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testi di "Tutto per l'Rls/Rlst" sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara |
TUTTO PER L'RLS Piattaforma aziendale sulla
salute e la sicurezza del lavoro
Documento discusso ed approvato nell’ambito del Coordinamento
nazionale salute e sicurezza del lavoro costituito dalla Uil e dalle
Categorie nazionali Roma 18 gennaio 2001 Introduzione Le norme comunitarie in materia di salute e sicurezza
ed in particolare la Direttiva Quadro 89/391/Cee hanno previsto
innovazioni organizzative e relazionali, recepite nella normativa
nazionale con i Decreti Legislativi n.626 del 1994 e n.242 del 1996, che
suggeriscono modalità di gestione della prevenzione dei rischi
lavorativi tali da spingere l’imprenditore a riprogettare complessivamente
il modello di gestione dell'impresa. La tutela della salute e della sicurezza, infatti,
può essere realizzata solo all’interno di un intervento programmato
complessivo che deve saper integrare “in modo coerente le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonché l’influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro” (D.Lgs.626/94 articolo 3, comma 1,
lettera d). Esperti nazionali e comunitari, d’altronde, sempre
più convengono sul fatto che incidenti e malattie professionali sono “indice di disfunzioni che
rivelano carenze, cattiva gestione e organizzazione dell’impresa e
dell’attività lavorativa”, e che “un miglioramento della
sicurezza e della salute nell’impresa si traduce generalmente in un
miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, della qualità
delle prestazioni fornite e conseguentemente della soddisfazione del
cliente” mentre “un rischio non scoperto al momento opportuno
implica un costo maggiore della sua prevenzione”. Il nuovo quadro normativo nazionale e comunitario
relativo alla salute e alla sicurezza del lavoro suggerisce, in
sostanza, al datore di lavoro pubblico e privato (anche quello
della piccola e piccolissima impresa) d’imparare a gestire non solo
gli aspetti organizzativi connessi alla produzione di beni e di servizi
che interessano l’azienda o l’amministrazione ma anche gli aspetti
organizzativi connessi al benessere dei lavoratori, considerando la
prevenzione non più come un onere bensì un’opportunità per il
consolidamento e lo sviluppo dell’impresa stessa. Le norme comunitarie in tema di tutela ambientale e
della salute e sicurezza dei lavoratori hanno, infatti, come finalità
anche l’attuazione di un processo di modernizzazione
dell'organizzazione del lavoro e delle condizioni di lavoro in Europa
sia nel privato che nella pubblica amministrazione. D’altronde è noto che numerose norme generali e
specifiche governano dagli anni '50 la prevenzione dei rischi lavorativi
e sono di riferimento per i datori di lavoro che vogliono garantire a
sé e ai propri dipendenti condizioni lavorative igieniche e sicure.
Norme di buona tecnica e norme più specifiche indirizzate ai diversi
settori (l’edilizia, ad esempio, o i lavori in sotterraneo), o a
rischi specifici (cloruro di vinile monomero, Pcb/Pct, piombo, amianto,
rumore, ecc.) hanno arricchito successivamente il quadro normativo
vigente nel nostro paese. Nonostante le numerosissime norme di carattere
tecnico che costituiscono il complesso e articolato quadro legislativo
sulla salute e la sicurezza e che offrono da tempo indicazioni pratiche
per intervenire nell'ambiente di lavoro, sulle macchine e sulle
attrezzature, il livello di rischio è ancora oggi innegabilmente troppo
alto, come è evidenziato dai dati che ogni giorno ci rivelano un quadro
dei rischi del lavoro sempre più preoccupante. Come si sarebbe, quindi dovuto intervenire nel corso
degli ultimi cinque anni per avviare un processo in grado di: · ridurre ulteriormente i rischi, migliorando complessivamente le condizioni di lavoro · favorire, nel contempo, una migliore efficienza gestionale nelle imprese e nella pubblica amministrazione? La concreta esperienza sviluppata nei Paesi membri della Unione europea - senza dimenticare il carattere contraddittorio della fase storica che stiamo vivendo per quanto riguarda l’attenzione dedicata, a livello comunitario, alla prevenzione dei rischi del lavoro - ha portato alla individuazione di un sistema di prevenzione che è stato definito tramite le misure organizzative e relazionali previste dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, il quale: v attribuisce un ruolo attivo, pur all'interno di una ovvia distinzione di responsabilità, a tutti i soggetti in azienda, v definisce alcune fondamentali misure organizzative, v sottolinea la necessità di relazioni e di