UIL Salute e sicurezza sul posto di lavoro
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I testi di "Tutto per l'Rls/Rlst"
sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara

TUTTO PER L'RLS

Piattaforma aziendale sulla salute e la sicurezza del lavoro

Documento discusso ed approvato nell’ambito del Coordinamento nazionale salute e sicurezza del lavoro costituito dalla Uil e dalle Categorie nazionali

Roma 18 gennaio 2001

Introduzione

Le norme comunitarie in materia di salute e sicurezza ed in particolare la Direttiva Quadro 89/391/Cee hanno previsto innovazioni organizzative e relazionali, recepite nella normativa nazionale con i Decreti Legislativi n.626 del 1994 e n.242 del 1996, che suggeriscono modalità di gestione della prevenzione dei rischi lavorativi tali da spingere l’imprenditore a riprogettare complessivamente il modello di gestione dell'impresa.

La tutela della salute e della sicurezza, infatti, può essere realizzata solo all’interno di un intervento programmato complessivo

che deve saper integrare “in modo coerente le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l’influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro” (D.Lgs.626/94 articolo 3, comma 1, lettera d).

Esperti nazionali e comunitari, d’altronde, sempre più convengono sul fatto che

incidenti e malattie professionali sono “indice di disfunzioni che rivelano carenze, cattiva gestione e organizzazione dell’impresa e dell’attività lavorativa”, e che “un miglioramento della sicurezza e della salute nell’impresa si traduce generalmente in un miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, della qualità delle prestazioni fornite e conseguentemente della soddisfazione del cliente” mentre “un rischio non scoperto al momento opportuno implica un costo maggiore della sua prevenzione”.

Il nuovo quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla salute e alla sicurezza del lavoro suggerisce, in sostanza, al datore di lavoro pubblico e privato (anche quello della piccola e piccolissima impresa) d’imparare a gestire non solo gli aspetti organizzativi connessi alla produzione di beni e di servizi che interessano l’azienda o l’amministrazione ma anche gli aspetti organizzativi connessi al benessere dei lavoratori, considerando la prevenzione non più come un onere bensì un’opportunità per il consolidamento e lo sviluppo dell’impresa stessa.

Le norme comunitarie in tema di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori hanno, infatti, come finalità anche l’attuazione di un processo di modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e delle condizioni di lavoro in Europa sia nel privato che nella pubblica amministrazione.

D’altronde è noto che numerose norme generali e specifiche governano dagli anni '50 la prevenzione dei rischi lavorativi e sono di riferimento per i datori di lavoro che vogliono garantire a sé e ai propri dipendenti condizioni lavorative igieniche e sicure. Norme di buona tecnica e norme più specifiche indirizzate ai diversi settori (l’edilizia, ad esempio, o i lavori in sotterraneo), o a rischi specifici (cloruro di vinile monomero, Pcb/Pct, piombo, amianto, rumore, ecc.) hanno arricchito successivamente il quadro normativo vigente nel nostro paese. Nonostante le numerosissime norme di carattere tecnico che costituiscono il complesso e articolato quadro legislativo sulla salute e la sicurezza e che offrono da tempo indicazioni pratiche per intervenire nell'ambiente di lavoro, sulle macchine e sulle attrezzature, il livello di rischio è ancora oggi innegabilmente troppo alto, come è evidenziato dai dati che ogni giorno ci rivelano un quadro dei rischi del lavoro sempre più preoccupante.

Come si sarebbe, quindi dovuto intervenire nel corso degli ultimi cinque anni per avviare un processo in grado di:

· ridurre ulteriormente i rischi, migliorando complessivamente le condizioni di lavoro

· favorire, nel contempo, una migliore efficienza gestionale nelle imprese e nella pubblica amministrazione?

La concreta esperienza sviluppata nei Paesi membri della Unione europea - senza dimenticare il carattere contraddittorio della fase storica che stiamo vivendo per quanto riguarda l’attenzione dedicata, a livello comunitario, alla prevenzione dei rischi del lavoro - ha portato alla individuazione di

un sistema di prevenzione

che è stato definito tramite le misure organizzative e relazionali previste dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, il quale:

v attribuisce un ruolo attivo, pur all'interno di una ovvia distinzione di responsabilità, a tutti i soggetti in azienda,

v definisce alcune fondamentali misure organizzative,

v sottolinea la necessità di relazioni e di un confronto stabile tra datore di lavoro e lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, su tutte le questioni collegate alla tutela della salute e della sicurezza.

PIATTAFORMA

Premessa

Le norme vigenti, in particolare l’art.9 dello Statuto dei lavoratori Legge n.300 del 1970 e gli artt. 18,19,20 del D.Lgs.626/94, gli Accordi attuativi di quest’ultimo e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individuano come centrale, nelle relazioni tra le parti, la tutela dell’ambiente, la salute, la sicurezza e l’igiene del lavoro che sono visti, tra l’altro, come uno degli elementi fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo delle aziende..

Le decisioni che le parti assumono congiuntamente devono, pertanto, essere indirizzate anche agli investimenti e alle azioni in tema di prevenzione dei rischi del lavoro, attraverso gli strumenti in particolare della formazione, informazione, organizzazione e gestione del sistema aziendal,e il quale deve avere al centro il coinvolgimento attivo di tutto il personale per consentire un costante miglioramento generale, un progressivo calo degli infortuni e delle situazioni di rischio, nonché il mantenimento nel tempo degli standard raggiunti.

Per quanto riguarda il ruolo del RLS appare evidente la sua caratterizzazione non conflittuale, partecipativa e collaborativa, così come è definita sia dal D.Lgs.626/94 che dall'Accordo del 22.06.1995 stipulato tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil e da tutti gli altri accordi attuativi del decreto. L’Rls è d’altronde figura istituzionale e formale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di partecipazione nell'ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.

