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I testi di "Tutto per l'Rls/Rlst"
sono a cura di Paolo Baroncini coordinatore Rsl Uilcer di Ferrara

TUTTO PER L'RLS

Gli Enti preposti

La vigilanza ed il controllo del rischio sul territorio.

Dal 1980 i compiti di vigilanza, in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori sono di competenza delle Unità Sanitarie Locali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 della L. 833/78 (legge di riforma del sistema sanitario nazionale), ed i D. Lgs. 277/91 - 626/94.

La vigilanza, in materia d’igiene e sicurezza, spetta in via generale alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed in via residuale all’Ispettorato del Lavoro (ora Ufficio Ispettivo della Direzione del Lavoro), Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF) ed altri organismi per settori specifici (vedi art. 23 del D.Lgs. 626/94):

- I compiti di vigilanza, nell’ambito delle ASL, sono svolti da addetti ai servizi in ciascuna unità, cui spetta la qualifica d’ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive loro attribuite. Nella regione Emilia Romagna la struttura operativa di controllo, per tematiche A&S, è denominata Servizio Prevenzione, Sicurezza e Ambiente di Lavoro - SPSAL - ed è afferente al Dipartimento di Prevenzione della Medicina del Lavoro (in Lombardia e Liguria questi servizi o Unità Operative sono definiti UOPSAL, in Veneto e Calabria SPISAL, in Toscana SPISLL, in Friuli e Basilicata PMIP, in Puglia SPESAL, ecc.).

- All’Ispettorato del Lavoro spettano compiti di vigilanza sulle attività lavorative caratterizzate da rischi particolarmente elevati, rapporti di lavoro speciali (ad esempio apprendisti, adolescenti, invalidi civili, lavoratrici madri) e disposizioni diverse sull’incremento della frequenza delle visite mediche periodiche.

- Ai VVF spetta il controllo sulla prevenzione incendi.

Parallela ed integrativa dell’attività di vigilanza è quella di consulenza, affidata dall’art. 24 del D.Lgs. 626/94 ad una serie d’Enti ed organismi pubblici quali:

INAIL è l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro che, comportandosi come una normale società assicurativa, gestisce i premi obbligatori pagati dalle aziende per rifondere gl’infortuni sul lavoro. L’Ente rende disponibili, anche in Internet, tutti i dati sugli infortuni e malattie professionali in suo possesso.

ISPESL è la sigla dell’Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza Lavoro ed ha compiti di studio, sperimentazione, omologazione, informazione e formazione sui temi della sicurezza sul lavoro.

Enti di patronato; Istituto Italiano di Medicina Sociale; Ministeri del Lavoro, Industria, Interno; Regioni.

Le norme di derivazione comunitaria indicano, molto chiaramente, che la prevenzione nei luoghi di lavoro si deve basare sulla creazione di un vero e proprio sistema preventivo d’impresa e sull’istituzione di un secondo sistema: quello della rete pubblica di servizi e presidi deputati alla vigilanza, controllo e promozione della salute.

Una corretta applicazione del principio preventivo e di miglioramento continuo dato dalle norme vigenti, vede necessariamente la Magistratura coinvolta quando la violazione accertata è già avvenuta (compresa l’evidenza dell’infortunio) mentre, il momento che precede l’invio a giudizio, vede gl’ispettori del Dipartimento di Prevenzione (il controllo operativo sul territorio) impegnati anche a verificare l’adeguatezza del sistema preventivo aziendale ed il rispetto delle prescrizioni in merito alla tutela della sicurezza (si ricorda che la parte prescrittiva della normativa sulla sicurezza è rimasta in vigore, quindi l’ispezione si può esprimere anche nel classico, e più conosciuto, ruolo dell’Ente).

L’attività a carico degl’ispettori deve, alla luce delle nuove competenze, essere anche mirata ad instaurare un concreto travaso di conoscenze, un rapporto d’assistenza che consenta d’intervenire prima che la violazione avvenga, applicando così, in una visione più estesa, la vigilanza ed il controllo sul concetto preventivo ed evolutivo delle condizioni di sicurezza del lavoratore (anch’esso previsto dalle norme).