un confronto stabile tra datore di lavoro e lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, su tutte le questioni collegate alla tutela della salute e della sicurezza. PIATTAFORMA Premessa Le norme vigenti, in particolare l’art.9 dello Statuto dei lavoratori Legge n.300 del 1970 e gli artt. 18,19,20 del D.Lgs.626/94, gli Accordi attuativi di quest’ultimo e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individuano come centrale, nelle relazioni tra le parti, la tutela dell’ambiente, la salute, la sicurezza e l’igiene del lavoro che sono visti, tra l’altro, come uno degli elementi fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo delle aziende.. Le decisioni che le parti assumono congiuntamente devono, pertanto, essere indirizzate anche agli investimenti e alle azioni in tema di prevenzione dei rischi del lavoro, attraverso gli strumenti in particolare della formazione, informazione, organizzazione e gestione del sistema aziendal,e il quale deve avere al centro il coinvolgimento attivo di tutto il personale per consentire un costante miglioramento generale, un progressivo calo degli infortuni e delle situazioni di rischio, nonché il mantenimento nel tempo degli standard raggiunti. Per quanto riguarda il ruolo del RLS appare evidente la sua caratterizzazione non conflittuale, partecipativa e collaborativa, così come è definita sia dal D.Lgs.626/94 che dall'Accordo del 22.06.1995 stipulato tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil e da tutti gli altri accordi attuativi del decreto. L’Rls è d’altronde figura istituzionale e formale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di partecipazione nell'ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro. Le relazioni industriali, pertanto, devono svilupparsi oltre che sulla base del tradizionale rapporto dialettico tra azienda e lavoratori anche in specifiche forme di collaborazione e partecipazione attiva per quanto riguarda la identificazione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi ed ambientali. Il RLS, inoltre, deve avere a sua disposizione tutte le informazioni che riguardano l’ambiente, la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro e deve divenire un riferimento importante non solo per i lavoratori ma anche per l'azienda, figura che deve essere valorizzata anche attraverso l’acquisizione delle necessarie competenze, e che deve essere inserita in un sistema partecipativo, efficace e produttivo. In definitiva, al RLS deve essere consentito, anche attraverso l'utilizzo di supporti strutturali, organizzativi e formativi, di sviluppare il proprio operato in modo d'essere parte attiva del sistema aziendale, di svolgere un ruolo propositivo nell'organizzazione e nella gestione delle attività lavorative anche divenendo il "filo d'unione" tra RSU, lavoratori, datore di lavoro, responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione, medico competente. Essendo il RLS figura fondamentale del “Sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale”, è necessario che venga inoltre favorita la sua sempre più precisa ed incisiva partecipazione in tutte le attività ambientali, di prevenzione, protezione nonché nei processi di certificazione ambientale, previsti dalle norme comunitarie e internazionali, ad accesso volontario, dandogli tutta l’agibilità necessaria in termini di mezzi ed ore a disposizione. Gli impegni sottoscritti dalle Parti devono rappresentare un punto di riferimento che consenta di quantificare i tempi concretamente necessari al Rls per poter operare con coerenza nel complesso quadro di compiti che gli sono attribuiti. La proposta di “Piattaforma aziendale sulla salute e la sicurezza del lavoro” che sottoponiamo al dibattito delle strutture territoriali della Uil e delle Cagetorie di tutti i settori pubblici e privati - è perciò costruita su due grandi Capitoli: 1. Adozione e implementazione del Sistema aziendale di individuazione, valutazione, gestione dei rischi 2. La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al sistema di gestione dei rischi aziendale. Siamo infatti convinti che solo con la progettazione e la realizzazione di un sistema di Prevenzione aziendale, adeguato alle specifiche condizioni aziendali è possibile tenere sempre sotto controllo i rischi e permettere a tutti i soggetti aziendali, in particolare ai lavoratori e all’Rls, di cooperare per il continuo miglioramento delle condizioni di lavoro. Entrambi i punti sono, infatti, essenziali a garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro ed entrambi non sono pienamente realizzabili se è carente l’attenzione all’uno o all’altro aspetto.