Le relazioni industriali, pertanto, devono svilupparsi oltre che sulla base del tradizionale rapporto dialettico tra azienda e lavoratori anche in specifiche forme di collaborazione e partecipazione attiva per quanto riguarda la identificazione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi ed ambientali.

Il RLS, inoltre, deve avere a sua disposizione tutte le informazioni che riguardano l’ambiente, la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro e deve divenire un riferimento importante non solo per i lavoratori ma anche per l'azienda, figura che deve essere valorizzata anche attraverso l’acquisizione delle necessarie competenze, e che deve essere inserita in un sistema partecipativo, efficace e produttivo.

In definitiva, al RLS deve essere consentito, anche attraverso l'utilizzo di supporti strutturali, organizzativi e formativi, di sviluppare il proprio operato in modo d'essere parte attiva del sistema aziendale, di svolgere un ruolo propositivo nell'organizzazione e nella gestione delle attività lavorative anche divenendo il "filo d'unione" tra RSU, lavoratori, datore di lavoro, responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione, medico competente.

Essendo il RLS figura fondamentale del “Sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale”, è necessario che venga inoltre favorita la sua sempre più precisa ed incisiva partecipazione in tutte le attività ambientali, di prevenzione, protezione nonché nei processi di certificazione ambientale, previsti dalle norme comunitarie e internazionali, ad accesso volontario, dandogli tutta l’agibilità necessaria in termini di mezzi ed ore a disposizione.

Gli impegni sottoscritti dalle Parti devono rappresentare un punto di riferimento che consenta di quantificare i tempi concretamente necessari al Rls per poter operare con coerenza nel complesso quadro di compiti che gli sono attribuiti.

La proposta di

“Piattaforma aziendale sulla salute e la sicurezza

del lavoro”

che sottoponiamo al dibattito delle strutture territoriali della Uil e delle Cagetorie di tutti i settori pubblici e privati - è perciò costruita su due grandi Capitoli:

1. Adozione e implementazione del Sistema aziendale di individuazione, valutazione, gestione dei rischi

2. La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al sistema di gestione dei rischi aziendale.

Siamo infatti convinti che solo con la progettazione e la realizzazione di un sistema di Prevenzione aziendale, adeguato alle specifiche condizioni aziendali è possibile tenere sempre sotto controllo i rischi e permettere a tutti i soggetti aziendali, in particolare ai lavoratori e all’Rls, di cooperare per il continuo miglioramento delle condizioni di lavoro. Entrambi i punti sono, infatti, essenziali a garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro ed entrambi non sono pienamente realizzabili se è carente l’attenzione all’uno o all’altro aspetto.

Nell’elaborare la proposta abbiamo fatto riferimento al complesso delle misure che la normativa vigente prevede per l’adozione e l’implementazione del Sistema di individuazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali. Oltre alle specifiche previsioni dei Dd.Lgss.626/94 e 242/96, è stato molto utile, nel nostro lavoro, prendere in considerazione anche: · il documento comunitario “Orientamenti sulla valutazione del rischio” - Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1996, · il documento comunitario “Linee guida per l’organizzazione della salute e della sicurezza sul lavoro” approvate, il 27 ottobre 1999, a Lussemburgo dal Comitato consultivo della salute l’igiene e la sicurezza sul lavoro · la Norma Inglese :“Guida ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza”, nota come BS 8800:1996. Documenti cui facciamo riferimento nelle griglie che seguono. Per quanto riguarda le procedure di partecipazione, esemplificate negli Allegati, sicuramente di grande utilità pratica, abbiamo fatto riferimento a procedure concretamente utilizzate in alcune aziende così come ci sono state segnalate da Paolo Baroncini, Rls della UILCEM di Ferrara.

Capitolo 1

Adozione e implementazione del Sistema aziendale di individuazione, valutazione, gestione dei rischi

Nel definire la piattaforma aziendale sulla salute e la sicurezza del lavoro l’Rls, insieme alle Rsu, deve come prima cosa verificare, punto per punto, se sono state adottate le misure organizzative previste dal D.Lgs.626/94.

Misure che riassumiamo nello schema seguente e che trovano il loro valore proprio nell’essere applicate nel loro insieme, mediante un Programma condiviso da tutti i soggetti interessati alla prevenzione a livello aziendale.

l’insieme delle misure organizzative e relazionali previste dai Dd.Lgss.626/94 e 242/96 costituiscono il punto di riferimento normativo per impostare il Sistema di individuazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali e rappresentano, in realtà, la vera e importante innovazione introdotta dalle nuove normative.

Analisi e valutazione dei rischi

L’Art.4 comma 2, specifica che il documento di valutazione deve contenere: - la relazione sulla valutazione dei rischi - l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione...”,

Predisposizione e programmazione delle misure preventive e protettive

L’Art.4 comma 2) prevede: - un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Predisposizione di misure per l’emergenza

L’Art.4 prevede: al comma 5 a), la designazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze al comma 5 h): che adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza al comma 5 q): che adotta le misure per la prevenzione incendi e per l’evacuazione dei lavoratori

Procedure per la sicurezza

L’art.9 al comma 1c stabilisce che: il servizio di prevenzione protezione elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

Programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Artt. 21 e 22

Consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Art.4 comma 5 m): permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

Riunioni periodiche sulla sicurezza

Art. 11

Riesame e rielaborazione della valutazione dei rischi e del piano di sicurezza

Art. 4 comma 5 b): “il datore di lavoro aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi”. Art. 63 comma 5 (cancerogeni), art. 78 comma 3 (ag. biologici) e D.Lgs. 277/91 art. 11 comma 4 (piombo) art. 24 comma 7 (amianto): “il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione (…) in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata”. ____________ (Nota: la maggior parte dei documenti di valutazione redatti intorno al 1996 sono già scaduti e quindi devono essere sottoposti a riesame)

Sorveglianza sanitaria

Titolo I Capo IV

Luoghi di lavoro, Uso attrezzature di lavoro, Dispositivi di protezione individuale, Movimentazione manuale carichi, Videoterminali, Protezione da agenti cancerogeni e biologici.

