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testi di "Tutto per l'Rls/Rlst" sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara |
TUTTO PER L'RLS
Il
rischio evidente, latente e l’infortunio
L’infortunio mancato. La storia industriale, ma non solo,
insegna che i percorsi operati dall’uomo verso le soluzioni (in questo
caso mirate alla tutela Ambiente, Igiene, Salute e Sicurezza -A&S-)
seguono, sempre e comunque, nell’evoluzione della conoscenza e dell’approccio
sostenibile, uno schema in tre fasi: La prima fase passa dal lato tecnico e
progettuale (la ricerca e l’applicazione tecnica su sicurezze o
sistemi di protezione realizzati miratamente su strutture di cui si
conosce il potenziale pericolo). In secondo luogo sono formulate
procedure, regolamenti e leggi (vedi DPR 547/55) d’uso comune
basate sul concetto della “buona tecnica”, in altre parole
regole scritte cui tutti si devono attenere, ma derivanti dalla
cultura post-evento, dall’esperienza acquisita quando il danno è
avvenuto. La terza fase, su cui è mirato l’obiettivo
della recente normativa, è quella dove le persone adeguatamente
motivate ed inserite nel sistema partecipativo, agiscono in modo
preventivo, prima che il danno avvenga. Per consentire al lavoratore d’essere
partecipe della propria attività e della domanda di sicurezza che ne
deriva, è necessario collocarlo nella terza fase, cioè aiutarlo a
passare da un atteggiamento passivo ad attivo, da reattivo a proattivo. L’esempio più calzante per
rappresentare graficamente un’analisi infortunistica è quello di
considerare la natura di un iceberg. Gli incidenti di cui veniamo a
conoscenza (quelli accaduti) sono rappresentati dal ghiaccio visibile,
la parte emersa del blocco galleggiante che, legge fisica di natura, è
circa un decimo di quella immersa. Statisticamente parlando, gli incidenti
già accaduti, quasi sempre, ricalcano la tipologia che ad 1 incidente
mortale ne corrispondono 30 con conseguenze gravi e, generalmente,
irreversibili (per esempio invalidità, lesioni e inabilità permanenti
alla mansione) e 300 con conseguenze lievi e reversibili (per esempio
semplici medicazioni, ingessature, inabilità temporanea, brevi
ricoveri). La parte immersa dell’iceberg, enorme e
non visibile, è rappresentativa di tutti i comportamenti sbagliati o
modificabili e, più vicino al pelo dell’acqua, delle condizioni “d’infortunio
mancato” e di rischio latente (di natura strutturale, meccanica,
manutentiva, comprese quelle di carattere organizzativo, gestionale e
comportamentale) presenti sul lavoro. Nella maggior parte delle industrie (dati
rilevati da statistiche internazionali) si è riscontrato che nel 85 ¸
90% degli infortuni è implicata una causa/concausa comportamentale.
