 8. “Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate”. Comma 10. “Qualore il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni egli non è per questi liberato dalla propria
responsabilità in materia”. Comma 11. Nel caso in cui il Datore di lavoro decida di avvalersi di
un RSPP/SPP interno o esterno (vedi art. 10 D.Lgs. 626), esso è
obbligato a comunicare nominativi e curriculum professionale delle
persone designate, all’Ispettorato del Lavoro ed all’Azienda
Sanitaria Locale, nonché l’identificazione dell’assegnazione
dei compiti ed il periodo temporale ad essi riferito. La legge, introduce il SPP allo scopo d’affiancare al datore di
lavoro una struttura in possesso di conoscenze specifiche ed in grado
di far fronte, in modo efficace, agli obblighi prevenzionali,
inoltre non fissa il numero di soggetti che devono comporre il servizio,
ma richiede soltanto che il loro numero sia sufficiente, che dispongano
di tempi e mezzi adeguati al compito assegnato e che siano
preferibilmente individuati all’interno dell’azienda stessa. Per queste figure non sono previste specifiche sanzioni penali e
questo induce a ritenere che il Servizio, ed il suo Responsabile,
costituiscano un organismo tecnico, chiamato semplicemente a
collaborare con l’imprenditore allo studio delle problematiche ed
a sottoporgli proposte e suggerimenti. Il RSPP, quindi, se non risulta essere dipendente diretto, sarà
considerato civilmente responsabile nei confronti del Datore di lavoro
per tutti i suoi inadempimenti e potrà essere chiamato a risarcire il
danno subìto, mentre, se fa parte delle maestranze aziendali, potrà
essere perseguito anche per tutti gli obblighi previsti a carico dei
lavoratori. Qualora al RSPP sia attribuito un effettivo potere
decisionale ed una facoltà di autonomia sull’intervento, è chiaro
che egli assumerà gli stessi obblighi e le stesse responsabilità del
dirigente o del preposto nei confronti della prevista sanzione, a
seconda della sua effettiva collocazione nell’organizzazione
aziendale. Ma che significa la frase “previa consultazione del RLS” dell’art.
8? Da una prima lettura sembra che l’articolo in questione conceda al
RLS d’esprimere una presa d’atto formale (semplice presa
visione dei nominativi, più il curriculum specifico individuale),
solamente al momento della nomina ed immediatamente dopo
la designazione da parte del Datore di lavoro. Difatti, dall’analisi emersa dal confronto tra
RLS, la preventiva
consultazione, nei rari casi in cui è stata praticata, non ha
assunto altra connotazione che quella di concedere l’opportunità
di poter esprimere un parere solamente sulla presunta facilità di
consultazione (ad esempio, per il RSPP, se si tratta di persona
esterna all’azienda, la possibilità di considerare l’ostacolo
derivato dalla distanza fisica esistente tra azienda e sede della
consulenza) basandosi sul fatto che non rientra nelle competenze del
RLS poter esprimere, a priori, giudizi sulle capacità
professionali dei componenti il SPP. Evidenti casi di possibilità d’ingerenza del Datore di lavoro sul
futuro operato delle persona individuata, quali stretti legami di
parentela o continue manifestazioni di “servilismo”, anche se messe
in evidenza non possono essere assunte a prova se l’interessato è in
possesso di precise qualifiche professionali, mentre, se si tratta di
persona non (o diversamente) qualificata, saranno le stesse
Istituzioni ad esprimere parere negativo a seguito dell’analisi
operata sulla prevista segnalazione. La stessa prerogativa alla concessione della delega fa intendere che
il potere, e le responsabilità conseguenti, di valutare la
competenza e capacità del singolo è in capo al datore di lavoro e
pertanto, anche nel caso ci si trovi in presenza di una situazione che
vede la qualifica costruita “ad arte” o la pratica assenza di quest’ultima,
sarà ben difficile valutare l’incapacità di giudizio del Datore di
lavoro finché non s’avranno riscontri verificabili (magari “suggeriti”
dal RLS mettendo in evidenza la situazione negativa). La pratica insegna che eventuali insufficienze d’organico, poca
disponibilità di tempi e mezzi, inefficienze, incompatibilità,
incapacità e/o incompetenze possono emergere solamente a posteriori,
dopo l’effettivo avvio dell’attività ed all’atto del riscontro
dei primi risultati. In definitiva, non è ben chiaro come il
legislatore possa considerare sufficiente questo tipo di coinvolgimento
preventivo del RLS, senza prevedere un successivo momento di verifica
che sia supportato anche dal parere del RLS stesso. Tra l’altro, se gli stessi commi 6, 7, 8 e 10 fanno intendere come
questo servizio debba essere “adeguato alle caratteristiche dell’azienda”,
se le capacità dei dipendenti non sono suffiecienti si “può far
ricorso a persone o servizi esterni”, il RSPP deve comunque
possedere “attitudini e capacità adeguate” e come, tutto
questo, ricada sempre e comunque in capo alla responsabilità del datore
di lavoro. Essendo, però, il RLS qualificato ad esprimere i propri pareri,
è assolutamente indispensabile che esso lo faccia per iscritto,
anche per nome e per conto della RSU/RSA (dove presente), soprattutto
per quanto attiene alle considerazioni sulle caratteristiche di “adeguatezza”