Titoli II, III, IV, V, VI, VII e VIII

B) Per una valutazione più complessiva del sistema di gestione l’Rls potrà fare riferimento anche al documento comunitario “Linee guida per l’organizzazione della salute e della sicurezza sul lavoro” che abbiamo trasformato in una check list di facile utilizzo e che troverete nell’Allegato1.

La verifica, tramite la check list, dei punti:

· del Quadro 1 - “Il datore di lavoro deve avere una politica aziendale e deve darsi una strategia in materia di salute e sicurezza”,

· del Quadro 2 - “Responsabilità, funzioni e competenze” e

· del Quadro 3 - “Struttura del sistema di gestione

permetterà all’Rls di capire se nella sua azienda è stato, o non è stato adottato, in maniera esplicita e condivisa un Sistema di gestione dei rischi e permetterà all’Rls di dare alcuni suggerimenti per introdurlo, o miglioralo qualora il datore di lavoro si sia attenuto agli obblighi di legge applicandoli in maniera formale, o sostanziale senza tuttavia realizzare tutte quelle azioni che favoriscono il coinvolgimento e la condivisione da parte dei lavoratori degli obiettivi di prevenzione.

L’Rls potrà quindi richiedere: 1. che l’azienda formuli la propria dichiarazione di principio sull’importanza che intende attribuire alla salute e alla sicurezza dei lavoratori 2. che l’azienda definisca con cadenza perlomeno annuale, sulla base della valutazione del rischio, i propri obiettivi di prevenzione 3. che l’azienda li enunci per iscritto e che si realizzi un momento comune (con il coinvolgimento di tutti i lavoratori che potrà svolgersi anche separatamente, reparto per reparto, ma in un tempo definito) di discussione sugli obiettivi di prevenzione annuali 4. che l’azienda individui tutte le responsabilità, specifiche e generali, rispetto agli obiettivi 5. che siano definiti strumenti di verifica delle azioni che si intende mettere in campo e degli obiettivi che si intende realizzare 6. che l’azienda definisca le risorse finanziarie che destina alla prevenzione e quantifichi preventivamente, quindi, gli impegni economici e gli investimenti - paralleli e non subordinati ai finanziamenti normalmente destinati a ricerca, sviluppo e produzione - destinati agli interventi programmabili di natura tecnico-strutturale, formativa, partecipativa, divulgativa, organizzativa e gestionale; predisponga, inoltre, adeguata copertura finanziaria per gli interventi sconosciuti ed improvvisi per la tutela ambientale interna ed esterna al perimetro del sito produttivo e per la salute e la sicurezza dei cittadini 7. che l’azienda definisca per iscritto, e renda nota ai lavoratori, la struttura organizzativa del sistema, non solo quindi per quanto riguarda le figure previste dalla normativa (Rspp/Spp, medico competente, squadre antincendio, emergenza, evacuazione e pronto soccorso) ma anche tutte le eventuali ulteriori figure che possono essere state individuate (vedi ad esempio la Rete dei punti focali per la prevenzione degli infortuni descritta nell’Allegato 2) e nell’Allegato 3), le figure tecniche, i capi reparto, i responsabili nell’azienda dei lavoratori con contratto “atipico”, in appalto, stages scolastico-universitari, i tutor degli apprendisti, ecc 8. che le attività svolte dalla struttura organizzativa del sistema di gestione per la salute e la sicurezza siano note e documentate per poterne valutare periodicamente l’efficacia complessiva 9. che l’azienda definisca i compiti delle diverse figure, dedicando una particolare attenzione alla individuazione dei compiti specifici che tali figure hanno nei confronti dei lavoratori per promuoverne la partecipazione, e che li renda noti e inoltre valuti l’efficacia delle azioni 10. che le figure aziendali per la prevenzione dispongano delle competenze, conoscenze, capacità, tempi, strutture, coperture organizzative, responsabilità e autonomia necessarie a poter assolvere i propri compiti e le proprie funzioni 11. per poter garantire il massimo dell'efficacia di ciascun e di tutti e tre i diversi Sistemi di gestione qualità, ambiente, igiene salute e sicurezza si devono trovare tra loro delle connessioni e questi devono poter dialogare 12. bisognerà verificare che in tutte le procedure lavorative siano integrate le procedure di salute e sicurezza che devono tenere conto della normativa vigente e andranno, inoltre, definite procedure che verifichino la conformità delle azioni alle decisioni prese. Una modalità che l’Rls potrebbe suggerire è quella del Metodo dell’Analisi comportamentale descritto nell’Allegato 4) 13. l’azienda dovrà definire e introdurre i processi operativi particolarmente rilevanti per la salute e la sicurezza che devono tenere conto delle specifiche condizioni di rischio, della frequenza degli infortuni (inclusi gli incidenti mancati) e delle malattie professionali a livello aziendale e del comparto cui l’azienda appartiene; tali processi devono essere monitorati 14. dovrà essere raccolta tutta la documentazione relativa al sistema di gestione la quale deve comprendere la raccolta sistematica e la conservazione di tutti i documenti che contengono obblighi in materia di salute e sicurezza e ne provano il rispetto inclusa la rilevazione degli incidenti mancati con una metodologia simile a quella descritta nell’Allegato 2) e nell’Allegato 3). Questa documentazione deve includere anche i contributi propositivi e critici dei Rls 15. l’azienda deve prevedere la messa a punto di procedure per la verifica (audit) del sistema di gestione, tali procedure devono riguardare i risultati del sistema di gestione stesso, la conformità alla normativa vigente e agli accordi. I risultati devono evidenziare cause organizzative di carenze riguardanti la salute e la sicurezza. Dovranno essere definiti indicatori di qualità, parametri e metodi di controllo che permettano di identificare le carenze organizzative e di formulare osservazioni sul costante miglioramento del sistema utilizzando i dati relativi ai risultati conseguiti e definendo piani di azione per il miglioramento. Per rendere più “trasparente” l’attività aziendale anche verso l’esterno, (in particolare per le imprese la cui attività comporta rischi per l’ambiente e per i cittadini) si dovrà adottare un programma organico in grado di migliorare la “visibilità” aziendale nei confronti non solo dei propri dipendenti ma anche della cittadinanza, delle associazioni ambientaliste e delle Istituzioni pubbliche. In quest’ottica, va ribadita l’importanza di realizzare un confronto permanente tra azienda e territorio, affinché le attività aziendali siano trasparenti e note alla popolazione, per questo vanno proceduralizzate ciclicamente realizzate simulazioni di emergenze ed evacuazioni, secondo le tipologie e livelli previsti dalla normativa vigente alle quali vanno coinvolte le realtà lavorative adiacenti e interne di qualsiasi proprietà esse siano, le imprese in appalto potenzialmente interessate, popolazione ed istituzioni esterne. Allo scopo, è necessario istituire un fitto sistema d’interscambio tra funzioni dedicate, anche facenti capo alle diverse proprietà e ai diversi appalti, in modo da rendere il più efficace possibile la gestione dell’emergenza e del mantenimento e/o miglioramento degli standard di sicurezza, l’insieme si completerà individuando mezzi e metodi di informazione e coinvolgimento rivolti alla popolazione esterna.

