Dicembre 2006
Quando la Cina ha avuto accesso al WTO nel Dicembre del 2001, una serie di condizioni sono state poste alla sua adesione, in particolare ai possibili effetti distorsivi delle esportazioni cinesi nel mercato degli altri Paesi membri.
Rispetto a questo due salvaguardie sono state poste nei documenti di accesso, una è una salvaguardia generale per tutti i prodotti cinesi, che è contenuta nella sessione 16 del Protocollo di Adesione, la seconda è una salvaguardia specifica del settore tessile che è stata introdotta nel protocollo nella parte del lavoro, coperta dal paragrafo 242 del rapporto.
La ragione principale per la quale sono state introdotte queste salvaguardie, che sono addizionali ai meccanismi generali di salvaguardia del WTO, è stata la preoccupazione dei paesi membri del WTO che i prodotti cinesi potessero invadere i loro mercati ed in questo caso doveva esistere uno strumento specifico applicabile ai prodotti cinesi,
La specifica salvaguardia del settore tessile, che è anche più semplice nel suo uso della sezione 16, è stato introdotto su richiesta degli Stati Uniti per prevenire la marea di importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento cinesi, che erano attesi in particolare dopo la fine dell’accordo sul Tessile e Vestiario (ATC) al primo gennaio 2005.
Le due summenzionate salvaguardie, ma anche altri accordi, sono state usate da molti Paesi come Turchia, Stati Uniti, Unione Europea, Brasile, Perù e Sud Africa, per limitare le importazioni di tessile ed abbigliamento cinese.
Quali sono le clausole di salvaguardia?
L’annesso 16 del Protocollo descrive specifici meccanismi di salvaguardia di transizione, che possono essere usati quando prodotti di origine vengono importati in altri Paesi membri in tal quantità da causare distorsione del mercato dei prodotti domestici. I Paesi interessati possono richiedere consultazioni con la Cina e queste richieste possono essere notificate al WTO, queste consultazioni bilaterali possono produrre il risultato che la Cina le esportazioni, qualora non venga raggiunto un accordo il paese interessato può limitare le importazioni cinesi dopo averlo notificato al WTO, la sezione 16 copre tutti i prodotti importati dalla Cina.
Una serie di condizioni sono state previste:
- turbativa del mercato o tentativo di turbativa;
- consultazione tra le parti;
- applicazione solo per il periodo necessario a prevenire o rimediare alla distorsione del mercato;
- notifica alla Commissione di Salvaguardia.
In caso di circostanze gravi, la sezione 16 prevede l’uso di salvaguardie aggiuntive che possono essere prese per un massimo di 200 giorni. La clausola prevista nell’articolo 16 può essere applicata sino alla fine del 2013,
le salvaguardie specifiche del settore tessile, contenute nel paragrafo 242 nella parte lavoro del Protocollo di Accesso, possono essere applicate al commercio di tessile ed abbigliamento cinese sino al 31/12/2008. Essa autorizza i paesi membri a richiedere consultazioni con la Cina per i prodotti tessili e di abbigliamento che sono coperti dagli accordi ATC e che causano distorsioni del mercato o impediscano lo sviluppo del mercato in questi prodotti. Quando sono richieste le consultazioni i membri debbono mostrare l’esistenza reale della distorsione del mercato e il ruolo dei prodotti cinesi in questa distorsione. Il paragrafo 242 è più in uso di quello generale e non richiede notifiche al WTO. Le consultazioni debbono avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e non appena la richiesta è ricevuta la Cina deve limitare le sue esportazioni per le categorie interessate a un livello non superiore al 7,5% oltre il livello degli ultimi dodici mesi precedenti il mese nel quale la richiesta è stata fatta. La consultazione può produrre un accordo tra la Cina e il paese richiedente per la limitazione delle importazioni cinesi. Se non viene raggiunto un accordo le restrizioni resteranno in vigore fino alla fine dell’anno nel quale è stata fatta la richiesta. È possibile riapplicarle se una nuova consultazione con la Cina è stata richiesta. Tuttavia questa salvaguardia del paragrafo 242 non può essere applicata dopo il 31.12.2008. Paragrafo 242 e Sezione 16 non possono essere usati contemporaneamente per lo stesso prodotto.
Come i Paesi possono usare le clausole di salvaguardia?
I paesi possono usare le salvaguardie se i loro mercati nazionali sono distorti dalle importazioni cinesi tali distorsioni devono essere dimostrate da un rapporto dettagliato delle ragioni e delle giustificazioni che dimostrano l’esistenza o il tentativo di distorcere il mercato e il ruolo dei prodotti cinesi. Fattori obiettivi sono considerati il volume delle importazioni, gli effetti delle importazioni sui prezzi, e gli effetti di queste importazioni nell’industria locale dei prodotti concorrenti. Anche il monitoraggio delle importazioni cinesi nel tempo è importante. Quando la distorsione del mercato è provata possono essere richieste consultazioni formali con il governo cinese.