prima espresse, destinandoli al datore di lavoro - in modo da
metterlo in “mora” legale e quindi impegnarlo sulle proprie
responsabilità - e, quando necessario, ai competenti Ispettorato
del lavoro e Unità sanitarie locali. Ulteriori analisi hanno consentito di poter evidenziare la presenza
di un buon numero di sedicenti “esperti consulenti” i quali, celati
dietro profili professionali all’apparenza incontestabili, vendono a
basso costo servizi commisurati alla quota in denaro spesa o propongono,
ad alto costo, una gran quantità d’incartamenti e procedure, molto
spesso standard, che a poco servono se non a giustificare il costo del
servizio. Per contro, sono emerse situazioni, a dir il vero piuttosto diffuse,
dove sono gli stessi datori di lavoro, in funzione di una radicata e
discutibile cultura imprenditoriale, a non accettare di buon grado il
RSPP/SPP intenzionato a svolgere seriamente il proprio mandato, trovando
vincoli contrattuali, d’autonomia, di budget, imposizioni e “furberie
varie” indirizzate esclusivamente a poter dimostrare l’apparente
rispetto delle norme. Le negatività di questa situazione si possono riassumere in almeno
dieci aspetti diversi: I consulenti/professionisti seri non hanno modo d’essere distinti
dagli altri. Normalmente, la “competizione” sull’operato del RSPP si basa
principalmente sul prezzo proposto e non sul grado d’effettività e/o
capacità di raggiungere i risultati attesi e dovuti. Non essendo previste specifiche sanzioni per la figura di
RSPP, sarà
difficile controllare, e punire, coloro che non rispettano le
prescrizioni in merito. È difficile individuare e perseguire le aziende che adottano,
finanziano, organizzano e progettano rapporti con consulenti “compiacenti”. I “furbi” (consulenti e aziende) sono privilegiati perché
collettivamente considerati alla pari degli altri, anzi la situazione
mette in condizioni svantaggiate, nella concorrenza di mercato, coloro
che svolgono correttamente il proprio mestiere. Il carico ed il costo sociale della prevenzione e protezione sarà
ripartito non equamente. Chi segue correttamente le prescrizioni sarà
stimolato a seguire l’esempio (all’apparenza meno problematico e
più redditizio) degli evasori. Le aziende si presentano alla concorrenza di mercato con parametri
disomogenei. La Legge e le norme, agli occhi della collettività, potranno essere
giudicate (e credute) poco tutelanti e disequilibrate. La convinzione “d’essere in regola” (o peggio, la mancata
volontà di fare, mascherata come “già fatto”) non stimola l’intervento
preventivo e lascia condizioni di rischio attive. I lavoratori continueranno ad infortunarsi e ad operare rassegnati in
modo sbagliato perché convinti che tutto quanto possibile sia stato
fatto. La consultazione dei RLS, quindi, per inquadrarsi nel valore sociale
dato dal mandato di rappresentanza non può che evolversi anche nel
concetto d’espressione di giudizio in opera, dopo che il
professionista ha iniziato ad operare. Solamente a questo punto il
RLS potrebbe assumere un ruolo fondamentale per far emergere il “sommerso”
o mettere in risalto le esperienze corrette: essendo egli una figura
intermedia in grado di dare giudizi (un diritto di consultazione
deve avere riscontri su questa capacità), sarebbe logico consentirgli
anche di segnalare dubbi sull’efficienza del SPP, sulla
compatibilità ed espressione pratica operativa derivata dall’osservazione
dei soggetti che lo compongono, onde consentire alle funzioni dello
Stato e agli ufficiali giudiziari competenti di poter validare, anche
a posteriori, il Servizio. Allo scopo, perché non trovare forme locali contrattate e
condivise, di validazione sull’efficienza operativa del RSPP/SPP
(anche consulenti), magari gestite bilateralmente da enti riconosciuti
(per esempio i vari EB regionali, OPP, OPR, associazioni di categoria,
sindacati, ecc.) e supportate (o stimolate) dal parere del RLS? Perché
non predisporre percorsi formativi specifici? Il Servizio di Prevenzione e Protezione si può strutturare nei
seguenti modi: Datore di lavoro responsabile del servizio - Questa facoltà è
concessa (art. 10 del 626/94) solamente ai datori di lavoro delle
piccole aziende (secondo l’allegato I al 626/94 sono così definite le
aziende industriali ed artigiane fino a 30 addetti, aziende agricole e
zootecniche fino a 10 addetti, altre aziende fino a 200 addetti), questi
sono autorizzati a svolgere i compiti di RSPP solamente dopo aver
frequentato uno specifico corso di formazione, successivamente, dopo
avere autocertificato la propria competenza professionale, aver assolto
agli obblighi previsti dall’art. 4 commi 1, 2, 3 e 11 (sempre del
626/94) e preparato una relazione sull’andamento infortunistico
potrà, infine, inviare il tutto ai competenti Organismi di controllo
territoriali (Unità sanitaria locale e Ispettorato del lavoro). Servizio esterno - Dalla lettura dell’art. 8 e dalla corrente
interpretazione della Giurisprudenza, s’intuisce che la scelta del
servizio esterno, senza sollevare da alcuna responsabilità il Datore di
lavoro, deve essere “guidata da criteri atti a garantire una
consulenza qualificata” comunque in grado di rispondere realmente
alle esigenze ed alle specificità dell’azienda. Servizio interno - Questa scelta è obbligata per tutte le