 

Se non esiste nell’azienda un clima di collaborazione sulla salute e la sicurezza: 1. la realizzazione di questo obiettivo sarà il primo punto della piattaforma che l’Rls dovrà definire con le Rsu 2. nel frattempo l’Rls con la collaborazione delle Rsu, tramite il confronto diretto con i lavoratori o tramite uno specifico questionario, chiedendo la collaborazione dei Servizi di prevenzione delle Asl (Sportelli informativi presenti in molte regioni e esigibili dove non ci sono), chiedendo al sindacato territoriale di categoria di creare i coordinamenti dei Rls del suo comparto per potersi confrontare con loro, potrà individuare gli obiettivi prioritari di prevenzione che a giudizio suo e dei lavoratori vanno attuati. Gli obiettivi di prevenzione così individuati costituiranno i punti specifici che andranno inseriti nella piattaforma aziendale ß Questi possono divenire, inoltre, punti su cui si chiede l’intervento e la mediazione dell'organo di vigilanza ß Questi stessi punti possono divenire oggetto di richiesta di intervento degli organismi bilaterali ß Questi possono divenire in caso di rifiuto dell'azienda di affrontare le questioni poste, temi per una denuncia all’organo di vigilanza e/o alla magistratura.

Capitolo 2

La partecipazione dei lavoratori come garanzia dell’efficacia del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi aziendali.

Va innanzitutto ricordato che negli orientamenti comunitari e nelle norme nazionali di riferimento esiste una forte indicazione sull’importanza della partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici come garanzia dell’efficacia del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi aziendali e base essenziale su cui fondare il miglioramento della cultura generale aziendale in merito alla prevenzione e protezione dai rischi.

Lo dimostra anche la lettura dei seguenti brani tratti dal Documento comunitario

“Linee guida per la valutazione del rischio

e che consideriamo particolarmente significativi:

“La valutazione dei rischi deve essere effettuata non soltanto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante isolatamente, bensì attraverso il coinvolgimento dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i quali devono essere consultati nell’ambito di tale procedura e devono ricevere tutte le informazioni riguardanti le conclusioni della valutazione e i provvedimenti di prevenzione da porre in atto”.

“Quando si effettua una valutazione di rischio sul lavoro, il sistema più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che avviene di fatto è spesso quello di rivolgersi direttamente ai lavoratori interessati. Essi sanno infatti quale metodo di lavoro applicano, sono in grado di porre in luce pratiche di lavoro non corrette o metodi inadeguati per realizzare un compito che comporta rischi, oltre a poter chiarire quali precauzioni pongono in atto. I datori di lavoro devono pertanto assicurarsi che chiunque sia la persona che si occupa della definizione dei rischi, si tratti o meno di un dipendente o di un consulente esterno, attui un vero e proprio dialogo con i lavoratori o con altre istanze, quali i subappaltatori che di fatto eseguono il lavoro previsto.”

“I dipendenti sono in grado di richiamare l’attenzione su alcuni pericoli che, per la loro stessa natura, risultano di difficile identificazione. Si tratta di problemi che possono derivare dall’organizzazione del lavoro, dal tipo di attività svolte o dalle caratteristiche del posto di lavoro. Sono altrettanti aspetti che talvolta si prendono per scontati o che determinano una riduzione anche tacitamente accettata delle condizioni normali di comfort. I dipendenti possono porre in rilievo il fatto che il modo in cui si presenta il lavoro comporta varie difficoltà o perché è troppo rapido e quindi comporta stress, oppure perché il lavoratore deve adottare una posizione scomoda e innaturale che alla lunga gli causerà dolori acuti e lesioni derivanti da sollecitazioni ripetute.”

Non bisogna inoltre sottovalutare che, per quanto riguarda il Rls, questi in quanto parte significativa del sistema di cooperazione aziendale è il soggetto che può meglio di chiunque altro - in quanto gode della fiducia dei lavoratori che lo hanno eletto - e senza timore di essere individuato come una figura di controllo, stimolare la loro partecipazione attiva:

· attraverso la segnalazione degli incidenti mancati

· nella discussione sull’uso di modalità di lavoro a rischio, incluso il mancato o non corretto uso dei dispositivi di protezione e sicurezza collettivi ed individuali,

· tramite l’individuazione dei reali fabbisogni formativi e informativi.