“Il processo di prevenzione, legato all’applicazione del D.Lgs. 626/94, per la sua complessità intrinseca richiede ... sempre meno un confronto tra singoli professionisti (Tecnici, Datore di lavoro, medici, ecc.) e sempre più un confronto tra organizzazioni, cioè da un lato quelle preposte al controllo dei processi di prevenzione, ossia i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, e dall’altro quelle che debbono autogestirsi il processo lavorativo in sicurezza e qualità, ossia le aziende. In questo quadro i Tecnici ASL debbono avere più competenze organizzative e relazionali ed essere consapevoli dei ruoli giocati dalle organizzazioni, come le ASL, in relazione alle altre organizzazioni con le quali si vengono a confrontare, come le Aziende, e ai contesti sociali nei quali entrambe sono inserite ... Una cultura meramente professionale, nel senso classico del termine, non è in grado, a mio avviso, di affrontare la complessità dei complessi della prevenzione e sta riproducendo già dei modelli organizzativi obsoleti ...” (Paolo Fanelli -SNOP).

In alcuni imprenditori è viva l’opinione che il Dipartimento di Prevenzione abbia i connotati esclusivi di un elemento repressivo dello Stato (alcuni di loro, inoltre, considerano la stesura del DVR alla stessa stregua di un’autodenuncia), mentre molti RLS/RSU generalmente vedono, nel rapporto con questo Ente, solamente l’atto finale di una serie di richieste e/o rivendicazioni (evidentemente mai ascoltate o con scarsi riscontri di risposta) ed evolute nella stesura di un rapporto di denuncia. In queste condizioni, purtroppo ancora molto diffuse, s’intuisce come sia faticoso adottare un colloquio costruttivo tra queste funzioni.

Il Dipartimento di Prevenzione ha assunto, per legge, compiti anche d’assistenza, informazione e formazione ma non può fare (come previsto dall’art. 24, comma 2, del 626) consulenza: questo aspetto crea non pochi problemi agli operatori dell’Ente in quanto, non è ben definita la linea di divisione tra una richiesta d’incontro, intesa come pura attività assistenziale avente come obiettivo lo scambio d’informazioni con uno o più soggetti individuati dal 626 quali RLS, Datore di lavoro, RSPP, dalla consulenza vera e propria.

In questa “poca chiarezza di compiti e competenze” ogni Dipartimento di Prevenzione si comporta come meglio crede, alcuni arrivano a giudicare tutti i rapporti, con chi chiede informazioni, a livello di consulenza (e quindi non dovuto), altri ammettono anche momenti d’informazione ed altri ancora vedono la consulenza identificata nella considerazione classica del termine (utilizzo di conoscenze esterne all’azienda a fronte di un preventivo accordo economico) e quindi ben lontana dall’essere confusa con un semplice momento di confronto.

Approntare un rapporto positivo e propositivo, con i tecnici aziendali e dell’ASL, in modo da riuscire ad amalgamare le diverse e complementari esperienze e conoscenze, per arrivare ad individuare i migliori sistemi preventivi e protettivi su A&S, significa dare una svolta culturale al lavoro ed al suo modo di proporsi alla società civile.

Sta nella sensibilità del RLS, far capire all’azienda e RSU che interessare tali servizi nella veste informativo-assistenziale non significa operare una denuncia o una forzatura, piuttosto cercare d’utilizzare tutti i mezzi a disposizione, compresa la collaborazione di chi è garante del rispetto delle leggi, per arrivare a definire una soluzione “sostenibile”, percorribile, efficace, economica e comunque la migliore possibile per la tutela dell’uomo, azienda, mercato e società.

