UIL Salute e sicurezza sul posto di lavoro
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I testi di "Tutto per l'Rls/Rlst"
sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara

TUTTO PER L'RLS

Lavoratori

Art. 5. D.Lgs. 626/94 e responsabilità connesse.

Comma 1.

“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Comma 2.

“In particolare i lavoratori:

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d’urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Leggendo attentamente quest’articolo salta all’occhio immediatamente che:

Il termine “deve” del comma 1, ha il valore d’obbligo e vieta a chiunque di assumere atteggiamenti volontari che possano incidere negativamente anche sulla propria salute e sicurezza, il legislatore così ricorda che la salute è considerata un bene sociale e non individuale.

Le responsabilità derivanti dagli obblighi a carico dei lavoratori hanno valenza solamente dopo un adeguato percorso formativo e informativo (“adeguatezza” non solo sui contenuti ma anche nelle disponibilità di tempo e nell’aver attuato tutte le misure di riscontro ritenute opportune per verificarne, oggettivamente e soggettivamente, il recepimento), riguardano gli atteggiamenti adottati nei confronti delle negatività che si manifestano improvvisamente durante il lavoro e non quelle preesistenti, le quali dovrebbero essere già a conoscenza del datore di lavoro che a sua volta dovrebbe avere già inserito nel previsto Documento di valutazione dei Rischi. Sono comunque perseguibili gli atteggiamenti negativi volontari, gli ordini o indirizzi dati ad altri lavoratori in base alle lettere a e f (difatti, la lettera f, aggancia la prevista sanzione del comma 2 anche al comma 1 nell’obbligo individuale a non compromettere la salute propria ed altrui).

Oltre il Datore di Lavoro, tutte le altre figure aziendali sono riconosciute “lavoratori” e perciò soggette, oltre che alle sanzioni proprie dei dirigenti e preposti, alle prescrizioni dell’articolo in esame, pertanto, tutti sono considerati responsabili, per esempio, delle mancate “segnalazioni...” (lettera d). Quindi tutti, dopo l’individuazione o la venuta a conoscenza di una potenzialità di rischio, sono tenuti ad attivare (inviando opportuna segnalazione a chi di dovere, RLS compreso) il processo di gestione che porterà a fare quanto possibile per eliminare o ridurre la causa del rischio stesso. Le segnalazioni, possibilmente in forma scritta, andranno inserite nel documento di valutazione del rischio, demandando così la responsabilità al datore di lavoro o a chi ne ha delega esplicita, mentre rimane a carico del “segnalatore” l’adozione provvisoria di un comportamento coerente che tenga conto degli aspetti di sicurezza riferiti alla nuova situazione (“adoperandosi direttamente ... nell’ambito delle loro competenze e possibilità”).

Le lettere a, b, c, e, ed f sono un chiaro invito a rispettare quanto già conosciuto (sia a livello tecnico, sia operativo) sulla propria attività lavorativa, spingono anche a considerare e correggere i comportamenti sbagliati propri ed altrui e rimarcano, soprattutto alla lettera f, il contenuto del comma 1.

Per quanto attiene ai dispositivi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione, all’obbligo di fornire tali mezzi da parte del Datore di lavoro, corrisponde un obbligo ad usarli, da parte del destinatario, nei modi e nelle combinazioni ritenute più idonee.

I dispositivi di sicurezza e segnalazione, nonché i mezzi forniti, devono essere sicuramente usati ma anche adeguatamente progettati considerandone l’ergonomicità e gli eventuali cambiamenti d’attività o in funzione del progresso tecnologico, quindi entrare a pieno titolo nel programma migliorativo (il quale dovrebbe essere in continua evoluzione).

Arrivando alla lettera h, per “contribuire agli adempimenti necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro” compete sicuramente un notevole sforzo mentale, anche questa volta a carico di tutti, in modo da riuscire ad instaurare un serio e continuo rapporto/confronto tra tutte le figure gerarchiche, per mettere in campo le diverse e complementari competenze e conoscenze aziendali interne, nonché individuare un percorso che vada verso il continuo miglioramento delle condizioni di salute lavorative ed anche dell’attività produttiva stessa dell’Azienda (anche le tecniche di Qualità Totale si basano su questi concetti).

Tutto quanto sopra descritto avviene unicamente dopo aver consentito ai lavoratori di acquisire capacità (e responsabilità) specifiche d’analisi d’attività, di consultazione, di gestione, di collaborazione, di preventiva individuazione, di conoscenza specifica, insomma prerogative nate dalla preventiva “sensibilizzazione” e questo si può realizzare solamente dopo aver programmato, e mantenuto, un adeguato percorso formativo e informativo.

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