Per garantire il coinvolgimento reale dei lavoratori è necessario, tuttavia, che oltre all’applicazione delle misure previste dalla legge vengano individuate e applicate specifiche procedure - in grado di favorire la cooperazione di tutti i soggetti - senza la cui attuazione la partecipazione dei Rls e dei lavoratori, in particolare, risulta più che altro formale. E’ esplicita in tal senso anche la norma

BS 8800/96 “Guida ai sistemi di gestione  della salute e della sicurezza”

prodotta dal British Standard Institution (BSI), l’Ente di normazione inglese che condivide principi e procedure del sistema di gestione delle norme En Iso 9000 “Gestione qualità” e delle norme En Iso 14000 “Gestione ambientale”. La norma ha carattere volontario ed è utilizzata dalle imprese che vogliono rendere pubblica e nota la bontà del proprio sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro. Particolarmente interessante è l’ “Allegato B - Organizzare”, che dedica grande attenzione all’impegno che l’organizzazione deve mettere in atto per realizzare l’integrazione e la cooperazione tra le diverse funzioni aziendali. La Tabella seguente sintetizza il

quadro delle procedure di comunicazione interna e esterna

necessarie al buon funzionamento del sistema così come sono descritte dalle Linee guida europee (Allegato 1) e dalla BS 8800.

“Linee guida”Ue (Allegato 1)

Procedure di comunicazione interna:

dovranno essere messe a punto per garantire: la circolazione delle informazioni all’interno dello stesso sistema aziendale in particolare si dovrà tenere conto dei bisogni di informazione dei dipendenti e dei bisogni di informazione dei componenti i gruppi di lavoro e/o i comitati di igiene e sicurezza).

Procedure di comunicazione con le altre imprese:

dovranno riguardare le altre aziende che operino in ambienti di lavoro condivisi con l’azienda interessata o in aree contigue.

Procedure di comunicazione esterna:

procedure di comunicazione e cooperazione dovranno essere attivate con organismi esterni, quali le autorità, gli esperti in materia, i partner contrattuali.

Procedure di comunicazione esterna:

sarà utile diffondere e rendere nota nel contesto territoriale la politica di prevenzione adottata.

BS 8800:1996

 

Procedure per il coinvolgimento dei lavoratori

Per realizzare “il coinvolgimento attivo della forza lavoro in tutti gli aspetti del sistema di gestione dell’OH&S (salute e sicurezza del lavoro). I lavoratori dovrebbero: essere incoraggiati a riportare mancanze nelle disposizioni OH&S ed essere coinvolti, se necessario, nello sviluppo delle disposizioni e delle procedure dell’OH&S

 

L’Rls potrà quindi chiedere: nell’ambito dell'attività di individuazione e valutazione dei rischi e in occasione della sua revisione, la definizione di procedure che: coinvolgano tutti i lavoratori reparto per reparto tramite colloquio o questionario e la elaborazione di un documento specifico di reparto una discussione preliminare e una verifica al momento della stesura del documento di sintesi una discussione che tenga conto e motivi le eventuali differenze tra le proposte dei lavoratori e le conclusioni previste nel documento L’inserimento delle osservazioni dell'Rls anche successive alla valutazione nel documento di valutazione conservato in azienda la disponibilità di strumenti informatici che gli permettano di archiviare e organizzare le informazioni raccolte la organizzazione dei riunioni periodiche con una frequenza bi/trimestrale al fine di coinvolgere il singolo lavoratore nell’esame delle problematiche di sicurezza (per esempio, infortuni accaduti o potenziali con la tecnica dell'assumere i problemi come propri secondo le procedure e gli insegnamenti dei sistemi della Qualità Totale). Queste riunioni sono sicuramente efficaci per mantenere sempre alta l’attenzione sulla tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e dell'igiene e per mantenere attivo ed efficiente, non solo tecnicamente ma anche nella pratica esperienza del rapporto con i lavoratori, il sistema di sicurezza generale e dei vari reparti produttivi. l’individuazione di procedure che coinvolgano tutti i lavoratori e i Rls nel monitoraggio delle misure di prevenzione decise e programmate (Metodo di analisi comportamentale e discussione sugli incidenti mancati) Raccolta sistematica delle Osservazioni dei lavoratori e dei Rls su eventuali incongruenze tra procedure lavorative e sicurezza Discussione, sui temi che prioritariamente vengono evidenziati tramite le procedure di rilevazione e segnalazione dei pericoli individuate, nell’ambito delle riunioni periodiche e nelle riunioni di reparto, al fine di individuare: - soluzioni transitorie per la riduzione del rischio - soluzioni radicali per la eliminazione o la riduzione del rischio - metodi di verifica Istituire e mantenere percorsi educativi, formativi e informativi a) strutturati non solo sulla base degli adempimenti minimi previsti dalle norme e dagli accordi vigenti, b) che interessino l’intera popolazione lavorativa dell’azienda (lavoratori, anche “atipici”e loro responsabili), comprese le imprese in appalto, c) che possano essere continuamente rivisti e aggiornati anche nella parte specifica riservata ai RLS (formazione continua), d) fondati sulla collaborazione e partecipazione, e) e progettati nell’ottica del “miglioramento continuo”, quindi necessariamente incidenti sulla cultura generale relativa a tematiche di ambiente, salute, sicurezza e igiene nonché sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Si potranno programmare quindi momenti formativi: · relativi al ciclo produttivo e alla integrazione delle procedure di sicurezza nelle procedure lavorative · specifici che tengano conto delle carenze individuate tramite le procedure di segnalazione e rilevazione le cui procedure sono state precedentemente definite 9. Perfezionare il monitoraggio dell’ambiente di lavoro (che normalmente è limitato alla sola mappatura per la prevista rilevazione periodica degli agenti tabellati chimici, fisici e biologici presenti nell’attività lavorativa) adottando e sviluppando, con la fattiva collaborazione del Medico Competente aziendale e dei lavoratori interessati, mirati sistemi di monitoraggio del rischio sanitario sulla persona, in modo da: - rilevare statisticamente l’eventuale impatto degli agenti dannosi e/o pericolosi direttamente sulla persona nonché sul gruppo omogeneo di lavoratori esposti - utilizzarne i dati sanitari che ne emergono quali elementi di riferimento nell’approntare misure preventive o nel verificare l’efficacia dell’intervento già effettuato. In questo modo i dati sanitari possono essere equiparati ad una vera e propria Carta di Qualità, in grado di prevnire eventuali trend negativi o di confermare quelli positivi - - iniziare ad acquisire dati per il controllo statistico su attività e processi lavorativi che comportano esposizione a rischi non tabellati o scarsamente conosciuti, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute riproduttiva degli uomini e delle donne, disturbi legati ad un negativo impatto psicologico del lavoro e disturbi muscolo-scheletrici.