Ecco altre capacità da acquisire. Il RLS deve trovare gli strumenti, le modalità ed i canali per instaurare un concreto rapporto, basato sul travaso d’informazioni, anche con i tecnici delle Unità Operative USL del Dipartimento di Prevenzione, in modo da:

  1. Avere notizie ed informazioni sulle migliori conoscenze tecnico-scientifiche da travasare poi in azienda.

  2. Instaurare un concreto scambio d’informazioni tecnico-operative riferite alla tutela d’A&S (questo può avvenire a livello individuale, se riferito ai RLS di una sola azienda, o a livello collettivo se sarà lo stesso coordinamento RLS a rapportarsi su argomentazioni comuni) arrivando a adottare un sistema circolatorio d’informazioni, senza il quale non si potrà mai verificare alcun miglioramento. Quest’attività può risultare d’estrema utilità anche all’azienda perché in questo modo, attraverso la figura “neutra” (non di parte) del RLS, possono essere implementati indirizzi, sicuramente non prefigurabili in attività “illecite” (art. 24, comma 2, decreto 626), efficaci, gratuiti e non bisognosi di consulenze a pagamento. Basti pensare che per casi particolari, quando l’informazione è collettiva e dopo preciso accordo, i Tecnici ASL ed i RLS possono anche discutere di un problema senza necessariamente associarlo ad un’azienda specifica (allontanando così il “timore” della denuncia indiretta conseguente) sempreché il Datore di lavoro interessato programmi la bonifica dei rischi, derivata dalle informazioni ricevute, e il RLS s’impegni a segnalare immediatamente alle Autorità gli inadempimenti.

  3. Riuscire a verificare in anticipo, utilizzando la conoscenza dei Tecnici ASL e aziendali supportata dalla conoscenza dell’ambiente lavorativo specifica della RSU, l’efficacia di tutte quelle soluzioni necessarie alla politica di A&S, di carattere tecnico, organizzativo e gestionale, non ben conosciute (generalmente nuove per l’azienda che le sta implementando ma non per qualche altra realtà lavorativa che le ha già applicate e verificate).

  4. Essere elemento di riferimento per consentire la valutazione della prevenzione aziendale, anche a livello organizzativo (prevista anche nell’art. 3, comma 1, lettera d del 626), da parte dei Tecnici ASL. Anche nel campo organizzativo un preventivo scambio d’informazioni tra ASL e Azienda può essere visto come consulenza (di parte e vietata), quindi può essere fondamentale il supporto collaborativo dato anche dagli altri conoscitori dell’organizzazione del lavoro, in questo caso assolutamente non di parte, quali i RLS/RSU.

Un’interessante iniziativa, degna di nota e sicuro esempio per altre realtà provinciali, è la costituzione del Servizio Informativo per RLS nelle provincie di Bologna e Ravenna. Tale iniziativa, di cui si riporta a seguire la traccia istitutiva, nata come semplice sperimentazione, ora ha assunto una propria identità e connotazione quale punto di riferimento per i RLS della zona.

Da L. Morisi, G. Dal Fiume, D. Patelli - SIRS-CDS-AUSL Bologna.

“Nel giugno del 1997, è stato stipulato tra le OO.SS. CGIL CISL UIL della Provincia di Bologna e il Dipartimento di prevenzione - Centro di Documentazione per la Salute (CDS) delle Aziende USL Città di Bologna e di Ravenna, un Protocollo di intesa per la sperimentazione di un Servizio Informativo per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (SIRS).

Le ragioni che hanno portato a questo protocollo sono legate al comune interesse, delle OO.SS. e del CDS, di supportare, la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), prevista dal D.Lgs. 626/94, attraverso una serie di azioni di tipo formativo e informativo capaci di mettere questa nuova figura in grado di operare in modo adeguato rispetto alle condizioni della sicurezza presenti nelle loro aziende.

In particolare il protocollo prevede:

  1. L’analisi dei bisogni informativi dei RLS alla luce delle nuove disposizioni legislative.

  2. La risposta a specifici quesiti.

  3. L’accesso guidato ad una documentazione qualificata.

  4. La produzione di materiale informativo-documentale specifico.

  5. La promozione di momenti di formazione e ricerca mirati a migliorare le competenze dei RLS.

  6. La promozione di momenti di incontro e scambi d’informazione tra RLS.

  7. In base alle indicazioni del Protocollo si è costituito un Comitato di Progettazione e Valutazione dell’attività del SIRS, di cui fanno parte 3 tecnici e 3 funzionari sindacali esperti nel campo della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si occupano da anni di queste problematiche.

Il SIRS comunque non intende sostituirsi o sovrapporsi, ma affiancare l’attività dei servizi SPSAL delle aziende USL e le iniziative sindacali come supporto informativo e documentale”.

