Domande e risposte dal nostro Sportello Immigrazione
Riceviamo ogni giorno tantissime telefonate ed e-mail con richieste di chiarimenti sul tema del decreto flussi ed in generale del fenomeno migratorio. “Ho un mio amico rumeno irregolare, cosa può fare per avere un permesso di soggiorno?”; Quella che sta per uscire è una sanatoria?”; “Quando uscirà il decreto?”, “Come vanno compilati i moduli?”, “Qual è lo stipendio minimo che posso considerare per una badante?”, ecc. Questi solo alcuni esempi, ma a volte il caso che ci viene proposto è particolarmente complesso ed interessante. Naturalmente, la frequenza si intensifica in un periodo come questo, alla vigilia della pubblicazione del decreto flussi.
Abbiamo dunque deciso di aprire una finestra interattiva, nel nostro sito web. La finestra non è solo diretta agli iscritti UIL, essa è a disposizione per tutti i visitatori del nostro sito e per i lettori di “Focus immigrazione”. Scriveteci e proponete il vostro caso, o quello di un amico, o semplicemente di un vostro conoscente straniero in difficoltà: metteremo a disposizione i nostri esperti per darvi una (speriamo positiva) risposta. La finestra garantirà il massimo riservo su chi scrive.
Il Dipartimento UIL Politiche Migratorie
Roma, 27 febbraio 2006
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Permesso di soggiorno per contratto d’appalto (- ex art. 27, comma 1,
lett. i), D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 )
Riceviamo da un visitatore del sito e pubblichiamo
Domanda: Caro Focus, sono uno straniero e vivo in Italia dal '95. Ho un amico che ha ottenuto il permesso di soggiorno con l'art. 27 lett. I e che ha durata di 24 mesi. Ovvero è in Italia come forza lavoro appaltata dall’estero e retribuita dalla ditta estera e su contratto con la stessa. Terminato il contratto dovrà uscire dal territorio italiano. Lui ha una figlia che è gravemente ammalata, immobilizzata a letto da quando è nata.
L’unico aiuto per i medicinali e resto lo riceve dal padre che lavora in Italia, ma egli tra un anno deve abbandonare l'Italia per un periodo indefinito fino a che non riuscirà a rinnovare il permesso. Quindi chiedo e possibile trasformare il permesso di sogg. preso con art. 27 lett. I in un permesso come quello che ho io, che posso risiedere in Italia e lavorare per molto tempo, cambiando anche ditta dove lavorare? Oppure lui può farsi garantire da un datore di lavoro un lavoro stabile e prendere il permesso senza aspettare i flussi? Grazie in anticipo e attendo con ansia la risposta.
Risposta: Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, concesso in seguito al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di lavoro a lavoratori oggetto di contratti d’appalto - ex art. 27, comma 1, lett. i), D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 –, non è convertibile in altro permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Lo si evince chiaramente dal combinato disposto del comma 23, articolo 40 e del comma 5, art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (così come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334). Infatti, tra tutti i permessi di soggiorno rilasciabili ai sensi dell’art. 27 del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – solamente quelli rilasciati ai sensi del comma 1, lett. f) possono essere convertiti, a determinate condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
E’ invece possibile che il nulla osta e il permesso di soggiorno che ne deriva - anche nel caso di quelli rilasciati ai sensi del comma 1, lett. i), dell’art. 27 del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – siano rinnovati (ma senza cambiarne il titolo), se il lavoro che li giustifica si protrae per tempi più lunghi di quanto inizialmente comunicato allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Se lo straniero titolare di questo tipo di permesso di soggiorno vuole dunque tornare in Italia e vuole farlo con un visto d’ingresso che dia origine a un soggiorno di durata teoricamente illimitata, dovrà purtroppo attendere il primo decreto flussi utile. A meno che il nuovo governo non cambi qualcosa.