attività industriali previste dall’art. 8 comma 5. Il soggetto
designato deve essere in possesso di conoscenze specifiche sulle
attività ed essere in grado di valutare i rischi, individuare le misure
di sicurezza, proporle e controllarne l’applicazione. Il Datore di
lavoro può ricorrere a competenze esterne per integrarne l’azione o
quando le capacità dei propri dipendenti risultino insufficienti. Le definizioni del RSPP e
SPP, contenute nell’art. 2, comma 1,
lettere c ed e del D.Lgs. 626/94, non forniscono una
chiara definizione delle funzioni del servizio e non identificano con
chiarezza le aree d’intervento e le relative modalità attuative. Comunque, per poter svolgere il proprio mandato primario, che è
quello d’assicurare coerenza tra i processi produttivi con i
principi di tutela della salute, sicurezza e ambiente del lavoro, il
servizio deve integrarsi completamente all’interno della struttura
organizzativa aziendale. Operativamente esso deve, sempre nel rispetto delle tematiche di
A&S: Contribuire a definire i programmi aziendali e ad interessare
tutti i lavoratori; Redigere il Documento di valutazione del rischio, piani
migliorativi e di mantenimento delle protezioni e sistemi adottati
nonché norme e procedure interne all’interno dei processi produttivi
ed organizzativi aziendali; Attuare i percorsi formativi/informativi precedentemente
concordati con gli altri soggetti; Colloquiare anche con i
RSPP/SPP delle imprese in appalto
operanti sul territorio di competenza, con i fornitori di attrezzature e
DPI, con esperti dell’emergenza (incendio, sanità, security) per
ricevere continui spunti migliorativi. Con, indicativamente, i compiti di: Indirizzo - che miri all’integrazione della sicurezza
come componente qualità della prestazione lavorativa e nelle attività
produttive aziendali, proponendo norme e procedure interne che,
considerando risorse tecniche, economiche ed umane necessarie, ne
facilitino l’attuazione; Coordinamento e controllo - esercitato sullo stato d’avanzamento
dei programmi, delle prerogative riferite alle diverse funzioni
aziendali (spesso tra loro non comunicanti) e sui programmi di
coinvolgimento dei dipendenti; Informazione e formazione - Il supporto informativo deve,
principalmente, essere indirizzato a specifici problemi inerenti la
sicurezza del singolo e/o del gruppo di lavoro omogeneo, mentre il
percorso formativo, preventivamente individuato in collaborazione con
gli altri soggetti dedicati alla prevenzione, dovrebbe essere mirato
alla maggior consapevolezza e coinvolgimento sul ruolo, responsabilità
e comportamento del singolo e collettività lavorativa. Tutto questo deve avvenire in collaborazione con Medico
competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (anche
RSU e Organizzazioni Sindacali a seconda dell’argomento in
discussione), Organi di vigilanza e controllo, Organismo paritetico (soprattutto
per il programma informativo/informativo) e, non ultimo, il Datore di
lavoro. Per questo servizio, affinché la sua consultazione sia efficace, il
RLS deve essere in grado di: Chiedere e verificare, anche attraverso la RSU/RSA, adeguati
investimenti e finanziamenti aziendali in modo da consentire il
corretto svolgimento delle attività del SPP. Chiedere ed ottenere l’istituzione d’adeguati canali
relazionali nonché i mezzi per percorrerli. Verificare l’idoneità e la sufficienza degli spazi operativi
programmati dal RSPP all’interno dell’azienda. Esprimere proposte organizzative per l’attività del SPP e
consentire gli adeguati spazi relazionali dei diversi soggetti
interessati alla prevenzione e protezione in azienda. Segnalare, anche agli Enti preposti dello Stato, eventuali fondati
sospetti d’ingerenze, pressioni, mancati finanziamenti, mancati
supporti tecnici e organizzativi, ecc. sul SPP da parte del
management. Esprimere un giudizio scritto di sufficienza strutturale e di
capacità relazionali ed applicative, del RSPP e/o i membri di SPP,
sia esterni che interni all’azienda, nonché sulla qualità ed
efficacia dei sistemi di prevenzione e protezione individuati. Linee Guida su Titolo I - SPP SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla
Sanita’ delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Decreto Legislativo n° 626/94 - LINEE GUIDA SU TITOLO I Versione definitiva approvata il 22/4/1996 dalle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali. Regione referente: EMILIA-ROMAGNA - Documento non completo - 1. Campo di applicazione Il D.Lgs 626/94 prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutte le aziende,
indipendentemente dal settore di attività, siano esse pubbliche o
private (art. 1 comma 1). Dalla definizione di lavoratore “persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro ... con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale” (art. 2 comma 1 lett. a), si evince che le
aziende individuali non hanno l’obbligo di applicare tali misure
precauzionali e pertanto non hanno l’obbligo di istituire il Servizio
di prevenzione e protezione (SPP), mentre invece tale obbligo sussiste
per le aziende familiari. Il Servizio di prevenzione e protezione deve, obbligatoriamente,
essere organizzato all’interno dell’azienda nei casi previsti dall’art.
