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Salute e sicurezza sul posto di lavoro |
RUMORE Il rumore negli ambienti di lavoro Il D.Lgs.10 aprile 2006 n. 195, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2006, ha introdotto nel D.Lgs. 626/94, il nuovo Titolo V-bis "Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito" dando attuazione alle misure previste dalla direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Il Decreto legislativo n. 277/91 - che aveva per primo previsto l’obbligo di valutazione del rischio rumore e la predisposizione di uno strumento preventivo, il Rapporto di Valutazione - viene abrogato per le parti relative al rumore. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.195/06 la valutazione del rischio rumore, parte integrante del D.Lgs. 626, come sancisce il nuovo articolo 49/quinquies resta un obbligo in capo al datore di lavoro che va assolto secondo e nei modi previsti dall'art.4. Il limite di esposizione è ora di 87 db(A) questo impone che in tutti gli ambienti di lavoro venga effettuata una nuova valutazione del rischio, in quanto il soddisfacimento dei limiti fissati dal precedente decreto non garantisce il rispetto dei nuovi limiti di legge. La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione:
In adempimento alla nuova legge poi il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. La legge nel fissare tre soglie di rumore (80, 85 e 87 dbA) permette di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:
Misurazione - Se a seguito della valutazione si può fondatamente ritenere di superare gli 80 dB (A) (laddove l'esposizione giornaliera al rumore varia significamente da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di eposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale) il datore di lavoro misura strumentalmente i livelli di rumore e i risultati sono riportati nel documento. Al di sotto di tale soglia continua a non essere obbligatoria la misurazione strumentale. La valutazione e l’eventuale misurazione deve essere ripetuta ogni quattro anni. Valori limite da non superare - Sono indicati a 87 dB (A), tuttavia va sottolineato che possono essere considerati tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai Dpi indossati dal lavoratore. Utilizzo dei Dpi - L’obbligo di mettere a disposizione i Dpi scatta a 80 dB (A) anziché a 85 mentre quello di utilizzarli a 85 dB (A) anziché a 90. Formazione e informazione - Sono d’obbligo entrambe se si superano a 80 dB (A), mentre perecedentemente la formazione scattava in caso di superameno degli 85 dB (A) Controlli sanitari – L’obbligo resta a 85 dB (A), ma a 80 su richiesta dei lavoratori o per decisione del medico competente. Segnaletica - A 85 dB (A) anziché a 90 Attuazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 maggio 2006). 2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011. 3. Per i settori della musica e delle attivita' ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008. Materiali di riferimento - Un utile strumento di riferimento per la gestione del rischio rumore sono le Linee Guida Rischio Rumore dell’ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) le quali tuttavia redatte prima del recepimento vanno lette con riferimento alla nuova normativa. - Sono, inoltre, ancora interessanti i materiali informativi disponibili sul sito dell’Ispesl prodotti per la Settimana europea 2005
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