Michele Berti, responsabile del Servizio di Informazioni e Consulenza per Stranieri e Neocomunitari dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia
1 giugno 2006
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Parto per le ferie anche se ho solo il cedolino
Abbiamo ricevuto da un nostro lettore il seguente quesito, a cui rispondiamo volentieri
Domanda: ho amici ucraini con regolare permesso di soggiorno, i quali desiderano sapere se richiedendo il rinnovo del permesso di soggiorno nel periodo estivo, possono poi andare in ferie nel loro Paese con la sola ricevuta rilasciata dalla questura, come è avvenuto lo scorso anno.
Risposta: In effetti, in occasione di festività o delle ferie estive, il Viminale comunica alle questure ed ai luoghi di frontiera, tramite circolare, il periodo entro il quale si può uscire e rientrare anche se solo in possesso del cedolino rilasciato dalla questura al momento del rinnovo del permesso di soggiorno (è stato fatto anche ora per Pasqua). In genere viene fissata una data d'inizio e termine del periodo, e stabilite le seguenti condizioni:
1. l'uscita ed il rientro dovranno avvenire attraverso lo stesso valico di
frontiera;
2. lo straniero dovrà esibire il passaporto, o il documento di identità
equipollente, la ricevuta della presentazione dell'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno (detto cedolino), copia o originale del permesso di
soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l'aggiornamento;
3. il personale preposto ai controlli di frontiera provvederà ad apporre il
timbro di uscita oltre che sul passaporto anche sulla predetta ricevuta;
4. il viaggio non dovrà prevedere il transito in altri Paesi Schengen.
Se si è in possesso del solo cedolino, bisognerà dunque attendere il varo di detto provvedimento prima di partire per le ferie. Attenzione agli errori: purtroppo, per uno straniero extra UE, è più facile uscire dall'Italia che rientrare.
La redazione di Focus
17 maggio 2006
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Dopo la laurea in Italia, potrò lavorare?
Domanda: Sono uno studente albanese di 21 anni ed ho un permesso di soggiorno per motivi di studio. Volevo chiedere per quanto riguarda alla conversione di tale permesso in un permesso di lavoro subordinato perché dopo la laurea vorrei trovare un lavoro che abbia a che fare con quello che sto studiando! Lavoro presso una ditta di pulizie e faccio 25 ore alla settimana. Ho il Mod. V ma non so niente su cosa fare e dove devo andare. Mi potrete dare dei suggerimenti?
Risposta: per effettuare la conversione di un permesso di soggiorno da studio a
lavoro subordinato è necessario verificare la sussistenza di una delle 2.000
quote che nel Decreto flussi del 2006 è stata deputata a tale tipo di
conversione. Per fare ciò va inviato il modello “V” - di cui il Sig. Dritan Pope
è già in possesso - unitamente al modello “Q” (per il contratto di soggiorno)
allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per la provincia in cui lo
straniero intende soggiornare, oppure in quello competente per la provincia in
cui sarà svolta l’attività lavorativa, oppure in quello in cui ha sede la ditta
di pulizie per cui egli lavora. In linea di massima, 25 ore dovrebbero essere
sufficienti per soddisfare le condizioni di reddito che lo straniero deve
dimostrare per vedersi accettata la domanda, la quale necessita anche di
rientrare in una delle 2.000 quote a ciò decretate. Si tenga conto che la
domanda va inoltrata dallo straniero attraverso gli uffici postali con una
semplice raccomandata. Va detto anche la “corsa” a queste 2.000 quote è iniziata
lo scorso 14 marzo, quindi potrebbe essere tardi.
Inoltre, bisogna considerare che se per caso il Sig. Dritan Pope è un socio
lavoratore di cooperativa – quindi formalmente non è un lavoratore subordinato –
la domanda di conversione va fatta compilando il modello “Z”, in quanto il socio
lavoratore di cooperativa è considerata appunto attività di lavoro autonomo. In
questo caso verrebbe verificata la sussistenza di una delle 3.000 quote dedicate
alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro autonomo, ma non
sarebbe necessario compilare anche il modello “Q”, visto che nel caso del lavoro
autonomo il contratto di soggiorno non è richiesto.