Allegato 1

Come realizzare un buon sistema di individuazione valutazione e gestione dei rischi aziendali

1. Il datore di lavoro deve avere una politica aziendale e deve darsi una strategia in materia di salute e sicurezza

Procedure

Verifica da parte dell'Rls

* Dovrà formulare innanzitutto una vera e propria dichiarazione di principio sull’importanza della salute e della sicurezza dei dipendenti. 

Si No 

* Definirà gli obiettivi fondamentali in questo campo e i singoli obiettivi specifici, 

Si No 

* Definirà il quadro delle responsabilità 

Si No 

* La politica e la strategia devono essere enunciate per iscritto e poste in vigore con atto formale dal datore di lavoro 

Si No 

* L’attuazione pratica delle decisione assunte e il loro aggiornamento se necessario dovranno essere verificate. 

Si No 

* Fornirà le necessarie risorse

Si No 

2. Responsabilità, funzioni e competenze

* Bisognerà decidere prioritariamente come risolvere delle controversie fra punti di vista diversi fra uno o più lavoratori e il datore di lavoro in merito alla salute e sicurezza (ad esempio rivolgendosi agli organismi bilaterali). 

Si No 

* Le disposizioni relative ai compiti devono essere scritte e fatte pervenire agli interessati.

Si No

* Di tutto il personale esecutivo e specializzato devono essere definite le competenze e prevederne la partecipazione a gruppi di lavoro sulla salute e sicurezza 

Si No

* Ognuno deve quindi poter disporre della necessaria responsabilità e autonomia per potere assolvere le funzioni e i compiti assegnati 

Si No

* Va garantito che tutti siano in possesso delle necessarie competenze e capacità per eseguire correttamente le proprie mansioni 

Si No

* Il sistema deve prevedere connessioni con altri sistemi di gestione esistenti quali il sistema di qualità e quello ambientale 

Si No

* La struttura organizzativa del sistema di gestione deve essere scritta e documentata nello svolgimento della sua attività

Si No

3.Struttura del sistema di gestione

* Il sistema deve prevedere connessioni con altri sistemi di gestione esistenti quali il sistema di qualità e quello ambientale 

Si No 

* La struttura organizzativa del sistema di gestione deve essere scritta e documentata nello svolgimento della sua attività 

Si No 

* Il sistema di gestione aziendale deve dotarsi di una sua struttura organizzativa che deve include oltre alla persona responsabile del sistema altre persone che svolgono funzioni direttive, consultive e di controllo nell’ambito del sistema. 

Si No 

* Il sistema deve prevedere la partecipazione dei dipendenti nella attuazione, nello sviluppo, e nel controllo del sistema stesso, definendone le procedure per la partecipazione dei dipendenti

Si No 

4. Flusso interno ed esterno di informazioni e cooperazione

* Andranno messe a punto procedure di comunicazione e cooperazione con organismi esterni, quali le autorità, gli esperti in materia , i patner contrattuali; 

Si No 

* Si dovrà prestare attenzione alla necessità di diffondere e rendere nota nel contesto territoriale la politica di prevenzione adottata. 

Si No 

* Procedure di comunicazione interna dovranno essere messe a punto per garantire la circolazione delle informazioni all’interno del sistema stesso, in particolare si dovrà tenere conto dei bisogni di informazione dei dipendenti, dei componenti i gruppi di lavoro e dei comitati; 

Si No 

* Le procedure di comunicazione dovranno inoltre riguardare altre aziende che operino in posti di lavoro condivisi con l’azienda interessata o in aree contigue.

Si No 

5 Integrazione della tutela della salute e della sicurezza nei processi lavorativi

* In tali processi operativi i requisiti da rispettare al fine di garantire la salute e la sicurezza nell’attività quotidiana andranno specificati e discussi con le persone interessate, andranno inoltre definite e documentate procedure per garantire la conformità alle decisioni prese congiuntamente 

Si No 

* Vanno definite sia procedure lavorative che tengano conto delle norme vigenti e degli accordi in materia che procedure di verifica 

Si No 

* I processi operativi rilevanti per la salute e la sicurezza specificamente introdotti, vanno identificati, analizzati e monitorati.