Il Servizio Sanitario Nazionale, Regionale e Territoriale.

Ispettorato del lavoro

DPR n° 520/55 “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale”. - Attribuisce all’Ispettorato del lavoro competenze relative alla vigilanza, controllo e applicazione delle norme in materia di prevenzione, igiene, salute e la sicurezza dei lavoratori.

L. n° 628/61 “Modifiche all’ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale”. Questa norma modifica anche il DPR 520/55.

Art. 5 - All’Ispettorato è affidato il compito di disciplinare l’attività di assistenza e vigilanza esercitate dall’INAIL e INPS.

DPCM n° 412/97 “Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro”, emanato in base ad art. 23, comma 2 del D.Lgs. 626/94.

Art. 1 - Attività nel settore edile o di genio civile (su opere fisse, permanenti o temporanee, strade, ferrovie, scavi, prefabbricati, in sotterraneo e galleria anche con l’impiego di esplosivi) e lavori subacquei o mediante cassoni ad aria compressa.

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 23 - Delega il Governo ad emanare il decreto istitutivo dell’ISPESL (DPR n° 619/80 e D.Lgs. di riordino n° 268/93).

Istituto Superiore di Sanità - ISS - Si occupa di problemi inerenti la sanità pubblica nazionale (malattie, pareri su potenziali rischi e danni, ricerche mirate, ecc.).

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 9 - Istituto Superiore di Sanità - è organo tecnico-scientifico del SSN, dipende dal Ministro della sanità e collabora con le USL tramite le Regioni, fornendo le consulenze necessarie. Svolge attività di ricerca avvalendosi di istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico.

Disposizioni sanitarie generali

L. 421/92.

Art. 1 - Sanità - Delega il Governo ad emanare uno o più decreti (D.Lgs. n° 502 del 30/12/92) con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi (elenco non completo):

  1. Completare il riordino del SSN, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria, riservando allo Stato la programmazione nazionale, quote capitarie di finanziamento per il riequilibrio territoriale e strutturale.

  2. Prevedere che i servizi delle USL, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16 (Servizi veterinari), 20 (Attività di prevenzione), 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione) e 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione) della L. 23/12/1978 n° 833, siano organizzati nel Dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria (sanità animale, igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche).

D.Lgs. n° 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n° 421.

Art. 1 - Tutela della salute, programmazione sanitaria e livelli uniformi di assistenza - La salute è considerata come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Costituzione) ed è garantita attraverso il SSN che assicura (articoli 1 e 2 L. 833/78), livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Il Servizio sanitario nazionale

L. n° 833/78, “legge della Riforma sanitaria” - istituisce il SSN.

Art. 1 - La Repubblica tutela la salute mediante il SSN, il quale è costituito dal complesso di funzioni, strutture, servizi ed attività. L’attuazione del SSN compete allo Stato, regioni, enti locali e territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali.

Art. 2 - Obiettivi - il conseguimento delle finalità è assicurato mediante (elenco parziale oltre ai chiari riferimenti esplicitamente sanitari e farmacologici per maternità, età evolutiva, attività sportiva, anziani, salute mentale, handicap, tossicodipendenze, ecc.):

  1. la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico-culturale del personale;

  2. la prevenzione delle malattie e degli infortuni nonché la promozione e la salvaguardia dell’ambiente naturale in ogni ambito di vita e di lavoro;

  3. igiene degli alimenti (compresi bevande e prodotti di origine animale);

  4. la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per garantire nei luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari.

Art. 4 - Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale - con legge dello Stato, sono dettate norme, e stabilite le relative sanzioni penali, per assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi in materia di (elenco non completo):

  1. inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo;

  2. igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

  3. omologazione, ai fini prevenzionali, di macchine, impianti, attrezzature e mezzi di protezione;

  4. tutela igienica di alimenti e bevande.

Sempre attraverso le norme, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni ed esposizione relativi ad agenti chimici, fisici e biologici nonché delle emissioni sonore degli ambienti di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.

Regioni e province autonome - A puro titolo d’esempio sono state riportate le Leggi Regionali (L.R.) della Regione Veneto -.