Va infine considerato che questa domanda di conversione può essere fatta –
sempre verificando la disponibilità di una delle quote disponibili – anche una
volta concluso il ciclo di studi universitari e ottenuta la laurea, in questo
caso compilando il modello “V2”. Questo potrebbe consentire al Sg. Dritan Pope
di prepararsi per tempo e rientrare nei flussi del 2007 o degli anni successivi,
evitando il problema dovuto alla probabile scarsità di quote disponibili per il
2006.
Consiglio infine di leggere attentamente tutte le procedure sul sito del
Ministero dell’Interno all’indirizzo
sul sito del Ministero dell’interno.
Michele Berti, responsabile del Servizio di Informazioni e Consulenza per Stranieri e Neocomunitari dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia
15 maggio 2006
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Conversione di Pds da motivi di studio a lavoro
Domanda: Esistono possibilità di conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro?
Risposta: sì, esistono tre possibilità: 1) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in occasione di assegnazione di quota con il Decreto Flussi e stipula di contratto di lavoro subordinato e contratto di soggiorno (v. sul punto i quesiti qui trattati da Michele Berti); 2) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in occasione di assegnazione di quota con il Decreto Flussi. Il Decreto Flussi 2006 infatti prevede “sino ad un massimo di 1.500 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo”, che però, a quanto sembra, devono riguardare le medesime categorie per le quali è previsto l’ingresso per lavoro autonome col predetto Decreto Flussi 2006: “ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati”; c) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età o di studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica senza necessità che si presenti la richiesta solo in occasione di un Decreto Flussi.
Per tutti e tre i casi non vanno utilizzati i modelli ora distribuiti alle Poste per Decreto Flussi 2006, ma si utilizzano i modelli scaricabili dal sito www.interno.it: il modello V assieme al modello Q per il caso a), il modello Z per il caso b), il modello V2 per il caso c).
23 aprile 2006
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Domanda: Cosa richiede il modello V2 per la richiesta di conversione post-studi o post-laurea?
Risposta: il Modello V2 prevede una particolare ipotesi di conversione dei
permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età
o di studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica senza necessità che si presenti in occasione di un Decreto
Flussi.
La novità è determinata dalla nuova previsione introdotta dal DPR 3344/2004
che modifica l’articolo 14 comma 5 DPR 394/99 che ora stabilisce che
“Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico,
le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o
formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei
confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al
raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli
stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in
Italia.”
Il modello V2 è appunto per Conversione permesso di soggiorno per studio in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte di studenti stranieri al
raggiungimento della maggiore età o di studenti che abbiano conseguito in Italia
il diploma di laurea o di laurea specialistica (con mod. Q di contratto da
allegare all'istanza) e richiede di allegare all’istanza stessa modello V2:
- copia permesso di soggiorno in corso di validità;
- contratto di soggiorno per lavoro subordinato (mod. Q), con orario di lavoro settimanale superiore a 20 ore, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sottoscritto dal solo datore di lavoro;
- copia di valido documento d’identità del datore di lavoro;
- copia di valido documento d’identità del richiedente.