Si No 

6. Documentazione e gestione documentale

* Vanno definite procedure che stabiliscono in che modo deve essere elaborata la documentazione, come e quando dovrà essere aggiornata, per quanto tempo deve essere conservata 

Si No 

*La documentazione relativa al sistema di gestione deve comprendere la raccolta sistematica e la conservazione di tutti i documenti essenziali e disegni che contengono obblighi in materia di salute e di sicurezza e ne provano il rispetto, e che descrivono inoltre il sistema di gestione e i suoi risultati

Si No 

7. Determinazione e valutazione dei risultati e miglioramento del sistema di gestione

* La valutazione deve essere effettuata dalla direzione in cooperazione con i dipendenti e il risultato deve essere documentato 

Si No 

* La valutazione deve riguardare la struttura, il funzionamento, i risultati del sistema di gestione (sistema audit) nonché la conformità della normativa vigente. I risultati devono evidenziare cause organizzative di carenze riguardanti la salute e la sicurezza. 

Si No 

* Per poter applicare delle procedure di valutazione vanno definiti indicatori e parametri e metodi di controllo interno; Le procedure devono prevedere la partecipazione attiva dei dipendenti; 

Si No 

* La valutazione deve comprendere osservazioni sul costante miglioramento del sistema, utilizzando i dati realtivi ai risultati conseguiti, definendo piani di azione per il miglioramento

Si No 

Fonte: Questa chek-list è stata realizzata seguendo passo passo le procedure descritte nel Documento comunitario “Linee guida per l’organizzazione della salute e della sicurezza sul lavoro”, approvate il 27 ottobre 1999 a Lussemburgo dal Comitato consultivo della salute, l’igiene e la sicurezza del lavoro.

Allegato 2

Rete dei Punti Focali per la prevenzione degli infortuni
Procedura per rilevamento, considerazione ed intervento
su una situazione d’incidente mancato (near miss)

Capita spesso che il lavoratore, figura esperta ed attenta allo svolgimento del proprio lavoro, percepisca situazioni di pericolo generalmente “non visibili” a chi non conosce a fondo l’attività. Dopo la segnalazione del rischio, con l’applicazione di questa procedura, lo stesso lavoratore ed il suo rappresentante, hanno la possibilità d’essere partecipi, in prima persona, alla definizione delle soluzioni altrimenti demandate esclusivamente a persone con competenze tecniche che non possono, tuttavia, contare sull’esperienza derivata dall’operatività “in campo”.

A. L’azienda provvede ad individuare i Punti Focali. Queste sono persone, formate ad hoc, normalmente capi-turno o primo-assistente, individuati per ogni reparto complesso o area omogenea di piccoli impianti o laboratori.

La formazione loro destinata è in grado di fornire competenze che gli consentano di “pesare” il rischio secondo la natura e i parametri di frequenza e gravità. Normalmente la valutazione viene eseguita su 4 livelli per quanto riguarda la frequenza (1=anno, 2=mese, 3=settimana, 4=giorno), su 4 livelli per gravità potenziale con riferimento alle persone (1=danno lieve, 2=danno medio, 3=invalidità temporanea o permanente, 4=morte) e su 4 livelli per gravità potenziale di danno ambientale (1=sospetto inquinamento, 2=inquinamento sporadico, 3=inquinamento continuativo, 4=inquinamento grave/esplosione).

La formazione deve anche fornire competenze relazionali che consentano un “sereno” rapporto con i lavoratori in modo che l’attività di segnalazione sia spontanea e non venga percepita come una “forzatura”.Lo stesso percorso formativo deve contenere informazioni e dare supporti che consentano di acquisire informazioni tecniche necessarie ad “incanalare” opportunamente la segnalazione fatta.

B. I Punti Focali nei reparti raccolgono le segnalazioni dei lavoratori e le inviano, attraverso la compilazione di un modulo, al datore di lavoro (e/o responsabile tecnico) e al Rls. Questa procedura viene sostituita a quella prevista per il singolo lavoratore dall’art.5 comma 2 del D.Lgs.626/94. Il lavoratore in realtà raramente fa segnalazioni per timore di reazioni negative da parte dell'azienda.

C. Si programmano riunioni con i lavoratori (a cui è partecipe anche il RLS) per individuare le soluzioni temporanee e, se necessario in occasione di incontri successivi, collaborare per l’individuazione di quelle definitive. Quindi si approntano controlli, a carico del Punto Focale e RLS, per verificare:

- il regolare svolgimento del progetto sull’adempimento, individuando e segnalando gli ostacoli occorsi e le motivazioni per i ritardi (da cui ne segue l’intervento per rimuovere le negatività organizzative e gestionali d’origine);

- l’efficacia in campo della soluzione adottata sia provvisoria, sia definitiva.

Tra l’individuazione della carenza e la definizione dell’intervento migliorativo (progettazione e realizzo), di solito passa un certo lasso di tempo.

La logica vuole, ma anche la legge (vedi art. 32, comma 1, lettera b del 626), che a rischio individuato segua un’azione tesa ad “eliminare, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati” e quindi, nell’attesa della realizzazione definitiva, non resta altra strada che determinare soluzioni provvisorie rapide da adottare, efficaci per ridurre il rischio (l’eliminazione, o la riduzione massima, si dovrebbe riscontrare nel progetto definitivo) e con la possibilità di essere coperte da un investimento economico e/o organizzativo immediato.

Le misure provvisorie, nel caso la segnalazione interessi una situazione tecnico-strutturale, possono assumere natura prevalentemente organizzativa e/o comportamentale in quanto la parte più specificatamente tecnica è lasciata alla soluzione definitiva.

L’aspetto organizzativo andrà discusso con la RSU, mentre per gli aspetti gestionali, comportamentali e motivazionali andranno ricercati i sistemi di crescita culturale a livello aziendale e di coinvolgimento dei lavoratori più adeguati ed efficienti nell’ambito di un processo continuo d’educazione alla prevenzione.