8 comma 5: aziende industriali soggette al DPR 175/88 (rischio di incidente
rilevante) centrali termoelettriche impianti e laboratori nucleari aziende per la fabbricazione di esplosivi aziende industriali con oltre 200 dipendenti aziende estrattive con oltre 50 dipendenti strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private. Si intende per: Azienda industriale: un’impresa che svolge la propria attività
economica in una o più unità produttive, finalizzata alla produzione
e/o trasformazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, con
l’ausilio di macchine e/o impianti, destinati alla
commercializzazione. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale”(punto i, comma 1, art. 2). Per le aziende industriali con più unità produttive
territorialmente distribuite, è naturalmente ammissibile un Servizio di
prevenzione e protezione unico, anche se le unità produttive hanno più
di 200 dipendenti. L’azienda può comunque optare per la soluzione con
più SPP, uno per unità produttiva. Il nome ed il curriculum del responsabile del SPP unico, andranno
comunicati alla Asl e all’Ispettorato del Lavoro competenti sul
territorio dell’unità produttiva per ciascuna di queste (in questo
caso è opportuno allegare anche un organigramma dell’assetto
organizzativo del SPP). Tale segnalazione va fatta anche nel caso di SPP
esterno all’azienda. Per ragioni organizzative interne alla singola unità produttiva è
opportuno comunque in essa individuare una figura di riferimento il cui
nominativo non va necessariamente segnalato agli organi di vigilanza
locali. Escludendo le aziende in cui il datore di lavoro decide di svolgere
direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione
(per ora nei soli casi indicati nell’Allegato I del D.Lgs 626/94) ed
in quelle in cui, obbligatoriamente, il Servizio di prevenzione e
protezione deve essere interno alla azienda (casi indicati nell’art. 8
comma 5 del D.Lgs 626/94), in tutti gli altri casi il datore di lavoro
può rivolgersi a strutture e consulenti esterni a cui affidare la
responsabilità del SPP. In tal caso appare comunque opportuno designare un collaboratore,
preferibilmente prossimo al datore di lavoro nella scala gerarchica,
tenuto conto delle implicazioni penali che comunque rimangono in capo al
datore di lavoro, a cui affidare la responsabilità del Servizio o, nel
caso che la responsabilità sia affidata all’esterno, cui affidare l’organizzazione
dei rapporti col SPP esterno e le ricadute interne dell’attività
dello stesso, a meno che il datore di lavoro non si faccia carico
direttamente di tali oneri. La scelta di istituire un SPP interno o di assumere in proprio le
funzioni del SPP da parte del datore di lavoro, non esclude ovviamente
la possibilità di avvalersi di consulenze esterne per particolari
problemi. 2. Scopi ed obiettivi del SPP Il Servizio di prevenzione e protezione rappresenta un’assoluta
novità in quanto istituito per la prima volta con il D.Lgs 626/94 che,
all’art. 2 lettera c), definisce tale struttura come “l’insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva”. Se il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi è interno all’azienda,
esso costituisce uno strumento a disposizione dell’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa. Se invece è esterno all’azienda costituisce propriamente una
collaborazione convenzionata di professionisti esperti di sicurezza, che
usano proprie strutture. Lo scopo primario comunque di tale struttura è quello di promuovere,
nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di
qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori,
migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo
malattie ed infortuni, fungendo da consulente specializzato del datore
di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei
rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle
procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori. Per raggiungere questo scopo sono richieste competenze
multidisciplinari integrate in un’apposita organizzazione ed afferenti
sostanzialmente a due tipologie di professionalità: di igiene
industriale e di sicurezza con competenze anche in campo di tecniche di
comunicazione e di organizzazione del lavoro. L’ultima competenza necessaria per la più ampia attuazione delle
attività di prevenzione, quella medico sanitaria, è situata nella
figura del medico competente, che il D.Lgs prevede concettualmente al di
fuori del SPP, anche se dovrà, per molte funzioni, cooperare
strettamente con lo stesso, come del resto è previsto in diversi
passaggi della legge stessa. La competenza in campo
ergonomico, si colloca in un area di “border-line”
tra la competenza di organizzazione del lavoro e quella medico
sanitaria. Il Servizio di prevenzione e protezione per realizzare tali finalità
deve porsi alcuni obiettivi fondamentali che sono: individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di
pericolo, delle situazioni pericolose e dei rischi individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti elaborazione della valutazione dei rischi individuazione ed attuazione (secondo un programma con ben
identificate priorità) di misure di prevenzione e protezione, che
comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali,
organizzative, informative e formative. Quanto sopra può essere riproposto in un modello semplificato
distinguendo obiettivi funzionali e di esito. Obiettivi del Servizio di Prevenzione e protezione: Obiettivo funzionale 1 - Identificazione dei pericoli per la
salute e la sicurezza dei lavoratori e degli esposti alle situazioni
pericolose ed ai rischi. Obiettivo funzionale 2 - Valutazione dei rischi. Obiettivo funzionale 3 - Informazione e formazione sui rischi e
indicazione di misure preventive nelle loro varie articolazioni. Obiettivo del programma - Modificazioni delle condizioni di
lavoro, dei metodi e dei comportamenti. Obiettivo finale - Eliminazione e/o riduzione dei rischi nonché
prevenzione della patologia correlata al lavoro. Promozione della
salute dei lavoratori. Il D.Lgs 626/94 peraltro, individua all’art. 9 i compiti del
servizio in questione che coincidono con gli obiettivi funzionali e di
esito riportati di seguito: Servizio di Prevenzione e protezione - Obiettivi/Compiti: Individua e valuta i rischi. Elabora misure protettive e preventive. Individua attrezzature di protezione. Elabora procedure di sicurezza. Propone programmi di informazione e formazione. Partecipa alla riunione periodica. Fornisce ai lavoratori informazioni di cui all’articolo 21. Vanno sottolineati a questo punto due ulteriori aspetti di
fondamentale importanza: il Servizio di prevenzione e protezione è una struttura che il
datore di lavoro utilizza per il raggiungimento degli obiettivi
indicati; i componenti del Servizio sono tenuti al segreto professionale
relativamente al processo produttivo, fatte salve naturalmente le
informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli
obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed
efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve
fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento
ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso
permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto
indicato dal comma 2 dell’art. 9. Informazioni necessarie al Servizio prevenzione e protezione - Il
datore di lavoro fornisce al SPP informazioni su: Natura dei rischi. Organizzazione del lavoro. Programmazione ed attuazione delle misure di sicurezza. Descrizione degli impianti e processi produttivi. Dati del registro infortuni e malattie professionali. Prescrizioni degli Organi di Vigilanza. Tutte le informazioni devono essere documentate affinché il Servizio
di prevenzione e protezione sia veramente messo in grado di operare. Appare però evidente la necessità che tale attività documentale
non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere
svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi. In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente
classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima
garanzia e tutela della riservatezza. 3. Funzioni ed attivita’ Per realizzare lo scopo e gli obiettivi prima definiti, devono essere
precisate, in modo operativo, le funzioni e le attività del Servizio di
prevenzione e protezione. Le funzioni, dal punto di vista operativo, sono: 1. analisi della situazione e definizione dei problemi 2. progettazione degli interventi e contestuale formulazione al
datore di lavoro delle esigenze di intervento preventivo in tutte le sue
articolazioni 3. controllo nella realizzazione degli interventi programmati 4. attività di informazione nei confronti dei lavoratori 5. valutazione di efficacia e di efficienza 1. L’analisi della situazione e la definizione dei problemi
comprende l’identificazione e la valutazione dei bisogni dell’azienda/unità
produttiva dal punto di vista della sicurezza e della salute dei
lavoratori, nonché dell’ambiente, il riconoscimento e la
classificazione dei problemi secondo un ordine di priorità, l’analisi
delle loro conseguenze sulla sicurezza e la salute e sull’azienda in
generale; tale analisi va condotta in modo partecipato, non solo
garantendo il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
la partecipazione del medico competente, ove presente, ma anche la
partecipazione col più ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori, in
quanto portatori di esperienze e conoscenze di insostituibile
importanza. 2. La seconda funzione comprende la progettazione di programmi di
prevenzione e controllo dei rischi e dei problemi identificati nella
fase precedente. Tale funzione si realizza attraverso attività rivolte
a diversi obiettivi che sono selezionati a seconda della natura del
posto di lavoro. In questo modo potranno essere compresenti, prevalenti
o addirittura esclusive attività di sicurezza, di igiene industriale,
sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative, etc. Questa
funzione prevede anche la presentazione al datore di lavoro del
programma stesso, comprese indicazioni operative ed opzioni che tengano
conto anche del rapporto costi benefici. Spetta poi al datore di lavoro
la decisione di mettere in atto quanto sopra, in modo integrale o
parzialmente, con piena assunzione di ogni responsabilità nel merito. 3. La terza funzione è il momento effettivamente operativo in cui il
Servizio di prevenzione e protezione controlla la realizzazione di tutto
quanto è stato definito in precedenza, realizzazione che, per altro,
come appena detto, non è a suo carico, ma diretta dal datore di lavoro
o eventualmente dirigente o preposto. Per supportare tale funzione è
fondamentale conoscere ed adottare metodi, strumenti e procedure
finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di lavoro. 4. La quarta funzione consiste nell’attuazione e gestione dei
necessari flussi informativi verso i lavoratori anzitutto, ma anche
verso dirigenti, quadri intermedi etc. per la miglior gestione dei
processi preventivi. 5. La quinta funzione viene realizzata per verificare se le azioni
adottate a scopo preventivo per il controllo dei rischi e per lo
sviluppo delle condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista della
sicurezza e della salute sono state efficaci e hanno avuto successo. A
questo scopo occorre adottare nell’ambito di una strategia di
valutazione metodi ed indicatori concretamente applicabili. Le attività individuabili nell’ambito delle cinque funzioni sopra
indicate possono essere sintetizzate come di seguito: 1. esame della documentazione e fonti informative preliminari; 2. sopralluogo e orientamento preliminare all’interno dell’azienda; 3. sopralluoghi ulteriori approfonditi in merito a problemi emersi
nella fase 2; 4. stima dei problemi di salute e sicurezza e dei rischi; 5. recupero delle esperienze e considerazioni dei lavoratori
interessati; 6. eventuale esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali; 7. individuazione delle misure preventive (in tutti i sensi) da
attuare; 8. definizione delle procedure di sicurezza; 9. stesura del programma attuativo con indicazione delle opzioni
tecniche e del rapporto costi benefici e sua presentazione al datore di
lavoro; 10. progettazione delle attività di tipo informativo, calibrate per
i diversi interlocutori e destinatari; 11. effettuazione delle attività di tipo informativo; 12. collaborazione alla progettazione delle attività di tipo
formativo; 13. sorveglianza e controllo della sistematica applicazione di quanto
indicato ai punti precedenti. Queste attività sono di fatto quelle che il SPP dovrà gestire
sistematicamente, anche se sono di particolare rilevanza in sede di
prima applicazione del processo di valutazione dei rischi. Poi le stesse
attività continueranno se pure con intensità e frequenza diversa da
quella iniziale. Nel prosieguo dell’attività del SPP, diventerà
particolarmente strategica anche l’attività di consulenza nella
pianificazione e progettazione dei luoghi di lavoro, nell’acquisto e
gestione delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale,
nonché l’attività di supporto nella gestione dei rapporti, a livello
tecnico, con gli organi preposti alla vigilanza e controllo. Esiste infine un ultimo insieme di attività strettamente legate al
sistema informativo, e alla ricerca ed informazione. Si tratta di: raccolta e registrazione di dati sulla situazione di salute
generale, sulle patologie professionali e sugli infortuni nella
azienda; ricerca su problemi di salute e sicurezza del lavoro dell’azienda; valutazione a lunga scadenza delle attività del Servizio di
prevenzione e protezione dell’azienda e della loro efficacia Tutte le attività di pertinenza del SPP vanno gestite in stretta
collaborazione con altri partner interni o esterni all’azienda,
infatti, la grande varietà di metodologie impiegate richiede
implicitamente una collaborazione multidisciplinare di esperti con
competenze diverse, quali medici del lavoro, igienisti del lavoro,
psicologi, ergonomi, tecnici della sicurezza, etc. E’ inoltre importante sottolineare la necessità di verificare
sistematicamente la qualità e di standardizzare i metodi usati nella
realizzazione di ognuna delle attività del Servizio di prevenzione e
protezione. 4. Risorse umane: competenze e capacità necessarie Le funzioni, le attività ed i compiti del Servizio di prevenzione e
protezione definite dal D.Lgs 626/94 richiedono l’individuazione di un
metodo generale per l’attuazione di quanto previsto dal legislatore.