Capitolo 1 Adozione e implementazione del Sistema aziendale di individuazione, valutazione, gestione dei rischi Nel definire la piattaforma aziendale sulla salute e la sicurezza del lavoro l’Rls, insieme alle Rsu, deve come prima cosa verificare, punto per punto, se sono state adottate le misure organizzative previste dal D.Lgs.626/94. Misure che riassumiamo nello schema seguente e che trovano il loro valore proprio nell’essere applicate nel loro insieme, mediante un Programma condiviso da tutti i soggetti interessati alla prevenzione a livello aziendale. l’insieme delle misure organizzative e relazionali previste dai Dd.Lgss.626/94 e 242/96 costituiscono il punto di riferimento normativo per impostare il Sistema di individuazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali e rappresentano, in realtà, la vera e importante innovazione introdotta dalle nuove normative.
B) Per una valutazione più complessiva del sistema di gestione l’Rls potrà fare riferimento anche al documento comunitario “Linee guida per l’organizzazione della salute e della sicurezza sul lavoro” che abbiamo trasformato in una check list di facile utilizzo e che troverete nell’Allegato1. La verifica, tramite la check list, dei punti: · del Quadro 1 - “Il datore di lavoro deve avere una politica aziendale e deve darsi una strategia in materia di salute e sicurezza”, · del Quadro 2 - “Responsabilità, funzioni e competenze” e · del Quadro 3 - “Struttura del sistema di gestione” permetterà all’Rls di capire se nella sua azienda è stato, o non è stato adottato, in maniera esplicita e condivisa un Sistema di gestione dei rischi e permetterà all’Rls di dare alcuni suggerimenti per introdurlo, o miglioralo qualora il datore di lavoro si sia attenuto agli obblighi di legge applicandoli in maniera formale, o sostanziale senza tuttavia realizzare tutte quelle azioni che favoriscono il coinvolgimento e la condivisione da parte dei lavoratori degli obiettivi di prevenzione.
Capitolo 2 La partecipazione dei lavoratori come garanzia dell’efficacia del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi aziendali. Va innanzitutto ricordato che negli orientamenti comunitari e nelle norme nazionali di riferimento esiste una forte indicazione sull’importanza della partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici come garanzia dell’efficacia del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi aziendali e base essenziale su cui fondare il miglioramento della cultura generale aziendale in merito alla prevenzione e protezione dai rischi. Lo dimostra anche la lettura dei seguenti brani tratti dal Documento comunitario “Linee guida per la valutazione del rischio” e che consideriamo particolarmente significativi: “La valutazione dei rischi deve essere effettuata non soltanto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante isolatamente, bensì attraverso il coinvolgimento dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i quali devono essere consultati nell’ambito di tale procedura e devono ricevere tutte le informazioni riguardanti le conclusioni della valutazione e i provvedimenti di prevenzione da porre in atto”. “Quando si effettua una valutazione di rischio sul lavoro, il sistema più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che avviene di fatto è spesso quello di rivolgersi direttamente ai lavoratori interessati. Essi sanno infatti quale metodo di lavoro applicano, sono in grado di porre in luce pratiche di lavoro non corrette o metodi inadeguati per realizzare un compito che comporta rischi, oltre a poter chiarire quali precauzioni pongono in atto. I datori di lavoro devono pertanto assicurarsi che chiunque sia la persona che si occupa della definizione dei rischi, si tratti o meno di un dipendente o di un consulente esterno, attui un vero e proprio dialogo con i lavoratori o con altre istanze, quali i subappaltatori che di fatto eseguono il lavoro previsto.” “I dipendenti sono in grado di richiamare l’attenzione su alcuni pericoli che, per la loro stessa natura, risultano di difficile identificazione. Si tratta di problemi che possono derivare dall’organizzazione del lavoro, dal tipo di attività svolte o dalle caratteristiche del posto di lavoro. Sono altrettanti aspetti che talvolta si prendono per scontati o che determinano una riduzione anche