Il diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito in Italia verrà esibito successivamente, e al momento della convocazione del richiedente presso lo Sportello Unico per il rilascio del permesso di soggiorno, dovrà essere presentata una marca da bollo da € 14,62 ovvero ricevuta del versamento sul conto corrente postale n° 8003 – Concessioni governative – per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Le risposte sono state curate dal dott. Giovanni Savini di Venezia
28 febbraio 2006
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Domanda: Sono una studentessa albanese e quest'anno intendo convertire il mio P.S. da studio a lavoro subordinato visto che ho un contrato di 25 ore con una famiglia come baby-sitter. Volevo sapere: ho il modello Q firmato solo dalla famiglia dove lavorerò, siccome avevo gia scaricato i moduli dal M.I. avevo anche compilato il modello V con la mia richiesta di convertire il P.S, adesso ho visto che nei nuovi moduli del kit non esiste un modello V nuovo .Cosa devo fare? Devo consegnare il Modello V del sito www.interno.it di gennaio? allegando Il modello Q firmato dal solo datore di lavoro? Avendo anche un altro lavoro di 10 ore, attualmente, mi chiedevo se devo presentare anche questo contratto o bastano le 25 ore? Infine, sono in affitto da 5 anni residente nella stessa casa, devo allegare anche questi documenti?
Risposta: Per quanto riguarda le conversioni da permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di studio a permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato bisogna considerare che:
1) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM – flussi), che
verrà pubblicato tra pochi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, dovrebbe contenere
(all’Art. 2, comma 1) una quota di 2.000 unità esclusivamente dedicate alla
conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato (almeno così sembra dalle versioni,
ancora ufficiose, che stanno circolando del testo del Decreto);
2) comunque sarà necessario attendere la pubblicazione del Decreto sulla
Gazzetta Ufficiale e rispettare i tempi per la consegna delle domande, previsti
dal testo del Decreto;
3) non potranno essere utilizzati i kit in distribuzione presso gli uffici
postali di tutta Italia dallo scorso 18 febbraio, visto che i moduli contenuti
all’interno sono predisposti esclusivamente per l’ottenimento del nulla
osta al lavoro in favore di stranieri che si trovano all’estero, mentre chi
chiede la conversione del proprio permesso di soggiorno rilasciato ad alto
titolo è già – ovviamente - regolarmente soggiornante in Italia;
4) la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 9 febbraio 2006 indica che
per quanto riguarda l’instaurazione di un rapporto di lavoro, finalizzato a
convertire un permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sarà necessario utilizzare il
modello V, di quelli scaricabili dai siti internet dei Ministeri dell’Interno
www.interno.it e del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it da trasmettere telematicamente, presumibilmente sempre
attraverso gli uffici di Poste Italiane ;
5) nei prossimi giorni (in linea di massima in coincidenza con l’uscita del
Decreto flussi, ma prima del giorno in cui sarà possibile iniziare a presentare
le istanze) dovrebbe essere emanata una Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali che farà chiarezza anche su questi aspetti, vale a dire
su come e dove deve essere presentata l’istanza per la verifica della
disponibilità di una quota (tra le 2.000 a disposizione) per la conversione del
permesso di soggiorno per motivi di studio a permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato. In essa dovrebbe essere specificato anche se sarà necessario
allegare alla presentazione del Modello V anche il Modello Q, o se quest’ultimo
sarà da presentare successivamente;
6) per sapere se le 25 ore settimanali del contratto con cui la richiedente è
già inquadrata sono sufficienti (senza quindi dover aggiungere anche le 10 ore
dell’altro rapporto di lavoro), è necessario conoscere qual è il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che il suo datore di lavoro le sta
applicando, visto che il costo di un’ora di lavoro varia da contratto a
contratto e, nell’ambito di ciascun contratto, da livello d’inquadramento a
livello d’inquadramento. In linea di massima, comunque, 25 ore di qualsiasi CCNL
dovrebbero bastare, tenendo comunque presente che allo straniero deve essere
garantito dal datore di lavoro un reddito annuo almeno pari all’importo minimo
dell’assegno sociale annuo, vale a dire € 4.783,61;
7) la Nota del Ministero dell’Interno n. 2768/2.2 del 25 ottobre 2005 dice che,
in caso di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (quindi anche nel caso in
questione), è necessario stipulare il contratto di soggiorno. I documenti
relativi all’alloggio dove la richiedente vive, tuttavia, non vanno allegati
all’istanza di richiesta della disponibilità della quota per la conversione, ma
eventualmente esibiti solo in una fase successiva, al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, presso l’Ufficio Territoriale del Governo della
Prefettura competente per la Provincia dove lo straniero è residente.