Il prerequisito per attuare quanto sopra è quello di disporre di
adeguate risorse e competenze che però devono essere integrate da un
forte approccio metodologico. Tale metodologia è estremamente importante poiché il Servizio di
prevenzione e protezione influisce sui pericoli attraverso gli esiti
delle proprie attività. Le competenze e le capacità di cui verranno tracciati sommari
profili sono ovviamente reperibili, a seconda delle disponibilità ed
opportunità, all’interno dell’organizzazione aziendale ovvero all’esterno
a seconda delle valutazioni del datore di lavoro. A. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è
caratterizzato da due aree di competenza: una gestionale ed una
tecnico-specifica, fra loro integrate. La prima area attiene a capacità organizzative, relazionali ed
amministrative cioè alla capacità di programmare, pianificare,
comunicare (con vari soggetti) gli obiettivi, di reperire, sviluppare,
gestire e motivare le risorse umane. Nell’area tecnico-specifica invece possono essere rappresentate
varie competenze culturali che concorrono a definire più in generale la
prevenzione. In particolare si può trattare di conoscenze ricavate dall’igiene
industriale o dalla sicurezza sul lavoro, dall’ergonomia e dalle
tecniche di analisi dell’organizzazione del lavoro nonché da altre
discipline correlate per aziende e/o unità produttive che si
caratterizzano per particolari pericoli e/o rischi e naturalmente dalla
profonda conoscenza delle norme di legge e delle norme di buona tecnica. Va ricordato che, il Responsabile del SPP non è definito nel D.Lgs
626/94 né dirigente nè preposto, nè tantomeno assoggettato a
responsabilità penale in quanto non menzionato nel titolo IX del D.Lgs,
relativo alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme.
Naturalmente non esiste nessuna formale incompatibilità tra l’essere
dirigente o preposto ad una specifica funzione “x” e l’assumere
anche la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione; in questo caso, la persona mantiene ovviamente lo status (e
le responsabilità) di dirigente o preposto per la specifica funzione
“x”, ma non viene a configurarsi tale status (e responsabilità) per
la funzione di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio
sul lavoro, sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua
collocazione interna o esterna all’azienda e di un’attenta analisi
del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio. Se il
Responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza
individuare le necessarie misure preventive, non fornendo al datore di
lavoro l’informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe
essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il datore di
lavoro, dell’evento; ove invece il Responsabile aveva correttamente
individuato il problema e indicate le soluzioni, ma il datore di lavoro
o il dirigente o il preposto non ha dato seguito alle sue indicazioni,
egli dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito
dell’evento. Sarà naturalmente l’autorità giudiziaria a
pronunciarsi su questioni di questo tipo. B. Gli altri componenti del SPP saranno caratterizzati in base
alle loro competenze tecniche specifiche, che possono essere tra loro
differenti (igienista industriale, tecnico della sicurezza, etc.);
sicuramente terreni di conoscenza/competenza comuni a tutte le figure
sono quelli della legislazione, delle norme di buona tecnica e delle
tecniche di comunicazione. C. Altre figure di supporto possono essere di volta in volta
individuate a seconda della complessità e specificità dei problemi di
prevenzione emersi dalla valutazione del rischio e dal programma di
prevenzione e protezione scaturito da questo nonché dal piano di
informazione e formazione necessario per sostenerlo. Tali figure possono
naturalmente (ed in genere lo saranno) essere anche esterne al SPP o
addirittura all’azienda stessa (anche nel caso di un SPP aziendale). 5. Struttura e dimensione del SPP Appare molto difficile fornire indicazioni univoche e ben motivate
per la struttura e dimensione dei SPP, in quanto troppe sono le
variabili che influenzano questi due parametri. Infatti come è difficile, per non dire impossibile, suggerire in
linea generale una dimensione quantitativa, che potrebbe essere
puntualmente però motivata almeno in riferimento alla tipologia
produttiva (settori o comparti) e alle dimensioni aziendali, ugualmente
è quanto mai difficile fornire indicazioni “strutturali” sul SPP
valide in via generale, scollegate dalla scelta del contesto
organizzativo della/e azienda/e da dover servire, senza una scelta a
monte relativa alla “filosofia” che lega l’iniziativa di
prevenzione alla promozione della qualità del processo produttivo (di
beni e servizi). Se le competenze e le capacità necessarie sono tuttavia quelle
indicate al punto 4) la definizione caso per caso (cioè azienda per
azienda) del numero di persone e del modo di organizzarle, dipende da
molti fattori quali: 1. il comparto/settore produttivo, quale generico indicatore
delle numerosità e complessità dei problemi da affrontare; 2. il numero di lavoratori addetti, le dimensioni aziendali, l’eventuale
articolazione su più sedi distinte, quali valori quantitativi su cui
plasmare il SPP; 3. il divario da colmare tra ciò che è già stato fatto
(strutture, cultura, organizzazione) per la prevenzione e ciò che è
previsto dalla complessiva normativa vigente; un grande divario comporta
la necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in
personale tecnico specializzato per finalità di prevenzione; 4. le caratteristiche di gravità ed estensione del profilo di
rischio dell’azienda che supera la generica attribuzione dei
rischi per comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi
individuali di quella impresa; 5. l’esistenza e consistenza di esperti interni monotematici
qualificati che caratterizza l’organico produttivo; questi specialisti
possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori di
rischio (esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in un’azienda
ospedaliera) da essere di fatto, anche se part-time, potenziali
costituenti del Servizio di prevenzione e protezione, la cui opera di