Nel caso la distorsione del mercato riguardi tessili e abbigliamento possono essere usati il Paragrafo 242 o la Sezione 16. Per tutti gli altri prodotti può essere usata la Sezione 16 o i normali meccanismi di salvaguardia.
L’accordo del WTO non richiede la notifica dell’uso del Paragrafo 242 al segretariato del WTO.
Quali paesi hanno usato le salvaguardie per limitare le importazioni cinesi di tessili e abbigliamento?
La Turchia ha usato le procedure di salvaguardia e limitato le importazioni dalla Cina di 42 categorie di prodotti dal gennaio 2005. La Turchia ha avuto consultazioni formali con la Cina ma, non trovando un accordo, applica le salvaguardie unilateralmente.
L’Argentina ha emendato la sua legislazione per usare le clausole di salvaguardia in caso di distorsione del mercato , ma sino ad ora non le ha usato.
Il Perù ha usato salvaguardie specifiche dei prodotti alla fine del 2003, mettendo in atto le procedure per 200 giorni. Nel giugno 2004 le salvaguardie specifiche non sono state più usate e il Perù le ha convertite in normali meccanismi di salvaguardia, sotto pressione della Cina, per restringere importazioni in tessili e abbigliamento nel mercato peruviano. Nell’ottobre 2004 il Perù ha notificato ulteriori misure di salvaguardia contro prodotti da un certo numero di paesi per 200 giorni, queste misure sono terminate nel maggio 2005.
Gli USA hanno usato le salvaguardie specifiche per tre tipi di prodotti nel 2003, un tipo nel 2004, e nove tipi nel 2005. Le consultazioni che hanno avuto luogo nel 2003 e 2004 non hanno prodotto un accordo e le salvaguardie sono state applicate di nuovo nel 2005. Tuttavia nel 2005 è stato raggiunto un accordo e preparato un protocollo d’intesa nel novembre 2005 per una restrizione d’importazione per 21 categorie di prodotti sino alla fine del 2008.
L’UE ha iniziato le investigazioni alla fine di aprile 2005 sull’esistenza di turbative del mercato per l’importazione di prodotti cinesi in nove categorie, seguita da una formale consultazione con il governo cinese alla fine di maggio. Questo ha prodotto un accordo di restrizione di importazione per dieci categorie. L’accordo firmato il 10 giugno ha avuto effetto dal 20 luglio. A causa del grande numero di articoli bloccati alle frontiere l’accordo fu rivisto in settembre per autorizzare una quota addizionale in cambio di una riduzione nel restante periodo. L’accordo terminerà alla fine del 2008.
Il governo del Brasile ha iniziato le negoziazioni nel settembre 2005 ed ha raggiunto un accordo a febbraio 2006. L’accordo prevede la limitazione della crescita d’importazione dalla Cina per otto categorie sino alla fine del 2008.
Il Sudafrica ,dove dal 2003 sono stati persi 69.000 posti di lavoro nel settore tessile (1/3 della forza lavoro) ha ristretto le importazioni cinesi in seguito a un accordo per 31 prodotti. Il protocollo d’intesa è stato concluso nel giugno 2006 e firmato nell’agosto 2006. Doveva entrare in vigore il 28 settembre ma a causa di controversie tra i firmatari è stato ritardato di tre mesi ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2007 e terminerà alla fine del 2008.
Quali sono stati i risultati dell’uso delle clausole in USA e UE?
Le esportazioni cinesi in Europa nel settore tessile, che sono state liberalizzate nel gennaio 2005, sono aumentate fortemente a spese dei tradizionali fornitori della UE. Sino al settembre 2005 le importazioni dalla Cina dei prodotti coperti dall’accordo sono diminuite. Durante i primi sette mesi del 2006 c’è stato una continua diminuzione di importazioni dalla Cina e un aumento dei prezzi unitari dei prodotti che s9ono stati contingentati. I paesi che hanno aumentato le esportazioni nella UE sono Turchia, India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Hong Kong e Macao.
Le importazioni negli USA di abbigliamento dalla Cina sono state abbattute del 12,6% nel periodo gennaio-maggio 2006 come risultato di quote su un certo numero di prodotti. Importazioni dalla Cina per un certo numero di prodotti non quotati sono aumentate. Le quote non hanno prodotto un incremento in importazioni dall’America centrale e sono state accompagnate da una diminuzione di importazioni dalle regioni Andine e sub Sahariane. Le quote hanno prodotto un aumento di importazioni da altri paesi asiatici come Bangladesh, India ,Indonesia, Vietnam, Cambogia, Pakistan, Filippine, Hong Kong, Macao e Giordania.