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 11 - Competenze regionali - Le Regioni esercitano funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sui principi (elenco non completo) di coordinare l’intervento sanitario, unificare l’organizzazione su base territoriale e funzionale, assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e loro benefici. La programmazione deve essere triennale e predisporre i piani sanitari regionali.

L.R. Veneto n° 54/1982 “Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Art. 2 - La Unità sanitaria locale (USL) passa alla denominazione Unità locale socio sanitaria (ULSS).

Art. 26 - Centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati - La Giunta regionale assume idonee iniziative per la istituzione del Centro regionale, in modo da favorire lo scambio d’informazioni tecniche e bibliografiche a disposizione delle ULSS, delle forze sociali e imprenditoriali che ne facciano richiesta. Il centro contribuisce alla formazione e all’aggiornamento del personale addetto ai servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 27 - Comitato regionale di coordinamento - La giunta costituisce questo comitato, presieduto dall’Assessore regionale alla sanità (o da persona da lui delegata), quale proprio organismo di consultazione sui temi della prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di proporre alla Giunta regionale le più opportune direttive sui criteri operativi dei servizi, allo scopo di assicurare omogeneità e uniformità delle modalità d’intervento sull’intero territorio.

L.R. Veneto n° 56/1994 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale, in attuazione del D.Lgs. n° 502/1992”.

Art. 7 - Azioni strumentali della programmazione - Le azioni strumentali definiscono le condizioni essenziali per l’efficacia e l’efficienza del processo di programmazione socio-sanitaria regionale. Sono azioni strumentali:

  1. lo sviluppo del sistema informativo e la definizione di un sistema d’indicatori finalizzato al controllo di qualità;

  2. lo sviluppo dell’osservazione epidemiologica;

  3. la conduzione di sperimentazioni gestionali.

Il controllo di qualità è organizzato a livello regionale, di azienda e di singola unità operativa, al fine di migliorare i servizi resi ai cittadini e l’organizzazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo di riordino.

Province

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 21 - Organizzazione dei servizi di prevenzione - Spetta al prefetto, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi USL assumano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate); a questo personale è esteso il potere d’accesso e facoltà di diffida attribuiti agli ispettori del lavoro dagli articoli 8 e 9 del DPR n° 520/55.

Comuni

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 13 - Attribuzioni dei comuni - Sono loro attribuite tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera non riservate allo Stato o alle Regioni. I comuni, singoli o associati, assicurano la partecipazione di operatori e cittadini alle fasi di programmazione dell’attività sanitaria nonché al controllo della funzionalità e rispondenza alle finalità dei piani sanitari triennali delle regioni.

Aziende - Unità sanitarie locali o Unità locali socio sanitarie

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Tramite le Leggi regionali, le USL si devono dotare di specifici servizi in grado di assolvere i compiti di prevenzione previsti dalla legge mentre i Presidi Multizonali di Prevenzione -PMP-, con ambito di competenza perlopiù provinciale, devono diventare elemento di supporto tecnico all’attività di vigilanza.

Art. 14 - L’USL provvede in particolare (elenco non completo):

  1. alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

  2. all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

  3. all’igiene delle produzione, distribuzione, lavorazione e commercio degli alimenti e bevande;

  4. alla profilassi ed alla polizia veterinaria, all’ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati all’alimentazione umana.

  5. Art. 20 - Attività di prevenzione - Le attività di prevenzione comprendono (elenco non completo):

  6. l’individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione;

  7. la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza;

  8. l’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro;

  9. la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo, per le aziende, di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo;

  10. la verifica della compatibilità dei piani urbanistici (anche insediamenti industriali e attività produttive) con le esigenze di tutela ambientale sotto il profilo igienico-sanitario e la difesa della salute.

Gli interventi su misure non chiaramente previste da specifiche norme di legge, vanno effettuati congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro.

Dipartimento di prevenzione

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 21 - Con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti svolti dall’Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, igiene e controllo sul lavoro, sono attribuiti alle USL. Per la tutela della salute dei lavoratori le USL istituiscono il Dipartimento di prevenzione al loro interno e organizzano propri servizi di medicina del lavoro.