coordinamento può sostituire competenze interne e a tempo pieno del SPP; 6. Lo stato di avanzamento applicativo del modello di “Qualità
Totale”; la dimensione di dotazione organica e di competenze
professionali da prevedere nel SPP non può infatti essere considerata
in modo neutrale rispetto alla “concezione” strategica d’impresa
esistente (o che si intende promuovere) nel rapporto tra produzione e
prevenzione; è infatti noto come approcci di “qualità totale”
integrano nella promozione della qualità del processo produttivo sia la
prevenzione che le esigenze di qualità del prodotto. Omogeneamente caratterizzata da tale “filosofia”, la dotazione
organica del SPP potrebbe essere un po’ più limitata, caratterizzata
soprattutto da personale laureato, potendo contare su una rete diffusa
ed integrata di “esperti” caratterizzati da una qualità di “mestiere”
spendibile sia nel miglioramento della produzione, sia nel miglioramento
della qualità del lavoro e della qualità dei comportamenti e del saper
fare con finalità di prevenzione; ciò presuppone ovviamente una
parziale riconversione-completamento professionale che non può che
derivare da chiare ed inequivocabili scelte strategiche aziendali. Come emerge in particolare da quest’ultimo punto il problema non è
solo di dimensione quantitativa del SPP ma anche di dimensione
qualitativa (quali figure professionali?). Un’ultima considerazione riguarda la collocazione del SPP nell’architettura
dell’organigramma e funzionigramma aziendale: date le sue funzioni e
caratteristiche, la collocazione che appare più opportuna è in
posizione di staff rispetto al datore di lavoro o comunque alle più
alte gerarchie aziendali, in modo da dare a questa struttura, -
che per i suoi compiti essenzialmente consulenziali, per il suo ruolo di
“staff” e non di “line” (quindi di scarso peso gerarchico), per
le sue caratteristiche di problematicità (è verosimile che possa
entrare in conflitto con le esigenze produttive, e quindi con le figure
che tali esigenze presidiano), appare debole in termini di “peso
specifico” all’interno dell’azienda, e forte solo dell’autorevolezza
tecnico-scientifica del suo responsabile (o dei suoi collaboratori), - una
“forza” riflessa che le deriva dall’essere in staff (e quindi
in forma di rapporto priviliegiato, almeno in termini di relazioni e
comunicazioni) con le più alte gerarchie aziendali. Quindi il SPP dovrebbe contare sulla sua intrinseca autorevolezza e
sull’autorità che gli deriva dalla contiguità con gli alti vertici
aziendali o con la stessa proprietà. In allegato (All. 2) si riporta un esempio metodologico che può
fornire sia i criteri per il dimensionamento di un SPP sia gli
indicatori per la valutazione complessiva dello stesso. 6. Modelli del SPP Non potendo quindi fornire indicazioni sulla dimensione e la
struttura attuabili in linea generale (e ritenendo che nessuno possa
proporle, almeno con serietà e rigore), possiamo però, alla luce della
nuova normativa, indicare diversi possibili modelli del Servizio di
prevenzione e protezione. A tal fine occorre attentamente valutare la loro applicabilità in
diverse situazioni e la loro capacità di rispondere alla necessità di
fornire il miglior servizio possibile, nel modo più efficace, sia per i
lavoratori che per le aziende. I seguenti modelli, la loro realizzabilità, vantaggi e svantaggi
sono stati così analizzati: Servizio “autarchico” di Prevenzione e Protezione interno all’azienda Questo modello che opera dall’interno dell’azienda è soprattutto
applicabile nelle aziende di media e grande dimensione, sicuramente in
quelle che impiegano più di 1000 lavoratori nello stesso luogo, ma
probabilmente anche in quelle con almeno 500 addetti, e sono in grado di
avere una equipe a tempo pieno con una composizione multidisciplinare. La forza di questo modello di servizio interno consiste, al di là
del fatto di poter contare su un’équipe a tempo pieno: negli stretti
legami tra il servizio e gli altri settori dell’azienda, come la
direzione, le unità produttive, i rappresentanti per la sicurezza
eletti dai lavoratori; e nell’accesso all’informazione sull’attività
dell’azienda, con i piani per la modifica o per la realizzazione di
nuovi posti lavoro, dell’organizzazione del lavoro, dei cicli
produttivi e delle attrezzature, etc. Un limite di questo modello è che esso richiede un alto numero di
lavoratori impiegati nella stessa azienda. Servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda con
supporti esterni Riteniamo questa la soluzione migliore per le aziende industriali con
più di 200 addetti (per legge tenute ad avere il SPP interno) ma con
meno di 1000 addetti (o 500, vedi punto precedente). In questo caso il
SPP non avrà al suo interno tutte le competenze necessarie, ma sarà
più snello e agile, e sarà supportato da un’adeguata rete di
competenze esterne. Servizio di prevenzione e protezione per gruppi di aziende Organizzato congiuntamente da diverse aziende di piccola e media
dimensione generalmente localizzate nella stessa area geografica. L’amministrazione ed il finanziamento del servizio può essere
garantito congiuntamente dalle aziende del gruppo interessato. Il vantaggio di questo modello è la vicinanza con il posto di lavoro
e la diretta proprietà da parte delle aziende, che sono i clienti del
servizio, e la sua flessibilità nel rispondere ai diversi bisogni delle
piccole e medie aziende. Ammesso che la popolazione di lavoratori di cui occuparsi sia
sufficientemente ampia, un’équipe a tempo pieno, ben equipaggiata e
multidisciplinare, può essere organizzata in modo assai simile a quella
dei servizi delle grandi aziende. I problemi evidenziati in questo tipo di modello sono invece legati
al fatto che: l’attività viene condotta dall’esterno delle aziende,
e ciò potrebbe causare problemi particolarmente se le aziende sono
disperse in una vasta area geografica; si possono incontrare anche
ostacoli nel tentativo di rispondere a bisogni molto diversificati dato
il grande numero di clienti. Servizi di Prevenzione e Protezione orientati per settore (o
comparto produttivo) È questo un modello di servizio specificatamente organizzato per un
particolare settore dell’attività economica, come potrebbe essere