tacitamente accettata delle condizioni normali di comfort. I dipendenti possono porre in rilievo il fatto che il modo in cui si presenta il lavoro comporta varie difficoltà o perché è troppo rapido e quindi comporta stress, oppure perché il lavoratore deve adottare una posizione scomoda e innaturale che alla lunga gli causerà dolori acuti e lesioni derivanti da sollecitazioni ripetute.” Non bisogna inoltre sottovalutare che, per quanto riguarda il Rls, questi in quanto parte significativa del sistema di cooperazione aziendale è il soggetto che può meglio di chiunque altro - in quanto gode della fiducia dei lavoratori che lo hanno eletto - e senza timore di essere individuato come una figura di controllo, stimolare la loro partecipazione attiva: · attraverso la segnalazione degli incidenti mancati · nella discussione sull’uso di modalità di lavoro a rischio, incluso il mancato o non corretto uso dei dispositivi di protezione e sicurezza collettivi ed individuali, · tramite l’individuazione dei reali fabbisogni formativi e informativi. Per garantire il coinvolgimento reale dei lavoratori è necessario, tuttavia, che oltre all’applicazione delle misure previste dalla legge vengano individuate e applicate specifiche procedure - in grado di favorire la cooperazione di tutti i soggetti - senza la cui attuazione la partecipazione dei Rls e dei lavoratori, in particolare, risulta più che altro formale. E’ esplicita in tal senso anche la norma BS 8800/96 “Guida ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza” prodotta dal British Standard Institution (BSI), l’Ente di normazione inglese che condivide principi e procedure del sistema di gestione delle norme En Iso 9000 “Gestione qualità” e delle norme En Iso 14000 “Gestione ambientale”. La norma ha carattere volontario ed è utilizzata dalle imprese che vogliono rendere pubblica e nota la bontà del proprio sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro. Particolarmente interessante è l’ “Allegato B - Organizzare”, che dedica grande attenzione all’impegno che l’organizzazione deve mettere in atto per realizzare l’integrazione e la cooperazione tra le diverse funzioni aziendali. La Tabella seguente sintetizza il quadro delle procedure di comunicazione interna e esterna necessarie al buon funzionamento del sistema così come sono descritte dalle Linee guida europee (Allegato 1) e dalla BS 8800.
Allegato 1 Come realizzare un buon sistema di individuazione valutazione e gestione dei rischi aziendali
Fonte: Questa chek-list è stata realizzata seguendo passo passo le procedure descritte nel Documento comunitario “Linee guida per l’organizzazione della salute e della sicurezza sul lavoro”, approvate il 27 ottobre 1999 a Lussemburgo dal Comitato consultivo della salute, l’igiene e la sicurezza del lavoro. Allegato 2Rete dei Punti Focali per la prevenzione
degli
infortuni Capita spesso che il lavoratore, figura esperta ed attenta allo svolgimento del proprio lavoro, percepisca situazioni di pericolo generalmente “non visibili” a chi non conosce a fondo l’attività. Dopo la segnalazione del rischio, con l’applicazione di questa procedura, lo stesso lavoratore ed il suo rappresentante, hanno la possibilità d’essere partecipi, in prima persona, alla definizione delle soluzioni altrimenti demandate esclusivamente a persone con competenze tecniche che non possono, tuttavia, contare sull’esperienza derivata dall’operatività “in campo”. A. L’azienda provvede ad individuare i Punti Focali. Queste sono persone, formate ad hoc, normalmente capi-turno o primo-assistente, individuati per ogni reparto complesso o area omogenea di piccoli impianti o laboratori. La formazione loro destinata è in grado di fornire competenze che gli consentano di “pesare” il rischio secondo la natura e i parametri di frequenza e gravità. Normalmente la valutazione viene eseguita su 4 livelli per quanto riguarda la frequenza (1=anno, 2=mese, 3=settimana, 4=giorno), su 4 livelli per gravità potenziale con riferimento alle persone (1=danno lieve, 2=danno medio, 3=invalidità temporanea o permanente, 4=morte) e su 4 livelli per gravità potenziale di danno ambientale (1=sospetto inquinamento, 2=inquinamento sporadico, 3=inquinamento continuativo, 4=inquinamento grave/esplosione). La formazione deve anche fornire competenze relazionali che