Questo non significa che le cause vanno ricercate nell’intenzione
della vittima a procurarsi la lesione o nella fatale evoluzione della
propria negligenza (spiegazioni facilmente e tradizionalmente date dal
management) ma in un ruolo attivo del comportamento negativo (non
necessariamente proprio dell’infortunato), l’agire in modo rischioso
(derivato, per esempio, da imposizioni impartite in modo sbagliato o da
un’errata organizzazione del lavoro). Il rimanente 10 ¸ 15% è
generalmente dovuto a cause di natura tecnico-strutturale. È ampiamente assodato che la componente
umana è fondamentale nello svolgimento del lavoro, quindi, tornando all’esempio
in questione, per conoscere le dimensioni totali dell’iceberg,
soprattutto il volume della parte immersa perché parte determinante di
quella emersa, è necessario poter individuare e misurare i
comportamenti umani. Pensare di poter eliminare gl’infortuni
semplicemente togliendo o eliminando la parte emersa è sbagliato
perché la massa galleggiante continuerà ad alzare altro ghiaccio
mentre l’acqua fredda (in questo caso freddissima) continuerà ad
aggiungerne ancora dal basso. L’acqua, l’ambiente in cui galleggia
il blocco di ghiaccio, è rappresentativa degli obiettivi, atteggiamenti
e cultura aziendali, pertanto se la situazione (motivazionale e
culturale) è inospitale per la sicurezza, si osserverà un fenomeno di
“raffreddamento” della temperatura; la conseguenza logica sarà che
il blocco di ghiaccio continuerà a crescere di volume perché troverà
l’ambiente favorevole alla formazione di altro ghiaccio. Per ridurre la parte sommersa è
importante scaldare l’acqua, agire dopo aver messo in evidenza tutti
gl’infortuni mancati e le loro cause, intervenire sulle
radicalizzazioni inutili, sull’organizzazione del lavoro e sui
comportamenti di tutti destinando, culturalmente, maggior attenzione
alla sicurezza. Questo non significa che non si debba
agire sulle cause degli infortuni avvenuti, intervenire in modo reattivo
è giusto ed importante, ma è sicuramente importante e più efficace
istituire un sistema che possa agire comunque sulla potenzialità
infortunante, sia che essa si sia manifestata nel danno o che rimanga a
livello potenziale. Il “rischio zero” non esiste perché
finché ci sarà ghiaccio una parte dell’iceberg continuerà comunque
ad emergere, ma tutte le azioni che saranno funzionali a togliere
porzioni di ghiaccio o a scaldare l’acqua circostante, avranno come
conseguenza il rimpicciolimento della parte visibile, ovvero la
riduzione degli infortuni. L’infortunio e la malattia
professionale Nozione di “infortunio professionale”. Mutuando la nozione fornita dal Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR n° 1124 del 30
giugno 1965 articolo 2, può definirsi, in via generale, infortunio sul
lavoro l’infortunio occorso per “causa violenta” in “occasione
di lavoro” (vedi spiegazioni a seguire). Per l’indennizzabilità, ai
fini dell’assicurazione INAIL, è necessario che dall’infortunio sia
derivata, o la morte, o un’inabilità permanente al lavoro (assoluta o
parziale) oppure un’inabilità temporanea (assoluta) che comporti l’astensione
dal lavoro per più di 3 giorni - una curiosità non più attuale se non
per particolarissime attività: tra i casi di infortunio sul lavoro le
vigenti norme prevedono compresa, sempre ai fini dell’assicurazione
INAIL, l’infezione carbonchiosa nonché, secondo la sentenza della
Corte Costituzionale n. 226 del 4 giugno 1987, l’evento dannoso
derivante da infezione malarica -. Deve considerarsi: Inabilità permanente assoluta: la
conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita
l’attitudine al lavoro; Inabilità permanente parziale: la
conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al
15% e per tutta la vita l’attitudine al lavoro; Inabilità temporanea assoluta: la
conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per
più di tre giorni di attendere al lavoro. Ad avviso della giurisprudenza, il
requisito della “causa violenta” sussiste: Ogni qualvolta un’azione determinata
e concentrata nel tempo - ancorché non imprevedibile, straordinaria
o accidentale - arrechi danno all’organismo del lavoratore; Anche quando l’infortunio non sia
derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato
determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell’ambito
dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso che il
requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo
del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell’attività
lavorativa. È stata compresa nel concetto di causa
violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, posti in
rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad
invalidità (es.: epatite virale). Per quanto concerne il requisito “dell’occasione
di lavoro”, la giurisprudenza riconosce l’esistenza di un infortunio
sul lavoro, quando: È derivato dall’esposizione del
lavoratore ad un rischio specifico (cioè ad un rischio al quale è
sottoposto solo l’assicurato a causa della specificità dell’attività
da esso svolta: es. l’operaio addetto ad una taglierina
automatica, in relazione al rischio di subire lesioni dalla stessa), È nella forma del rischio ambientale
- cioè ad un rischio eziologicamente (riconosciuto nesso
causa-effetto a livello sanitario) riconducibile al rischio insito
nell’ambiente di lavoro e determinato, per esempio, dallo spazio
delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla
presenza di macchine o di altre fonti di rischio; È riconducibile ad un rischio
generico aggravato (cioè ad un rischio al quale sono sottoposti
tutti, ma che viene aggravato dallo svolgimento dell’attività
lavorativa: es. un impiegato di banca in relazione al rischio di
subire rapine o il lavoratore rimasto ucciso nel corso di una rapina
commessa in occasione dell’acquisto di materiale necessario per la
produzione). Anche sulla base di queste
considerazioni, la giurisprudenza ha ritenuto che il requisito della
occasione di lavoro sussista ogni qualvolta l’infortunio sia collegato
con un nesso causa-effetto, sia pure indiretto e mediato, con l’attività
lavorativa. Infortunio in itinere. Dall’applicazione dei principi sopra
esposti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pervenuta alle
conclusioni che, sempreché occorso al lavoratore nel raggiungere o
rientrare dal posto di lavoro, l’infortunio in itinere si possa
considerare alla stessa stregua dell’infortunio sul lavoro purché: “sussista un nesso tra l’itinerario
seguito e l’attività lavorativa nel senso che il primo non sia
stato percorso per ragioni meramente personali”; “in caso di infortunio occorso
durante l’uso di veicolo privato, l’uso di tale mezzo sia stato
imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione”. Non lo può essere in caso d’infortunio
avvenuto: al lavoratore che si sia infortunato
nell’andare a trovare, tornando dal lavoro, i familiari residenti
in luogo diverso da quello dove sorge l’unità produttiva alla
quale il lavoratore è addetto; al lavoratore che si sia infortunato
durante o al rientro da uno sciopero; al lavoratore in trasferta che si sia
infortunato durante il percorso necessario per recarsi dal luogo di
svolgimento dell’attività lavorativa all’albergo nel quale
soggiorna durante le pause dell’attività stessa, e da lui
liberamente scelto. Nozione di “malattia professionale”. Si considera malattia professionale
quella contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale
è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la
natura di malattia professionale a quello “stato di aggressione dell’organismo
del lavoratore, eziologicamente (indagine sanitaria mirata a rilevare un
preciso rapporto di causa-effetto) connessa all’attività lavorativa,
seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell’organismo
stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità
lavorativa”. In merito alla prova del “nesso
eziologico” particolare rilievo assumono gli elenchi delle malattie
professionali contenute nelle tabelle allegate al DPR n. 1124 del 1965.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio
secondo cui, “per le malattie comprese in tali tabelle e manifestatesi
entro i termini previsti”, opera in favore del lavoratore una “presunzione
legale dell’esistenza di un rapporto di causalità tra lavoro e
malattia”. Peraltro, sempre secondo la Corte di Cassazione, tale
presunzione, potrebbe essere “invocata anche per le lavorazioni non
espressamente previste nelle tabelle purché queste presentino un’identità
dei connotati essenziali, non già una semplice somiglianza, con le
fattispecie incluse nella lista”. Per le malattie diverse da quelle
tabellate, in genere riconducibili a lavorazioni diverse da quelle
descritte in tabella (o manifestatesi oltre i termini indicati), “spetta
al lavoratore dimostrare la causa di lavoro”. Effetti sul rapporto di lavoro. L’infortunio sul lavoro e la malattia
professionale producono, sul rapporto di lavoro, i medesimi effetti
derivati dall’infortunio non avvenuto sul lavoro e dalla malattia
comune. Infatti sia nell’uno che nell’altro caso il Codice Civile
prevede che: Se la legge non stabilisce forme