Michele Berti, Responsabile del Servizio di Informazione e Consulenza per
stranieri
dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia
28 febbraio 2006
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Domanda: Scrivo a proposito del prossimo Decreto Flussi: sto cercando,
infatti, di assumere una badante straniera e quindi vorrei sapere:
- quanto deve essere il minimo (che lo scorso anno era 439,00 Euro) per la
retribuzione mensile lorda da indicare al punto 18 del modello di domanda ???
Se ho capito bisogna indicare la somma dello stipendio che prenderà il
lavoratore più i contributi INPS? o forse l’importo deve comprendere anche il
TFR ? Ho letto che questo dato è importantissimo pena l’esclusione
; d’altro canto so anche che non posso mettere una cifra elevata visto che devo
avere una capacità economica almeno doppia del costo del lavoratore. L’anno
scorso ho dichiarato nel Mod 730 un reddito di circa 17.000,00 €. Che importo
dovrei indicare al punto 18 ?
- La lavoratrice è della Romania; per quanto riguarda il Consolato da indicare
al punto 26 del modello di domanda e bene mettere Bucarest dove c’è l’Ambasciata
o un qualsiasi altro consolato?
Risposta: Per quanto riguarda le domande che vengono poste in merito alla compilazione del modulo per la richiesta nominativa al nulla osta al lavoro domestico in favore di una persona straniera residente all’estero, è necessario considerare che:
1) l’importo annuo dell’assegno sociale (quello che deve essere garantito come minimo allo straniero per consentirgli di potersi mantenere in Italia e quindi ottenere il nulla osta in oggetto) è stato adeguato a € 4.783,61, per cui l’importo mensile cui far riferimento non è più € 439,00 (che era invece calibrato sull’importo dell’assegno sociale annuo pari a € 4.666,87). Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del lavoro domestico vi sono vari livelli e che il costo di un’ora di lavoro varia a seconda del livello prescelto. Quindi, poiché il numero minimo di ore da garantire perché la prestazione lavorativa dello straniero sia accettata è pari a 20, sarà allora necessario moltiplicare il costo unitario di un ora di lavoro al livello prescelto per un numero pari o superiore a 20, che sarà quindi l’importo da indicare al punto 18 del modulo;
2) per retribuzione mensile lorda (quella indicata al punto 18 del modulo) del CCNL del lavoro domestico convenzionalmente non s’intende un valore comprensivo di TFR, contributi INPS e quota parte della 13ma mensilità. Per questo motivo, tale valore andrà indicato senza il TFR, i contributi INPS e quota parte della 13ma mensilità. Ciò non toglie che, come indicato nelle istruzioni per la compilazione, il datore di lavoro dovrà valutare la propria capacità economica per procedere all’assunzione tenendo conto della retribuzione annuale lorda maggiorata dei contributi da versare al lavoratore;
3) la capacità economica dell’interessata, in considerazione che ella ci dice di aver dichiarato nel modello CUD relativo al 2004 la cifra di circa € 17.000,00, dovrebbe essere considerata sussistente, in quanto 20 ore di lavoro, perlomeno al 3° livello del CCNL relativo (aumentate dei relativi contributi), non dovrebbero essere superiori alla metà di € 17.000,00, restando quindi entro il limite di € 8.500,00;
4) per scegliere quale sia la rappresentanza diplomatico-consolare italiana da indicare al punto 26 del modulo, consiglio di consultare il sito internet del Ministero degli Affari Esteri del Governo Italiano www.esteri.it in cui sono indicati tutte le rappresentanze italiane nel mondo, compresa la Romania.
Michele Berti, Responsabile del Servizio di Informazione e Consulenza per
stranieri
dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia
27 febbraio 2006