consentano un “sereno” rapporto con i lavoratori in modo che l’attività di segnalazione sia spontanea e non venga percepita come una “forzatura”.Lo stesso percorso formativo deve contenere informazioni e dare supporti che consentano di acquisire informazioni tecniche necessarie ad “incanalare” opportunamente la segnalazione fatta. B. I Punti Focali nei reparti raccolgono le segnalazioni dei lavoratori e le inviano, attraverso la compilazione di un modulo, al datore di lavoro (e/o responsabile tecnico) e al Rls. Questa procedura viene sostituita a quella prevista per il singolo lavoratore dall’art.5 comma 2 del D.Lgs.626/94. Il lavoratore in realtà raramente fa segnalazioni per timore di reazioni negative da parte dell'azienda. C. Si programmano riunioni con i lavoratori (a cui è partecipe anche il RLS) per individuare le soluzioni temporanee e, se necessario in occasione di incontri successivi, collaborare per l’individuazione di quelle definitive. Quindi si approntano controlli, a carico del Punto Focale e RLS, per verificare: - il regolare svolgimento del progetto sull’adempimento, individuando e segnalando gli ostacoli occorsi e le motivazioni per i ritardi (da cui ne segue l’intervento per rimuovere le negatività organizzative e gestionali d’origine); - l’efficacia in campo della soluzione adottata sia provvisoria, sia definitiva. Tra l’individuazione della carenza e la definizione dell’intervento migliorativo (progettazione e realizzo), di solito passa un certo lasso di tempo. La logica vuole, ma anche la legge (vedi art. 32, comma 1, lettera b del 626), che a rischio individuato segua un’azione tesa ad “eliminare, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati” e quindi, nell’attesa della realizzazione definitiva, non resta altra strada che determinare soluzioni provvisorie rapide da adottare, efficaci per ridurre il rischio (l’eliminazione, o la riduzione massima, si dovrebbe riscontrare nel progetto definitivo) e con la possibilità di essere coperte da un investimento economico e/o organizzativo immediato. Le misure provvisorie, nel caso la segnalazione interessi una situazione tecnico-strutturale, possono assumere natura prevalentemente organizzativa e/o comportamentale in quanto la parte più specificatamente tecnica è lasciata alla soluzione definitiva. L’aspetto organizzativo andrà discusso con la RSU, mentre per gli aspetti gestionali, comportamentali e motivazionali andranno ricercati i sistemi di crescita culturale a livello aziendale e di coinvolgimento dei lavoratori più adeguati ed efficienti nell’ambito di un processo continuo d’educazione alla prevenzione. Le riunioni, coordinate anche dal RLS e programmate con cadenza almeno bi/trimestrale (anche in questo caso è opportuno individuare programmazioni adatte alla dimensione dell’impresa ed alla cultura aziendale generale in merito alla sicurezza, questo perché se le riunioni non hanno un “buon” ordine del giorno su cui discutere è molto probabile che siano criticate dagli stessi lavoratori), si basano su di un “concerto” d’esperienze (interessate di volta in volta secondo la tipologia del rischio e/o intervento) derivate dalla conoscenza specifica dell’attività (a carico del lavoratore), delle misure adottabili (evidenziabili dal Datore di lavoro, RSPP e Funzione aziendale tecnologia-progettazione), dalle risorse organizzative e finanziarie “spendibili” (concordate tra Capo del Personale e RSU) e, non ultimi, da interventi medico-sanitari mirati, la cui competneza è in capo al Medico Competente. Durante le riunioni si “chiudono” gli interventi eseguiti, si valutano le motivazioni dei ritardi per quelli in corso e si discutono gli “avvii” per le nuove segnalazioni. D. Il Rls svolge un ruolo parallelo al Punto focale, e questi collaborano tra loro sia per la segnalazione del rischio, sia per il controllo della programmazione dell’adempimento. L’infortunio mancato è considerato a tutti gli effetti come infortunio avvenuto, in quanto la situazione deriva da una condizione che solamente per condizioni fortuite non si è evoluta in danno e rientra, pertanto, nelle priorità della programmazione generale con la configurazione a pieno titolo di infortunio. Allegato 3 Modulo utilizzabile per la stesura di un rapporto su un incidente mancato RAPPORTO SU UN INCIDENTE MANCATO N.