quello delle costruzioni, quello alimentare, quello agricolo, etc. La copertura geografica di tale servizio può variare, a seconda del
comparto in questione, da un’area geografica circoscritta, fino ad una
dimensione regionale o interregionale. La forza di questo modello consiste nella possibilità di organizzare
servizi grandi, ben equipaggiati e con buon personale, dotati, se
necessario, di mezzi mobili, con la possibilità di concentrarsi su
specifici problemi del singolo comparto, e con la possibilità di
portare avanti programmi di prevenzione o azioni di promozione
attraverso l’intero comparto. I problemi possono derivare dal carattere esterno del servizio e, in
alcuni casi, dalla localizzazione remota rispetto all’azienda. Non vi è tuttavia dubbio sul fatto che in questo modello come nel
primo, è fortemente aumentata la possibilità di integrare l’attività
di prevenzione con il processo produttivo, seguendo in questa
integrazione logiche organizzative di “Total Quality”. Per raggiungere la massima copertura di lavoratori e di aziende da
parte del Servizio di prevenzione e protezione, nessuno dei modelli
citati precedentemente da solo è forse sufficiente, ma può essere
necessaria la combinazione di due, o più, differenti opzioni per
offrire un servizio completo. La scelta del modello dovrebbe essere basata sulla realistica
capacità di dare soddisfazione ai bisogni delle aziende e dei
lavoratori in questione e di assicurare la più ampia copertura, senza,
tuttavia, compromettere professionalità e qualità. 7. Supporti al SPP Oltre alla consulenza tecnico-scientifica i Servizi di prevenzione e
protezione dipendono in modo vitale dalla possibilità di accedere ad
informazioni tecnico-scientifiche su problemi di prevenzione nei luoghi
di lavoro e a dati sulle condizioni di rischio e di salute a livello
nazionale e di singole aziende. I sistemi informativi locali, regionali e nazionali dovrebbero
fornire informazioni sulla forza lavoro e sui lavoratori occupati, sui
pericoli e rischi, anche rilevanti, presenti a livello di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, prodotti e anche nell’ambito di
attività individuate per comparto produttivo, sulla situazione attuale
e sulle tendenze degli infortuni sul lavoro, sulle patologie
professionali e su quelle correlate col lavoro e, dove è possibile, sui
dati di monitoraggio ambientale e biologico nonché sulle soluzioni di
bonifica sperimentate con efficacia e del loro impatto organizzativo. Questi dati sono importanti come riferimenti per stimare la
situazione dei rischi nella azienda in cui il Servizio è interessato. Il Servizio ha bisogno, inoltre, di dati a livello di azienda, sui
cicli produttivi, sui piani di ristrutturazione, sulle condizioni di
salute dei lavoratori e sui livelli di assenteismo per motivi di salute,
sugli infortuni e sulle malattie professionali. L’accesso a tali dati
dovrebbe essere organizzato in forma sistematica e su base permanente
che assicuri un flusso tempestivo verso il Servizio su tutti gli aspetti
più rilevanti per le finalità dallo stesso perseguite. Poiché inoltre, solo i Servizi di prevenzione e protezione nei
luoghi di lavoro più grandi sono autosufficienti per tutti i tipi di
attività delineati, la maggior parte di questi, per realizzare
propriamente tutti i compiti, hanno bisogno del supporto di esperti
esterni. Questi ultimi potrebbero essere utilizzati come supporto di tipo
informativo, di ricerca e di formazione ma anche essere integrati per
completare l’arco delle competenze del personale del Servizio. Le aree di competenza che più frequentemente sono necessarie sono
diverse e ricoprono il campo dell’igiene della tossicologia, dell’analisi
di sicurezza, della tecnologia di controllo, dell’ergonomia, etc. Fondamentale quindi è la scelta di tali supporti secondo criteri che
certificano l’adeguatezza delle capacità nonché l’efficienza e l’efficacia
dei risultati. Riportiamo di seguito alcuni dei possibili criteri cui attenersi
per una scelta ragionata dei supporti e consulenze esterne cui
rivolgersi, facendo presente che tali criteri possono essere utilizzati
anche per la scelta di una struttura esterna cui affidare la funzione di
SPP: quante persone la compongono e con quali qualifiche professionali da quanto tempo è attiva sul mercato, che esperienza ha, per chi
ha lavorato se ha mai operato nel settore produttivo in questione e per quanto
tempo il gruppo o i singoli componenti sono associati o iscritti a
società scientifiche o professionali partecipa abitualmente a corsi di formazione/aggiornamento dispone delle attrezzature e/o supporti necessari svolge o ha svolto attività didattica, formativa, pubblicistica,
etc. è accreditata o certificata presso/da enti o strutture pubbliche
o private è disponibile la documentazione già prodotta dalla struttura
relativa al problema (es. valutazione di rischi) su cui viene
attivata la collaborazione è in grado di esplicitare gli standard ed i criteri di
riferimento per le sue attività 8. Conclusioni e raccomandazioni Dal momento che la valutazione dei rischi è il punto di partenza per
l’adozione di tutte le misure preventive, di qualsiasi genere, nell’azienda,
e che tale valutazione deve essere eseguita obbligatoriamente dal SPP,
è evidente che occorre procedere alla definizione dei SPP e dei loro
responsabili nei tempi più brevi possibili. In tale senso si ricorda che, qualora i lavoratori non avessero
ancora eletto/designato i loro rappresentanti per la sicurezza, la
designazione del responsabile del SPP può avvenire ugualmente,
consultando in questi casi le rappresentanze sindacali interne, se
presenti, o altrimenti i lavoratori. Nel dimensionamento del SPP occorre tener conto del fatto che l’impegno
e il carico di lavoro dello stesso non sarà sempre uguale e costante
nel tempo: è prevedibile un impegno molto maggiore in termini quali
quantitativi in occasione della prima valutazione dei rischi, mentre
successivamente, a regime, è prevedibile una riduzione di tale impegno. Tutta l’attività del SPP dovrà essere supportata e documentata da
un puntuale ed esauriente sistema informativo utilizzabile e fruibile
anche da tutti gli altri attori aziendali della prevenzione. (Vedi
documento sulla valutazione dei rischi). |