equivalenti di previdenza o assistenza, è dovuta al lavoratore la
retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo
determinata dalle leggi speciali, dai contratti collettivi, dagli
usi o secondo equità (laddove trovi applicazione la tutela INAIL,
il datore di lavoro è generalmente tenuto in forza di disposizioni
contrattuali collettive a erogare un trattamento economico
integrativo delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto,
inoltre è obbligato, su richiesta dello stesso Istituto, o in
presenza di specifiche disposizioni contrattuali, ad anticipare
quelle prestazioni); Il datore di lavoro ha diritto di
recedere dal contratto (con preavviso) solo decorso il periodo di
tempo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o
secondo equità (periodo di comporto); Il periodo di assenza dal lavoro, per
una della cause anzidette, deve essere computato nell’anzianità
di servizio. È bene tuttavia tener presente che la
distinzione tra infortuni e malattie professionali, nonché tra
infortuni e malattie non professionali, assume comunque notevole
rilevanza perché: I due diversi eventi danno luogo a
forme di tutela previdenziale separate e distinte; I contratti collettivi tendono a
regolare diversamente le due fattispecie stabilendo in caso di
infortunio e malattia professionale norme più favorevoli per il
lavoratore, tanto con riferimento al periodo di conservazione del
posto, quanto con riferimento all’ammontare del trattamento
economico. Responsabilità del datore di lavoro. Dall’infortunio professionale e dalla
malattia professionale può evidenziarsi a carico del datore di lavoro
una responsabilità penale - ad esempio: per omicidio colposo, lesioni
colpose -. Tuttavia, è bene sottolineare che l’assicurazione
obbligatoria, gestita dall’INAIL, esonera il datore di lavoro dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, escluse le ipotesi
in cui: Il datore di lavoro abbia riportato
condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato
(La Corte Costituzionale, sentenza n° 102 del 29 aprile 1981, ha
ritenuto illegittime le norme che, nel riconoscere la
responsabilità civile del datore di lavoro per i fatti costituenti
reato, escludevano che questi potessero essere accertati anche dal
giudice civile in caso di “mancato promovimento dell’azione
penale”); In giudizio sia stato accertato che l’infortunio
è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro ha
incaricato della direzione e sorveglianza o ad altri suoi dipendenti
(per delega o attribuzione legata a mansione), se del fatto di essi
questi debba rispondere secondo il codice civile. Nei casi sopra esposti, la
responsabilità civile del datore di lavoro è comunque esclusa quando,
per la punibilità del fatto, sia necessaria la querela della persona
offesa. Ad avviso della giurisprudenza, inoltre,
soprattutto se si tratta d’imprese di grandi dimensioni, il datore di
lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all’osservanza
delle norme antinfortunistiche solo quando sia rigorosamente provato che
abbia delegato ad altra persona tecnicamente qualificata, ed alla quale
siano stati attribuiti i relativi poteri di spesa, l’incarico di
seguire lo svolgimento del lavoro e di disporre e far osservare le norme
antinfortunistiche, e non risulti che sia a conoscenza di eventuali
inadempienze della persona da lui delegata. Danno biologico. Sulla materia la Corte Costituzionale ha
avuto modo di affermare che: “all’azione di risarcimento del
danno da lesione del diritto alla salute, per gli effetti non
collegati all’eventuale diminuzione dell’attività lavorativa o
alla eventuale perdita di guadagno, non può essere opposto l’esonero
dalla responsabilità civile previsto dall’art. 10, DPR n°
1124/1965” (sentenza n° 356 del 18 luglio 1991); il lavoratore infortunato ha diritto,
nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da
cui è derivato l’infortunio, “al risarcimento del danno
biologico anche se il danno risarcibile complessivamente considerato
(cioè comprensivo del danno patrimoniale), non supera l’ammontare
delle indennità corrisposte dall’INAIL” (sentenza n° 485 del
27 dicembre 1991). Azione di regresso e azione di surroga
dell’INAIL. Laddove trovi applicazione l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’INAIL è tenuto a
erogare le indennità anche nei casi di esonero dalla responsabilità
civile del datore di lavoro, salvo il diritto di regresso contro la
persona civilmente responsabile. Quest’ultima peraltro deve versare
all’Istituto erogatore una somma corrispondente al valore capitale
dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base ad apposite tabelle. La sentenza che accerta la
responsabilità civile è sufficiente a costituire l’Istituto
assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile, l’Istituto
può anche esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato,
quando l’infortunio sia avvenuto per dolo dello stesso, accertato con
sentenza penale. Dalle azioni suesposte (azioni di
regresso) va distinta la parallela azione di surroga dell’INAIL, che
è diretta verso terzi estranei al rapporto assicurativo per il recupero
delle prestazioni erogate al lavoratore. Le sentenze della Corte Costituzionale
n° 356 del 18 luglio 1991 e n° 485 del 27 dicembre 1991 hanno
affermato che l’azione di regresso e l’azione di surroga dell’INAIL
non possono avere ad oggetto le somme dovute al lavoratore a titolo di
risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione
della capacità lavorativa generica. L’azione di regresso dell’INAIL è
sottoposta al termine di prescrizione di 3 anni, di cui all’articolo
n° 112 del DPR n. 1124/1965 (trattandosi di termine prescrizionale è
soggetto a interruzioni secondo le norme comuni in tema di
prescrizione). Adempimenti amministrativi In caso di infortunio sul lavoro e di
malattia professionale discendono a carico del datore di lavoro e/o del
personale medico una serie di adempimenti amministrativi. Denuncia di infortunio all’INAIL e
all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Premesso che l’infortunato è obbligato
a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli anche se di
lieve entità al proprio datore o al preposto all’azienda, il datore
di lavoro, anche quando non ricorre l’obbligo assicurativo, deve
comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, del Comune in cui si
sono verificati gli infortuni che hanno per conseguenza la morte o un’inabilità
al lavoro superiore a 3 giorni, utilizzando a tal fine un apposito
modulo stabilito dal Ministero del lavoro da compilare in tre copie - le
prime due da trasmettere alla sede circoscrizionale dell’INAIL (*), la
terza da trattenere agli atti dell’azienda -. La denuncia va presentata, a mano o a
mezzo posta, entro due giorni (**) da quello in cui è avvenuto l’infortunio
- o dal momento in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, o in cui
il sanitario accerti l’inabilità superiore a 3 giorni (eventualmente
determinata da un successivo aggravamento) -, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la
indennizzabilità, e l’ufficio deve rilasciarne ricevuta. Se si tratta
di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il
pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo, entro 24
ore dall’evento. - (*)
Circoscrizione nella quale si svolgono i lavori oppure alla sede nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio dell’assicurato. L’art.
13, comma 2, DPR n. 1124/65, dispone che se i lavori esercitati da uno
stesso datore di lavoro si svolgono in più luoghi compresi ciascuno in
diverse circoscrizioni territoriali dell’Istituto assicuratore, il
datore di lavoro può essere autorizzato dall’Istituto a presentare la
denuncia presso la sede che sarà stabilita dall’Istituto assicuratore
medesimo. (**) Se l’infortunio comporta una
inabilità che, prognosticata in un primo tempo di durata non superiore
a tre giorni - e che quindi si riteneva inizialmente non soggetto all’INAIL
e dunque privo dell’obbligo di denuncia - si prolunghi, in seguito, al
quarto, il termine di due giorni per la denuncia decorre da quest’ultimo
giorno. La denuncia deve essere corredata da
certificazione medica. Il primo certificato medico deve essere compilato
in tre copie - la prima per l’INAIL e le altre due per il datore di
lavoro, che ne deve inoltrare una all’Autorità locale di Pubblica
Sicurezza -. Al primo possono seguire uno o più certificati di
continuazione e, comunque, a guarigione avvenuta, il certificato medico
definitivo. Sia sulla denuncia che sul certificato
debbono essere indicate: - il nome e il cognome, la ditta, ragione
o denominazione sociale del datore di lavoro; - il luogo, il giorno e l’ora in cui è
avvenuto l’infortunio; - la natura e la causa accertata o
presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è
verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di
igiene e di prevenzione; - il nome e il cognome, l’età, la
residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa; - la natura e la precisa sede anatomica
della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali
alterazioni preesistenti; - lo stato di quest’ultima, le
conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà
possibile conoscere l’esito definitivo; - il nome, il cognome e l’indirizzo dei
testimoni dell’infortunio. L’Autorità di Pubblica Sicurezza,
appena ricevuta la denuncia deve rimettere, per ogni caso denunciato d’infortunio
in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto od abbia
sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un’inabilità
superiore ai 30 giorni, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui
circoscrizione è avvenuto l’infortunio. Nel più breve tempo possibile, e in ogni
caso entro 4 giorni dal ricevimento della denuncia, il Pretore procede
ad un’inchiesta (che può avvenire anche sul luogo dell’infortunio)
al fine di accertare, tra l’altro, le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio
e la causa e la natura di esso anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione. Qualora non sia stata fatta la
segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza o non siano state
previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per
qualsiasi altro motivo, l’inchiesta non sia stata eseguita, l’Istituto
assicuratore, l’infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di
domandare direttamente al Pretore che sia eseguita l’inchiesta. Nei casi di infortunio sul lavoro in
agricoltura seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la
morte o un’inabilità assoluta al lavoro superiore ai 30 giorni, il
medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del
certificato-denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. Questa, non
più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette
copia all’Ispettorato del lavoro e al pretore nella cui circoscrizione
è avvenuto l’infortunio. Denuncia di malattia professionale all’INAIL. Premesso che il lavoratore assicurato
INAIL ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio
datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa,
sotto pena di decadenza dal diritto all’indennità per il tempo
antecedente la denuncia, la denuncia di malattia professionale all’Istituto
assicuratore deve essere effettuata dal datore di lavoro su appositi
modelli corredati da certificato medico, entro i cinque giorni
successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha portato a
conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia. Il datore di lavoro è tenuto a
denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta
per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle
dipendenze di altra impresa. Il certificato medico deve contenere -
oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo ove
questi si trova ricoverato - una relazione particolareggiata della
sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal
medico certificatore. Nelle denunce effettuate dal datore di
lavoro debbono essere indicate le ore lavorate e il salario percepito
dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell’infortunio
o della malattia professionale. I datori di lavoro soggetti all’obbligo
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e coloro a carico dei quali è posto l’onere dell’assicurazione
obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione
dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all’Istituto
assicuratore il numero di codice fiscale. Nel caso di variazione della ragione
sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore
di lavoro ad un altro, quest’ultimo all’atto della presentazione
della denuncia è tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice
fiscale, anche il precedente. Se la malattia o la lesione ha
determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve
essere fatta per telegrafo, entro 24 ore dall’evento. Casi particolari. - Denuncia di
silicosi e asbestosi. Nel caso in cui il lavoratore venga
riscontrato affetto da silicosi o asbestosi, il medico che ha eseguito
gli accertamenti deve trasmettere entro 10 giorni al datore di lavoro la
scheda personale del lavoratore, l’originale e due copie dell’attestazione
di cui all’art. 157 del DPR n. 1124/65, i documenti radiografici o
schermografici. Il datore di lavoro, entro 5 giorni dal
ricevimento, deve consegnare al lavoratore la prima copia dell’attestazione
e inviare all’Ispettorato del lavoro la seconda, nonché rilasciare al
lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della
scheda personale. Tali documenti debbono essere conservati,
per un periodo di almeno 7 anni, a cura del datore in originale,
unitamente al registro sul quale il medico di fabbrica o l’ente