Allegato 4 prevenzione degli incidenti tramite l’osservazione e l’intervento sui comportamenti E’ da tempo noto che solo il 10-15% degli infortuni avvengono per cause di natura tecnico-strutturale, mentre almeno l’85.90% ha come causa il comportamento a rischio delle persone. Per ridurre il numero degli infortuni sul lavoro è, quindi, necessario puntare a ridurre i comportamenti a rischio. Se consideriamo il manifestarsi degli incidenti, dobbiamo sempre ricordare che dietro un incidente grave e un numero relativamente ristretto di incidenti seri (nell’ordine delle decine) vi è sempre un numero ben più considerevole (nell’ordine delle centinaia) di incidenti non gravi e di migliaia di comportamenti a rischio. Se si vuole avviare un processo di prevenzione degli infortuni in un’azienda o in un comparto lavorativo la prima cosa da fare è, quindi, realizzare un’osservazione metodica dei comportamenti critici, di tutte quelle azioni che, in sostanza, hanno il potere di influire sul fatto che un incidente avvenga o meno. Questa osservazione dovrà essere realizzata, per risultare efficace, con il coinvolgimento del personale a tutti i livelli dell'organizzazione (non può esserci infatti impegno sugli obiettivi di prevenzione senza il coinvolgimento dei lavoratori). L’osservazione del comportamento non è mirata a individuare le colpe del singolo: il comportamento, infatti, non è determinato solo da scelte individuali ma dipende per lo più da fattori legati alla cultura dell'impresa e all’organizzazione del lavoro. Si punta, quindi, a sviluppare il coinvolgimento invitando il personale sia a dare suggerimenti che ad accettare consigli, si realizza il dialogo e il sostegno reciproco tra colleghi che ha come finalità il miglioramento continuo del sistema aziendale di prevenzione. I principi utilizzati per realizzare l’analisi del comportamento a rischio e per intervenire su tali comportamenti non sono molto diversi da quelli che ispirano i “Sistemi di gestione della qualità, in questo caso stiamo, tuttavia, parlando esplicitamente di obiettivi aziendali connessi alla tutela della salute e della sicurezza di chi lavora. Il processo di miglioramento continuo prevede:
E’ certamente utile creare in azienda una specifica struttura organizzativa quale un Comitato aziendale che ha il compito di dirigere il processo di osservazione del comportamento. Il Comitato sarà costituito da operatori provenienti dai diversi reparti aziendali che devono essere opportunamente addestrati e che si occuperanno, a loro volta, della formazione di tutto il personale, perché questo possa partecipare attivamente al sistema di osservazione dei comportamenti critici e contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro. Il metodo fin qui sinteticamente descritto, citato solo a titolo esemplificativo come buona prassi di procedura partecipativa per la prevenzione degli infortuni, è stato ideato dalla Safety Management Systems (Gland - Svizzera), viene utilizzato a livello internazionale ed è stato adottato anche da alcune aziende italiane. Per informazioni, commenti, proposte e per inviarci esempi di buone pratiche relative alle procedure partecipative rivolgersi a Gabriella Galli responsabile dell' Ufficio salute e sicurezza del lavoro della Uil nazionale e-mail - sicurezzalavoro@uil.it tel. 06 4753206 fax 06 4753338 |
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