D.Lgs. n° 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, poi modificato dai D.Lgs. di riforma sanitaria n° 517/93 e n° 229/99. Istituisce i Dipartimenti di prevenzione (a seguire denominati DdP) all’interno delle USL (art. 7).

Il DdP è una struttura operativa dell’USL che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e della disabilità, miglioramento della qualità della vita (art. 7-bis, comma 1, 502/92).

A questo scopo il DdP promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell’ASL e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline (art. 7-bis, comma 2, 502/92).

Il DdP deve operare nell’ambito del piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale dell’azienda USL e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi (art. 7-quater, comma 1, 502/92).

Spetta alle regioni disciplinare l’articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, veterinaria e tutela della salute negli ambienti di lavoro prevedendo strutture organizzative, distinte in servizi o unità operative in rapporto alla omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, specificamente dedicate a (art. 7-quater, comma 2 e 3, 502/92):

  1. igiene e sanità pubblica;

  2. igiene degli alimenti e della nutrizione;

  3. prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

  4. sanità animale;

  5. igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

  6. igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

  7. Il DdP garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a supporto dell’autorità sanitaria locale (art. 7-ter, comma 1, 502/92):

  8. profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

  9. tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;

  10. tutela della collettività e dei singoli rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

  11. sanità pubblica e veterinaria, che comprende la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;

  12. tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

  13. sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

  14. tutela della salute nelle attività sportive;

  15. In collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali, il DdP contribuisce alle attività di promozione delle salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative (art. 7-ter, comma 2, 502/92).

Nella regolamentazione del DdP, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica (art. 7-quater, comma 5, 502/92).

Art. 7 e 7-bis - Dipartimenti di prevenzione - I DdP, tramite la regione, acquisiscono dall’ISPESL e dall’INAIL ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 7-octies - Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro - Con atto d’indirizzo e coordinamento, sono definiti gl’indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle competenze ispettive delle USL, cui spetta la vigilanza sull’ambiente di lavoro, e quelle degli Ispettori del lavoro e dell’INAIL (più le altre strutture di vigilanza) in base a:

  1. criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione;

  2. criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

Il DdP, nell’attività destinata alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, assicura il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall’articolo 20 del D.Lgs. 626/94 o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.

L.R. Veneto n° 54/82 “Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Art. 2 - La Unità sanitaria locale (USL) passa alla denominazione Unità locale socio sanitaria (ULSS).

Art. 3 - Attività di prevenzione - le attività di prevenzione comprendono:

  1. L’individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro (con i fini di garantire il rispetto dei TLV -art. 5- di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore previsti, direttamente o mediante ARPAV -Agenzia regionale ARPA Veneto-, e la tenuta dei registri RDA e RDB); i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione. La comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello dei luoghi di lavoro, sia direttamente che tramite le rappresentanze sindacali, ai fini di una corretta gestione degli strumenti informativi.

  2. L’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro.

  3. La formulazione delle mappe di rischio con l’obbligo, per le aziende, di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo, loro caratteristiche tossicologiche e possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente.

  4. La profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle misure idonee a prevenirne l’insorgenza.

  5. La verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti d’insediamenti e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario (art. 4 - i controlli sugli insediamenti produttivi vanno fatti su richiesta obbligatoria del sindaco del comune interessato o anche su notifica dell’ispettorato del lavoro).

  6. La formulazione di programmi d’interventi per comparto produttivo o per rischi specifici.

  7. La promozione d’iniziative nel campo della formazione ed educazione sanitaria finalizzata a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze (nocività ambientale, patologia professionale) ed elevare i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione.

  8. La vigilanza ed il controllo sul lavoro a domicilio.

  9. Il collegamento con i servizi della ULSS e con i medici di base.

Art. 6 - Tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli, forestali e zootecnici - Il servizio elabora programmi d’intervento e svolge attività in materia della prevenzione degli infortuni, anche sull’uso di macchine ed attrezzi come possibile fonte, e d’intossicazioni da prodotti chimici e uso antiparassitari, fertilizzanti, ecc.