autorizzato riporta i risultati degli accertamenti medici nel luogo in
cui si esegue il lavoro. Gli stessi documenti devono essere presentati
ad ogni richiesta dell’Ispettorato del lavoro che ne può autorizzare
la conservazione in altro luogo. Per prevenire questo tipo di patologie, i
datori di lavoro sono tenuti, nelle registrazioni sui libri paga, a
raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio di
silicosi e asbestosi, secondo l’impiego nei singoli reparti; essi
hanno altresì l’obbligo di sottoporre a visita medica, a proprie
spese, i lavoratori adibiti alle lavorazioni specificate nell’apposita
tabella, in modo da accertarne l’idoneità fisica alle lavorazioni
suddette. La visita medica deve essere eseguita,
entro 5 giorni, dal medico di fabbrica o da enti autorizzati con le
modalità stabilite dagli artt. 158 e seguenti del TestoUnico -TU-. Gli accertamenti medici devono essere
ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno e devono esservi
sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all’obbligo
assicurativo contro la silicosi e l’asbestosi - in quest’ultimo
caso, il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la visita
medica quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non
superiore ad un anno, da parte del precedente datore di lavoro -. Alla visita segue l’attestazione
sanitaria, la quale è conservata dai datori di lavoro ai fini della
vigilanza. Il lavoratore che rifiuti di sottoporsi
alle visite mediche periodiche o di controllo, non può continuare ad
essere adibito alle lavorazioni per le quali è prevista la sorveglianza
per il rischio di silicosi ed asbestosi. Il datore di lavoro che ometta di far
sottoporre i propri dipendenti addetti alle lavorazioni elencate nell’apposita
tabella allegata al DPR n. 1124/1965, ai prescritti accertamenti medici,
o che adibisca alle stesse lavorazioni soggetti che siano stati
riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi
polmonare in fase attiva, anche se iniziale, è punito con l’ammenda
da L. 3.000.000 a L. 8.000.000 o con l’arresto da tre a sei mesi per
ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione. - Denuncia di
malattia o lesione da raggi X. Alla denuncia di malattia o lesione da
raggi X deve provvedere il medico, che per primo ha visitato l’ammalato,
entro 5 giorni dalla data della visita. Per l’assolvimento di tale obbligo è
predisposto dall’INAIL un apposito modulo. Se la malattia o la lesione ha
determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve
essere fatta per telegrafo entro 24 ore dall’evento. Obblighi di cooperazione con l’INAIL. Il datore di lavoro deve permettere agli
incaricati dell’INAIL l’accertamento, anche nelle ore di lavoro,
delle circostanze in cui l’infortunio è avvenuto ed è obbligato a
dare all’Istituto stesso le notizie documentate relative alle
retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi
di assicurazione. I datori di lavoro devono esporre in
luogo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura
designati dall’Istituto. Questi sono tenuti a provvedere alla
prestazione dei soccorsi di urgenza, qualora non possa provvedervi l’INAIL,
con diritto a rimborso da parte dell’Istituto delle relative spese, ed
in ogni caso al trasporto dell’infortunato a proprie spese al luogo
nel quale questi può ricevere le prime immediate cure o anche per far
venire il medico al luogo in cui l’infortunato si trova, se
intrasportabile. Sanzioni. È assoggettato al pagamento di sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 1.549 (da L. 500.000 a L. 3.000.000)
il datore di lavoro che ritardi od ometta la denuncia dell’infortunio
o della malattia professionale all’INAIL e all’Autorità di pubblica
sicurezza. L’omessa denuncia delle malattie
professionali da parte dei medici di fabbrica all’INAIL è punita con
l’ammenda da euro 516 a euro 2.582 (da L. 1.000.000 a L. 5.000.000) o
con l’arresto da due a quattro mesi. È punito con una sanzione amministrativa
fino a euro 186 (L. 360.000), salvo che il fatto non costituisca reato
più grave, il datore di lavoro che non fornisca all’INAIL le notizie
richieste o le dia consapevolmente errate o incomplete con riferimento
all’ammontare delle retribuzioni o impedisca l’accertamento delle
circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e di tutte quelle altre
occorrenti per la valutazione del rischio. Chiunque mediante ritenute sui salari,
dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese
dell’assicurazione INAIL, è punito infine con l’ammenda fino a euro
620 (L. 1.200.000). |