Le riunioni, coordinate anche dal RLS e programmate con cadenza almeno bi/trimestrale (anche in questo caso è opportuno individuare programmazioni adatte alla dimensione dell’impresa ed alla cultura aziendale generale in merito alla sicurezza, questo perché se le riunioni non hanno un “buon” ordine del giorno su cui discutere è molto probabile che siano criticate dagli stessi lavoratori), si basano su di un “concerto” d’esperienze (interessate di volta in volta secondo la tipologia del rischio e/o intervento) derivate dalla conoscenza specifica dell’attività (a carico del lavoratore), delle misure adottabili (evidenziabili dal Datore di lavoro, RSPP e Funzione aziendale tecnologia-progettazione), dalle risorse organizzative e finanziarie “spendibili” (concordate tra Capo del Personale e RSU) e, non ultimi, da interventi medico-sanitari mirati, la cui competneza è in capo al Medico Competente.

Durante le riunioni si “chiudono” gli interventi eseguiti, si valutano le motivazioni dei ritardi per quelli in corso e si discutono gli “avvii” per le nuove segnalazioni.

D. Il Rls svolge un ruolo parallelo al Punto focale, e questi collaborano tra loro sia per la segnalazione del rischio, sia per il controllo della programmazione dell’adempimento.

L’infortunio mancato è considerato a tutti gli effetti come infortunio avvenuto, in quanto la situazione deriva da una condizione che solamente per condizioni fortuite non si è evoluta in danno e rientra, pertanto, nelle priorità della programmazione generale con la configurazione a pieno titolo di infortunio.

Allegato 3

Modulo utilizzabile per la stesura di un rapporto su un incidente mancato

RAPPORTO SU UN INCIDENTE MANCATO N.
(esempio tipo)

Reparto:

Data:

Ora:

Luogo: Strada interna all’azienda”

Descrizione: I tombini posati in un recente scavo sono troppo alti repstto al manto stradale

Cause e commenti sul potenziale rischio: Tali gradini costituiscono un pericolo per biciclette e pedoni

Frequenza: A=>Anno B=Anno C= Mese D=Settimana E=Giorno Rischio: 1=Medicazione 2=Franchigia 3= Infortunio 4= Fatalità 5=Xfatalità

Valutazione: E3

Misure urgenti da prendere: Asfaltare il manto stradale a livello dei tombini

Suggerimenti del rilevatore:

Rilevatore …..

Focal Point ….

Responsabile del trattamento …..

Suggerimenti del rilevatore: ………

Chiusura: …(data)…..

Allegato 4

prevenzione degli incidenti tramite l’osservazione e l’intervento sui comportamenti

E’ da tempo noto che solo il 10-15% degli infortuni avvengono per cause di natura tecnico-strutturale, mentre almeno l’85.90% ha come causa il comportamento a rischio delle persone. Per ridurre il numero degli infortuni sul lavoro è, quindi, necessario puntare a ridurre i comportamenti a rischio.

Se consideriamo il manifestarsi degli incidenti, dobbiamo sempre ricordare che dietro un incidente grave e un numero relativamente ristretto di incidenti seri (nell’ordine delle decine) vi è sempre un numero ben più considerevole (nell’ordine delle centinaia) di incidenti non gravi e di migliaia di comportamenti a rischio.

Se si vuole avviare un processo di prevenzione degli infortuni in un’azienda o in un comparto lavorativo la prima cosa da fare è, quindi, realizzare un’osservazione metodica dei comportamenti critici, di tutte quelle azioni che, in sostanza, hanno il potere di influire sul fatto che un incidente avvenga o meno.

Questa osservazione dovrà essere realizzata, per risultare efficace, con il coinvolgimento del personale a tutti i livelli dell'organizzazione (non può esserci infatti impegno sugli obiettivi di prevenzione senza il coinvolgimento dei lavoratori).

L’osservazione del comportamento non è mirata a individuare le colpe del singolo: il comportamento, infatti, non è determinato solo da scelte individuali ma dipende per lo più da fattori legati alla cultura dell'impresa e all’organizzazione del lavoro.

Si punta, quindi, a sviluppare il coinvolgimento invitando il personale sia a dare suggerimenti che ad accettare consigli, si realizza il dialogo e il sostegno reciproco tra colleghi che ha come finalità il miglioramento continuo del sistema aziendale di prevenzione.

I principi utilizzati per realizzare l’analisi del comportamento a rischio e per intervenire su tali comportamenti non sono molto diversi da quelli che ispirano i “Sistemi di gestione della qualità, in questo caso stiamo, tuttavia, parlando esplicitamente di obiettivi aziendali connessi alla tutela della salute e della sicurezza di chi lavora.

Il processo di miglioramento continuo prevede:

  • Identificare i comportamenti critici

  • osservarli con la massima attenzione

  • dare un consiglio al lavoratore interessato

  • sulla base dei dati realmente osservati ed esaminati fissare degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.

E’ certamente utile creare in azienda una specifica struttura organizzativa quale un Comitato aziendale che ha il compito di dirigere il processo di osservazione del comportamento. Il Comitato sarà costituito da operatori provenienti dai diversi reparti aziendali che devono essere opportunamente addestrati e che si occuperanno, a loro volta, della formazione di tutto il personale, perché questo possa partecipare attivamente al sistema di osservazione dei comportamenti critici e contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Il metodo fin qui sinteticamente descritto, citato solo a titolo esemplificativo come buona prassi di procedura partecipativa per la prevenzione degli infortuni, è stato ideato dalla Safety Management Systems (Gland - Svizzera), viene utilizzato a livello internazionale ed è stato adottato anche da alcune aziende italiane.

Per informazioni, commenti, proposte e per inviarci esempi di buone pratiche relative alle procedure partecipative rivolgersi a Gabriella Galli responsabile dell' Ufficio salute e sicurezza del lavoro della Uil nazionale

e-mail - sicurezzalavoro@uil.it

tel. 06 4753206 fax 06 4753338

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