Art. 7 - Funzioni relative alla radioprotezione - Su questo tema il settore esercita le attribuzioni demandate all’Ispettorato del lavoro dal DPR n° 185/1964.

Art. 8 - Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche - Il servizio vigila, coordina e indirizza l’effettuazione degli accertamenti sanitari previsti (art. 33 del DPR n° 303/65 e DPR n° 1124/65) negli ambienti di lavoro

Art. 9 - Attività di polizia giudiziaria - ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le ULSS inviano al Presidente della giunta regionale l’elenco degli addetti al servizio che svolgono attività ispettiva, ai fini della proposta al Prefetto per l’assunzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate.

Art. 10 - Mappe di rischio degli ambienti di lavoro - Il servizio provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati utili alla formazione di mappe di rischio negli ambienti di lavoro ed alla diffusione dei dati stessi. Presso ogni ULSS verranno raccolti i dati relativi ai singoli, unità produttive ed ambiente nonché ai risultati di eventuali indagini aggiuntive ai fini epidemiologici svolte (sia su persone che su animali).

Art. 11 - Eliminazione dei fattori di rischio - Il servizio vigila affinché siano eliminati i fattori di rischio e siano bonificati gli ambienti di lavoro. A tal fine:

  1. accerta l’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, sia per i TLV, sia per l’igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;

  2. controlla che le aziende attivino misure idonee all’abbattimento dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro;

  3. predispone, e realizza, piani di controllo per comparti produttivi (anche sulla base delle mappe di rischio);

  4. ha facoltà di ricorrere alla diffida (con apposita prescrizione e fissando un termine per la regolarizzazione).

Art. 12 - Controlli sanitari sui lavoratori - Il servizio:

  1. programma, e può effettuare anche avvalendosi di altri servizi, controlli sanitari mirati su lavoratori esposti a rischio specifico;

  2. compila l’elenco dei lavoratori esposti a rischio sulla base degli elenchi trasmessi dal datore di lavoro (comprese le variazioni intercorse);

  3. indirizza gl’interventi diagnostici per l’accertamento di tecnopatie;

  4. diffonde le informazioni necessarie per gli interventi mirati di prevenzione;

  5. accerta che sia compilato ed aggiornato il libretto sanitario personale, con le indicazioni per l’eventuale esposizione a rischio;

  6. provvede all’elaborazione, raccolta e controllo di questionari;

  7. provvede alla programmazione ed esecuzione d’indagini epidemiologiche;

  8. provvede all’educazione sanitaria sulla nocività ambientale e sullo stato di salute dei lavoratori

  9. coordina e indirizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legislazione.

Art. 15 - Metodologia operativa - Si articola attraverso:

l’indagine ambientale del reparto, nella fabbrica, nel luogo di lavoro agricolo, nell’azienda artigiana e negli altri ambienti di lavoro, condotta avvalendosi anche della partecipazione degli stessi lavoratori; l’indagine è preceduta da una fase informativa sull’ambiente e sulle condizioni di lavoro, cui concorrono i RDA e RDB;

  1. l’analisi del ciclo produttivo;

  2. il coordinamento e controllo sull’effettuazione delle visite mediche;

  3. la diffusione dei dati anche ai fini di rilevare i sintomi soggettivi prevalenti.

L.R. Veneto n° 56/1994 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale, in attuazione del D.Lgs. n° 502/1992”.

Art. 23 - Il Dipartimento di Prevenzione è struttura tecnico-funzionale dell’ULSS.

  1. È articolato nei seguenti servizi:

  2. Igiene e sanità pubblica;

  3. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

  4. Igiene degli alimenti e della nutrizione;

  5. Veterinario (1. Sanità animale - 2. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - 3. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).

Al DdP è preposto un responsabile, nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario, esso sovrintende all’assetto organizzativo complessivo della struttura: In particolare gli spetta:

  1. il coordinamento dei progetti finalizzati del dipartimento;

  2. il coordinamento con ARPAV;

  3. la gestione del budget e l’assegnazione delle quote ai servizi secondo modalità definite;

  4. l’attuazione di eventuali misure di riequilibrio in ordine al fabbisogno di risorse umane dei vari servizi;

  5. la supervisione delle attività inerenti i flussi informativi del dipartimento e dei servizi.

