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testi di "Tutto per l'Rls/Rlst" sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara |
TUTTO PER L'RLS
Lavoratori
Art. 5. D.Lgs. 626/94 e responsabilità connesse. Comma 1. “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza
e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Comma 2. “In particolare i lavoratori: Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale; Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e
le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione; Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
d’urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo; Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori; Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti; Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante il lavoro”. Leggendo attentamente quest’articolo salta all’occhio
immediatamente che: Il termine “deve” del comma 1, ha il valore d’obbligo e vieta a
chiunque di assumere atteggiamenti volontari che possano incidere
negativamente anche sulla propria salute e sicurezza, il legislatore
così ricorda che la salute è considerata un bene sociale e non
individuale. Le responsabilità derivanti dagli obblighi a carico dei lavoratori
hanno valenza solamente dopo un adeguato percorso formativo e
informativo (“adeguatezza” non solo sui contenuti ma anche nelle
disponibilità di tempo e nell’aver attuato tutte le misure di
riscontro ritenute opportune per verificarne, oggettivamente e
soggettivamente, il recepimento), riguardano gli atteggiamenti adottati
nei confronti delle negatività che si manifestano improvvisamente
durante il lavoro e non quelle preesistenti, le quali dovrebbero essere
già a conoscenza del datore di lavoro che a sua volta dovrebbe avere
già inserito nel previsto Documento di valutazione dei Rischi. Sono
comunque perseguibili gli atteggiamenti negativi volontari, gli ordini o
indirizzi dati ad altri lavoratori in base alle lettere a e f (difatti,
la lettera f, aggancia la prevista sanzione del comma 2 anche al comma 1
nell’obbligo individuale a non compromettere la salute propria ed
altrui). Oltre il Datore di Lavoro, tutte le altre figure aziendali sono
riconosciute “lavoratori” e perciò soggette, oltre che alle
sanzioni proprie dei dirigenti e preposti, alle prescrizioni dell’articolo
in esame, pertanto, tutti sono considerati responsabili, per esempio,
delle mancate “segnalazioni...” (lettera d). Quindi tutti, dopo l’individuazione
o la venuta a conoscenza di una potenzialità di rischio, sono tenuti ad
attivare (inviando opportuna segnalazione a chi di dovere, RLS compreso)
il processo di gestione che porterà a fare quanto possibile per
eliminare o ridurre la causa del rischio stesso. Le segnalazioni,
possibilmente in forma scritta, andranno inserite nel documento di
valutazione del rischio, demandando così la responsabilità al datore
di lavoro o a chi ne ha delega esplicita, mentre rimane a carico del “segnalatore”
l’adozione provvisoria di un comportamento coerente che tenga conto
degli aspetti di sicurezza riferiti alla nuova situazione (“adoperandosi
direttamente ... nell’ambito delle loro competenze e possibilità”). Le lettere a, b, c, e, ed f sono un chiaro invito a rispettare quanto
già conosciuto (sia a livello tecnico, sia operativo) sulla propria
attività lavorativa, spingono anche a considerare e correggere i
comportamenti sbagliati propri ed altrui e rimarcano, soprattutto alla
lettera f, il contenuto del comma 1. Per quanto attiene ai dispositivi di protezione collettivi ed
individuali messi a disposizione, all’obbligo di fornire tali mezzi da
parte del Datore di lavoro, corrisponde un obbligo ad usarli, da parte
del destinatario, nei modi e nelle combinazioni ritenute più idonee. I dispositivi di sicurezza e segnalazione, nonché i mezzi forniti,
devono essere sicuramente usati ma anche adeguatamente progettati
considerandone l’ergonomicità e gli eventuali cambiamenti d’attività
o in funzione del progresso tecnologico, quindi entrare a pieno titolo
nel programma migliorativo (il quale dovrebbe essere in continua
evoluzione). Arrivando alla lettera h, per “contribuire agli adempimenti
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro” compete sicuramente un notevole sforzo mentale, anche
questa volta a carico di tutti, in modo da riuscire ad instaurare un
serio e continuo rapporto/confronto tra tutte le figure gerarchiche, per
mettere in campo le diverse e complementari competenze e conoscenze
aziendali interne, nonché individuare un percorso che vada verso il
continuo miglioramento delle condizioni di salute lavorative ed anche
dell’attività produttiva stessa dell’Azienda (anche le tecniche di
Qualità Totale si basano su questi concetti). Tutto quanto sopra descritto avviene unicamente dopo aver consentito
ai lavoratori di acquisire capacità (e responsabilità) specifiche d’analisi
d’attività, di consultazione, di gestione, di collaborazione, di
preventiva individuazione, di conoscenza specifica, insomma prerogative
nate dalla preventiva “sensibilizzazione” e questo si può
realizzare solamente dopo aver programmato, e mantenuto, un adeguato
percorso formativo e informativo. |