| I
testi di "Tutto per l'Rls/Rlst" sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara |
TUTTO PER L'RLS
Il
lavoratore isolato.
Spesso succede che il lavoratore rimanga
isolato nell’espletare la propria mansione, e di conseguenza ci si
chiede se ciò è o meno sicuro. Una traccia analitica si potrebbe così
riassumere. Se dall’analisi, relativa alla
compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- eseguita
anche in collaborazione con i lavoratori interessati, s’individuano,
per esempio, rischi di scivolamento (pavimentazione sdrucciolevole,
presenza di spanti oleosi, operazioni di salita e discesa da vari
livelli o scalini, utilizzo di scale mobili o alla marinara, ecc.), da
schiacciamento tra parti in movimento, elettrocuzione (operazioni, anche
semplici, su quadri elettrici, sicurezze, interruttori, ecc.),
movimentazione carichi (caduta, incastramento, schiacciamento, manovra
sbagliata che blocchi e/o invalidi fisicamente il lavoratore, ecc.),
incendio, emissione di gas, fumi o quant’altro possa influire
negativamente sulla persona o sulle strutture (pericolo di crollo,
esplosione, cedimenti strutturali, ecc.) il lavoratore non deve essere
lasciato isolato perché soggetto a rischio individuale che comporta la
perdita dell’autonomia nel mettersi al sicuro (perdita di coscienza,
limitazioni alla mobilità, stato confusionale, ecc.), compreso l’allertamento
dell’emergenza per un eventuale intervento di soccorso, salvataggio o
messa in sicurezza difatti, l’isolamento del singolo, segnalato anche
attraverso una comunicazione scritta, può essere visto come elemento da
inserire nel previsto DVR in quanto non solamente la parte tecnica, ma
anche l’ambiente e le organizzazioni del lavoro possono essere
considerate esse stesse come fonte di rischio - vedi D.Lgs. 626, art. 3
comma 1 lettera d: “… complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda
nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro” -. Naturalmente questa particolare
condizione operativa, come ogni altro rischio, andrà “pesata” ed
inserito nella programmazione (art. 4 commi 1 e 2), elencando “le
misure di prevenzione e di protezione” previste definitive e
provvisorie (alla prevenzione, in linea generale, corrisponde l’interessamento
prioritario dei sistemi organizzativi e di coinvolgimento delle “risorse
umane” aziendali mentre, alla protezione, corrisponde l’intervento
puramente tecnico: entrambe sono comunque fondate sul comportamento
umano e soggette al grado di partecipazione di tutti gli elementi umani
coinvolti, a qualsiasi livello essi siano collocati nella scala
gerarchica aziendale). Se il lavoratore è comandato a semplice
attività di controllo, senza alcuna prerogativa d’intervento manuale
- per esempio, in caso di guasto o anomalia esso allerta semplicemente
una squadra preposta per l’intervento -, esso deve almeno essere
collegato ad altro personale, via radio (dopo attenta valutazione dei
possibili ostacoli alle radiofrequenze, il tempo di durata delle
batterie o quant’altro possa impedire la normale ricezione e/o
trasmissione, l’addestramento specifico del lavoratore, ecc.),
telefono, citofono, semplici segnali (acustici e luminosi) azionati da
pulsanti elettrici, comunque adottando un’organizzazione del lavoro
che possa consentire il contatto tra le varie persone secondo scadenze
temporali precise. - Esistono in commercio degli apparecchi, chiamati
“uomo a terra”, i quali emettono un segnale acustico quando si
trovano in posizione orizzontale; questi sistemi, però, presentano
notevoli limiti: in primo luogo non è detto che l’apparecchio arrivi
a collocarsi in posizione d’allertamento, e quindi dare l’allarme,
anche se la persona che lo porta è priva di conoscenza, in secondo, per
quanto dato sapere, a tutt’oggi sono in commercio apparecchi in grado
di emettere un semplice segnale sonoro (e non a radiofrequenza), perciò
va prevista comunque la presenza di una seconda persona nel raggio d’azione
del segnale acustico -. Nei casi prima descritti vanno comunque
considerati i casi d’emergenza previsti: emergenze specifiche e/o
localizzate (per esempio emissione di gas, nubi, getti di prodotto da
condutture in pressione, ecc.), incendio, emergenza sanitaria ed
evacuazione. Anche per le emergenze localizzate, le meno estese, non è
possibile immaginare un quadro d’intervento ed evacuazione a carico di
una sola persona. In caso di evacuazione, conseguenza di un pericolo
grave ed immediato, la persona comunque non deve rimanere isolata. Per l’emergenza sanitaria e antincendio
è chiaro che la presenza di una sola persona è situazione
difficilmente proponibile. In conclusione, sono ben specifiche le
attività per cui potrebbe essere prevista la presenza di un unico
operatore (controllo, contabilità, lavoro d’ufficio, ecc.), di solito
eseguite di giorno e con la concreta possibilità di contatto con altri
esseri umani se, invece, trattasi d’operazioni notturne è opportuno
valutare il problema caso per caso (anche le guardie giurate in ronda
notturna girano da sole, però sono in costante collegamento radio con
la centrale e richiedono supporto in caso d’intervento). È impegno del RLS. Valutare attentamente le situazioni
che portano alla possibilità, per i lavoratori, di rimanere
isolati; Analizzare le motivazioni, di solito
di natura organizzativa, che hanno portato il Datore di lavoro alla
scelta di questa soluzione; Valutare attentamente gli aspetti
tecnici, che consentano l’evacuazione o l’intervento rapido,
anche con lo stesso lavoratore; Impegnare alla ricerca delle migliori
soluzioni attraverso la segnalazioni delle condizioni di rischio
individuate, all’adozione di adeguate misure provvisorie e alla
collaborazione nella progettazione della loro soluzione. |