  6. Il piano socio-sanitario regionale individua i dipartimenti di prevenzione che svolgono funzioni multizonali, da attuare attraverso accordi e programmi concordati dai direttori generali delle ULSS interessate.

L.R. Veneto n° 32/1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Art. 4 - Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle ULSS in relazione alla presente legge - Secondo le leggi regionali e il piano socio-sanitario regionale (1996-1998), ai DdP spettano le seguenti materie:

  1. Igiene e sanità pubblica:

  2. epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e diffusive e cronico-degenerative;

  3. igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;

  4. educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale.

  5. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa a:

  6. tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;

  7. antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;

  8. vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

  9. Igiene degli alimenti e della nutrizione, in particolare relativa alla tutela ed al controllo dell’acqua ad uso potabile.

  10. Servizi veterinari.

Presidi Multizonali di Prevenzione

L. n° 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 22 - La legge regionale individua le USL in cui sono inseriti i PMP per il controllo e la tutela dell’igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, definisce le loro caratteristiche funzionali e le forme di coordinamento tra gli stessi. I PMP sono gestiti dall’USL del territorio dove sono ubicati.

L.R. Veneto n° 54/1982.

Art. 16 - Il Presidio multizonale di prevenzione - È una struttura per l’esercizio di funzioni strumentali utilizzata dalle USL nelle materie attinenti all’igiene pubblica e alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 - Servizi del PMP - Il PMP si suddivide in 4 sezioni d’attività:

  1. sezione chimico ambientale: tratta problemi chimici relativi ad aria, acqua, suolo, igiene industriale, alimenti e cosmetici;

  2. sezione fisico ambientale: tratta i problemi fisici relativi al microclima, rumore, vibrazioni, radiazioni e riconoscimento della presenza di elementi e sostanze nocive;

  3. sezione medico biotossicologica. Tratta di problemi relativi alla tossicologia industriale, alla microbiologia degli alimenti, all’analisi microbiologica delle acque, alla zooprofilassi, ai farmaci e cosmetici, alla profilassi delle malattie infettive, ai disinfettanti e disinfestanti;

  4. sezione per le attività impiantistiche ed antinfortunistiche.

Art. 19 - Intervento - L’intervento del PMP avviene su richiesta dei servizi del settore che ne coordina le modalità d’esecuzione.

DPR n° 177/93 - abroga le competenze ambientali alle USL.

Agenzie per la Prevenzione e Protezione Ambientale - ARPA - è l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (il cui correlativo nazionale è l’ANPA), istituita da apposite leggi regionali, i cui compiti fondamentali sono i controlli ambientali, l’analisi e l’elaborazione dei dati, il supporto tecnico-scientifico alle Amministrazioni locali (Province, Comuni, ecc.) e la ricerca applicata sui problemi ambientali. Ogni regione provvede all’istituzione di questo Ente con l’emanazione di un’apposita legge regionale.

D.Lgs. n° 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”.

Art. 7-quinquies - Coordinamento con le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente -

Le regioni individuano le modalità e i livelli d’integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi tra le USL, le aziende ospedaliere e le ARPA, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

Le regioni e le USL, per le attività di laboratorio già svolte dai PMP come compito d’istituto, in base alle norme vigenti, si avvalgono delle ARPA.

L.R. Veneto n° 32/1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Art. 1 - Finalità - È istituita l’ARPAV (L. 21 gennaio 1994, n° 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 4 dicembre 1993, n° 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente -ANPA-) che opera per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l’obiettivo dell’utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di ottenere la massima efficacia nell’individuare e rimuovere i fattori di rischio per l’uomo e l’ambiente. Con la presente legge sono disciplinati il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell’ARPAV alla regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle ULSS, ed agli altri Enti pubblici e privati.

Art. 5 - Coordinamento con le ULSS - L’ARPAV ed i DdP delle ULSS esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. La responsabilità del procedimento è in capo al soggetto che ha competenza prevalente, l’altro concorre.

In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all’ARPAV che si avvale dei DdP delle ULSS per acquisire pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

La Giunta regionale, con appositi atti, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze.

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